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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
V.I.A. - Direttiva 337/1985, artt. 2 e 4 - Progetti con impatto rilevante
sull’ambiente - Sottoposizione a V.I.A. dei progetti inclusi negli allegati I e
II - Obbligatorietà per gli stati di tener conto dei criteri di cui all’allegato
III - d.P.R. 12 aprile 1996, art. 1 - Cumulo di progetti - Rimessione delle
questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia CE. Vanno rimesse all’esame
della Corte di giustizia della CE le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se
l’art. 2 della direttiva 337/1985, laddove afferma che sono sottoposti a v.i.a.
i progetti destinati ad avere un impatto importante sull’ambiente, e che detti
progetti sono definiti nell’art. 4, vada interpretato: nel senso che qualunque
progetto che ha un rilevante impatto sull’ambiente è sottoposto a v.i.a.,
ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva; ovvero nel diverso
senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui agli allegati I e II
alla direttiva; 2) se l’art. 4 della direttiva 337/1985, laddove lascia agli
Stati membri la possibilità di prevedere la v.i.a. per i progetti dell’allegato,
II, secondo valutazioni caso per caso o criteri prestabiliti, tenendo altresì
conto dei criteri dell’allegato III, crei un obbligo puntuale o solo una facoltà
per gli Stati membri di tener conto di tutti i criteri di cui all’allegato III;
3) se l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996, costituisca puntuale recepimento, da
parte del legislatore italiano, dell’art. 4, direttiva 337/1985, e del suo
allegato III, non avendo previsto, come criterio per sottoporre a v.i.a. i
progetti dell’allegato II della direttiva, quello del cumulo del progetto con
altri progetti, di cui all’allegato III alla direttiva. Pres. Giovannini, Est.
De Nictolis - A.S. e altri (avv. Besostri) c. Comune di Milano (avv.ti Surano e
Izzo) e altri (n.c.) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altri
(Avv. Stato) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 novembre 2006 (c.c. 24
ottobre 2006), ordinanza n. 6836
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6836/06
Reg.Dec.
N. 6426 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente
Ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia CE
sul ricorso in appello n. 6426/2005 proposto da AIELLO Salvatore, ANNONI
Marco, AROSIO Laura, BALDANZA Luca Maria, BAZZONI Elena, BISCARI Angela,
BONACINA Giovanna, BRAMBILLA Adriano, BRAMBILLA Daniela, BRAMBILLA Morena,
CANEVA Enrico, CARBONE Mauro, CARDANI Marisa, CASELLA Maria Rosa, CAVALLERI
Emilio, CICUTO Giovanni Mario, CIPRIANO Ida, CONSONNI Gianfranco, CORNETTO
Antonio, CRAVELLO Giuliana, CRISTOFANI Anna Maria, D’AMBROSIO Rosamaria, DE
BOSIO Piergiorgio, DEL MONTE Felicita, DEL MONTE Rita, DEOLA Alberto, DI
CRESCENZO Nicola, DI GRANDI Giovanni, FAGNANI Dina Angela, FAZZI Alberto, FAZZI
Alessandro, FAZZI Ilaria, FAZZI Luciano, FIORELLA T. Lucrezia, GALBUSSERA
Giuseppe, GALBUSSERA Linda, GATTI Mattia, GENNARI Marinella, GIACHIN Alessandro,
GRANATIERO Vincenza, GROSSI Giancarlo, INFANTE Eleonora Margherita, LETO Anna
Maria, LEVI Miriam Carla Gina, LIBRETTI Agnese, LOIODICE Ornella, MAESTRI Paola,
MAGISTRELLI Ezio, MALAVASI Marta, MARTINELLI Carla, MICHELE Rocco, ORSENIGO
Silvana, PANTO’ Filippo, PASOTTI Giuseppe, PECORA Laura, PERLOTTI Roberto, PIANA
Alessandro, PIANA Giacomo, PIANTONI Lucia, PISANO Anna Sara, POMATI Bruno,
POMPONIO Rocco, RACANIELLO Luigi, RAFFAELE Elena, RAFFAELE Monica, RONCONI
Simona, SANDONATI Andrea, STUCCHI Paola Nicoletta, TARLARINI Claudia, TARLARINI
Valerio, TARONNO Giovanni, TORRI Davide, TROMBETTA Mauro, TUCCELLA Irene,
VALAGUZZA Enrico, VENTURELLI Viola, VESTITO Maria, VISENTIN Luciana,
rappresentati e difesi dall’avvocato C. Felice Besostri, ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del dott. Gianmarco Grez, in Roma, Lungotevere
Flaminio, n. 46;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Maria Rita Surano e dall’avv. Raffaele Izzo, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Cicerone, n. 28;
Sindaco del Comune di Milano, quale commissario per l’emergenza del traffico e
della mobilità nella città di Milano, non costituito in giudizio;
Comitato tecnico – scientifico per l’emergenza del traffico e della mobilità
nella città di Milano, in persona del legale rappresentante in carica, non
costituito in giudizio;
Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita in appello;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita in appello;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei lavori
pubblici), Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici
di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e nei confronti di
Euromilano s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dall’avvocato Carlo Cerami e dall’avvocato Giovanni Monti, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio,
n. 46;
Metropolitana milanese s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,
non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia – Milano, sez. II, 18 maggio 2005, n.
