AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 

 

Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 Copyright © Ambiente Diritto.it

 

 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 14 settembre 2006, procedimento C-244/05

 

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 settembre 2006 (*)

«Conservazione degli habitats naturali nonché della fauna e della flora selvatiche – Direttiva 92/43/CE – Regime di protezione prima dell’iscrizione di un habitat nell’elenco dei siti di importanza comunitaria»


Nel procedimento C‑244/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania), con decisione 19 aprile 2005, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2005, nella causa tra

Bund Naturschutz in Bayern eV,

Johann Märkl e a.,

Angelika Graubner-Riedelsheimer e a.,

Friederike Nischwitz e a.,

e

Freistaat Bayern,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sig. P. Kūris, G. Arestis e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 aprile 2006,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Bund Naturschutz in Bayern eV, dagli avv.ti U. Kaltenegger e P. Rottner;

– per J. Märkl e a., dagli avv.ti C. Deiβler e A. Schwemer;

– per F. Nischwitz e a., dagli avv.ti A. Lehners e E. Schönefelder;

– per il Freistaat Bayern, dal sig. M. Dauses, professore, dai sigg. G. Schlapp e M. Wiget, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. van Beek e dalla sig.ra M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 maggio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il Bund Naturschutz in Bayern eV e 23 altri soggetti (in prosieguo: i «ricorrenti») al Freistaat Bayern relativamente ad una decisione di approvazione di un progetto autostradale.

La direttiva

3 In base al sesto ‘considerando’ della direttiva «per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito».

4 L’art. 3 della direttiva prevede:

«1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva [del Consiglio 2 aprile 1979] 79/409/CEE [concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1)].

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all’articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

(…).»

5 L’art. 4 della direttiva è così formulato:

«1. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (…)

L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (…)

2. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii) e dell’insieme del territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d’accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell’allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell’insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21.

3. L’elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile (…).

5. Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4».

6 In base all’art. 6, n. 1, della direttiva, gli Stati membri stabiliscono, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

7 L’art. 6 nn. 2, 3 e 4, della direttiva stabilisce:

«2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.»

8 L’art. 7 della direttiva stabilisce:

«Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.»

9 In base all’art. 11 della direttiva gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’art. 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritarie.

La normativa nazionale

10 La legge sulle strade federali (Bundesfernstraßengesetz) stabilisce, tra l’altro, le condizioni richieste per la costruzione di tale categoria di strade.

11 L’art. 17 di questa legge prevede:

«1. La costruzione o la modifica delle strade federali è sottoposta alla previa approvazione di un piano. In tale ambito, occorre prendere in considerazione l’insieme degli interessi pubblici e privati interessati dal progetto, compreso l’impatto ambientale di quest’ultimo.

(…)»

12 L’art. 10, n. 1, punto 5, della legge federale sulla protezione della natura e la preservazione dei siti (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege) è così formulato:

«Ai sensi della presente legge, bisogna considerare siti di importanza comunitaria i siti iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 4, numero 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE, anche se essi non sono stati ancora dichiarati protetti ai sensi della presente legge».

13 Questa legge prevede agli artt. 32‑38 misure destinate a proteggere la rete ecologica europea «Natura 2000».

14 L’art. 33 di questa stessa legge stabilisce a tal fine la procedura di selezione dei siti che possono essere successivamente presi in considerazione dalla Commissione. Il n. 5 di tale articolo prevede:

«Se un sito è stato pubblicato (…)

tutti i progetti, misure, modifiche o turbative che possono gravemente pregiudicare tale sito nei suoi elementi essenziali necessari per gli obiettivi di conservazione sono vietati su un sito di importanza comunitario fino all’attuazione di misure di protezione. (…)»

15 L’art. 13 b, n. 1, prima frase della legge bavarese sulla protezione della natura, la preservazione dei siti e la ricreazione all’aria aperta(Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur) è così formulato:

«I siti di importanza comunitaria sono protetti come zone speciali di conservazione in applicazione dell’art. 4, n. 4 della direttiva 92/42/CEE (…).»

