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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, Sesta sezione -  12 gennaio 2006, causa C-85/05

 

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 febbraio 2006 (*)

«Rifiuti - Spedizioni di rifiuti - Rifiuti destinati ad operazioni di recupero - Nozione di “notificatore” - Obblighi che incombono al notificatore»


Nel procedimento C‑215/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE dall’Østre Landsret (Danimarca), con decisione 14 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2004, nel procedimento Marius Pedersen A/S


contro


Miljøstyrelsen,

LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 maggio 2005,
viste le osservazioni presentate:

- per la Marius Pedersen A/S, dal sig. H. Banke, advokat;

- per la Miljøstyrelsen, dal sig. P. Biering, advokat;

- per il governo danese, dai sigg. J. Molde e P. Biering, in qualità di agenti;

- per il governo belga, dalla sig.ra D. Haven, in qualità di agente;

- per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

- per il governo polacco, dal sig. J. Pietras, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Konstantinidis e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2005,

ha pronunciato la seguente


Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2, lett. g), 6, n. 5, e 7, nn. 1, 2 e 4, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Marius Pedersen A/S (in prosieguo: la «Pedersen»), impresa riconosciuta, autorizzata alla raccolta di rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici, con sede in Danimarca, e la Miljøstyrelsen (Agenzia nazionale per l’ambiente), in merito alla spedizione in Germania dei detti rifiuti destinati al recupero.

Contesto normativo

3 Ai sensi del nono ‘considerando’ del regolamento n. 259/93:

«(…) le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e  dell’ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione».

4 L’art. 2, lett. g), del detto regolamento definisce il «notificatore» nei seguenti termini:

«(…) qualsiasi persona fisica o ente giuridico cui venga assegnato l’obbligo della notifica, cioè una delle seguenti persone che intenda trasferire o far trasferire i rifiuti:

i) la persona la cui attività abbia prodotto i rifiuti in questione (produttore iniziale); oppure

ii) qualora questo risultasse impossibile, un operatore riconosciuto a tal fine da uno Stato membro oppure un commerciante o intermediario iscritto o riconosciuto che si occupi dello smaltimento o del recupero dei rifiuti;

(…)».

5 L’art. 6 dello stesso regolamento dispone quanto segue:

«1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al ricupero (…) da uno Stato membro all’altro (…) invia una notifica all’autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario.

(…)

4. Nell’ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali.

5. Il notificatore fornisce informazioni sul documento di accompagnamento concernenti in particolare:

- l’origine, la composizione e l’entità dei rifiuti destinati al ricupero, compresa l’identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l’identità dei produttori iniziali;

(…)».

6 L’art. 7 del regolamento n. 259/93 stabilisce quanto segue:

«1. Ricevuta la notifica, l’autorità competente di destinazione invia conferma entro tre giorni lavorativi al notificatore e copia della medesima alle altre autorità competenti e al destinatario.

2. Le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dopo la spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione. Tali obiezioni si basano sul paragrafo 4.
Qualsiasi obiezione deve essere formulata per iscritto al notificatore e alle altre autorità competenti interessate entro 30 giorni.

(…)

4. a) Le autorità competenti di destinazione e di spedizione possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata:

- conformemente alla direttiva 75/442/CEE, in particolare all’art. 7, oppure,

- se la spedizione non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica

(…)

(…)

5. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione si procede ad una nuova notifica».

7 L’art. 4 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), così recita:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:

- senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori od odori;

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

Causa principale e questioni pregiudiziali

8 Con notifica di data 21 febbraio 2000, la Pedersen ha chiesto al Miljøstyrelsen l’autorizzazione a trasferire, a fini di recupero, 2 000 tonnellate di rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici verso la sua impresa partner avente sede in Germania. Tale agenzia non ha autorizzato la spedizione perché la Pedersen non le aveva fornito le informazioni necessarie per l’esame della domanda di autorizzazione, in particolare:

1) la procura, rilasciata dai produttori iniziali dei rifiuti, comprovante che la Pedersen li rappresenta nell’ambito delle spedizioni dei rifiuti raccolti;

2) la prova che nell’impianto tedesco i rifiuti sono trattati in modo ecologicamente equivalente a quello previsto dalla normativa danese;

3) sufficienti informazioni in merito alla composizione dei rifiuti, dato che la Pedersen si era limitata ad indicare, nel modulo relativo al trasporto transfrontaliero, che si trattava di spedizione di «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici».