981, notificata in data 22 giugno 2005 a Ronconi Simona, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, delle
amministrazioni statali e di Euromilano s.p.a.;
vista la decisione parziale e interlocutoria 8 marzo 2006 n. 1270 e gli atti
depositati in esecuzione della stessa;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 24 ottobre 2006 il consigliere Rosanna De
Nictolis e uditi l'avvocato Besostri per gli appellanti, l’avv. Izzo e l’avv.
Surano per il Comune appellato, l’avvocato dello Stato A. Bruni per le
amministrazioni statali appellate, l’avv. Cerami e l’avv. Monti per la società
controinteressata;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. In data 29 ottobre 2002 il Sindaco di Milano, quale Commissario delegato per
l’emergenza traffico e mobilità della Città di Milano, approvava il progetto
definitivo relativo alla realizzazione della strada interquartiere nord tra via
Eritrea e via Nuova Bovisasca, approvazione equivalente anche a dichiarazione di
pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere e approvazione di
variante al P.R.G.
I ricorrenti, residenti nella zona interessata dalla strada, impugnavano tale
provvedimento unitamente agli altri connessi.
In dettaglio, con ricorso al T.a.r. per la Lombardia – Milano, e successivi
motivi aggiunti, gli odierni appellanti impugnavano:
il provvedimento n. 126, del 29.10.2002, pubblicato sull’albo pretorio dal 4
novembre 2002 al 14 novembre 2002, del Commissariato per l’emergenza del
traffico e della mobilità nella città di Milano, avente ad oggetto “approvazione
del progetto definitivo relativo alla viabilità di collegamento tra via Eritrea
e Via Nuova Bovisasca (strada Interquartiere Nord) ed alla viabilità di accesso
all’area Bovisa Gasometri. Incarico alla Metropolitana Milanese S.p.a. di
svolgere, in nome e per conto del Commissario delegato, tutti gli adempimenti di
carattere tecnico amministrativo per la realizzazione degli interventi” e
relativi allegati anche nella parte in cui adotta la variante al piano
regolatore e approva le deduzioni alle osservazioni presentate avverso la
variante al P.R.G. ed incarica la Società Metropolitana Milanese s.p.a. di
svolgere, in nome e per conto del Commissario delegato, tutti gli adempimenti di
carattere tecnico – amministrativo e di coordinamento necessari per la
realizzazione degli interventi;
- nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compreso
per quanto occorrer possa:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.11.2001, pubblicato
sulla G.U. n. 269, del 19.11.2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità della Città di
Milano, fino al 21 dicembre 2003;
l’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3171, del 28 dicembre 2001, pubblicata
sulla G.U. del 2.1.2002, con la quale il Sindaco di Milano è stato nominato
Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare
l’emergenza venutasi a creare nella città di Milano, in relazione alla
situazione del traffico e della mobilità;
il provvedimento n. 25, del 22.4.2002, con cui il Commissario delegato ha
approvato il primo programma straordinario di opere e di interventi per
fronteggiare l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano.