16 L’art. 13 c di questa legge prevede:

«1. Sono vietati i cambiamenti o le turbative che possono pregiudicare considerevolmente o durevolmente l’integrità di zone che fanno parte di siti di importanza comunitaria o di riserve ornitologiche europee e che hanno un’importanza determinante in relazione agli obiettivi di conservazione perseguiti da questi ultimi. Le azioni di cui alla frase precedente sono vietate nei siti che costituiscono oggetto di una concertazione qualora rischino di pregiudicare considerevolmente o durevolmente i biotopi o le specie prioritarie che essi ospitano.

2. Sono vietati i progetti che, individualmente o unitamente ad altri piani o progetti, rischiano di pregiudicare considerevolmente o durevolmente l’integrità di zone che fanno parte di siti di importanza comunitaria o di riserve ornitologiche europee e che hanno un’importanza determinante in relazione agli obiettivi di protezione o di conservazione perseguiti da questi ultimi.

3. I piani che, individualmente o unitamente ad altri piani o progetti, possono pregiudicare siti di importanza comunitaria o riserve ornitologiche europee devono tener conto degli obiettivi di protezione e di conservazione di questi ultimi.

(…)»

17 L’art. 48 di questa stessa legge prevede:

«1. I preposti o i mandatari delle autorità incaricate della protezione della natura, dell’ufficio bavarese della protezione dell’ambiente e dei comuni sono autorizzati a penetrare in un’area al fine di procedere in essa alle indagini necessarie per l’adempimento dei compiti richiesti dalla presente legge; tale autorizzazione si estende anche ai membri dei comitati consultivi per la protezione dell’ambiente nell’ambito della preparazione e dello svolgimento di riunioni. La presente disposizione si applica in particolare alla preparazione delle misure stabilite dalla presente legge e all’esecuzione delle misurazioni, dei sondaggi del suolo ed operazioni similari. (…)

2. Fino all’adozione dei regolamenti di attuazione (…), ai fini di una salvaguardia temporanea di zone o beni protetti, le autorità o gli enti collettivi competenti per la protezione dell’ambiente (…) possono pronunciare i divieti di modifica (…) tramite l’adozione di decreti o ordini, per una durata massima di due anni, qualora vi sia il rischio che modifiche possano compromettere l’obiettivo del regime di tutela che si intende adottare; se circostanze particolari lo richiedono, tale termine può essere prolungato di un altro anno. Questo provvedimento non può essere adottato se l’autorità o l’ente collettivo competente non avvia contemporaneamente o immediatamente il procedimento per l’adozione del regime di tutela definitivo.

3. Dopo la notifica della zona da proteggere (…) fino all’entrata in vigore del regolamento di protezione, è vietata qualsiasi modifica per una durata massima di un anno nella zone naturali di conservazione previste, salvo disposizioni contrarie ai sensi del n. 2 contenute nei decreti o negli ordini. La destinazione giuridica dei suoli rimane tale quale era al momento della notifica. Questa conseguenza deve essere menzionata nella notifica».

I fatti all’origine della controversia e le questioni pregiudiziali

18 I ricorrenti nella causa principale si oppongono alla costruzione del tratto Forstinning-Pastetten della nuova autostrada A 94 München-Mühldorf-Simbach-Pocking. Nel piano di valutazione delle necessità per le autorità federali, questo collegamento è stato qualificato come di «urgente necessità».

19 Nell’ambito della pianificazione di tale opera, il tracciato a partire dalla località di Forstinning è controverso. La strada federale esistente B 12 nel cui corridoio è progettata la maggior parte della costruzione della nuova autostrada A 94, passa attraverso il paese di Haag (in prosieguo: il «tracciato Haag»).

20 Con decisione 7 marzo 2002, il governo dell’Alta Baviera ha approvato il progetto di costruzione del tratto Forstinning-Pastetten dell’autostrada A 94, lungo 6,2 chilometri, escludendo il tracciato Haag a beneficio di un tracciato che passa più a nord attraverso il paese di Dorfen (in prosieguo: il «tracciato Dorfen»). La scelta del tracciato Dorfen comporta che l’autostrada A 94 attraversi in particolare i fiumi Hammerbach e Isen nonché i loro affluenti, il Lappach, il Goldach e il Rimbach.

