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Rifiuti - Gestione dei rifiuti e realizzazione di una discarica - Competenza
dei dirigenti - Atto autorizzatorio a rilevanza esterna - Verifiche ambientali,
urbanistiche e paesaggistiche - Necessità - Attribuzioni della Regione - L.R.
Lombardia n. 13/2002 - Fattispecie: autorizzazione alla realizzazione di una
discarica esercitata dal dirigente. In materia di gestione dei rifiuti, con
la soppressione ad opera della L.R. Lombardia n. 13/2002, delle lett. e) e l)
dall’art. 2, co. 1, L.R. n. 16/1996, ai dirigenti regionali sono stati
attribuiti tutti i provvedimenti amministrativi di competenza della regione
previsti dalle leggi statali, ad eccezione di quelli attribuiti ad organi
diversi (fra i quali la giunta e il consiglio) da leggi regionali ad hoc.
Sicché, la distribuzione delle competenze così delineata ha ricondotto
l’approvazione del progetto di smaltimento di rifiuti alla figura dell’atto
autorizzatorio a rilevanza esterna, sottratto all’organo politico e soggetto ad
un preciso "iter" procedurale volto semplicemente a verificare la rispondenza
del progetto alle esigenze di carattere ambientale, nonché a quelle urbanistico
- edilizie e paesaggistiche. (Cons. Stato, V, 8 agosto 2003, n. 4596). Pres.
Santoro - Est. Lamberti - Systema Ambiente a r.l. (avv.ti Ciampoli, Vaiano) C.
Comune di Pozzo D’Adda (avv. Orlandi) (riforma T.A.R. Lombardia - Milano -
Sezione II del 5 maggio 2006, n. 1140). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21
Novembre 2006 (C.C. 12/09/2006), Sentenza n. 6809
Rifiuti - Conferenza di servizi sugli impianti di smaltimento e di recupero -
Criterio della semplificazione e concentrazione istruttoria - Adempimenti
istruttori - Art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 - C. Cost. n. 79/1996. In tema di
funzionamento della Conferenza di servizi sugli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti (Corte Costituzionale sentenza n. 79/1996), il divieto di
commettere gli adempimenti istruttori ad un gruppo di valutazione di
responsabili dei servizi regionali con esclusione dei Comuni interessati non
implica di per sé che la partecipazione di costoro possa essere variamente
limitata in ragione della prevalenza del criterio della semplificazione e
concentrazione istruttoria su quello del raccordo e del reciproco coordinamento
nell’ambito della conferenza di servizi, specie se priva di competenze decisorie
come quella prevista dall'art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 (Cons. Stato, VI, 4 giugno
2004, n. 3505). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Systema Ambiente a r.l. (avv.ti
Ciampoli, Vaiano) C. Comune di Pozzo D’Adda (avv. Orlandi) (riforma T.A.R.
Lombardia - Milano - Sezione II del 5 maggio 2006, n. 1140). CONSIGLIO DI
STATO Sez. V, 21 Novembre 2006 (C.C. 12/09/2006), Sentenza n. 6809
Pubblica amministrazione - Separazione tra compiti e responsabilità di
direzione politica e compiti e responsabilità di gestione amministrativa - D.Lgs.
n. 165/2001. Con il completamento della separazione tra compiti e
responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione
amministrativa stabilito dall’art. 11, co. 4 della legge n. 59 del 1997, prima
il D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi il D.Lgs. n. 165 del 2001 hanno attribuito ai
dirigenti generali tutti i provvedimenti amministrativi ancora di competenza
dell’organo politico e ne hanno escluso lo svolgimento delle funzioni solamente
gestionali che hanno riservato agli Uffici burocratici. Pres. Santoro - Est.
Lamberti - Systema Ambiente a r.l. (avv.ti Ciampoli, Vaiano) C. Comune di Pozzo
D’Adda (avv. Orlandi) (riforma T.A.R. Lombardia - Milano - Sezione II del 5
maggio 2006, n. 1140) CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21 Novembre 2006 (C.C.
12/09/2006), Sentenza n. 6809
Procedura e varie - Riunione dei processi - Presupposti - Art. 52 r.d. n.
642/1907. Ai sensi dall'art. 52 r.d. n. 642/1907, gli appelli che
racchiudono evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva
devono essere riuniti e decisi con una sentenza unica (Cons. Stato, V, 17
gennaio 1994, n. 30), (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 09 marzo 2006, n. 2797;
06/02/2006, n. 1621; 20/12/2005, n. 20489; 28/06/2005, n. 8840; 10/01/2005, n.
44; 22/12/2004, n. 19642; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 novembre 2005, n.
