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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 23 novembre 2006, Procedimento
C-300/05
Fauna e flora - Protezione degli animali durante il trasporto -
Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di viaggio e di
riposo - Nozione di “trasporto” (“Transportdauer”) - Computo della durata di
carico e di scarico degli animali - Direttiva 91/628/CEE. La nozione di
«trasporto» di cui al punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato alla direttiva
19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante
il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE,
come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve
essere interpretata nel senso che essa include il carico e lo scarico degli
animali. Hauptzollamt Hamburg-Jonas - ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 23 novembre 2006, procedimento C-300/05
CORTE DI
GIUSTIZIA
delle Comunità
Europee,
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
23 novembre 2006
«Direttiva 91/628/CEE - Protezione degli animali durante il trasporto -
Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di viaggio e
di riposo - Nozione di “trasporto” (“Transportdauer”) - Computo della
durata di carico e di scarico degli animali»
Nel procedimento C-300/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con
ordinanza 17 maggio 2005, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2005,
nella causa tra
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
e
ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R.
Schintgen, P. Kūris, J. Klučka (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 5 ottobre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
- per la ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH, dal sig. K. Landry, Rechtsanwalt;
- per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;
- per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Nolin e F.
Erlbacher, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
nozione di «trasporto» di cui al punto 48, n. 4, lett. d) dell’allegato
alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle
direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata
dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, p. 52,
in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo
Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») e la ZVK
Zuchtvieh-Kontor GmbH (in prosieguo: la «ZVK») in merito ad un anticipo
sulla restituzione all’esportazione di bovini vivi verso l’Egitto.
Contesto normativo
3 Il secondo e l’ottavo ‘considerando’ della direttiva 91/628, nella sua
versione iniziale, sono redatti nel modo seguente:
«[C]onsiderando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di
animali vivi e per agevolare il corretto funzionamento delle
organizzazioni di mercato interessato, garantendo un livello
soddisfacente di protezione degli animali, la Comunità ha adottato delle
norme in questo settore;
(…)
considerando che per ragioni di benessere degli animali il trasporto su
lunghe distanze di animali, compresi gli animali destinati al macello,
dovrebbe essere il più possibile ridotto».
4 Ai sensi dell’art. 2, n. 2, della direttiva, si intende per
«a) “mezzo di trasporto”: le parti di veicoli stradali, veicoli su
rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di
animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o
aereo;
b) “trasporto”: ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo
di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
(…)
e) “luogo di partenza”: il luogo in cui, fatto salvo l’articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), gli animali sono caricati per la prima volta su
un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono
stati scaricati e stabulati per 24 ore, abbeverati, nutriti, nonché, se
necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di
trasferimento.
(…)
f) “luogo di destinazione”: il luogo in cui gli animali sono scaricati
definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non
comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;
g) “viaggio”: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di
destinazione».
5 Al capitolo VII dell’allegato della direttiva, il punto 48, intitolato
«Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di viaggio e
di riposo», enuncia:
«(...)
4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le
condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l’abbeveraggio e
l’alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
(...)
d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono
beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo
di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario,
alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio
per altre quattordici ore.
5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere
scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo
di almeno ventiquattro ore».
La controversia principale e la questione pregiudiziale
6 Nell’autunno 2000, la ZVK ha esportato verso l’Egitto 28 bovini vivi e
ha ricevuto per questo un anticipo sulla restituzione all’esportazione.
7 Tuttavia, lo Hauptzollamt ha richiesto il rimborso di questo anticipo,
maggiorato del 10%, adducendo che la ZVK non aveva rispettato la durata
massima di trasporto autorizzata senza riposo come prescritta al punto
48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva. Infatti, risulta
dalla tabella di marcia che il trasporto dei bovini in camion, che era
cominciato il 6 novembre 2000 alle ore 10, era stato interrotto soltanto
all’una del giorno dopo, vale a dire dopo quindici ore.
8 La ZVK e lo Hauptzollamt dissentono a tale riguardo. Infatti, la ZVK
sostiene che la durata del trasporto deve essere calcolata a partire dal
momento in cui il mezzo di trasporto ha lasciato il luogo di partenza,
di modo che il trasporto di cui trattasi nella causa principale sarebbe
durato soltanto tredici ore e 30 minuti. Al contrario, secondo lo
Hauptzollamt, il detto trasporto, che comprende altresì il periodo di
carico e di scarico, è durato più di quattordici ore.
9 Il Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo)
ha accolto il ricorso presentato dalla ZVK avverso la decisione dello
Hauptzollamt.
10 Avverso la sentenza del Finanzgericht, lo Hauptzollamt ha
successivamente presentato ricorso in cassazione dinanzi al
Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale).
11 Il Bundesfinanzhof ritiene che la soluzione della controversia di cui
alla causa principale dipenda dalla questione se il tempo di carico dei
bovini sul camion rientri nel trasporto ai sensi del punto 48, n. 4,
lett. d), dell’allegato della direttiva. Se a tale questione fosse data
una soluzione positiva, la durata massima del trasporto autorizzata da
tale disposizione di quattordici ore, sarebbe stata superata. Questa
durata sarebbe stata, per contro, rispettata se il tempo di carico non
dovesse essere computato nel trasporto ai sensi della detta
disposizione.