21 Si tratta nella fattispecie di parti di zone che sono state designate dalle autorità tedesche, in data 29 settembre 2004, come siti che possono essere presi in considerazione in qualità di siti di importanza comunitaria. Queste zone sono designate come segue:

– Strogn, Hammerbach, Kollinger Bach (DE 7637‑371),

– valle dell’Isen e suoi affluenti (DE 7739‑371),

– colonie di pipistrelli nelle colline di Bassa-Baviera (DE 7839‑371).

22 Secondo i dati ecologici relativi a queste zone, esiste sia nel sito DE 7637‑371 sia nel sito DE 7739‑371 un tipo di habitat naturale prioritario che figura nell’allegato I della direttiva e è repertoriato con la denominazione «Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior».

23 Per il resto, nel settore del tracciato Haag, le autorità tedesche hanno designato la zona di protezione complementare seguente:

– Foresta di Ebersberg e di Grosshaag (DE 7837‑371).

24 Adito dai ricorrenti nella causa principale, il giudice del rinvio sottolinea che l’annullamento della decisione di approvazione 7 marzo 2002, chiesto dai ricorrenti, può essere preso in considerazione solo qualora esistano vizi di ponderazione di interessi non regolarizzabili o violazioni del diritto comunitario, in particolare se si dovesse ritenere che la pianificazione controversa pregiudica considerevolmente le zone di protezione designate in considerazione del loro riconoscimento come siti di importanza comunitaria.

25 In tale contesto, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, da un lato ha disposto l’effetto sospensivo del ricorso e, dall’altro, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Quale sia il regime di protezione richiesto dall’art. 3, n. 1, della direttiva 92/43 in combinato disposto con il sesto ‘considerando’ della medesima, alla luce del divieto di adottare qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato [CE], di cui all’art. 10, secondo comma, CE, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C‑117/03, per siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, e segnatamente quelli ospitanti tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, prima che essi vengano iscritti nell’elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione secondo la procedura prevista dall’art. 21 della direttiva.

2) Come incida su tale regime di protezione il fatto che tali siti siano già stati inseriti nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 92/43.

3) Se un regime nazionale di tutela per detti siti quale quello previsto dall’art. 48, n. 2, [della legge bavarese sulla protezione dell’ambiente, la preservazione dei siti e la ricreazione all’aria aperta] soddisfi le prescrizioni comunitarie di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 92/43 in combinato disposto con il sesto ‘considerando’ della stessa, alla luce del divieto di adottare qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato di cui all’art. 10, secondo comma, CE.

26 Nell’ambito delle sue valutazioni relative alla controversia ad esso sottoposta, il Verwaltungsgerichtshof si chiede se il regime di protezione che occorre determinare costituisca un regime di protezione che rientra nel diritto comunitario o se gli Stati membri debbano assicurare la protezione delle zone designate mediante misure unicamente nell’ambito di un regime di protezione nazionale. Infatti, dalla soluzione di tale questione dipenderebbero le regole ed i criteri nonché le condizioni di fatto a partire dalle quali occorrerebbe valutare i danni prevedibili collegati alla pianificazione controversa.

27 Il Verwaltungsgerichtshof indica che non si può escludere che tale pianificazione incida considerevolmente sul tipo di habitat prioritario «Foreste alluvionali». Esso constata che, nella fattispecie, il tracciato previsto attraversa e «taglia» in qualche modo più volte un sistema alluvionale integrato (l’Isen e i suoi affluenti). Occorrerebbe prendere in considerazione anche i danni arrecati alla zona, imputabili al rumore, ai gas di scarico, all’ombra proiettata dai ponti, all’inaridimento sotto i ponti, alle sostanze tossiche emananti dalla carreggiata, nonché all’introduzione di specie di piante atipiche durante la fase di costruzione.