10412; 06/07/2005, n. 5497; 10/05/2005, n. 3489; 07/04/2005, n. 2571; sez. III,
08 novembre 2004, n. 12667). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Systema Ambiente a
r.l. (avv.ti Ciampoli, Vaiano) C. Comune di Pozzo D’Adda (avv. Orlandi) (riforma
T.A.R. Lombardia - Milano - Sezione II del 5 maggio 2006, n. 1140). CONSIGLIO
DI STATO Sez. V, 21 Novembre 2006 (C.C. 12/09/2006), Sentenza n. 6809
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6147 6490 REG. RIC.
REG.DEC.6802/06.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello
n. 6147/06 proposto dalla società Systema Ambiente a r.l. quale incorporante di
Transeco s.r.l., in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Giustino Ciampoli, dall'avv. Paolo Vaiano e
dall'avv. Prof. Diego Vaiano, nello studio degli ultimi è elettivamente
domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
CONTRO
Comune di Pozzo D’Adda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Carlo Orlandi e domiciliato in Roma Via Barberini n. 86 presso
lo studio dell’avv. R. Pardoni;
e nei confronti di
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Viviana Fidani e
domiciliata in Roma presso lo studio del primo Largo Messico n. 7;
Provincia di Milano, in persona del Presidente pro tempore, della giunta
provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Martinelli e Luciano
Fiori e domiciliata in Roma Via della Vite n. 7 presso lo studio dell’avv. Piero
D’Amelio;
n. 6490/2006, proposto dalla Regione Lombardia, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Viviana Fidani dell'Avvocatura
Regionale e dall'avv. prof. Franco Tedeschini con domicilio eletto presso lo
studio del secondo, in Roma, Largo Messico n. 7;
CONTRO
Comune di Pozzo D’Adda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Carlo Orlandi ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avv. Riccardo Parboni in Roma, via Barberini, n. 86;
e nei confronti di
Systema Ambiente S.r.l. quale incorporante di Transeco s.r.l., in persona del
presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Giustino Ciampoli, dall'avv. Paolo Vaiano e dall'avv. Prof. Diego Vaiano, nello
studio degli ultimi è elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere Marzio, n.
3;
Provincia di Milano, in persona del Presidente pro tempore, della giunta
provinciale rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Fiori e dall’avv. Ettore
Martinelli, con domicilio eletto in via della Vite n. 7 presso l’avv. Piero
D’Amelio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Milano -
Sezione II del 5 maggio 2006, n. 1140 di annullamento del decreto n. 4852 del 24
marzo 2004 con cui la Direzione generale territorio e urbanistica della Regione
Lombardia ha fornito, ai sensi dell’at. 7 del DPR 12 aprile 1996, giudizio
positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di discarica di seconda
categoria tipo B per rifiuti speciali non pericolosi da realizzare nel Comune di
Inzago;
visto il ricorso ed i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzo D’Adda, di
Systema Ambiente S.r.l., della Provincia di Milano e della Regione Lombaria;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla camera di consiglio del 12 settembre 2006, il relatore, consigliere
Cesare Lamberti, ed uditi, inoltre gli avvocati Ciampoli, Tedeschini, Barasi su
delega dell’avv. Orlandi, e Masini su delega dell’avv. Fiori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1) Con decreto n. 4852 del 24 marzo 2004 il dirigente della Direzione Generale
Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia ha espresso, ai sensi dell’at.
7 del DPR 12 aprile 1996, giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del
progetto di discarica di seconda categoria tipo B per rifiuti speciali non
pericolosi da realizzare nel Comune di Inzago, confinante con il territorio del
Comune di Pozzo d'Adda.
1.2) Nei confronti del provvedimento e della comunicazione n. 16373 del 29
aprile 2004, di risposta all’istanza del Comune ricorrente di partecipare alla
conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n. 22/97, il
Comune di Pozzo d'Adda ha proposto impugnativa al Tar della Lombardia, per i
seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 2, del
D.Lgs n. 22/1997 e dei principi generali in materia di procedimenti
amministrativi. Nonostante interessato alla discarica in quanto nel proprio
territorio già esiste una discarica finitima e una serie di terreni destinati ad
uso agricolo, il Comune di Pozzo D'Adda, è stato invitato alla conferenza di
servizi costituita per l’approvazione del progetto di realizzazione della
discarica come semplice “uditore” senza alcuna possibilità di incidere sulla
decisione finale, in violazione dell’art. 27 del D.Lgs n. 22/97. La D.G.R. n.
29257 del 12 giugno 1997 avente ad oggetto “norme di funzionamento della
conferenza di servizi” non è sufficiente ad escludere la partecipazione in
quanto tale provvedimento risulta in contrasto con l’art. 27 del D.Lgs n.
