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Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Pubblica
Amministrazione - Autorizzazione in sanatoria - Annullamento del nulla osta
paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Mancanza -
Illegittimità della procedura - Artt. 7 e 11 L. n. 241/1990 - D.M. n. 495/94.
La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento sancito
dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 e, segnatamente, per l’annullamento
delle autorizzazioni paesaggistiche, anche dal regolamento del Ministero per i
beni culturali ed ambientali (d.m. 13 giugno 1994 n. 495), rende illegittimo
l’atto di annullamento (in specie della Sovrintendenza) dell’autorizzazione in
sanatoria, non contenendo nessuna di quelle clausole che possono considerarsi
equipollenti, ossia la notizia della trasmissione della pratica al Ministero dei
beni e delle attività culturali e sia la ricezione di una richiesta istruttoria
ai fini del controllo. Nella specie, il soggetto interessato dal provvedimento
di diniego non è stato messo nella condizione di far valere i propri diritti di
accesso e di partecipazione, nonché di consentire all’amministrazione di meglio
comparare gli interessi coinvolti nel procedimento. Nei fatti, l’amministrazione
non ha predisposto nessun meccanismo procedurale o atto equipollente alla
formale comunicazione dell’avvio del procedimento, che potesse assicurare il
raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione
dell’avvio della fase del procedimento di annullamento del nulla osta
paesaggistico. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Signorelli (avv. Pittori) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato),
(riforma Campania sede di Salerno Sez. II n. 1145/2001). CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7960
Pubblica Amministrazione - Partecipazione al procedimento amministrativo -
Comunicazione - Mancanza - Illegittimità - Artt. 7 e 11 L. n. 241/1990 - D.M. n.
495/94 - Giurisprudenza. In materia di partecipazione al procedimento
amministrativo, la mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento sancito
dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 esime dall’obbligo di aderire ai
diversi indirizzi che si erano avuti in precedenza, ossia quello in cui si
riteneva necessaria la formale comunicazione (Cons. St. VI n. 2984/1992; VI n.
2176/2003) e quello in cui si riteneva sufficiente una conoscenza dell’inizio
del procedimento comunque acquisita, nonostante la presenza degli artt. 4 e 9
del d.m. 13 giugno 1994 n. 495 del Ministero beni culturali ed ambientali (Cons.
St. VI; n. 6001/2002, n. 1909 2003; VI n. 6342/2003). Pres. Varrone - Est.
Cirillo - Signorelli (avv. Pittori) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Avvocatura Generale dello Stato), (riforma Campania sede di Salerno
Sez. II n. 1145/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C.
31/10/2006), Sentenza n. 7960
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7960/06
Reg.Dec.
N. 8682 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8682/2002 proposto da Signorelli Antonio
rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Pittori con domicilio eletto in Roma
viale Carso n. 57, presso l’avv. Cesare Piraino;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici
domicilia in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di
Salerno Sez. II n. 1145/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 relatore il Consigliere Gianpiero
Paolo Cirillo. Udito l’avv. dello Stato Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Antonio Signorelli ha proposto ricorso innanzi al Tribunale contro il
decreto della Soprintendenza per i beni Ambientali Architettonici Artistici e
Storici di Salerno ed Avellino, emanato in data 4 agosto 2000, che ha annullato
l’autorizzazione in sanatoria n. 1603 del 12 giugno 2000, rilasciatagli dal
Comune di Pollica per la trasformazione di un sottotetto in un piano abitabile
in un fabbricato di sua proprietà.
2. Il Tribunale ha rigettato il ricorso.
3. Propone ora appello il sig. Signorelli, deducendo i medesimi motivi proposti
in prime cure. Essi sono così riassunti: 1) Violazione dell’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n.
241 del 1990 e, segnatamente, per l’annullamento delle autorizzazioni
paesaggistiche, anche dal regolamento del Ministero per i beni culturali ed
ambientali (D.M. n. 495/94); 2) il provvedimento originariamente impugnato è
stato notificato in un luogo e a persona non legittimata, genitrice non
convivente e al domicilio di quest’ultima, oltre il termine di 60 giorni
previsto dall’art. 7 della l. n. 431 del 1985; 3) il provvedimento
originariamente impugnato è viziato da eccesso di potere per sviamento, laddove
- nonostante l’originaria autorizzazione alla trasformazione del sottotetto in
mansarda in data 26.1.1977 aveva ottenuto il parere favorevole dell’allora
competente autorità, in data 1.12.1976, con l’unica condizione che
“l’utilizzazione sia contenuta nell’attuale volume di sottotetto” - la
soprintendenza, per giustificare l’annullamento, asserisce che “ non sono state
inequivocabilmente definite le opere oggetto dell’istanza di condono anche in
considerazione dei grafici autorizzati con prescrizione dalla Soprintendenza per
i BB.AA.CC. della Campania con nota prot. n. 35565/1975”. Mentre, invece, dalla
relazione tecnica allegata alla domanda di condono le opere sono puntualmente
individuate; 4) il provvedimento impugnato assume che l’autorizzazione annullata
contrasta con l’art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, perché si verrebbe a
modificare il vincolo imposto senza il rispetto del procedimento laddove prevede
l’acquisizione del parere del Consiglio Nazionale per i beni e le attività
culturali e ambientali, mentre invece tale parere è previsto solo in caso di
revoca o modificazione del vincolo, mentre nel caso di specie l’autorizzazione
sindacale ex art. 7 l. n. 1497 del 1939 costituisce un atto di puntuale gestione
del vincolo.
4. Si è costituita l’amministrazione, concludendo per il rigetto dell’appello.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 31.10.2006.
6. E’ fondato il primo motivo d’appello.
Risultando pacifica la mancanza dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7
della legge n. 241/1990, il Collegio rileva che il provvedimento n. 1603 del
12.6.2000 del Comune di Pollica (SA), con il quale l’appellante è stato
autorizzato a sanare le opere abusive realizzate in via Caracciolo (località
Pioppi) e annullato dal decreto della Sovrintendenza di Salerno e Avellino,
originariamente impugnato innanzi al Tribunale, non contiene in calce nessuna di
quelle clausole che possono considerarsi equipollenti, ossia la notizia della
trasmissione della pratica al Ministero dei beni e delle attività culturali e
sia la ricezione di una richiesta istruttoria ai fini del controllo.
Pertanto l’appellante non è stato messo nella condizione di far valere i propri
diritti di accesso e di partecipazione, nonché di consentire all’amministrazione
di meglio comparare gli interessi coinvolti nel procedimento, così come era
richiesto dal regime giuridico e dalla giurisprudenza all’epoca del procedimento
in esame.
Va da sé che la mancanza di un atto equipollente alla formale comunicazione
dell’avvio del procedimento esime il Collegio dall’obbligo di aderire ai diversi
indirizzi che si erano avuti all’epoca nell’ambito della Sezione, ossia quello
in cui si riteneva necessaria la formale comunicazione (Cons. St. VI n.
2984/1992; VI n. 2176/2003) e quello in cui si riteneva sufficiente una
conoscenza dell’inizio del procedimento comunque acquisita, nonostante la
presenza degli artt. 4 e 9 del d.m. 13 giugno 1994 n. 495 del Ministero beni
culturali ed ambientali (Cons. St. VI; n. 6001/2002, n. 1909 2003; VI n.
6342/2003).
Infatti nel caso di specie l’amministrazione non ha predisposto nessun
meccanismo procedurale che potesse assicurare il raggiungimento dello scopo di
consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della fase del
procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico.
L’appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va riformata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, pronunciando
sull’appello proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata
sentenza, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere Est.
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Presidente
Consigliere
Segretario
f.to Claudio Varrone
f.to Gianpiero Paolo Cirillo
f.to Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 27/12/2006.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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