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Rifiuti - Codice dell’Ambiente - Riciclaggio dei rifiuti dei beni in
polietilene - Produttori ed importatori - Consorzio per il riciclaggio -
Necessità - Esclusione - D. L.vo n. 152/2006 - D. Lgs. n. 22/97. Il nuovo
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha esplicitamente escluso
l’obbligatorietà della partecipazione al Consorzio per il riciclaggio dei
rifiuti dei beni in polietilene per i produttori ed importatori di materie prime
in polietilene stabilendo, al comma 5 dell’articolo 234, che tali operatori
potessero (e non dovessero) eventualmente aderire al consorzio. Ne consegue,
l’inapplicabilità agli stessi delle disposizioni del nuovo decreto legislativo
concernenti gli obblighi e le sanzioni previste per coloro che, pur essendovi
obbligatoriamente tenuti, non aderiscono al consorzio ed il venir meno del capo
di domanda come originariamente proposta per la parte concernente la dedotta
incostituzionalità dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 22/97. Pres. Schinaia - Est.
Luce - Polimeri Europa S.r.l., Dow Italia S.p.A. e BP Italia S.p.A., Solvay
Italia S.A (avv. Ruffolo) c. Ministero dell'ambiente e il Ministero
dell'industria, Commercio e Artigianato (Avvocatura Generale dello Stato) ed
altro (riforma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma Sez.
II bis n. 2589/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 18/12/2006 (C.C.
17/10/2006), Sentenza n. 7560
Rifiuti - Materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene -
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti - Obbligatoria partecipazione -
Esclusione. L’obbligatoria partecipazione, al Consorzio per il riciclaggio
dei rifiuti, dei produttori ed importatori di materie prime destinate alla
fabbricazione di beni in polietilene è illegittima. Pres. Schinaia - Est. Luce -
Polimeri Europa S.r.l., Dow Italia S.p.A. e BP Italia S.p.A., Solvay Italia S.A
(avv. Ruffolo) c. Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria,
Commercio e Artigianato (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (riforma
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma Sez. II bis n.
2589/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 18/12/2006 (C.C. 17/10/2006),
Sentenza n. 7560
Procedure e varie - Ricorso - Procura al difensore - Elementi - Disciplina -
R.D. n. 642/1907 - R.d. n. 1054/1924 - L. n. 1034/1971 - Artt. 83 e 125 c.p.c..
Ai sensi dell’articolo 6 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e dell’articolo 35
del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, per quelli proposti al Tribunale
amministrativo regionale dall’articolo 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
il ricorso, deve contenere la sottoscrizione delle parti o di una di esse e
dell’avvocato ammesso al patrocinio in corte di cassazione, ovvero del solo
avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale. La
disposizione, va integrata con le norme -di carattere generale- di cui agli
articoli 83 e 125 del codice di procedura civile in base alle quali la procura
al difensore dell’attore può essere rilasciata anche in data posteriore alla
notificazione dell’atto purché, anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata. Pres. Schinaia - Est. Luce - Polimeri Europa S.r.l., Dow Italia
S.p.A. e BP Italia S.p.A., Solvay Italia S.A (avv. Ruffolo) c. Ministero
dell'ambiente e il Ministero dell'industria, Commercio e Artigianato (Avvocatura
Generale dello Stato) ed altro (riforma Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sede di Roma Sez. II bis n. 2589/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
18/12/2006 (C.C. 17/10/2006), Sentenza n. 7560
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.7560/2006
Reg.Dec.
N. 8416 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8416/2000 proposto da POLIMERI EUROPA S.R.L.,
DOW ITALIA S.P.A. e BP ITALIA S.P.A., SOLVAY ITALIA S.A., tutte rappresentate e
difese dall’Avv. Ugo Ruffolo con domicilio eletto in Roma Corso Vittorio
Emanuele II,308;
contro
il MINISTERO DELL'AMBIENTE e il MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E
ARTIGIANATO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con
domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
CONSORZIO PER RICICLAGGIO RIFIUTI BENI POLIETILENE rappresentato e difeso
dall’Avv. Daniela Anselmi, dall’Avv. Lorenzo Acquarone e dall’Avv. Ludovico
Villani con domicilio eletto in Roma via Asiago n.8, presso l’Avv. Ludovico
Villani;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma
Sez. II bis n. 2589/1999;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce.
Uditi l’avv. Berti per delega dell’avv. Ruffolo, l’avv. Acquarone e l’avv. dello
Stato Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso (n.14585/99) al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, le
società Solvay Italia s.a., Polimeri Europa s.r.l., Dow Italia s.p.a., BP Italia
s.p.a., Macplast s.p.a. ed Eiffel s.p.a. impugnavano il decreto del 15 luglio
1998 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 187, del 12 agosto 1998) del
Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero dell’industria, commercio
ed artigianato, con il quale era stato approvato lo statuto del Consorzio per il
riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 48 del D. L.gs. 5 febbraio 1997, n. 22 (così come
modificato e integrato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389) recante attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, nonché lo statuto del
Consorzio costituito, in conformità all’articolo 48 del D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22, con il decreto ministeriale menzionato. Il ricorso, con sentenza n.