22/1997; 2) violazione degli artt. 2, 5 e 27 del D.Lgs n. 22/97 e degli artt. 5,
6 e 7 del DPR 12 aprile 1996; violazione della L.R. Lombardia n. 20/99 ed
eccesso di potere per travisamento dei presupposti: Il giudizio positivo di
compatibilità ambientale della discarica è stato sottoposto a 26 prescrizioni
limitative. Non sono, poi, stati presi in considerazione diversi elementi di
fatto né valutati gli effetti della discarica su quella finitima, il mancato
inserimento della discarica nelle previsioni del P.T.C.P. e dell’impossibilità
di recuperare ad uso agricolo le aree confinanti con la nuova discarica. La
Regione non ha poi considerato il gravoso peso ambientale che già affligge
l’area della Martesana.
2) Con i primi motivi aggiunti, il Comune ricorrente ha impugnato il decreto n.
5883 del 20 aprile 2005, con cui il Direttore generale servizi di pubblica
utilità della Regione Lombardia ha approvato il progetto per la realizzazione
della discarica di seconda categoria tipo B per rifiuti speciali non pericolosi
nel Comune di Inzago, il decreto n. 4852 del 24 marzo 2004 e gli atti relativi
al procedimento con il quale è stato dato il giudizio positivo di compatibilità
ambientale al progetto di che trattasi.
2.1) Premessa l’illegittimità derivata del provvedimento di approvazione del
progetto e richiamate le censure dell’atto introduttivo (punti sub 1 e 2 dei
motivi aggiunti), avverso il decreto n. 5883 del 20 aprile 2005 sono state
proposte le seguenti censure (punto 3 dei motivi aggiunti): 3.1) violazione
dell’art. 27 del D.Lgs n. 22/97 e dell’art. 5, co. 2, D.P.R. 12 aprile 1996. Il
Comune di Pozzo D’Adda non è stato invitato a partecipare alla prima seduta
delle conferenza di servizi, e lo è stato in qualità di semplice uditore nelle
successive. Non è stato, infine invitato a partecipare all’ultima seduta della
conferenza tenutasi il 16 dicembre 2004. 3.2) Al Comune di Pozzo D’Adda non sono
stati trasmessi lo studio d’impatto ambientale e di altri documenti relativi
allo discarica. 3.3.) L’approvazione del progetto di realizzazione della
discarica è avvenuto senza affrontare le problematiche di assetto idrogeologico,
senza assolvere all’obbligo del completo recupero del lotto “C” della discarica
previsto dal D.G.R. III 153 253 in data 11.6.1985, senza adeguata motivazione
sui pareri contrari del Comune di Inzago e del Consiglio Provinciale di Milano
senza considerare il piano cave e la necessità del recupero ambientale. 3.4)
Difetto di motivazione. Il provvedimento di approvazione è stato emanato senza
che fosse completato il recupero della cava preesistente né risolte le relative
problematiche.
3) Con i secondi motivi aggiunti, il Comune di Pozzo D’Adda ha dedotto ulteriori
profili avverso il decreto n. 5883 del 20 aprile 2005, del Direttore generale
servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia di approvazione del progetto
per la realizzazione della discarica di seconda categoria tipo B per rifiuti
speciali non pericolosi nel Comune di Inzago e avverso il decreto n. 4852 del 24
marzo 2004 e gli atti relativi al procedimento con il quale è stato dato il
giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di che trattasi.
Premesse, nei primi tre punti dell’atto le vicende e le ragioni da cui era
scaturita l’impugnativa il Comune deduce ulteriormente: 3.1) incompetenza e
violazione dell’art. 27 del D.Lgs n. 22/1997 e dell’art. 10 del D.Lgs. n.