9 Inoltre, considerata l’asserita incompletezza della notifica, la Miljøstyrelsen ha ritenuto che non potesse decorrere il termine di 30 giorni previsto all’art. 7 del regolamento n. 259/93 affinché l’autorità competente possa dare il suo consenso o formulare obiezioni.

10 Il 22 maggio 2001 la Pedersen ha proposto ricorso dinanzi all’Østre Landsret. Essa ha sostenuto di avere fornito una documentazione sufficiente affinché la Miljøstyrelsen potesse rilasciare l’autorizzazione richiesta e che i termini per formulare obiezioni erano trascorsi, di modo che essa era legittimata a procedere alle spedizioni di cui alla causa principale.

11 In tali circostanze, l’Østre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’espressione «qualora questo risultasse impossibile», figurante all’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento (…) n. 259/93 (…), debba intendersi nel senso che un operatore riconosciuto non può
automaticamente svolgere il compito di notificatore di una esportazione di rifiuti destinati al recupero.

In caso affermativo, si chiede alla Corte di chiarire in base a quali criteri un operatore riconosciuto possa svolgere il compito di notificatore di un’esportazione di rifiuti destinati al recupero.

Se tale criterio possa essere che il produttore dei rifiuti è ignoto, ovvero che si tratta di un numero di produttori così elevato, la cui singola quota è così esigua, che sarebbe irragionevole che ciascuno notificasse singolarmente l’esportazione di rifiuti.

2) Se l’art. 7, n. 2, in combinato disposto con il suo n. 4, lett. a), primo e secondo trattino, del regolamento (…) n. 259/93 (…) consenta alle autorità competenti dello Stato di spedizione di opporsi ad una domanda di autorizzazione all’esportazione di rifiuti destinati al recupero se non esistono informazioni da parte del notificatore sul fatto che i detti rifiuti, nello Stato di destinazione, saranno trattati con metodi ecologicamente equivalenti a quelli richiesti ai sensi della normativa dello Stato di spedizione.

3) Se l’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento (…) n. 259/93 (…) debba essere inteso nel senso che l’obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti può essere considerato adempiuto con l’indicazione, da parte del notificatore, di una categoria di rifiuti, ad es. «i rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici».

4) Se l’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (…) n. 259/93 (...) debba essere inteso nel senso che il termine di cui all’art. 7, n. 2, inizia a decorrere da quando la competente autorità dello Stato di destinazione invia la conferma del ricevimento della notifica, indipendentemente dal fatto che le competenti autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto tutte le informazioni richieste all’art. 6, n. 5.

In caso negativo, si desidera che sia chiarito quali informazioni una notifica debba contenere perché il termine di 30 giorni di cui all’art. 7, n. 2, inizi a decorrere.

Se il superamento di tale termine di 30 giorni produca l’effetto giuridico che le autorità competenti non possono più sollevare obiezioni o chiedere ulteriori informazioni».

Sulla prima questione

12 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento n. 259/93 vada interpretato nel senso che l’operatore riconosciuto del settore della raccolta di rifiuti non è automaticamente autorizzato a notificare la spedizione di tali rifiuti destinati al recupero.

13 Dal disposto del detto art. 2, lett. g), emerge che, quando la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti in questione, nel caso specifico il produttore iniziale, non è in grado di notificare la spedizione, un operatore riconosciuto può, ma solo in tale caso, svolgere la funzione di notificatore.

14 Tale articolo esclude quindi espressamente che l’operatore riconosciuto possa automaticamente essere considerato l’unico notificatore della spedizione dei rifiuti.

15 Il giudice del rinvio chiede inoltre di precisare quali siano i criteri in base ai quali l’operatore riconosciuto può essere notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero.

16 Anche se l’obbligo di notificare la spedizione di rifiuti grava in primo luogo sul produttore iniziale, i termini «qualora questo risultasse impossibile» significano che, qualora per il produttore iniziale sia impossibile notificare, l’operatore riconosciuto può effettuare la detta notifica. Considerato uno degli obiettivi del regolamento n. 259/93, illustrato al nono ‘considerando’ di quest’ultimo, ossia la notifica preliminare delle spedizioni di rifiuti alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate e possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell’ambiente, occorre infatti interpretare i termini «qualora questo risultasse impossibile» in modo estensivo, per assicurare che, quando è impossibile che la notifica della spedizione alle autorità competenti sia garantita dal produttore iniziale, essa lo possa essere ad opera dell’operatore riconosciuto.