2589/99, del 2 dicembre 1999, era, tuttavia, dichiarato inammissibile dal
Tribunale amministrativo regionale per mancata esibizione della procura speciale
della s.p.a Dow Italia e per mancata indicazione della data del rilascio della
procura per le altre ricorrenti. Contro tale decisione Polimeri Europa s.r.l.,
Solvay Italia s.a., Dow Italia s.p.a. e BP Italia s.p.a. hanno proposto appello
al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso notificato il 18 settembre 2000, la
riforma dell’impugnata sentenza con l’annullamento- previa eventuale remissione
alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22- degli atti
impugnati in primo grado; ed il ricorso, nella resistenza delle intimate
amministrazioni, chiamato per l’udienza odierna, all’esito è stato trattenuto in
decisione dal collegio.
DIRITTO
Come già rilevato nelle premesse di fatto, il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con l’impugnata sentenza, accogliendo un’eccezione formulata nel
corso della discussione orale del ricorso dal rappresentante del Consorzio per
il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, ha dichiarato
l’inammissibilità del ricorso ad esso proposto dalle rubricate appellanti per
irritualità nel rilascio della procure alla lite: le procure all’avvocato
difensore erano state rilasciate successivamente alla notificazione del ricorso
ed erano prive dell’indicazione della data del rilascio.
Secondo i giudici di primo grado, nel ricorso giurisdizionale amministrativo,
l’indicazione dell’esatta data di conferimento della procura alla lite non è
necessaria soltanto nel caso di mandato apposto in calce o a margine del ricorso
stesso, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile; l’indicazione
della data sarebbe, invece, necessaria, ai sensi dell’articolo 6 del r.d. 17
agosto 1907, n. 642, qualora il mandato speciale venga rilasciato separatamente
con apposito atto. Nel caso in esame, invece, per nessuna delle società
ricorrenti il mandato alle liti risultava apposto in calce o a margine del
ricorso, dal momento che le procure erano state semplicemente allegate, in sede
di deposito, al ricorso introduttivo successivamente all’ultima pagina di
notificazione del gravame. Mancava, inoltre- secondo il Tribunale amministrativo
regionale- nel ricorso introduttivo qualsiasi riferimento che potesse ricondurre
le indicate procure speciali nel contesto dell’atto cartolare del ricorso
introduttivo; il che valeva anche per le società Solvay Italia S.A. e Dow Italia
s.p.a. per le quali il ricorso introduttivo faceva riferimento ad una mera
produzione documentale relativa, peraltro, a procure speciali a soggetti aventi
a loro volta mero titolo al rilascio della procura alla lite. Di modo che-
secondo i giudici di primo grado- l’inammissibilità del ricorso derivava: a) dal
fatto che per tutte le società ricorrenti (con esclusione della Dow Italia
s.p.a.) le procure alla lite erano di data posteriore alla messa in moto della
tutela giurisdizionale attivata con la notificazione del ricorso avvenuta il 30
ottobre 1998 (per la Solvay Italia s.a. in data 2 novembre 1998, per la Polimeri
Europa s.r.l. in data 2 novembre 1998, per la BP Italia s.p.a. in data 13
novembre 1998, per la Macplast s.p.a. in data 3 novembre 1998, per la Eiffel in
data 3 novembre 1998); b) per la Dow Italia s.p.a. non era stata esibita in
giudizio la procura speciale all’avvocato Musico la cui procura alle liti al
difensore risultava pertanto sprovvista della prova della legittimazione al
conferimento.
La decisione, impugnata dalle società indicate in rubrica, è errata e va
riformata.
Ed invero, come correttamente rileva l’impugnata sentenza, ai sensi
dell’articolo 6 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e dell’articolo 35 del r.d. 26
giugno 1924, n. 1054, richiamati, per quelli proposti al Tribunale
amministrativo regionale dall’articolo 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
il ricorso, tra l’altro, deve contenere la sottoscrizione delle parti o di una
di esse e dell’avvocato ammesso al patrocinio in corte di cassazione, ovvero del
solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale. La
disposizione, tuttavia, va integrata con le norme- di carattere generale- di cui
agli articoli 83 e 125 del codice di procedura civile in base alle quali la
procura al difensore dell’attore può essere rilasciata anche in data posteriore
alla notificazione dell’atto purché, come è avvenuto nel caso in esame,
anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Né- ad avviso del
collegio- è di ostacolo all’applicazione di detta disposizione la peculiarità
del processo amministrativo che, a differenza di quello civile, si propone con
ricorso e non mediante citazione in giudizio: la norma è di portata generale e
la sua applicazione è esclusa, per espressa disposizione, per i soli atti di
parte per i quali è necessario un mandato speciale al difensore. Contrariamente,
pertanto, a quanto deciso con l’impugnata sentenza, il ricorso proposto in primo
grado dalle rubricate appellanti era ammissibile e, nei limiti che saranno
specificati, anche fondato.
