Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 695/06 REG.DEC.
N. 3419 REG.RIC.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 3419/2003 proposto dalla Società GI.DA., s.r.l.,
in persona dell’amministratore unico, Sig.ra Anna Lattarulo, rappresentata e
difesa dall’Avv. Aldo Loiodice, con il quale è elettivamente domiciliata in
Roma, Via Ombrone, n. 12, Pal, B);
CONTRO
il Comune di Putignano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’Avv. Fulvio Amato, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via L.
Mantegazza, presso Luigi Gardin;
e nei confronti
del W.W.F. Italia Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature, in
persona del Presidente p.t., non costituito;
la Provincia di Bari, in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Sabatino Minucci e dall’Avv. Sabatino Minucci e
dell’Avv. Rosa Di Pierro, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei
Prefetti n. 17 presso l’Avv. Carlo Pandiscia;
la Conferenza provinciale ex L. 241/1990-D. Lgs. N. 22/97, in persona del legale
rappresentante p.t., non costituita,
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Puglia, Sede di Bari, I Sezione
del 17.1.2003, n. 234;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto dal Comune di Putignano;
Viste le decisioni della Sezione del 2.9.2004, n. 5741, e del 1.3.2005, n. 777;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24.5.2005, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi gli Avvocati E. Follieri per delega dell’Avv. A. Loiodice, dell’Avv. S.
Micucci e dell’Avv. R. Di Pierro, e l’Avv. Petrocelli per delega dell’Avv. F.
Amato, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso n. 2739/1999, il Comune di Putignano, ha impugnato la
deliberazione della Giunta provinciale del 4.10.1999, n. 572, con la quale la
Provincia di Bari ha autorizzato la GI.DA., S.p.A., all’esercizio di un centro
di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e ha
approvato il relativo progetto.
Il Comune, con lo stesso ricorso, ha impugnato anche il parere reso in data
21.6.1999 dalla Conferenza dei servizi convocata ai sensi della legge n. 241 del
1990 e del D.Lgs. n. 22 del 1997, nonché i verbali di detta Conferenza relativi
alle sedute del 30.12.1998, del 3.6.1999, del 15.6.1999 e del 21.6.1999, i
pareri espressi dal Comitato Tecnico Provinciale il 22.10.1998 e il 26.4.1999, i
pareri resi dal prof. Tortorici del 26.4.1999 e del 21.6.1999.
Con il ricorso n. 446/2000, il Comune di Putignano ha impugnato la deliberazione
della Giunta provinciale del 29.12.1999, n. 786, che ha confermato la validità e
l’efficacia della precedente deliberazione del 4.10.1999, n. 572.
La Provincia di Bari e la Società GI.DA. si sono costituite nei due giudizi
opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
Sono intervenuti ad adiuvandum nel giudizio contrassegnato con il n. 2739/1999
il Codacons O.n.l.u.s. e il W.W.F. Italia.
Il Codacons ha spiegato intervento ad adiuvandum anche nel giudizio originato
dal ricorso n. 446/2000.
Il T.A.R. della Puglia, Bari, I Sezione, con la sentenza del 17.1.2003, n. 234,
riuniti i due ricorsi, ha dichiarato inammissibili gli interventi del Codacons e
del W.W.F. Italia, ha accolto il ricorso n. 2739/1999, salvo gli ulteriori
provvedimenti dell’amministrazione, e ha dichiarato improcedibile il ricorso n.
446/2000.
La Società GI.DA. ha appellato la sentenza deducendone la erroneità e
domandandone la riforma.
Il Comune di Putignano, a sua volta, ha proposto appello incidentale chiedendo
la conferma della sentenza appellata.
La Provincia di Bari si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento
dell’appello incidentale del Comune di Putignano.
La Sezione, con la decisione del 2.9.2004, n. 5741, ha disposto incombenti
istruttori.
La Provincia di Bari ha depositato in data 21.10.2004 gli atti richiesti.
Con ulteriore decisione del 1.3.2005, n. 777, la Sezione ha chiesto alla
Provincia di Bari di depositare copia della deliberazione della Giunta
provinciale del 26.1.2004, di conferma della validità e della efficacia della
autorizzazione rilasciata alla Società GI.DA. con la precedente deliberazione n.