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, del 6.5.2002, di adozione della
variante al P.R.G. vigente relativa alle aree comprese tra Via Eritrea e Via
Bovisasca localizzando le opere viabilistiche con il progetto preliminare della
viabilità di collegamento tra Via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (Strada
Interquartiere Nord) e della viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri;
il parere del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza del traffico e della
mobilità della Città di Milano, che ha esaminato favorevolmente il progetto
definitivo del Tratto di Strada Interquartiere Nord tra Via Eritrea e Via
Bovisasca;
il regolamento viario del Comune di Milano, nella parte in cui avesse
efficacemente introdotto una classificazione delle strade difforme rispetto a
quella prevista dal Codice della Strada e/o idonea ad eludere la normativa
relativa alla valutazione di impatto ambientale;
le direttive per la redazione dei piani urbani del traffico, nella parte in cui
avessero efficacemente introdotto una classificazione delle strade difforme
rispetto a quella prevista dal Codice della Strada e/o idonea a consentire la
redazione di Piani Urbani del Traffico che classifichino efficacemente le strade
in modo da eludere la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;
il Piano Generale del Traffico, approvato con delibera del C.C. n: 36/2000,
dell’11.5.2000, del Piano particolareggiato del Traffico e del Piano Esecutivo
del Traffico del Comune di Milano, nella parte in cui avessero effettivamente ed
efficacemente qualificato il tratto di strada in questione quale una strada
interquartiere anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti declassato la
strada in questione e/o disatteso la classificazione delle strade previste dal
Codice della Strada e/o eluso la normativa in materia di valutazione di impatto
ambientale;
il Piano Regolatore del Comune di Milano e le relative NTA nella parte in
avessero effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in
questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento
ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la
classificazione delle strade previste dal Codice della Strada eluso la normativa
relativa alla valutazione di impatto ambientale;
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, nella parte in
cui avesse effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in
questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento
ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la
classificazione delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la
normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;
il PRU n. 62 Via Palazzi (Quarto Oggiaro) e relativi delibera di approvazione e
ratifica – delibera del Consiglio Comunale n. 21/96, del 07.03.1996, e delibera
del Consiglio Comunale n. 149/97, del 15.12.1997 – nonché la delibera di
affidamento dei lavori alla Metropolitana Milanese (delibere Giunta Municipale
n. 1064, del 16.4.1998, e n. 1932, del 30.6.1998) e di approvazione del relativo
accordo di programma D.P.G.R. 1 giugno 1998, n. 60975;
il PUM, Piano Urbano della mobilità del Comune di Milano, nella parte in cui
avesse effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in
questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento
ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la
classificazione delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la
normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;
l’Accordo di Programma per l’insediamento del nuovo Polo Universitario del
Politecnico di Milano a Bovisa Gasometri e Accordo di Programma del 5.12.1997 e
pubblicato sul BURL del 16.6.1998 e relative delibere di approvazione in parte
qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada
interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera C.C. n. 79/99, del 8.7.1999, nella parte in cui ha ammesso al
finanziamento le opere relative alla ristrutturazione di Via Eritrea ed il
sottopasso veicolare N.V.P.R. complanare FNM (1 Programma di Intervento di OO.PP
1999;
la delibera C.C. n: 136/99, del 10.12.1999, nella parte in cui ha ammesso al
finanziamento le opere relative alla realizzazione del nuovo sottopasso
veicolare Castellammare –Pacuvio ed alla strada del parco con relativo
parcheggio;
la delibera G.M. n. 3351/99, del 14.1.99, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo della Via Eritrea e dei relativi atti presupposti ed
esecutivi;
la delibera della G.M. n. 3352/99, del 14.12.99, con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo del sottopasso N.V.P.R e dei relativi atti presupposti ed
esecutivi;
la delibera della G.M. n.3124, del 17.11.2000, e n. 3548, del 22.10.00, con le
quali è stato approvato, rispettivamente, il progetto definitivo ed il progetto
esecutivo della Strada del Parco e relativi atti in parte qua e comunque
limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con
l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.M. n. 3207, del 24.11.2000, e n. 68, del 19.1.2001, con le
quali sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto
esecutivo del sottopasso Castellamare – Pacuvio e dei relativi atti presupposti
ed esecutivi in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità
qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.C. del 16.6.00, n.reg. 1677, con la quale sono stati
approvati i progetti preliminare della strada Interquartiere Nord, Via
Castellamare, N.V.P.R ed opere di completamento in parte qua e comunque
limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con
l’effetto di sottrarli alla VIA;
la deliberazione C.C. n. 16/02, del 18.3.2002, con la quale è stata approvato
l’elenco annuale delle opere a carico dell’esercizio finanziario 2002, nella
parte in cui ammette alla spesa il progetto di cui è causa.
l’avviso di occupazione di pubblica
utilità, notificato il 6 maggio 2003 e pubblicato sull’albo pretorio del Comune
di Milano dal 12 maggio 2003 al 1 giugno 2003 e relativi allegati;
il decreto n. 906.766/1485/2003, del 21.3.2003, con il quale il Comune di
Milano, ai sensi dell’art. 3 della l. 3.01.1978, n. 1 ha disposto l’occupazione
di urgenza di immobili, posti nel territorio del Comune di Milano da interessare
per la realizzazione delle Strada Interquartiere Nord – Tratta da Via Eritrea –
Bovisasca e opere varie a completamento previste dal Pru n. 6.2. Palazzi (Quarto
Oggiaro) approvato con provvedimento del Commissario Delegato n. 126 del
29.10.2002, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed
indifferibilità;
lo schema comparativo tra strada di scorrimento e strada progettata (doc. 14 del
Comune di Milano);
ogni altro atto presupposto, consequenziale od altrimenti connesso.
1.1. In sintesi, lamentavano:
- la illegittimità della classificazione del tratto viario come <<strada
interquartiere>> anziché come <<strada di scorrimento>>;
- la illegittimità del procedimento per mancanza della valutazione di impatto
ambientale;
- molteplici illegittimità in relazione al conferimento e all’esercizio del
potere di ordinanza per motivi straordinari e urgenti in deroga alle norme
vigenti.
1.2. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha anzitutto dichiarato
inammissibile per genericità l’impugnazione dei seguenti provvedimenti, o per
asserita mancanza di censure, o per censure meramente ipotetiche:
il provvedimento n. 25, del 22.4.2002, con cui il Commissario delegato ha
approvato il primo programma straordinario di opere e di interventi per
fronteggiare l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, del 6.5.2002 di adozione della
variante al P.R.G. vigente relativa alle aree comprese tra Via Eritrea e Via
Bovisasca localizzando le opere viabilistiche con il progetto preliminare della
viabilità di collegamento tra Via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (Strada
Interquartiere Nord) e della viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri;
il parere del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza del traffico e della
mobilità della Città di Milano che ha esaminato favorevolmente il progetto
definitivo del Tratto di Strada Interquartiere Nord tra Via Eritrea e Via
Bovisasca;
il regolamento viario del Comune di Milano;
le direttive per la redazione dei piani urbani del traffico;
il Piano Regolatore del Comune di Milano e le relative NTA;
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano;
il PRU n. 62 Via Palazzi (Quarto Oggiaro) e relativi delibera di approvazione e
ratifica – delibera del Consiglio Comunale n. 21/96, del 07.03.1996, e delibera
del Consiglio Comunale n. 149/97, del 15.12.1997 – nonché la delibera di
affidamento dei lavori alla Metropolitana Milanese (delibere Giunta Municipale
n. 1064, del 16.4.1998, e n. 1932, del 30.6.1998) e di approvazione del relativo
accordo di programma D.P.G.R. 1 giugno 1998, n. 60975:
il PUM, Piano Urbano della mobilità del Comune di Milano;
l’Accordo di Programma per l’insediamento del nuovo Polo Universitario del
Politecnico di Milano a Bovisa Gasometri e Accordo di Programma del 5.12.1997 e
pubblicato sul BURL del 16.6.1998 e relative delibere di approvazione in parte
qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada
interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera C.C. n. 79/99, del 8.7.1999, nella parte in cui ha ammesso al
finanziamento le opere relative alla ristrutturazione di Via Eritrea ed il
sottopasso veicolare N.V.P.R. complanare FNM (1 Programma di Intervento di OO.PP
1999;
la delibera C.C. n. 136/99, del 10.12.1999, nella parte in cui ha ammesso al
finanziamento le opere relative alla realizzazione del nuovo sottopasso
veicolare Castellammare –Pacuvio ed alla strada del parco con relativo
parcheggio;
la delibera G.M. n. 3351/99, del 14.1.99, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo della Via Eritrea e dei relativi atti presupposti ed
esecutivi;
la delibera della G.M. n: 3352/99, del 14.12.99, con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo del sottopasso N.V.P.R e dei relativi atti presupposti ed
esecutivi;
la delibera della G.M. n.3124, del 17.11.2000, e n. 3548, del 22.10.00, con le
quali è stato approvato, rispettivamente, il progetto definitivo ed il progetto
esecutivo della Strada del Parco e relativi atti in parte qua e comunque
limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con
l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.M. n. 3207, del 24.11.2000, e n. 68, del 19.1.2001, con le
quali sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto
esecutivo del sottopasso Castellamare – Pacuvio e dei relativi atti presupposti
ed esecutivi in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità
qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.C. del 16.6.00, n.reg. 1677, con la quale sono stati
approvati i progetti preliminare della strada Interquartiere Nord, Via
Castellamare, N.V.P.R ed opere di completamento in parte qua e comunque
limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con
l’effetto di sottrarli alla VIA;
la deliberazione C.C. n. 16/02, del 18.3.2002, con la quale è stata approvato
l’elenco annuale delle opere a carico dell’esercizio finanziario 2002, nella
parte in cui ammette alla spesa il progetto di cui è causa.