36/2003. Il decreto n. 5883 del 20 aprile 2005 è stato adottato dal Dirigente
Generale dei servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia in luogo della
Giunta Regionale. Il provvedimento impugnato non poteva essere emanato dal
dirigente, anche perché la Regione Lombardia non ha adeguato il proprio
ordinamento all’art. 27 del D.Lgs. n. 165/2001. 3.2) violazione degli artt. 12 e
39 della L.R. n. 14 del 1998. il progetto prevede l’impiego di parte di un’area
già cavata e cessata e in parte di un’area dove è concessa l’autorizzazione per
una nuova cava: era pertanto necessaria l’autorizzazione della Provincia. 3.3)
violazione degli artt. 4 e 7 della direttiva 75/442/CEE e dell’art. 9 della
direttiva 1999/31/CEE, violazione degli artt. 19, 20, 22, 27 del D.Lgs. n. 22/97
e degli art. 16, 17, 19, 20 e 55 della L.R. n. 25/2003. La Regione Lombardia non
ha fatto precedere l’approvazione del progetto di discarica dalla previsione del
piano regionale e provinciale che avrebbe, tra l’altro, dovuto provvedere alla
localizzazione dell’impianto. Il decreto n. 5883/2005 è stato altresì adottato
in violazione del D.Lgs. n. 36/03 che pone una serie di limitazione alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
4) Con i terzi motivi aggiunti il Comune di Pozzo D’Adda ha altresì impugnato il
decreto dirigenziale n. 9724 del 24 giugno 2005 che ha rettificato in parte il
precedente provvedimento regionale n. 5883 del 20 aprile 2005. Nei primi tre
punti vengono richiamati i provvedimenti e le vicende da cui è scaturito l’atto
impugnato. Ha poi dedotto in particolare, sub 3.1, 3.2 e 3.3 le stesse censure,
precisamente . 3.1) incompetenza e violazione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997
e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003. Il decreto n. 9724 del 24 giugno 2005
doveva essere emesso dalla Giunta Regionale. 3.2) violazione degli artt. 12 e 39
della L.R. n. 14 del 1998. Era necessaria l’autorizzazione della Provincia sul
progetto perché le aree erano oggetto di cava. 3.3) violazione degli artt. 4 e 7
della direttiva 75/442/CEE e dell’art. 9 della direttiva 1999/31/CEE, violazione
degli artt. 19, 20, 22, 27 del D.Lgs. n. 22/97 e degli art. 16, 17, 19, 20 e 55
della L.R. n. 25/2003 per erronea applicazione dei principi e dei criteri per
l’ubicazione degli impianti. La Regione Lombardia non ha fatto precedere
l’approvazione del progetto di discarica dalla previsione del piano regionale e
provinciale che avrebbe, tra l’altro, dovuto provvedere alla localizzazione
dell’impianto. 3.4) Violazione della D.G.R. n. 8/220 del 27 giugno 2005,
incompetenza. E’ stata violata la competenza della Provincia nella
localizzazione di nuovi impianti né è stato tenuto conto della distanza minima
che deve correre fra l’impianto e il centro abitato. 3.5) eccesso di potere per
genericità in relazione al protocollo d’intesa sulle modalità di controllo
dell’impianto e sulla urgenza di iniziare l’attività di discarica.
5) In primo grado si sono costituite la Regione Lombardia e la società Transeco
chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti perché infondati nel
merito. È intervenuta ad adiuvandum la Provincia di Milano. La società Transeco
ha altresì eccepito in memoria l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum
della Provincia di Milano.
6) Con la sentenza impugnata, il Tar della Lombardia ha dichiarato inammissibile
l’intervento ad adiuvandum della Provincia di Milano in quanto le censure
dedotte avrebbero dovuto formare oggetto di autonomo ricorso da proporre nei
termini decadenziali di cui all’art. 21, comma 1, della L. n. 1034/1971. Ha poi
accolto il ricorso limitatamente all’incompetenza del Direttore Generale dei
servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia che ha sottoscritto i
decreti n. 5883 del 20 aprile 2005 e n. 9724 del 24 giugno 2005 di approvazione
del progetto per la realizzazione da parte della società Transeco della
discarica di seconda categoria tipo B per rifiuti speciali non pericolosi nel
Comune di Inzago.
7) Appellano la decisione la s.r.l. Systema Ambiente (R.G. n. 6147/06) e la
Regione Lombardia (R.G. n. 6490/06) chiedendo la riforma della sentenza per
avere annullato per incompetenza i provvedimenti del Direttore Generale dei
servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia e ripropongono nel merito le
stesse considerazioni svolte nei confronti del ricorso di primo grado (e dei
motivi aggiunti) di cui chiedono il rigetto nel merito. Si sono costituiti nel
primo giudizio la regione Lombardia, rinviando al proprio appello autonomo e la
Provincia di Milano. Si sono costituiti nel secondo giudizio il Comune di Pozzo
D'Adda che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società
Systema Ambiente succeduta alla società Transeco, la provincia di Milano e la
società Systema ambiente che ha chiesto la riunione del presente appello con il
n. 6147/2005 da lei proposto.
Nel corso dell’odierna Camera di Consiglio fissata per la discussione delle
domande cautelari è stato dato avviso alle parti che i ricorsi sarebbero stati
introitati direttamente in decisione ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge n.
1034 del 1971
DIRITTO
1) La S.r.l. Systema Ambiente e la Regione Lombardia impugnano la sentenza in
epigrafe che, in accoglimento del ricorso del Comune di Pozzo D’Adda, ha
dichiarato illegittimo il decreto n. 5883 del 20 aprile 2005 (rettificato con
decreto n. 9724 del 24 giugno 2005) con il quale è stata autorizzata la
realizzazione della discarica di seconda categoria “B” per rifiuti speciali non
pericolosi in comune di Inzago ed approvato il relativo progetto, perché
emanato, in luogo della Giunta regionale, dal Dirigente generale dei servizi di
pubblica utilità della Regione Lombardia.
Ai sensi dall'art. 52 r.d. n. 642/1907, gli appelli n. 6147/06 della società
Systema Ambiente a r.l. quale incorporante di Transeco s.r.l. e n. 6490/2006
della Regione Lombardia, vanno riuniti e decisi con una sentenza unica per
evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (Cons. Stato, V,
17 gennaio 1994, n. 30).