17 In tale contesto, le circostanze addotte dal giudice del rinvio, come il fatto che il produttore dei rifiuti è ignoto oppure che il numero di produttori è talmente elevato e la produzione derivante dalla loro attività talmente esigua che sarebbe irragionevole che tali produttori notificassero singolarmente la spedizione dei rifiuti, rappresentano criteri che consentono all’operatore riconosciuto di procedere alla notifica della spedizione alle competenti autorità e che possono rientrare nell’espressione «qualora questo risultasse impossibile».

18 In particolare, quando l’identità del produttore iniziale è ignota, è assolutamente giustificato e auspicabile che sia l’operatore riconosciuto che effettua la notifica alle autorità competenti. Inoltre, la moltiplicazione delle notifiche provenienti da un numero elevato di operatori, ognuno dei quali produce quantità esigue di rifiuti, sarebbe, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni, inconciliabile con l’obbligo imposto dal regolamento n. 259/93 alle autorità competenti di esaminare queste notifiche entro termini relativamente brevi.

19 Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che i termini «qualora questo risultasse impossibile», di cui all’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento n. 259/93 vanno interpretati nel senso che la mera circostanza che una persona sia un operatore riconosciuto non gli conferisce la qualità di notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, le circostanze che il produttore dei rifiuti è ignoto, o che il numero di produttori è talmente elevato e la produzione derivante dalla loro attività talmente esigua da rendere irragionevole che essi notifichino singolarmente la spedizione di rifiuti, possono giustificare che l’operatore riconosciuto sia considerato notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero.

Sulla seconda questione

20 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le autorità competenti dello Stato di spedizione sono legittimate ad opporsi ad una domande di autorizzazione all’esportazione di rifiuti destinati al recupero in uno Stato di destinazione per il solo motivo che le informazioni fornite dal notificatore non indicano che la normativa dello Stato di destinazione richiede lo stesso livello di tutela ecologica garantita nello Stato di spedizione.

21 In limine, occorre ricordare che il regolamento n. 259/93 disciplina a livello comunitario, in modo armonizzato, il problema delle spedizioni di rifiuti al fine di garantire la tutela dell’ambiente (sentenze 13 dicembre 2001, causa C‑324/99, DaimlerChrysler, Racc. pag. I-9897, punto 42, e 27 febbraio 2002, causa C‑6/00, ASA, Racc. pag. I-1961, punto 35).

22 I casi in cui gli Stati membri possono opporsi ad una spedizione di rifiuti tra di loro, per quanto riguarda i rifiuti destinati ad essere recuperati, sono tassativamente elencati dall’art. 7, n. 4, del detto regolamento, ai sensi del n. 2 di tale disposizione (sentenza ASA, cit., punto 36).

23 Ebbene, l’applicazione di tale disposizione del regolamento, che definisce i casi in cui le autorità competenti di spedizione, di transito o di destinazione possono sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, presuppone che l’autorità competente disponga delle informazioni necessarie per verificare se una spedizione corrisponde o meno ad uno di tali casi.

24 A tal fine, l’art. 6, n. 5, del regolamento n. 259/93 prevede che il notificatore fornisca talune informazioni.

25 Dal n. 4 dello stesso art. 6 del detto regolamento risulta inoltre che le autorità competenti possono richiedere informazioni e documentazione ulteriore al notificatore.

26 Orbene, dato che il regolamento n. 259/93 non prevede una specifica procedura in caso di inosservanza di siffatta domanda di informazioni o di ulteriore documentazione, l’autorità competente può formulare l’«obiezione» prevista all’art. 7, n. 2, del detto regolamento qualora non disponga delle informazioni necessarie per verificare se una spedizione ponga problemi alla luce dell’art. 7, n. 4, di tale regolamento.

27 In tale contesto, il livello delle informazioni da considerarsi necessarie e che l’autorità competente può quindi richiedere varia a seconda di quale dei casi previsti all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 259/93 si è verificato.

28 Per quanto riguarda, ad esempio, il caso di cui all’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, la Corte ha statuito, al punto 43 della sentenza 16 dicembre 2004, causa C‑277/02, EU-Wood-Trading (Racc. pag. I-11957), che le autorità competenti possono fondare un’obiezione su considerazioni legate non solo all’operazione di trasporto stessa, ma anche all’operazione di recupero prevista da tale spedizione.

29 Infatti, dato che, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 75/442, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all’ambiente, le disposizioni dell’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93 devono essere interpretate nel senso che autorizzano le autorità competenti di spedizione a sollevare obiezioni nei confronti di una spedizione di rifiuti destinati al recupero per il fatto che il recupero previsto non tiene conto di quanto richiesto dal detto art. 4 (sentenza EU‑Wood‑Trading, cit., punto 42).

30 Nella cit. sentenza EU‑Wood-Trading, la Corte ha dichiarato che le disposizioni dell’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93 implicano che le autorità competenti di spedizione, nel valutare i rischi che il recupero dei rifiuti effettuato nello Stato di destinazione comporterebbe per la salute umana e ambientale, possano tener conto di tutti i criteri pertinenti in proposito, compresi quelli in vigore nello Stato di spedizione, anche se essi sono più restrittivi di quelli dello Stato di destinazione, qualora essi siano diretti ad evitare tali rischi. Tuttavia, le autorità competenti di spedizione non possono essere vincolate ai criteri del loro Stato qualora essi non offrano maggiori garanzie di evitare i detti rischi rispetto a quelli dello Stato di destinazione (sentenza EU‑Wood‑Trading, cit., punto 46).

31 Inoltre, l’opposizione ad una spedizione, da parte dell’autorità competente di spedizione, sulla base delle sue disposizioni nazionali di recupero può intervenire legalmente solo qualora queste ultime, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti, diretti a prevenire i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non eccedano quanto necessario per il raggiungimento degli stessi (sentenza EU‑Wood‑Trading, cit., punto 49). Tali rischi devono essere valutati non già alla stregua di considerazioni di ordine generale, bensì alla luce di specifiche ricerche scientifiche (sentenza EU‑Wood‑Trading, cit., punto 50).

32 Così, nell’ambito della notifica preliminare introdotta dall’art. 6 del regolamento n. 259/93, il notificatore, in conformità al n. 5 di tale articolo, deve fornire, nel documento di accompagnamento che funge da supporto alla notifica, informazioni relative non solo alla composizione e all’entità dei rifiuti destinati al recupero e alle modalità del loro trasporto, ma anche alle condizioni del recupero degli stessi.

33 Per contro, non si può chiedere al notificatore di dimostrare che il recupero nello Stato di destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa dello Stato di spedizione. Al contrario, se l’autorità competente di spedizione intende, ai sensi dell’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, opporsi alla spedizione sulla base delle sue disposizioni nazionali in materia di recupero, spetta ad essa dimostrare i rischi per la salute e per l’ambiente che il recupero dei rifiuti nello Stato di destinazione comporterebbe.

34 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione nel senso che l’autorità competente di spedizione è legittimata, ai sensi dell’art. 7, nn. 2 e 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, ad opporsi ad una spedizione di rifiuti in assenza di informazioni sulle condizioni del trattamento di questi ultimi nello Stato di destinazione. Non si può però richiedere al notificatore di dimostrare che il recupero nello Stato di destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa dello Stato di spedizione.

Sulla terza questione

35 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ambito di una notifica della spedizione, la menzione di una categoria di rifiuti quali i «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici» soddisfi l’obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti previsto dall’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93.

36 Come già osservato al punto 16 di questa sentenza, una delle finalità del regolamento n. 259/93 è di garantire la notifica preliminare delle spedizioni di rifiuti alle autorità competenti, affinché queste siano debitamente informate e possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute e dell’ambiente.

37 Il detto obiettivo può essere conseguito solo da una notifica completa, che rifletta dettagliatamente l’origine, la composizione e l’entità dei rifiuti destinati al recupero e che contenga, se si tratta di rifiuti di origini diverse, il loro inventario particolareggiato.

38 La menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici» non soddisfa tale condizione, in quanto presenta carattere astratto ed impreciso ed è priva di indicazioni dettagliate idonee a fornire all’autorità competente informazioni in merito alle caratteristiche specifiche dei rifiuti in questione.