28 Il Verwaltungsgerichtshof rileva infine che una determinazione della gravità dei danni prevedibili ad una zona designata al fine della sua iscrizione nell’elenco dei siti di importanza comunitaria dipende anche da se la direttiva imponga un rafforzamento della protezione di una tale zona prima della sua iscrizione in tale elenco.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e seconda questione

29 Con tali questioni che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga sul regime di protezione applicabile ai siti che sono stati designati dalle autorità competenti nazionali al fine del loro riconoscimento come siti di importanza comunitaria, ma la cui iscrizione nel relativo elenco si trova in attesa di una decisione della Commissione.

30 Più in concreto, il giudice del rinvio solleva, da un lato, la questione della natura giuridica del detto regime di protezione e, dall’altro, quella delle sue caratteristiche materiali.

31 Occorre ricordare in via preliminare che il processo di designazione dei siti al fine della loro iscrizione nell’elenco dei siti di importanza comunitaria è disciplinato dalle disposizioni enunciate agli artt. 3 e 4 della direttiva.

32 Come risulta dall’art. 3, n. 2 della direttiva, la decisione delle autorità competenti nazionali relativa alla designazione di un sito, che può essere preso in considerazione come elemento che fa parte della rete ecologica europea di zone speciali di conservazione, costituisce la prima fase di un processo mirante alla costituzione della rete «Natura 2000».

33 In tale contesto, le valutazioni scientifiche e le decisioni di identificazione di habitat naturali e di specie, in particolare quelle di carattere prioritario, devono essere adottate tenendo conto dei criteri di selezione stabiliti all’allegato III della direttiva.

34 Nel seguito di tale processo, spetta alla Commissione, sulla base dei detti criteri, stabilire, d’accordo con ciascuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, facendo risultare in particolare i siti che ospitano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o uno o più specie prioritarie.

35 Per quanto riguarda il livello di protezione applicabile ai siti che figurano nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione, occorre ricordare che, conformemente all’art. 4, n. 5 della direttiva, il regime di protezione delle zone speciali di conservazione previsto all’art. 6, nn 2, 3, e 4, di tale direttiva si applica ad un sito allorché questo è, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma della stessa, iscritto nell’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria compilato dallaCommissione.

36 Ne deriva, come la Corte ha dichiarato al punto 25 della sentenza Dragaggi e a. sopra menzionata che le misure di salvaguardia previste all’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva si impongono soltanto in relazione ai siti che siano iscritti nell’elenco di quelli selezionati come siti di importanza comunitaria.

37 La Corte ha tuttavia sottolineato, al punto 26 della sentenza, che questo però non significa che gli Stati membri non siano tenuti a tutelare i siti sin dal momento in cui, a norma dell’art. 4, n. 1, della direttiva li propongono nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione in quanto atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria.

38 La Corte ne ha concluso, al punto 29 di questa stessa sentenza, che per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, tra i quali possono figurare, in particolare, siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, ad adottare misure di salvaguardia «idonee» a salvaguardare l’interesse ecologico perseguito.

39 Poiché il giudice nazionale si interroga sull’interpretazione da dare all’obbligo di adottare tali misure di protezione «idonee», più precisamente sui criteri di applicazione del regime di protezione dei siti designati dalle autorità competenti nazionali, occorre ricordare che, come la Corte ha sottolineato nella sua sentenza 7 novembre 2000, C‑371/98 First Corporate Shipping (Racc. pag. I‑9235, punti 22 e 23), per elaborare un progetto di elenco di siti di importanza comunitaria idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, la Commissione deve disporre di un elenco completo di siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico pertinente con riguardo all’obiettivo della conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatica contemplato dalla direttiva. Infatti, solo in questo modo è possibile realizzare l’obiettivo, contemplato dall’art. 3, n. 1 della direttiva, cioè il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale nell’insieme del territorio europeo degli Stati membri.

40 La Corte ha anche precisato, al punto 23 di tale sentenza, che, tenuto conto del fatto che uno Stato membro, allorché redige l’elenco nazionale dei siti, non può avere una conoscenza precisa e circostanziata della situazione degli habitat negli altri Stati membri, il detto Stato non può, di propria iniziativa, escludere siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico in linea con l’obiettivo della conservazione, senza mettere a repentaglio la realizzazione di questo stesso obiettivo a livello comunitario.