Secondo la sentenza di primo grado, la competenza dell’art. 27 co. 5 del D.Lgs.
n. 22/1997, ad approvare il progetto e autorizzare la realizzazione
dell’impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rimane attribuita alla
Giunta regionale, in assenza dei regolamenti e degli atti generali di indirizzo
nel rispetto dei quali l’art. 107, co. 3 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.F.L.)
limita l’esercizio della discrezionalità dei dirigenti. In questo senso più
ristretto sono attribuiti ai dirigenti della Regione i provvedimenti in
precedenza emanati dalla Giunta ad opera della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.
L’approvazione del progetto e l’autorizzazione a realizzare l’impianto non
poteva, pertanto, essere autorizzata dal dirigente generale dei servizi di
pubblica utilità prima della pianificazione regionale, che si sensi dell’art.
19, co. 3 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26, si conclude con l’approvazione del
Piano per la gestione integrata e razionale dei rifiuti da parte della Giunta
regionale. Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha perciò
dichiarato illegittimo il decreto di autorizzazione emesso il 20 aprile 2005 in
favore della S.r.l. Transeco (cui è succeduta l'appellante S.r.l. Systema
Ambiente), perché antecedente all’approvazione definitiva del Piano regionale,
avvenuta il 27 giugno 2005, oltre che privo dell’individuazione puntuale
dell’area potenzialmente idonea da parte della Provincia di Milano, competente
tramite il Piano di gestione provinciale, da adottare successivamente alla
consulta preliminare dei comuni sui criteri.
2) Secondo gli appellanti, S.r.l. Systema Ambiente e Regione Lombardia, la L.R.
n. 13 del 2002 attribuisce ai dirigenti la competenza generalizzata sui
provvedimenti della regione che non siano espressamente attribuiti alla Giunta
da una norma successiva alla sua emanazione. L’approvazione del progetto e
l’autorizzazione a realizzare l’impianto di smaltimento e di recupero dei
rifiuti erano perciò di competenza del direttore generale dei servizi di
pubblica utilità e non della Giunta regionale anche in assenza dell’approvazione
definitiva del programma di gestione dei rifiuti previsto dall’art. 17 co. 3,
L.R. n. 26 del 2003. La censura è fondata per ambedue i profili.
3) L’autorizzazione a realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ed approvare i progetti, attribuita alla giunta regionale dall’art. 27
del D.Lgs. n. 22/1997, fa parte delle competenze che le regioni possono lasciare
inalterate oppure trasferire ai loro organi burocratici, dopo la separazione
della funzione d’indirizzo politico dalla gestione amministrativa inaugurata dal
D.Lgs. n. 29/1993. Nei rapporti fra organi politici e burocratici, l’art. 3 del
D.Lgs. n. 29/1993 ha attribuito agli organi di direzione politica gli obiettivi
e i programmi da attuare e ai dirigenti degli atti e provvedimenti
amministrativi … nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa. In questo quadro normativo, l’individuazione
nella giunta regionale dell’organo competente ad emanare i provvedimenti sugli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ad opera dell’art. 27 del D.Lgs.
n. 22/1997, rispondeva all’intento del legislatore statale di concentrare
nell’organo esecutivo delle regioni l’intera attività di versione dei rifiuti
dall’elaborazione di piani alle operazioni di smaltimento (cfr. art. 19, lett.
da a) a e) D.Lgs. n. 22/1997).
3.1) Con il completamento della separazione tra compiti e responsabilità di
direzione politica e compiti e responsabilità di gestione amministrativa
stabilito dall’art. 11, co. 4 della legge n. 59 del 1997, prima il D.Lgs. n. 80
del 1998 e poi il D.Lgs. n. 165 del 2001 hanno attribuito ai dirigenti generali
tutti i provvedimenti amministrativi ancora di competenza dell’organo politico e
ne hanno escluso lo svolgimento delle funzioni solamente gestionali che hanno
riservato agli Uffici burocratici.
Al suesposto impianto normativo, le regioni hanno dato attuazione nell’ambito
della loro autonomia. Nella Lombardia, con L.R. n. 13/2002 (art. 1, co. 1, lett.
a) sono state soppresse le lettere e) ed l) dell’art. 2, comma 1 della L.R. n.
16/1996 che, rispettivamente, demandavano alla Giunta l’approvazione delle
proposte dei direttori generali sull’articolazione organizzativa degli uffici e
tutti i provvedimenti attuativi non espressamente posti in capo ai dirigenti.
Per effetto della soppressione della competenza della Giunta in materia di
organizzazione degli uffici e di emanazione degli atti di gestione, alla
dirigenza della regione Lombardia è perciò stata attribuita, oltre alla potestà
organizzativa, la titolarità di tutti i provvedimenti amministrativi di
competenza della regione, esclusi quelli espressamente riservati alla Giunta da
specifiche leggi regionali.