39 Visto quanto precede, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93 va interpretato nel senso che l’obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti non può considerarsi adempiuto se il notificatore dichiara una categoria di rifiuti con la menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici».

Sulla quarta questione

40 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se il fatto che l’autorità competente di spedizione ritenga di non disporre di tutte le informazioni necessarie sulla spedizione dei rifiuti destinati al recupero incida sulla data dalla quale comincia a decorrere il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93. Lo stesso giudice vuole sapere se il superamento di tale termine escluda la possibilità, per le autorità competenti, di sollevare obiezioni nei confronti della spedizione o di chiedere ulteriori informazioni al notificatore.

41 Per risolvere la questione sottoposta è necessario esaminare il meccanismo di notifica delle spedizioni di rifiuti come stabilito dal regolamento n. 259/93.

42 Ai sensi dell’art. 6, n. 1, di tale regolamento, quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al recupero da uno Stato membro ad un altro, invia una notifica all’autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario.

43 L’art. 7, n. 1, del detto regolamento prevede che, ricevuta tale notifica, l’autorità competente di destinazione invia conferma entro tre giorni lavorativi al notificatore, nonché copia della medesima alle altre autorità competenti e al destinatario.

44 Ai sensi del n. 2, primo comma, dello stesso articolo, le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dopo la spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione.

45 Dal disposto stesso dell’art. 7 del regolamento n. 259/93 risulta quindi che dall’invio della conferma da parte dell’autorità competente di destinazione comincia a decorrere il termine di 30 giorni. Il fatto che, come accade nella causa principale, l’autorità competente di spedizione ritenga di non avere ricevuto tutte le informazioni necessarie, non dovrebbe ostare all’inizio del decorrere di tale termine. Il detto termine di 30 giorni garantisce al notificatore che l’esame della sua notifica di spedizione avrà luogo entro i termini rigorosi previsti dallo stesso regolamento, e che egli sarà informato, al più tardi alla scadenza di tale termine, della possibilità di realizzare la spedizione ed, eventualmente, delle condizioni di quest’ultima (v., in questo senso, quanto all’obiezione dell’autorità competente di spedizione relativa all’errata qualifica attribuita ad una spedizione, sentenza ASA, cit., punto 49).

46 Per questo motivo, alla luce di considerazioni inerenti alla certezza del diritto, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 deve essere interpretato restrittivamente. Dato che il termine di 30 giorni previsto da tale articolo rappresenta una garanzia della buona gestione amministrativa, le autorità competenti possono sollevare obiezioni solo nel rispetto di detto termine.

47 Così, l’assenza di determinate informazioni che l’autorità competente, nella fattispecie l’autorità di spedizione, reputerebbe utile o persino necessario domandare non impedisce che il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 cominci a decorrere.

48 Nelle loro osservazioni scritte, i governi danese, austriaco e polacco hanno espresso riserve in merito a questa interpretazione, sostenendo che ammettere che il termine di 30 giorni comincia a decorrere dalla spedizione della conferma da parte dell’autorità competente di destinazione, senza tener conto del fatto che la notifica è incompleta, metterebbe le autorità competenti in una situazione tale da non essere in condizioni di sollevare obiezioni contro la spedizione.

49 A tale riguardo, considerato che le autorità competenti devono essere debitamente informate, mediante la notifica preliminare, sul tipo, sui movimenti, e sullo smaltimento o il recupero dei rifiuti, così da potere adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute e dell’ambiente, compresa la possibilità di sollevare obiezioni motivate sulle spedizioni, è necessario preservare il diritto loro conferito dall’art. 6, n. 4, del regolamento n. 259/93 di chiedere ulteriori informazioni qualora ritengano che la notifica sia incompleta.

50 Tuttavia, l’interpretazione fornita ai punti 46 e 47 di questa sentenza non arreca alcun pregiudizio a tali diritti.

Dato che il regolamento n. 259/93 non prevede alcun procedimento specifico per la presentazione, da parte  delle autorità competenti, di richieste di informazioni e di ulteriori documenti ai sensi dell’art. 6, n. 4, del detto regolamento, siffatte domande possono essere formulate dalle autorità competenti, nella fattispecie dall’autorità di spedizione, entro 30 giorni, nella forma dell’«obiezione» prevista dall’art. 7, n. 2, dello stesso regolamento.
Siffatta soluzione consente di conciliare l’interpretazione rigorosa del detto art. 7, n. 2, con l’osservanza dei diritti delle autorità competenti di richiedere ulteriori informazioni.

51 Nel caso in cui le ulteriori informazioni richieste dall’autorità competente di spedizione siano pervenute entro 30 giorni e tale autorità ritenga che le questioni alla base delle sue obiezioni siano state chiarite, essa, in conformità all’art. 7, n. 5, del regolamento n. 259/93 ne invia immediatamente comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate. Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione si procede ad una nuova notifica.

52 Occorre pertanto risolvere la quarta questione nel senso che il termine fissato dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 comincia a decorrere dalla spedizione della conferma della notifica da parte delle autorità competenti dello Stato di destinazione, indipendentemente dal fatto che la competenti autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto tutte le informazioni richieste all’art. 6, n. 5, del detto regolamento. Il superamento di tale termine esclude la possibilità, per le autorità competenti, di sollevare obiezioni contro la spedizione o di chiedere ulteriori informazioni al notificatore.

Sulle spese

53 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) I termini «qualora questo risultasse impossibile», figuranti all’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, vanno interpretati nel senso che la mera circostanza che una persona sia un operatore riconosciuto non gli conferisce la qualità di notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, le circostanze che il produttore dei rifiuti è ignoto, o che il numero di produttori è talmente elevato e la produzione derivante dalla loro attività talmente esigua da rendere irragionevole che essi notifichino singolarmente la spedizione di rifiuti, possono giustificare che l’operatore riconosciuto sia considerato notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero.

2) L’autorità competente di spedizione è legittimata, ai sensi dell’art. 7, nn. 2 e 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, ad opporsi ad una spedizione di rifiuti in assenza di informazioni sulle condizioni del trattamento di questi ultimi nello Stato di destinazione. Non si può però richiedere al notificatore di dimostrare che il recupero nello Stato di destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa dello Stato di spedizione.

3) L’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93 va interpretato nel senso che l’obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti non può considerarsi adempiuto se il notificatore dichiara una categoria di rifiuti con la menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici».

4) Il termine fissato dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 comincia a decorrere dalla spedizione della conferma della notifica da parte delle autorità competenti dello Stato di destinazione, indipendentemente dal fatto che la competenti autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto tutte le informazioni richieste all’art. 6, n. 5, del detto regolamento. Il superamento di tale termine esclude la possibilità, per le autorità competenti, di sollevare obiezioni contro la spedizione o di chiedere ulteriori informazioni al notificatore.

Firme

2006-02-16
 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti - Spedizioni di rifiuti - Rifiuti destinati ad operazioni di recupero - Nozione di “notificatore” - Obblighi che incombono al notificatore - Termini - Rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici - Reg. n. 259/93. I termini «qualora questo risultasse impossibile», figuranti all’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, vanno interpretati nel senso che la mera circostanza che una persona sia un operatore riconosciuto non gli conferisce la qualità di notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, le circostanze che il produttore dei rifiuti è ignoto, o che il numero di produttori è talmente elevato e la produzione derivante dalla loro attività talmente esigua da rendere irragionevole che essi notifichino singolarmente la spedizione di rifiuti, possono giustificare che l’operatore riconosciuto sia considerato notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. L’autorità competente di spedizione è legittimata, ai sensi dell’art. 7, nn. 2 e 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, ad opporsi ad una spedizione di rifiuti in assenza di informazioni sulle condizioni del trattamento di questi ultimi nello Stato di destinazione. Non si può però richiedere al notificatore di dimostrare che il recupero nello Stato di destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa dello Stato di spedizione. L’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93 va interpretato nel senso che l’obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti non può considerarsi adempiuto se il notificatore dichiara una categoria di rifiuti con la menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici». Il termine fissato dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 comincia a decorrere dalla spedizione della conferma della notifica da parte delle autorità competenti dello Stato di destinazione, indipendentemente dal fatto che la competenti autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto tutte le informazioni richieste all’art. 6, n. 5, del detto regolamento. Il superamento di tale termine esclude la possibilità, per le autorità competenti, di sollevare obiezioni contro la spedizione o di chiedere ulteriori informazioni al notificatore. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 febbraio 2006, procedimento C-215/04

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