572 del 1999.
La deliberazione richiesta è stata depositata dalla Provincia di Bari in data
14.4.2005.
La Società GI.DA., fondandosi sulla deliberazione ora citata ha chiesto che
venga dichiarata la improcedibilità dell’appello, atteso che di tale
deliberazione, pur impugnata dal Comune di Putignano davanti al T.A.R. della
Puglia, non è stata chiesta la sospensione dell’efficacia.
All’udienza del 24.5.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la
decisione.
DIRITTO
1.- Con la sentenza del 17.1.2003, n. 234, la 1^ Sezione di Bari del T.A.R.
della Puglia, riuniti i ricorsi n. 2739/1999 e n. 446/2000 proposti dal Comune
di Putignano, ha accolto il primo dei due ricorsi e ha annullato la
deliberazione della Giunta della Provincia di Bari del 4.10.1999, n. 572, di
approvazione del progetto della GI.DA., S.p.A., e di autorizzazione a detta
Società all’esercizio di un centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi.
Il T.A.R., con la stessa pronuncia, ha dichiarato improcedibile per sopravenuto
difetto d’interesse il ricorso n. 446/2000, diretto dal Comune di Putignano
all’annullamento della deliberazione della Giunta provinciale del 29.12.1999, n.
786, di conferma della precedente deliberazione n. 572.
La Società GI.DA. ha appellato la sentenza deducendone la erroneità e
domandandone la riforma.
Il Comune di Putignano, a sua volta, ha impugnato la sentenza con appello
incidentale.
2. - La Società GI.DA., con la memoria depositata in data 2.12.2004, ha fatto
presente che la Provincia di Bari, con la deliberazione della Giunta del
26.1.2004, n. 8, ha disposto “di dare atto che l’autorizzazione rilasciata in
favore della Ditta GI.DA. per l’esercizio del centro di trattamento e stoccaggio
mediante deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi sito in agro di Putignano” conserva “piena validità ed
efficacia a tutti gli effetti di legge”.
La deliberazione, impugnata davanti al T.A.R. della Puglia, non è stata sospesa,
avendo la Società GI.DA. rinunciato alla domanda cautelare.
Ciò stante, la Società appellante ha concluso che è venuto meno l’interesse alla
decisione del Comune di Putignano e che, di conseguenza, la Sezione dovrebbe
dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse all’appello.
La Sezione non è di questo avviso.
La deliberazione n. 8, acquisita agli atti della controversia con la decisione
interlocutoria del 1.3.2005, n. 777, non contiene determinazioni innovative
rispetto a quelle già contenute nella deliberazione della Giunta provinciale del
4.10.1999, n. 572, ma si limita ad esporre, in aggiunta ai motivi già espressi
con la precedente deliberazione, le tesi difensive propugnate dalla difesa della
Provincia di Bari nel precedente grado del presente giudizio. E’ quindi da
accertare se tale deliberazione non sia meramente confermativa dell’atto
autorizzativo oggetto della presente controversia.
Nella memoria del Comune di Putignano del 3.12.2004, inoltre, si afferma, senza
contestazioni della controparte, che la deliberazione n. 8 non è stata preceduta
da alcuna nuova attività istruttoria.
Va tenuto conto, poi, che la deliberazione oggetto del presente giudizio non si
limita ad autorizzare l’attività di stoccaggio dei rifiuti ma approva anche “il
progetto di opificio destinato a deposito tecnico” disponendone la
localizzazione con la utilizzazione di un opificio già esistente nel 15°
comparto del Piano degli insediamenti produttivi del Comune di Putignano.
L’accertamento della effettiva natura della nuova deliberazione e della sua
incidenza a disciplinare in modo innovativo la fattispecie oggetto della
presente controversia, pertanto, non può che essere effettuato nel giudizio già
instaurato presso il T.A.R.
Nella memoria datata 19.5.2005, inoltre, il Comune di Putignano preannuncia
azioni di natura risarcitoria, qualificando come illecita l’attività svolta in
base ad una autorizzazione assentita contra legem.
Non è venuto meno, quindi, per tutte le considerazioni che precedono,
l’interesse del Comune di Putignano alla definizione della presente
controversia.
3.- Sempre in via preliminare, la Sezione deve rilevare che anche le eccezioni
di inammissibilità del ricorso originario, sollevate dalla Società appellante,
sono infondate.
Non è dubitabile, invero, che il Comune di Putignano, sia per la sua veste di
ente preposto al governo del territorio di pertinenza, sia in quanto ente
esponenziale della relativa comunità, abbia un interesse qualificato ad un
corretto insediamento di impianti, quale quello oggetto del provvedimento
impugnato nel presente giudizio,, potenzialmente pericolosi, e che quindi debba
ritenersi legittimato a ricorrere alla tutela giurisdizionale contro gli atti
che assume come lesivi di tale interesse.
La eccezione di difetto d’interesse ad impugnare la deliberazione della Giunta
provinciale del 4.10.1999, n. 2739, è quindi infondata.
E’ da respingere anche l’eccezione di difetto d’interesse fondata sul rilievo
che l’annullamento dell’autorizzazione non potrebbe soddisfare l’interesse
azionato dal Comune di Putignano quale è emerso nel procedimento conclusosi con
l’atto impugnato, ravvisabile nella opposizione alla determinazione con la quale
la Giunta provinciale ha autorizzato l’esercizio dello stoccaggio provvisorio.
L’annullamento di tale provvedimento, secondo la Società appellante, non la
priverebbe del suo diritto a svolgere l’attività di cui trattasi essendone
autorizzata per il solo fatto di essere iscritta nell’Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all’art. 30 del
D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.
L’eccezione non è chiara. Si deve far presente, comunque, che l’impugnativa del
Comune di Putignano è diretta anche contro la localizzazione dell’impianto di
trattamento e di stoccaggio dei rifiuti nel piano degli insediamenti produttivi.
L’interesse azionato dal Comune di Putignano è principalmente quello di opporsi
a tale localizzazione.
Da respingere è anche il rilievo secondo cui, con la partecipazione del sindaco
di Putignano alle conferenze di servizi che hanno preceduto la deliberazione
impugnata, il Comune non sarebbe più legittimato ad impugnare il provvedimento
terminale del procedimento stesso adottato anche con tale partecipazione.
Deve osservarsi, infatti, che la conferenza dei servizi prevista dall’art. 27
del D.Lgs. n. 22 del 1997, ha solo compiti istruttori e non decisori, come
emerge dal 3 comma della norma ora citata per il quale la conferenza, operata la
valutazione dei progetti e acquisiti tutti gli elementi di valutazione del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali, compresa la valutazione di
compatibilità ambientale, “trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla giunta regionale (nella specie alla Giunta provinciale)”, per
l’approvazione dei progetti stessi.
Si deve convenire, in ogni caso, con l’argomento opposto dal Comune di Putignano,
secondo il quale, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa in materia,
il soggetto dissenziente alla conferenza dei servizi trova nel ricorso
giurisdizionale lo strumento per la tutela degli interessi che assume lesi dal
provvedimento emanato in base alle risultanze della conferenza.
E’ da respingere, infine, anche l’ultimo rilievo preliminare, prospettato con la
memoria datata 10.5.2005, secondo cui, essendo intervenuta la determinazione
regionale di V.I.A. in data 22.2.2005, l’attività della società appellante non
avrebbe più impedimenti in ordine alla sua collocazione territoriale.
La determinazione regionale di V.I.A., infatti, intervenuta successivamente
all’atto impugnato nel presente giudizio, non sostituisce né si sovrappone ad
esso, avendo la natura di parere, da valere eventualmente in un nuovo
procedimento autorizzatorio, di competenza della Provincia di Bari.
3.- Nel merito, tutte le deduzioni della società appellante si rivelano
infondate.
La Società GI.DA. contesta che, per l’attività di stoccaggio dei rifiuti, non
possa essere utilizzato l’immobile individuato nell’ambito del Piano degli
insediamenti produttivi del Comune di Putignano.
L’immobile, secondo la società appellante, era già stato destinato dallo stesso
Comune di Putignano ad ospitare un’industria insalubre, quale quella concernente
la produzione di contenitori e cartoni per l’imballaggio. Lo stoccaggio dei
rifiuti, oltretutto, che non è qualificabile neppure come attività di gestione
dei rifiuti, non figura neppure tra le attività insalubri elencate nel D.M.
5.9.1994.
Sarebbero, inoltre, non veritiere le affermazioni, contenute nella sentenza
appellata, relative alla vicinanza al centro abitato dell’immobile da utilizzare
per lo stoccaggio, in quanto l’edificio in questione risulta essere uno dei più
distanti dall’abitato, circondato da altre 32 industrie, alcune delle quali
adibite a produzioni insalubri. Non vi sarebbe contiguità con strutture
ospedaliere ed industrie agroalimentari.
L’approvazione del progetto da parte della Provincia di Bari, infine, vale come
variante urbanistica e, pertanto, verrebbe meno la incompatibilità con la
normativa urbanistica di zona.
I rilievi sono privi di fondamento.
Cominciando dall’ultimo, è evidente la trasposizione dei concetti insita nel
rilievo.
La deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del progetto
dell’impianto in tanto determina un mutamento di regime urbanistico dell’area
interessata in quanto è conforme a legge, ed è proprio tale conformità a legge
che nel presente giudizio è oggetto di accertamento.
Quanto poi alla osservazione secondo cui il trattamento dei rifiuti “pericolosi”
sarebbe equiparabile all’attività svolta dalle industrie insalubri - in
particolare, all’attività di produzione di contenitori e cartoni per
l’imballaggio - e al rilievo che l’attività di stoccaggio dei rifiuti non è
inclusa negli elenchi di cui al D.M. 5.9.1994, non occorre una particolare
confutazione.
E’ sufficiente rilevare che gli imballaggi sono presi in particolare
considerazione dalla disciplina contenuta nel Titolo II, artt. 34 e ss. del
D.Lgs n. 22 del 1997 essenzialmente per ridurre l’impatto ambientale degli
stessi e dei relativi rifiuti, per evitare la loro dispersione nell’ambiente. La
produzione dei cartoni per l’imballaggio genera rifiuti, al pari delle altre
attività produttive. Nulla da vedere, quindi, con il trattamento e il deposito
dei rifiuti “pericolosi”.
Va poi precisato che mentre i rifiuti appaiono nell’elenco delle sostanze
insalubri del D.M. 5.9.1994 (Alleg. A, punto B), nn. 100 e 101), la produzione
di cartoni ed imballaggi non figura in tale decreto (se non per i cartoni
destinati alla realizzazione di valige).
Deve solo aggiungersi che lo “stoccaggio”, contrariamente a quanto sostiene la
società appellante è “attività di gestione” dei rifiuti.
Per “gestione” dei rifiuti il D.Lgs. n. 22 del 1997 indica tutte le attività
concernenti i rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento.
Tutte tali attività, compresa quella di trattamento e di stoccaggio, quindi,
sono soggette ad autorizzazione.
Anche le ulteriori deduzioni proposte dalla società appellante, dirette a
contestare i rilievi del T.A.R., che ha evidenziato l’assenza di un’adeguata
istruttoria dalla quale risultasse la compatibilità dell’impianto con le
industrie circostanti, con l’abitato e con le strutture ospedaliere che, secondo
il Comune, sarebbero ubicate a breve distanza, non sono idonee ad inficiare la
pronuncia appellata.
Ed invero, solo in questa sede la società appellante ha negato l’esistenza di
tali elementi ostativi alla localizzazione dell’impianto di stoccaggio già
opposti dal Sindaco di Putignano nell’ambito della conferenza dei servizi del
21.6.1999.
Nel provvedimento impugnato non è espresso alcun accenno a tali rilievi.
Correttamente, quindi, il T.A.R. ha rilevato che la deliberazione impugnata è
affetta, oltre che da carenza di istruttoria, anche da mancanza di motivazione
che, certamente, secondo principi costituenti ormai ius receptum, quanto meno
con riferimento al periodo, che interessa nella specie, anteriore all’entrata in
vigore della l. 11 febbraio 2005 n. 15, non può essere integrata nel corso del
giudizio che ha ad oggetto l’atto privo di motivazione o lacunosamente motivato.
V’è ancora da aggiungere, a confutazione di un’ulteriore censura mossa dalla
società appellante, che è del tutto irrilevante la circostanza che il Comune di
Putignano avesse in un primo momento assentito la localizzazione dell’impianto
di stoccaggio nell’immobile già destinato alla produzione dei cartoni da
imballaggio e che solo in un secondo momento avesse revocato il suo assenso.
Le ragioni di tale ripensamento sono quelle rappresentate dal Sindaco di
Putignano nelle conferenze dei servizi che non risulta siano state adeguatamente
prese in considerazione e confutate al momento dell’adozione della deliberazione
della Giunta provinciale oggetto della presente controversia.
La Sezione, infine, non prende in esame tutte le altre contestazioni mosse dalla
società appellante alle censure dedotte in primo grado dal Comune di Putignano
in quanto su di esse il T.A.R. non si è pronunciato.
La sentenza appellata, stante la inconsistenza di tutte le censure formulate
dalla società appellante, in conclusione, deve essere confermata, anche nel
profilo in cui, stante le ragioni dell’accoglimento del ricorso originario, fa
salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
5. - Dalla conferma della pronuncia appellata consegue la improcedibilità
dell’appello incidentale proposto dal Comune di Putignano.
6. - Le spese del secondo grado del giudizio sono poste a carico della
soccombente Società GI.DA. e in favore del Comune di Putignano nella misura
liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge
l’appello.
Condanna la società GI.DA. al pagamento in favore del Comune di Putignano delle
spese del secondo grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00
(tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 24.5.2005, con l'intervento dei
signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Nicola Russo Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Claudio Marchitiello
Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 febbraio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
1) Rifiuti - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Centro di stoccaggio provvisorio - Comune - Interesse al corretto insediamento sul territorio di impianti pericolosi - Impugnazione di atti lesivi di tale interesse - Legittimazione - Sussistenza. Il Comune, sia per la sua veste di ente preposto al governo del territorio di pertinenza, sia in quanto ente esponenziale della relativa comunità, ha un interesse qualificato ad un corretto insediamento di impianti potenzialmente pericolosi (nella specie: centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi), e quindi deve ritenersi legittimato a ricorrere alla tutela giurisdizionale contro gli atti che assume come lesivi di tale interesse. Pres. Iannotta, Est. Marchitiello - G. s.r.l. (avv. Loiodice) c. Comune di Putignano (avv. Amato) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 20 febbraio 2006 (c.c. 24 maggio 2005), sentenza n. 695
2) Rifiuti - Art. 27 d. lgs. 22/97 - Conferenza di servizi - Sindaco - Partecipazione alla conferenza - Impugnazione del provvedimento terminale - Preclusione - Inconfigurabilità. La partecipazione del sindaco alla conferenza di servizi ex art. 27 del d. lgs. n. 22 del 1997 non esclude la legittimazione ad impugnare il provvedimento terminale del procedimento. Detta conferenza ha infatti solo compiti istruttori e non decisori, come emerge dal 3° comma, per il quale la conferenza, operata la valutazione dei progetti e acquisiti tutti gli elementi di valutazione del progetto con le esigenze ambientali e territoriali, compresa la valutazione di compatibilità ambientale, “trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale (nella specie alla Giunta provinciale)”, per l’approvazione dei progetti stessi. In ogni caso, il soggetto dissenziente alla conferenza dei servizi trova nel ricorso giurisdizionale lo strumento per la tutela degli interessi che assume lesi dal provvedimento emanato in base alle risultanze della conferenza. Pres. Iannotta, Est. Marchitiello - G. s.r.l. (avv. Loiodice) c. Comune di Putignano (avv. Amato) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 20 febbraio 2006 (c.c. 24 maggio 2005), sentenza n. 695
3) Rifiuti - Stoccaggio - Attività di gestione - Rientra - D. Lgs. 22/97. Lo “stoccaggio” è “attività di gestione” dei rifiuti. Per “gestione” dei rifiuti il D.Lgs. n. 22 del 1997 indica tutte le attività concernenti i rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento. Tutte tali attività, compresa quella di trattamento e di stoccaggio, quindi, sono soggette ad autorizzazione. Pres. Iannotta, Est. Marchitiello - G. s.r.l. (avv. Loiodice) c. Comune di Putignano (avv. Amato) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 20 febbraio 2006 (c.c. 24 maggio 2005), sentenza n. 695
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