l’avviso di occupazione di pubblica utilità, notificato il 6 maggio 2003 e
pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Milano dal 12 maggio 2003 al 1
giugno 2003 e relativi allegati;
il decreto n. 906.766/1485/2003, del 21.3.2003, con il quale il Comune di
Milano, ai sensi dell’art. 3 della l. 3.01.1978, n. 1 ha disposto l’occupazione
di urgenza di immobili, posti nel territorio del Comune di Milano da interessare
per la realizzazione delle Strada Interquartiere Nord – Tratta da Via Eritrea –
Bovisasca e opere varie a completamento previste dal Pru n. 6.2. Palazzi (Quarto
Oggiaro) approvato con provvedimento del Commissario Delegato n. 126 del
29.10.2002, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed
indifferibilità;
lo schema comparativo tra strada di scorrimento e strada progettata (doc. 14 del
Comune di Milano);
il PRU n. 62 Via Palazzi (Quarto Oggiaro) e relativi delibera di approvazione e
ratifica – delibera del Consiglio Comunale n. 21/96, del 07.03.1996, e delibera
del Consiglio Comunale n. 149/97, del 15.12.1997 – nonché la delibera di
affidamento dei lavori alla Metropolitana Milanese (delibere Giunta Municipale
n. 1064, del 16.4.1998, e n. 1932, del 30.6.1998) e di approvazione del relativo
accordo di programma D.P.G.R. 1 giugno 1998, n. 60975:
il PUM, Piano Urbano della mobilità del Comune di Milano; l’Accordo di Programma
per l’insediamento del nuovo Polo Universitario del Politecnico di Milano a
Bovisa Gasometri e Accordo di Programma del 5.12.1997 e pubblicato sul BURL del
16.6.1998 e relative delibere di approvazione in parte qua e comunque
limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con
l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera C.C. n. 79/99, del 8.7.1999, nella parte in cui ha ammesso al
finanziamento le opere relative alla ristrutturazione di Via Eritrea ed il
sottopasso veicolare N.V.P.R. complanare FNM (1 Programma di Intervento di OO.PP
1999;
la delibera C.C. n. 136/99, del 10.12.1999, nella parte in cui ha ammesso al
finanziamento le opere relative alla realizzazione del nuovo sottopasso
veicolare Castellammare –Pacuvio ed alla strada del parco con relativo
parcheggio;
la delibera G.M. n. 3351/99, del 14.1.99, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo della Via Eritrea e dei relativi atti presupposti ed
esecutivi;
la delibera della G.M. n: 3352/99, del 14.12.99, con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo del sottopasso N.V.P.R e dei relativi atti presupposti ed
esecutivi;
la delibera della G.M. n.3124, del 17.11.2000, e n. 3548, del 22.10.00, con le
quali è stato approvato, rispettivamente, il progetto definitivo ed il progetto
esecutivo della Strada del Parco e relativi atti in parte qua e comunque
limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con
l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.M. n. 3207, del 24.11.2000, e n. 68, del 19.1.2001, con le
quali sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto
esecutivo del sottopasso Castellamare – Pacuvio e dei relativi atti presupposti
ed esecutivi in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità
qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.C. del 16.6.00, n.reg. 1677, con la quale sono stati
approvati i progetti preliminare della strada Interquartiere Nord, Via
Castellamare, N.V.P.R ed opere di completamento in parte qua e comunque
limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con
l’effetto di sottrarli alla VIA;
la deliberazione C.C. n. 16/02, del 18.3.2002, con la quale è stata approvato
l’elenco annuale delle opere a carico dell’esercizio finanziario 2002, nella
parte in cui ammette alla spesa il progetto di cui è causa;
l’avviso di occupazione di pubblica utilità, notificato il 6 maggio 2003 e
pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Milano dal 12 maggio 2003 al 1
giugno 2003 e relativi allegati;
il regolamento viario del Comune di Milano;
le direttive per la redazione dei piani urbani del traffico;
il Piano Regolatore del Comune di Milano e le relative NTA; il Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano; il Piano Generale del
Traffico del Comune di Milano.
1.3. Il T.a.r. ha invece ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’ordinanza
ministeriale che ha nominato il commissario straordinario per l’emergenza
traffico della città di Milano, e del provvedimento di approvazione del progetto
definitivo della strada interquartiere nord.
Nel merito il T.a.r. ha respinto il ricorso.
1.4. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, tempestivamente e
ritualmente notificato e depositato, nel rispetto dei termini di cui all’art. 23
bis, l. n. 1034 del 1971.
2. Con la decisione parziale e interlocutoria 8 marzo 2006 n. 1270 la Sezione si
è già pronunciata, respingendole:
- sulle censure con cui si lamentava che gli atti impugnati, e in particolare il
piano urbano del traffico, non avrebbero potuto classificare la strada in
questione come strada interquartiere, utilizzando un criterio classificatorio
sconosciuto al codice della strada;
- sulle censure relative alla natura della strada in questione;
- sulle censure con cui si lamentava, sotto svariati profili, che il potere di
ordinanza in deroga al diritto vigente non sarebbe stato correttamente conferito
ed esercitato;
sulle censure in tema di v.i.a. volte a sostenere la necessità della v.i.a., in
base alla normativa interna, per le strade di scorrimento di lunghezza superiore
a 1.500 mt..
2.1. La Sezione ha invece disposto adempimenti istruttori in relazione alle
censure con cui si sostiene la necessità della v.i.a. in base alle direttive
comunitarie e alla normativa nazionale di recepimento, per le strade di
lunghezza superiore a 10 km.
La Sezione, in particolare, ha chiesto:
- al Comune, di produrre dettagliata relazione tecnica corredata da disegni
illustrativi, da cui risultino le caratteristiche della strada per cui è
processo e delle altre due strade interquartiere progettate, con indicazione
degli eventuali raccordi tra le tre strade, e indicherà altresì se e quali sono
le differenze tra le tre strade; indicherà inoltre lo stato del procedimento per
le due strade diverse da quella per cui è processo;
- alle parti, di produrre documentazione da cui risulti lo stato, ovvero l’esito
del procedimento avviato dalla Commissione europea nei confronti dello Stato
italiano a seguito di denuncia da parte degli odierni ricorrenti;
- al Ministero degli affari esteri e al Ministero per le politiche comunitarie,
ognuno per quanto di competenza, di indicare se è in corso di istruttoria, è
stata iniziata, pende o si è conclusa procedura di infrazione comunitaria nei
confronti dello Stato italiano in relazione al progetto relativo alla strada
interquartiere nord tra va Eritrea e via Nuova Bovisasca nel Comune di Milano.
3. La disposta istruttoria ha consentito di acquisire la documentazione relativa
al progetto della strada in questione e le conclusioni raggiunte in seno alla
Commissione europea.
Dalle risultanze istruttorie emerge l’infondatezza della tesi dei ricorrenti,
secondo cui il progetto per cui è processo si inserirebbe in un progetto più
ampio realizzazione di una strada lunga 11 km. (denominata “strada
interquartiere nord”) e, come tale, soggetta alla procedura di v.i.a. (in quanto
compresa tra quelle elencate nell’allegato I della direttiva comunitaria).
3.1. Il Collegio ritiene che i provvedimenti versati in atti non autorizzino la
conclusione che l’opera in questione costituirebbe un limitato segmento di
un’unitaria arteria di collegamento lunga oltre 10 km. e già progettata dal
Comune.
Dalla istruttorie espletata è infatti emerso che:
il previgente p.r.g. del Comune di Milano risalente al 1953 prevedeva nell’area
nord della città un tracciato viabilistico volto a consentire un collegamento
veloce, di tipo tangenziale, tra i quartieri Quarto Oggiaro e Cascina Gobba,
distanti tra loro oltre 10 km.
Tuttavia tale iniziale previsione, mai attuata, è stata abbandonata, in quanto
medio tempore sono state realizzate altre strade, più a nord rispetto al
tracciato in questione, che assolvono la funzione di itinerari tangenziali.
Pertanto, nel nuovo p.r.g. sono state dettate delle linee guida, (le linee guida
dell’urbanista Latz), che hanno sostituito la previsione originaria di una unica
strada di scorrimento veloce con la attuale previsione di una pluralità di
distinte strade di quartiere (ben nove).
Tali strade di quartiere sono previste come autonome, sia sotto il profilo
funzionale, sia sotto il profilo progettuale, sia quanto ai tempi di
realizzazione.
Allo stato, è stata realizzata la progettazione di due sole strade delle nove
previste dalle linee guida, tra loro separate da circa due chilometri di
distanza. Tali due strade misurano, rispettivamente, 1600 mt. E 1300 mt.
Di una terza strada, secondo quanto deduce il Comune di Milano, era in corso di
redazione il progetto preliminare all’epoca di presentazione del ricorso, ma
l’ipotesi di tale terza strada è stata in seguito abbandonata per un percorso
alternativo.
Alla luce di tali risultanze di fatto si deve escludere che vi sia un unitario
progetto di una unica strada che misura oltre 10 km.
Allo stato vi sono due distinti progetti, di due strade che, ciascuna, non
raggiunge i due chilometri di lunghezza.
Né rileva la mera ideazione di nove strade di quartiere destinate a
congiungersi, esistente nelle linee guida di un piano di riqualificazione urbana
elaborato da un professionista privato all’uopo incaricato.
Infatti tali linee guida sono solo una idea di massima, che in fatto allo stato
non risulta seguita dal Comune di Milano, e fanno parte di un documento
pianificatorio, e non di un progetto.
In secondo luogo, la v.i.a. riguarda i progetti, che devono essere allo stadio
quantomeno di progetti preliminari, e non anche le mere ipotesi di progetti
futuri.
Sicché, allo stato, non esistendo un unitario progetto di una strada di 10 km.,
né esistendo una pluralità di progetti di distinte strade destinate a
congiungersi, che, sommate, superano i 10 km., non occorre la v.i.a.
Resta fermo che, qualora il Comune di Milano dovesse approvare un ulteriore
progetto preliminare (o una pluralità di progetti preliminari), di ulteriori
strade di quartiere, destinate a congiungersi con quella per cui è processo, sì
da superare la lunghezza di 10 km., sarebbe d’obbligo procedere a v.i.a.
3.2. Per quanto riguarda la procedura di infrazione comunitaria, dal parere
motivato della Commissione europea in data 28 giugno 2006, si evince che non è
stata aperta procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per violazione
dell’allegato I alla direttiva 85/337/CEE, con riferimento alle strade superiori
a 10 km.
Osserva infatti la Commissione che, <<finché non viene sottoposto a procedura
autorizzativa un progetto di collegamento stradale a quattro corsie, di
lunghezza ininterrotta di almeno 10 km., non si applica la tipologia di progetti
di cui alla classe 7c dell’allegato I alla direttiva VIA>>.
4. La Commissione ha invece ritenuto che lo Stato italiano abbia violato le
prescrizioni dell’allegato III alla citata direttiva, in quanto non ha tenuto
conto del criterio del cumulo con altri progetti, che può indurre a ritenere
necessaria la v.i.a. anche per un progetto che isolatamente considerato non ne
avrebbe necessità, ma destinato a cumularsi con altri progetti sì che il
complesso progettuale possa avere un significativo impatto con l’ambiente.
4.1. Occorre stabilire se tale questione rientri o meno anche nei motivi di
ricorso in relazione al presente giudizio.
In termini generali si deve affermare che una censura è ammissibile anche se non
indica puntualmente e formalmente il parametro normativo che si assume violato,
laddove tale parametro sia desumibile dalla formulazione in fatto della censura.
Dalla disamina del ricorso di primo grado si evince che la parte, ancorché senza
citare specificamente la violazione del combinato disposto dell’allegato II e
III della direttiva citata, ha però nella sostanza lamentato la mancata
considerazione del progetto della singola strada nell’ambito del progetto più
ampio in cui la strada era destinata a congiungersi con altre.
Il nucleo duro della censura è che:
- è stato violato l’art. 2 , n. 1 direttiva 337/1985, in base al quale
andrebbero soggetti a v.i.a. tutti i progetti destinati ad avere un
significativo impatto sull’ambiente;
- nella specie non è stato considerato il cumulo di progetti, e si è invece
proceduto ad un artificioso frazionamento (pag. 33 del ricorso di primo grado),
in quanto occorreva tener conto non solo del singolo segmento dell’opera, ma
degli impatti indotti dalla complessiva opera sul sistema ambientale (pag.. 37 –
38 del ricorso di primo grado).
Si può dire in atti, pertanto, una censura che, nella sostanza, lamenta la
mancata considerazione cumulativa dei singoli progetti, in violazione del
combinato disposto dell’allegato II e dell’allegato III della direttiva citata.
4.2. L’esame di tale censura non è precluso dalla sentenza parziale del
Consiglio di Stato, passata in giudicato, resa nella presente vicenda, in quanto
tale censura non è stata presa in considerazione da detta sentenza parziale.
Quest’ultima ha affermato la non obbligatorietà, per lo Stato italiano, di
prevedere la v.i.a. per i progetti di cui all’allegato II, singolarmente
considerati.
Ma non si è occupata della questione della necessità della v.i.a. anche per i
progetti dell’allegato II, laddove viene in considerazione un cumulo con altri
progetti, ai sensi dell’allegato III.
5. La censura va pertanto decisa. Tuttavia il Collegio ritiene pregiudiziale, ai
fini del decidere, la corretta interpretazione degli articoli 2 e 4 della
direttiva 337/85, in combinato con gli allegati I, II e III della predetta
direttiva.
5.1. Occorre anzitutto stabilire se l’art. 2 della direttiva 337/1985, laddove
afferma che sono sottoposti a v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto
importante sull’ambiente, e che detti progetti sono definiti nell’art. 4, vada
interpretato:
nel senso che qualunque progetto che
ha un rilevante impatto sull’ambiente è sottoposto a v.i.a., ancorché non
incluso negli allegati I o II alla direttiva;
ovvero nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui
agli allegati I e II alla direttiva.
5.2. In secondo luogo, occorre stabilire la corretta interpretazione dell’art. 4
della direttiva 337/1985.
Secondo tale articolo, gli Stati membri sono obbligati a prevedere la v.i.a. per
i progetti di cui all’allegato I.