Al riguardo, va rilevato che, in primo grado, erano stati impugnati lo statuto
del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, costituito
in conformità all’articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed
approvato con il decreto ministeriale del 15 luglio 1998 del Ministero
dell’ambiente di concerto con quello dell’industria, commercio ed artigianato.
Le società ricorrenti avevano dedotto l’illegittimità costituzionale
dell’indicato articolo 48 del decreto legislativo n. 22/1997, per eccesso di
delega e per contrasto con gli articoli 10, 11 e 3 della Costituzione, oltre
all’illegittimità dell’articolo 4 dello statuto indicato, nella parte in cui
estendeva la sua operatività ai produttori ed importatori di materia prima per
la fabbricazione di beni in polietilene. Sennonché, nelle more del procedimento
di appello, è sopravvenuta l’abrogazione, ad opera del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 del cui
articolo 48 era stata contestata la legittimità costituzionale. Il nuovo decreto
legislativo, come correttamente fanno rilevare i ricorrenti, ha esplicitamente
escluso l’obbligatorietà della partecipazione al Consorzio per il riciclaggio
dei rifiuti dei beni in polietilene per i produttori ed importatori di materie
prime in polietilene stabilendo, al comma 5 dell’articolo 234, che tali
operatori potessero (e non dovessero) eventualmente aderire al consorzio. Ne
consegue, così come dedotto dai ricorrenti, l’inapplicabilità agli stessi delle
disposizioni del nuovo decreto legislativo concernenti gli obblighi e le
sanzioni previste per coloro che, pur essendovi obbligatoriamente tenuti, non
aderiscono al consorzio ed il venir meno del capo di domanda come
originariamente proposta per la parte concernente la dedotta incostituzionalità
dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 22/97.
La controversia, quindi, resta circoscritta alla verifica della legittimità
dello statuto del Polieco (in particolare, del relativo articolo 4), approvato
con decreto ministeriale del 15 luglio 1998 in vigenza del decreto legislativo
n. 22/1997, nella parte in cui prevedeva l’obbligatoria partecipazione anche dei
produttori e importatori di materie prime in polietilene. Come, infatti,
deducono le parti appellanti, il loro interesse alla risoluzione della questione
scaturisce dal fatto che la norma transitoria di cui all’articolo 264 lettera 1
del successivo decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che, onde assicurare
che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente
normativa a quella prevista nella parte quarta del nuovo decreto, i
provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti
provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del nuovo decreto n.
152/2006.
In tal modo definiti i confini della controversia, l’appello, come già
anticipato, è fondato.
L’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97, in base al quale era
approvato lo statuto del consorzio, nella analitica e puntuale elencazione dei
soggetti obbligatoriamente tenuti all’adesione allo stesso (produttori,
importatori, trasformatori dei beni in polietilene, associazioni nazionali di
categorie rappresentative delle imprese autorizzate che effettuano la raccolta e
lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene, le imprese che riciclano e
recuperano beni in polietilene) non faceva riferimento alla categoria dei
produttori ed importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni
in polietilene. Il consorzio, inoltre, nella proclamata esigenza (art. 2 del
D.Lgs. 22/97) di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, era costituito
allo specifico fine di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al
termine del ciclo di utilità per avviarli all’attività di riciclaggio e
recupero. Conseguentemente, sia in base alla lettera della disposizione
menzionata, sia in base alla finalità del consorzio non aveva giustificazione
l’operata estensione, in sede di redazione dello statuto, la previsione della
obbligatoria partecipazione di soggetti che operavano a monte della catena
produttiva dei beni in polietilene e che, come successivamente confermato nel
decreto legislativo n. 152/1996, non erano identificabili in alcuna delle
categorie le quali, a norma dell’articolo 48 comma 2 del decreto legislativo n.
22/97, erano obbligatoriamente tenute ad aderirvi.
In conclusione, pertanto, nei limiti indicati va accolto l’appello ed in riforma
dell’impugnata decisione va disposto l’annullamento dell’articolo 4 dello
statuto del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene
approvato con decreto del Ministero dell’ambiente, dell’industria, del commercio
e dell’artigianato del 15 luglio 1998, nella parte in cui prevede l’obbligatoria
partecipazione dei produttori ed importatori di materie prime destinate alla
fabbricazione di beni in polietilene, con compensazione tra le parerti delle
spese processuali per le alterne vicende della lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie l’appello
ed in riforma dell’impugnata decisione, annulla lo statuto del Consorzio per il
riciclaggio dei beni in polietilene approvato con decreto del Ministro
dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 15 luglio
1998, nella parte in cui all’articolo 4 estende l’obbligo della partecipazione
ai produttori ed importatori di materie prime destinate alla produzione di beni
in polietilene. Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2006 in camera di consiglio dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg:
Mario Egidio Schinaia Presidente
Sabino Luce Consigliere Est.
Carmine Volpe Consigliere
Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Presidente
Consigliere
Segretario
MARIO EGIDIO SCHINAIA
SABINO LUCE
GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...18/12/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
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