41 Di conseguenza la Commissione dev’essere sicura di disporre di un elenco completo dei siti che possono essere qualificati come zone speciali di conservazione, in quanto la costituzione di queste mira ad una rete ecologica europea coerente. Ne deriva anche che, dal momento della decisione che la Commissione è chiamata ad adottare, i siti identificati dagli Stati membri devono riflettere la situazione in base alla quale sono state effettuate le valutazioni scientifiche relative ai siti potenziali di importanza comunitaria.

42 Infatti, in caso contrario, il processo decisionale comunitario, che è non solo basato sull’integrità dei siti quali notificati dagli Stati membri, ma che è anche caratterizzato da comparazioni ecologiche tra i vari siti proposti dagli Stati membri, rischierebbe di essere falsato e la Commissione non sarebbe più in grado di svolgere i suoi compiti nel settore considerato.

43 Occorre aggiungere che, conformemente all’allegato III, fase 2, punto 1 della direttiva «tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria». Questi siti possono pertanto essere iscritti nell’elenco che la Commissione deve compilare.

44 Sulla base delle considerazioni che precedono gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto riguarda i siti identificati al fine della loro iscrizione nell’elenco comunitario, misure di protezione appropriate al fine di mantenere le caratteristiche ecologiche dei detti siti.

45 A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’allegato III, fase 1, della direttiva, le caratteristiche ecologiche di un sito identificato dalle autorità competenti nazionali riflettono i criteri di valutazione che sono ivi enunciati, ossia il grado di rappresentatività del tipo di habitat, la sua superficie, la sua struttura e le sue funzioni, le dimensioni e la densità della popolazione delle specie presenti sul sito, gli elementi dell’habitat importanti per la specie in questione, il grado di isolamento delle popolazioni di specie presenti sul sito nonché il valore del sito per la conservazione del tipo di habitat e delle specie in questione.

46 Gli Stati membri non possono pertanto autorizzare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di un sito quale definito con i detti criteri. Tale è in particolare il caso allorché un intervento rischia o di ridurre in maniera considerevole la superficie del sito o di comportare la scomparsa di specie prioritarie presenti nel sito, o infine, di avere come risultato la distruzione del sito o l’annientamento delle sue caratteristiche rappresentative.

47 Occorre quindi risolvere le prime due questioni dichiarando che il regime di una protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione, in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva, richiede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti.

Sulla terza questione

48 Con tale questione il giudice nazionale chiede un’interpretazione del diritto comunitario per quanto riguarda le modalità di attuazione del regime di protezione sopra indicato.

49 Per quanto riguarda l’attuazione del regime di protezione applicabile ai siti di cui trattasi, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure necessarie.

50 A tal riguardo, le modalità procedurali applicabili rientrano nell’ordinamento giuridico nazionale di ciascuno Stato membro, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 dicembre 1995, causa C‑312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I‑4599, punto 12, e 16 maggio 2000, causa C‑78/98, Preston e a., Racc. pag. I‑3201, punto 31).

51 Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione dichiarando che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tutte le misure necessarie per evitare interventi che rischino di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti che figurano nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione. Spetta al giudice nazionale valutare se tale sia il caso.

Sulle spese

52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il regime di una protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, in forza dell’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, richiede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti.

2) Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tutte le misure necessarie per evitare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti che figurano nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione delle Comunità europee. Spetta al giudice nazionale valutare se tale sia il caso.

Firme
_________________
* Lingua processuale: il tedesco.

 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Aree Protette - Conservazione degli habitats naturali nonché della fauna e della flora selvatiche – Direttiva 92/43/CE – Regime di protezione prima dell’iscrizione di un habitat nell’elenco dei siti di importanza comunitaria. Il regime di una protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, in forza dell’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, richiede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tutte le misure necessarie per evitare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti che figurano nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione delle Comunità europee. Spetta al giudice nazionale valutare se tale sia il caso. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 14 settembre 2006, procedimento C-244/05

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza