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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27 DICEMBRE 2006 (C.c. 31/10/2006), Sentenza n. 7960



Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Pubblica Amministrazione - Autorizzazione in sanatoria - Annullamento del nulla osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Mancanza - Illegittimità della procedura - Artt. 7 e 11 L. n. 241/1990 - D.M. n. 495/94. La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 e, segnatamente, per l’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, anche dal regolamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali (d.m. 13 giugno 1994 n. 495), rende illegittimo l’atto di annullamento (in specie della Sovrintendenza) dell’autorizzazione in sanatoria, non contenendo nessuna di quelle clausole che possono considerarsi equipollenti, ossia la notizia della trasmissione della pratica al Ministero dei beni e delle attività culturali e sia la ricezione di una richiesta istruttoria ai fini del controllo. Nella specie, il soggetto interessato dal provvedimento di diniego non è stato messo nella condizione di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione, nonché di consentire all’amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti nel procedimento. Nei fatti, l’amministrazione non ha predisposto nessun meccanismo procedurale o atto equipollente alla formale comunicazione dell’avvio del procedimento, che potesse assicurare il raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della fase del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Signorelli (avv. Pittori) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato), (riforma Campania sede di Salerno Sez. II n. 1145/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7960

Pubblica Amministrazione - Partecipazione al procedimento amministrativo - Comunicazione - Mancanza - Illegittimità - Artt. 7 e 11 L. n. 241/1990 - D.M. n. 495/94 - Giurisprudenza. In materia di partecipazione al procedimento amministrativo, la mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 esime dall’obbligo di aderire ai diversi indirizzi che si erano avuti in precedenza, ossia quello in cui si riteneva necessaria la formale comunicazione (Cons. St. VI n. 2984/1992; VI n. 2176/2003) e quello in cui si riteneva sufficiente una conoscenza dell’inizio del procedimento comunque acquisita, nonostante la presenza degli artt. 4 e 9 del d.m. 13 giugno 1994 n. 495 del Ministero beni culturali ed ambientali (Cons. St. VI; n. 6001/2002, n. 1909 2003; VI n. 6342/2003). Pres. Varrone - Est. Cirillo - Signorelli (avv. Pittori) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato), (riforma Campania sede di Salerno Sez. II n. 1145/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7960



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7960/06
Reg.Dec.
N. 8682 Reg.Ric.
ANNO 2002


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 8682/2002 proposto da Signorelli Antonio rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Pittori con domicilio eletto in Roma viale Carso n. 57, presso l’avv. Cesare Piraino;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Salerno Sez. II n. 1145/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 relatore il Consigliere Gianpiero Paolo Cirillo. Udito l’avv. dello Stato Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. Il sig. Antonio Signorelli ha proposto ricorso innanzi al Tribunale contro il decreto della Soprintendenza per i beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Salerno ed Avellino, emanato in data 4 agosto 2000, che ha annullato l’autorizzazione in sanatoria n. 1603 del 12 giugno 2000, rilasciatagli dal Comune di Pollica per la trasformazione di un sottotetto in un piano abitabile in un fabbricato di sua proprietà.


2. Il Tribunale ha rigettato il ricorso.


3. Propone ora appello il sig. Signorelli, deducendo i medesimi motivi proposti in prime cure. Essi sono così riassunti: 1) Violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 e, segnatamente, per l’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, anche dal regolamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali (D.M. n. 495/94); 2) il provvedimento originariamente impugnato è stato notificato in un luogo e a persona non legittimata, genitrice non convivente e al domicilio di quest’ultima, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 7 della l. n. 431 del 1985; 3) il provvedimento originariamente impugnato è viziato da eccesso di potere per sviamento, laddove - nonostante l’originaria autorizzazione alla trasformazione del sottotetto in mansarda in data 26.1.1977 aveva ottenuto il parere favorevole dell’allora competente autorità, in data 1.12.1976, con l’unica condizione che “l’utilizzazione sia contenuta nell’attuale volume di sottotetto” - la soprintendenza, per giustificare l’annullamento, asserisce che “ non sono state inequivocabilmente definite le opere oggetto dell’istanza di condono anche in considerazione dei grafici autorizzati con prescrizione dalla Soprintendenza per i BB.AA.CC. della Campania con nota prot. n. 35565/1975”. Mentre, invece, dalla relazione tecnica allegata alla domanda di condono le opere sono puntualmente individuate; 4) il provvedimento impugnato assume che l’autorizzazione annullata contrasta con l’art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, perché si verrebbe a modificare il vincolo imposto senza il rispetto del procedimento laddove prevede l’acquisizione del parere del Consiglio Nazionale per i beni e le attività culturali e ambientali, mentre invece tale parere è previsto solo in caso di revoca o modificazione del vincolo, mentre nel caso di specie l’autorizzazione sindacale ex art. 7 l. n. 1497 del 1939 costituisce un atto di puntuale gestione del vincolo.


4. Si è costituita l’amministrazione, concludendo per il rigetto dell’appello.


5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 31.10.2006.


6. E’ fondato il primo motivo d’appello.


Risultando pacifica la mancanza dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il Collegio rileva che il provvedimento n. 1603 del 12.6.2000 del Comune di Pollica (SA), con il quale l’appellante è stato autorizzato a sanare le opere abusive realizzate in via Caracciolo (località Pioppi) e annullato dal decreto della Sovrintendenza di Salerno e Avellino, originariamente impugnato innanzi al Tribunale, non contiene in calce nessuna di quelle clausole che possono considerarsi equipollenti, ossia la notizia della trasmissione della pratica al Ministero dei beni e delle attività culturali e sia la ricezione di una richiesta istruttoria ai fini del controllo.


Pertanto l’appellante non è stato messo nella condizione di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione, nonché di consentire all’amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti nel procedimento, così come era richiesto dal regime giuridico e dalla giurisprudenza all’epoca del procedimento in esame.


Va da sé che la mancanza di un atto equipollente alla formale comunicazione dell’avvio del procedimento esime il Collegio dall’obbligo di aderire ai diversi indirizzi che si erano avuti all’epoca nell’ambito della Sezione, ossia quello in cui si riteneva necessaria la formale comunicazione (Cons. St. VI n. 2984/1992; VI n. 2176/2003) e quello in cui si riteneva sufficiente una conoscenza dell’inizio del procedimento comunque acquisita, nonostante la presenza degli artt. 4 e 9 del d.m. 13 giugno 1994 n. 495 del Ministero beni culturali ed ambientali (Cons. St. VI; n. 6001/2002, n. 1909 2003; VI n. 6342/2003).


Infatti nel caso di specie l’amministrazione non ha predisposto nessun meccanismo procedurale che potesse assicurare il raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della fase del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico.


L’appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va riformata.


Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, pronunciando sull’appello proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del grado di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere Est.
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere


Presidente                                          Consigliere                                                            Segretario
f.to Claudio Varrone                             f.to Gianpiero Paolo Cirillo                                       f.to Annamaria Ricci


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il  27/12/2006.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva


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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



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