3.2) Delle attribuzioni della Regione in materia di gestione dei rifiuti del
D.Lgs. n. 22/1997, è da considerare di competenza dei dirigenti amministrativi
quella dell’art. 27, relativa all’approvazione del progetto e all’autorizzazione
alla realizzazione dell’impianto di smaltimento o di recupero, per effetto della
soppressione generalizzata delle attribuzioni amministrative della giunta, di
cui all’art. 1, co. 1, lett. a), L.R. n. 13/2001. E’ rimasta, invece in capo
alla Giunta regionale la competenza ad approvare il Piano regionale di gestione
dei rifiuti, prevista dall’art. 22 segg. D.Lgs. n. 22/1997, perché espressamente
attribuita dall’art. 19 comma 3, L.R. n. 26/2003 sulla gestione dei rifiuti che
inserisce il piano stesso nella programmazione regionale che si completa con
l’atto di indirizzi di competenza del Consiglio.
Per le regioni sinora esposte, la sentenza di primo grado non può essere
condivisa nella parte in cui nega il trasferimento generalizzato ai dirigenti
delle competenze amministrative prima esercitate dalla giunta regionale. Deve,
diversamente essere affermato il principio che con la soppressione, ad opera
della L.R. n. 13/2002, delle lett. e) e l) dall’art. 2, co. 1, L.R. n. 16/1996
ai dirigenti regionali siano stati attribuiti tutti i provvedimenti
amministrativi di competenza della regione previsti dalle leggi statali, ad
eccezione di quelli attribuiti ad organi diversi (fra i quali la giunta e il
consiglio) da leggi regionali ad hoc.
Ad emanare il decreto del 20 aprile 2005, n. 5883 (rettificato con decreto n.
9724 del 24 giugno 2005) di autorizzazione alla realizzazione della discarica
era pertanto competente il Dirigente generale dei servizi di pubblica utilità e
non la Giunta regionale della Lombardia. Dopo la soppressione, da parte della
L.R. n. 13/2002 delle competenze amministrative della Giunta regionale, la
potestà attribuita dall’art. 27 co. 5, D.Lgs. n. 22/1997 ad approvare il
progetto e autorizzare la realizzazione dell’impianto di smaltimento e di
recupero dei rifiuti, era stata correttamente esercitata dal dirigente della
Regione ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 16/1996.
3.3) Diversamente dalla sentenza di primo grado, la distribuzione delle
competenze così delineata è stata confermata dalla Sezione, che ha ricondotto
l’approvazione del progetto di smaltimento di rifiuti alla figura dell’atto
autorizzatorio a rilevanza esterna, sottratto all’organo politico e soggetto ad
un preciso "iter" procedurale volto semplicemente a verificare la rispondenza
del progetto alle esigenze di carattere ambientale, nonché a quelle urbanistico
- edilizie e paesaggistiche. (Cons. Stato, V, 8 agosto 2003, n. 4596).
A parte riferirsi all’ordinamento di una regione da quella ora in esame, la
Sezione non ha subordina la validità dell’autorizzazione alla preventiva
approvazione del piano dei rifiuti né richiamato (ancora diversamente dalla
sentenza) i limiti ai programmi e agli indirizzi degli organi di governo
dell’ente previsti nell’art. 107 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per i
dirigenti dei comuni e delle province. La Sezione, ha, invero, evidenziato che
nel riparto delle competenze fra organi della regione, il criterio è quello
dell’autonomia della potestà dei dirigenti.
E, sotto questo aspetto, anche priva di supporto l’affermazione della sentenza
impugnata che l’autorizzazione del dirigente sia subordinata agli indirizzi
della Giunta regionale, contenuti del Piano per la gestione dei rifiuti e
all’individuazione puntuale delle aree potenzialmente idonee allo smaltimento ad
opera del piano di gestione provinciale, stante la competenza delle Province, ai
sensi del D.G.R. 27 giugno 2005, di individuare i siti non idonei applicando i
criteri di esclusione contenuti nel Piano regionale con quelli disponibili a
livello provinciale.
4) La sentenza impugnata deve essere conclusivamente riformata e dichiarata
legittima l’approvazione, ad opera del Dirigente generale dei servizi di
pubblica utilità della Lombardia, del progetto e dell’autorizzazione a
realizzare l’impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
5) Devono, a tal punto, essere esaminati i motivi di merito del ricorso di primo
grado e i motivi aggiunti, pretermessi dal Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia, nell’ordine in cui sono stati riproposti nell’atto di
costituzione depositato il 29 agosto 2006 del Comune di Pozzo D’Adda.
5.1) Va preliminarmente rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione della
Società Systema Ambiente incorporante la società Transeco. L’appellante ha dato
atto che con decreto n 2290 del 2 Marzo 2006 il Direttore Generale Reti e
Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia ha volturato a Systema
Ambiente S.rl l'autorizzazione già rilasciata alla Società Transeco S.r.l..
5.2) E’ necessario premettere all’esame del merito che le considerazioni del
Comune di Pozzo D’Adda riportate a pagg. 9-11 della memoria costitutiva
depositata il 29 agosto 2006 sono prive di fondamento per ciò che attiene al
contrasto fra il Programma Regionale della Gestione dei Rifiuti e la discarica
con riferimento alla distanza minima di cinquecento metri dai centri abitati.
Presupposto del contrasto -a quanto è dato comprendere dalla censura- è che in
realtà la discarica si presta ad accogliere anche rifiuti urbani putrescibili.
Il presupposto si pone in evidente contraddizione con l’intero procedimento
seguito dalla regione volto ad autorizzare una discarica di rifiuti inerti, per
i quali è prescritta una distanza pari a duecento metri dai centri abitati.
6) I motivi di primo grado riproposti dal Comune di Cassano D’Adda che si
esaminano nell’ordine della memoria depositata il 29 agosto 2006 sono da
respingere perché infondati.
6.1) E’ da disattendere il difetto di motivazione del decreto n. 4852 del 24
marzo 2004 con il quale il dirigente della Direzione Generale Territorio ed
Urbanistica della Regione Lombardia ha espresso giudizio positivo sulla
compatibilità ambientale del progetto di discarica. E, invero: gli obiettivi
previsti dall’art. 14 L.R. n. 26/2003 (efficace protezione della salute e
dell'ambiente - riduzione della la quantità e pericolosità - integrazione delle
operazioni di riutilizzo) hanno valenza di orientamento dell’azione regionale e
non rappresentano parametro cui la Regione debba necessariamente attenersi.
Nella parte dispositiva del decreto si dà atto che il sito in progetto non è
interessato da alcun vincolo territoriale specifico e che nel territorio
circostante risulta le presenza di ulteriori ricettori. Non era pertanto
richiesta una valutazione di recupero dell’area ad usi agricoli.
6.2) Nel secondo motivo il Comune assume che la partecipazione nella qualità di
semplice uditore non abilitato ad esprimere parere perché confinante con il
comune di Inzago nel quale doveva essere realizzata la discarica comprime il suo
diritto a concorrere alla valutazione degli elementi del progetto e dei fattori
di rischio espressamente riconosciuti agli enti locali interessati.
Va precisato in punto di fatto che il Comune di Pozzo D’Adda, in un primo tempo
non convocato, lo è stato in seguito ad espressa richiesta, nella qualità di
soggetto non esprimente parere. Alle riunioni del 3 dicembre e del 16 dicembre
2004, il Comune è stato regolarmente invitato senza le limitazioni poste in
origine dalla Regione. Il medesimo Comune ha partecipato alla Conferenza di
servizi conclusiva del 16 dicembre 2004, rappresentato dal Sindaco sig. Calvi.
Ne risulta l’inammissibilità della censura per difetto d’interesse, non avendo
la convocazione come semplice uditore inficiato il diritto dell’ente a
rappresentare le proprie ragioni in sede di Conferenza, anche considerato il
carattere soltanto interlocutorio delle precedenti sedute alla quali il comune
non aveva partecipato e il tenore dei successivi inviti pervenuti al Comune a
partecipare alle ulteriori sedute senza alcuna limitazione e pertanto a pieno
titolo. Sempre in tale veste, e non in quella di semplice uditore, il Comune di
Pozzo D’Adda ha partecipato alla seduta conclusiva della conferenza di servizi.
E’ il caso di precisare che dalla sentenza della Corte costituzionale n. 79/1996
non discende automaticamente l’illegittimità della deliberazione della G.R. n.
VI/29257 del 12 giugno 1997 in tema di funzionamento della Conferenza di servizi
sugli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Il divieto di
commettere gli adempimenti istruttori ad un gruppo di valutazione di
responsabili dei servizi regionali con esclusione dei Comuni interessati non
implica di per sé che la partecipazione di costoro possa essere variamente
limitata in regione della prevalenza del criterio della semplificazione e
concentrazione istruttoria su quello del raccordo e del reciproco coordinamento
nell’ambito della conferenza di servizi, specie se priva di competenze decisorie
come quella prevista dall'art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 (Cons. Stato, VI, 4 giugno
2004, n. 3505).
Il motivo va perciò disatteso.
6.3) Nel terzo motivo di censura si afferma la carenza di idonea motivazione del
decreto n. 5883 del 20 maggio 2005 per insufficiente valutazione delle
problematiche connesse all’esistenza di tre pozzi pubblici ad uso idropotabile
del comune di Pozzo D’Adda situati a valle della discarica. Il provvedimento
avrebbe condiviso acriticamente lo S.I.A. senza rilevare la necessità di
ulteriori approfondimenti.
E, invero, lo S.I.A. è stato esaminato ma non recepito acriticamente. Nel
provvedimento viene garantita la tutela dei pozzi privati ad uso idropotabile
esistenti a valle dell’impianto tramite un Systema di monitoraggio e
campionamenti delle acque sotterranee al fine di intervenire nel caso di perdite
e infiltrazioni nella falda. È poi prevista un’analisi del sottosuolo onde
determinare la preesistenza di sostanze contaminanti in misura superiore ai
limiti accettabili, trattandosi di cava abbandonata. La società Transeco ha
presentato elaborati integrativi di recepimento delle predette prescrizioni e
fornito, con nota 28 dicembre 2004, le ulteriori precisazioni e integrazioni
richieste dall’U.O. Gestione rifiuti e dall’A.R.P.A.. Il motivo va perciò
respinto, non esistendo ragione alcuna di aggravare il procedimento con una
ulteriore istruttoria il cui risultato nulla avrebbe aggiunto a quanto già noto
in sede di conferenze di servizi onde valutare le prescrizioni e le precauzioni
alla quali assoggettare l’attività di smaltimento a recupero dei rifiuti. Non
inficiano la motivazione del provvedimento il non avere tento conto dei pareri
espressi dal Consiglio Provinciale di Milano e da varie associazioni locali in
quanto meramente soprassessori.
6.4) Nel quarto motivo si desume il difetto di motivazione dall’omesso esame
della problematica relativa ad una cava già esistente. In sede di conferenza di
servizi l’Unità Organica Attività Estrattive aveva rappresentato che la
realizzazione della discarica è compatibile con le previsioni del Piano Cave a
condizione che venga risolto il problema inerente al recupero ambientale ed ha
preso atto del parere espresso dall'Unità Organizzativa Legale - Struttura
Giuridico in merito non applicabilità al caso della normativa e dei particolari
limiti previsti per le cave trattandosi di impianto di pubblica utilità. Il
ripristino ambientale dell’area era poi stato oggetto di specifiche prescrizioni
al riguardo.
6.5)-6.6) Delle due censure, l’incompetenza del dirigente è stata in precedenza
esaminata e la necessità di attendere l’elaborazione del piano provinciale di
smaltimento rifiuti è infondata in considerazione della potestà della Provincia
in materia di rifiuti diversi da quelli urbani, limitata dall’art. 20 D.Lgs. n.
22/1997 all’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli
impianti. La conclamata necessità è perciò priva di giuridico supporto per
l’impianto di che trattasi, relativo ad una discarica di seconda categoria tipo
B per rifiuti speciali.
6.7) Il settimo motivo, appuntato nei confronti del decreto 9727 del 24 giugno
2005 è infondato. A norma del punto 7 dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003
l'autorità competente provvede ad approvare i piani … di sorveglianza e
controllo … che deve prevedere l'assenso degli enti addetti al controllo … Nulla
vieta la possibilità di demandare le modalità di controllo ad un protocollo fra
gli enti interessati (Provincia di Milano, ARPA, Comune di Inzago e società
Transeco) anche perché il provvedimento n. 5883 del 20.4.2005 conteneva già il
Piano di Gestione Operativa e il Piano di Sorveglianza e di controllo con
analitica indicazione di tutte le prescrizioni. Al protocollo d'intesa risultano
demandate sole le modalità operative delle attività di controllo e la loro
formalizzazione con il coinvolgimento degli enti specificamente competenti.
6.8) L’ultimo motivo è inammissibile per genericità e mancanza di contenuto
impugnatorio. Il Comune intende infatti dimostrare l’inosservanza del limite dei
500 metri dal centro abitato dalla natura putrescibile dei rifiuti, laddove il
limite è giustificato non dalle caratteristiche organiche dei rifiuti ma dalla
qualificazione della discarica, ai rifiuti inerti, è prescritta una distanza
pari a duecento metri dai centri abitati.
7) Vanno conseguentemente respinte perché infondate le considerazioni svolte
nell’intervento della Provincia di Milano.
8) Gli appelli riuniti devono conclusivamente essere accolti, con riforma della
sentenza impugnata. Va respinto il ricorso di primo grado e i successivi motivi
aggiunti.
Le spese del presente giudizio vanno tuttavia compensate fra tutte le parti del
giudizio per giusti motivi.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione Quinta riunisce gli appelli e li accoglie. In
riforma della sentenza impugnata, esamina il ricorso di primo grado e i
successivi motivi aggiunti e li respinge.
Spese compensate fra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2006 con
l’intervento dei Sigg.ri:
Sergio Santoro Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere est.
Caro Lucrezio Monticelli Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
f.to Cesare Lamberti
f.to Sergio Santoro
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 novembre 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
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