Sembrerebbe invece esservi uno spazio discrezionale per la previsione della
v.i.a. in relazione ai progetti di cui all’allegato II.
Per questi ultimi infatti gli Stati membri stabiliscono la necessità della
v.i.a. o caso per caso, o, alternativamente o cumulativamente, secondo indici e
criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri di cui all’allegato III
alla direttiva (dove si fa riferimento al cumulo del progetto con altri
progetti).
Occorre allora stabilire se lo Stato membro, nel recepimento, sia obbligato o
meno a tener conto di tutti i criteri di cui all’allegato III alla direttiva, o
se invece possa valutare se prevedere o meno la v.i.a. per i progetti di cui
all’allegato II, anche senza tener conto dei criteri dell’allegato III.
Conseguentemente, si pone la questione se l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996,
costituisca puntuale recepimento, da parte del legislatore italiano, dell’art.
4, direttiva 337/1985.
Infatti, l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996 assoggetta a v.i.a. i progetti di cui
all’allegato II alla direttiva 337/1985 (che diventa allegato B al d.P.R. 12
aprile 1996):
- o se si tratta di progetti che ricadono, anche parzialmente, all'interno di
aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (art.
1, comma 4);
- o se si tratti di progetti che non ricadono in aree naturali protette,
l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla
base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto
richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale
(art. 1, comma 6).
L’allegato D, a sua volta, nell’indicare le caratteristiche del progetto di cui
tener conto per stabilire se occorre o meno la v.i.a., non fa menzione del
criterio del cumulo con altri progetti, menzionato invece nell’allegato III alla
direttiva.
Occorre allora stabilire se la formulazione dell’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996
in combinato disposto con l’allegato D, costituisca o meno puntuale recepimento
dell’art. 4, direttiva 337/1885, in combinato disposto con i suoi allegati II e
III.
E se le prescrizioni dell’allegato III costituiscano solo linee guida non
vincolanti, o invece prescrizioni a recepimento obbligatorio per gli Stati
membri.
La questione è rilevante ai fini del presente giudizio in quanto dalla soluzione
della medesima discende la necessità o non necessità della v.i.a. per il
progetto per cui è processo.
5.3. Per questi motivi vanno rimesse all’esame della Corte di giustizia della CE
le seguenti questioni pregiudiziali, e il presente giudizio va sospeso:
1) se l’art. 2 della direttiva 337/1985, laddove afferma che sono sottoposti a
v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto importante sull’ambiente, e che
detti progetti sono definiti nell’art. 4, vada interpretato:
nel senso che qualunque progetto che ha un rilevante impatto sull’ambiente è
sottoposto a v.i.a., ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva;
ovvero nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui
agli allegati I e II alla direttiva;
2) se l’art. 4 della direttiva 337/1985, laddove lascia agli Stati membri la
possibilità di prevedere la v.i.a. per i progetti dell’allegato, II, secondo
valutazioni caso per caso o criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei
criteri dell’allegato III, crei un obbligo puntuale o solo una facoltà per gli
Stati membri di tener conto di tutti i criteri di cui all’allegato III;
3) se l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996, costituisca puntuale recepimento, da
parte del legislatore italiano, dell’art. 4, direttiva 337/1985, e del suo
allegato III, non avendo previsto, come criterio per sottoporre a v.i.a. i
progetti dell’allegato II della direttiva, quello del cumulo del progetto con
altri progetti, di cui all’allegato III alla direttiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), non
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
Visto l’art. 234 del TrCE;
Visto l’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee;
Visto l’art. 3 della L. 13 marzo 1958, n. 204;
Vista la “Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da
parte delle giurisdizioni nazionali”, diramata dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee e pubblicata sulla G.U.C.E. dell’11 giugno 2005,
dispone la rimessione alla Corte di giustizia CE delle questioni pregiudiziali
indicate in motivazione;
dispone nelle more la sospensione del giudizio;
spese al definitivo.
Manda alla Segreteria sezionale per tutti gli adempimenti di competenza ed, in
particolare,
- per la comunicazione della presente decisione alla Corte di giustizia delle
Comunità europee;
- per l’invio, in plico raccomandato, alla Cancelleria della Corte di giustizia
delle Comunità europee della presente ordinanza insieme a copia di tutti gli
atti contenuti nel fascicolo di causa, relativi al primo ed al secondo grado del
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2006 con la
partecipazione di:
Giorgio Giovannini - Presidente
Lanfranco Balucani - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. Rel. ed est.
Aldo Scola - Consigliere
Francesco Caringella - Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere Segretario
f.to Rosanna De Nictolis f.to Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il............22/11/2006...........
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
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