12 Il giudice del rinvio sottolinea a tale riguardo che, sebbene risulti
chiaramente dall’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628 che il
trasporto comprende il carico e lo scarico degli animali, il punto 48,
n. 5, dell’allegato a detta direttiva nonché le divergenze che risultano
dalla lettera delle diverse versioni linguistiche del punto 48, n. 4,
dello stesso allegato generano tuttavia un’incertezza in merito alla
portata esatta della nozione di trasporto.
13 In questo contesto, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se il tempo di carico e di scarico rientri nel «trasporto» di cui
all’art. 48, n. 4, lett. d) , dell’allegato della [direttiva].
Sulla questione pregiudiziale
14 Con la sua questione, il giudice del rinvio desidera, in sostanza,
ottenere un’interpretazione della nozione di trasporto, ai sensi del
punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato alla direttiva 91/628, tenuto
conto delle incertezze che potrebbero derivare dalla lettera del punto
48, n. 5, e delle divergenti esistenti tra le varie versioni
linguistiche del punto 48, n. 4, dello stesso allegato.
15 Innanzitutto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza
costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto
comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa,
ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di
cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 18 maggio 2000, causa
C-301/98, KVS International, Racc. pag. I-3583, punto 21, 19 settembre
2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 50
e 6 luglio 2006, causa C-53/05, Commissione/Portogallo, Racc. pag.
I‑0000).
16 Inoltre, per quanto riguarda eventuali divergenze linguistiche, la
Corte ha già deciso, da una parte, che la necessità di
un’interpretazione uniforme del diritto comunitario esclude di
considerare un determinato testo in modo isolato, ma richiede, in caso
di dubbio, che esso sia interpretato e applicato alla luce delle
versioni stabilite in altre lingue e, dall’altra, che le diverse
versione linguistiche di un testo comunitario devono essere interpretate
in modo uniforme, e pertanto, qualora le formulazioni divergano, la
disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in base alla
struttura generale ed alla finalità della normativa di cui essa fa parte
(v., in tal senso, sentenze 27 marzo 1990, causa C‑372/88, Cricket St
Thomas, Racc. pag. I‑1345, punto 19; 9 marzo 2006, causa C‑174/05,
Zuid-Hollandse Milieufederatie et Stichting Natuur en Milieu, Racc. pag.
I‑2443, punto 20, e la giurisprudenza ivi citata).
17 Per quanto riguarda la nozione di «transporto» di cui al punto 48, n.
4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628, occorre rilevare che
detta disposizione non dà alcuna indicazione che permetta di determinare
se i tempi di carico e di scarico siano inclusi in detta nozione o meno.
18 Tuttavia, risulta espressamente dalla definizione del termine «transporto»
che figura all’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628 che il
trasporto comprende il carico e lo scarico degli animali.
19 Tale definizione della nozione di «transporto» corrisponde agli
obiettivi della direttiva 91/628, quali risultano in particolare dal
secondo e dall’ottavo considerando di quest’ultima, nella sua versione
iniziale, che sono di assicurare un livello soddisfacente di protezione
degli animali nonché, per ragioni relative al loro benessere, di
ridurre, per quanto possibile, il loro trasporto su lunghe distanze.
20 Orbene, dal momento che la direttiva non contiene alcuna limitazione
del tempo di carico e di scarico degli animali in quanto tale, ne deriva
che, se si interpretasse il punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato
della direttiva 91/628 nel senso che tale tempo non è compreso nella
durata di trasporto, la durata delle operazioni di carico e di scarico
non sarebbe in alcun modo presa in considerazione, il che priverebbe del
suo effetto utile la detta disposizione.
21 In tali condizioni, occorre interpretare la nozione di trasporto nel
senso che essa include il carico e lo scarico degli animali.
22 Una tale interpretazione è del resto rafforzata dalla comparazione
delle diverse versioni linguistiche del punto 48, n. 4, dell’allegato
della direttiva 91/628. Infatti, risulta dalla maggioranza di tali
versioni che il trasporto deve essere inteso come comprensivo del carico
e dello scarico degli animali.
23 Comunque, tale interpretazione della nozione di trasporto, che
occorre applicare al complesso delle disposizioni della direttiva, non
può essere messa in discussione per il solo motivo che il punto 48, n.
5, dell’allegato della direttiva 91/628 afferma che gli animali devono
essere scaricati dopo la durata di viaggio stabilita.
24 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
questione sollevata nel senso che la nozione di «trasporto» di cui al
punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628 deve
essere interpretata nel senso che essa include il carico e lo scarico
degli animali.
Sulle spese
25 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
La nozione di «trasporto» di cui al punto 48, n. 4, lett. d),
dell’allegato alla direttiva 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle
direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del
Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere interpretata nel senso
che essa include il carico e lo scarico degli animali.
Firme
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