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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 7 settembre 2006 procedimento C-489/04

 

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 settembre 2006 (*)


«Regolamento (CE) n. 1019/2002 – Art. 2, primo comma – Olio d’oliva e olio di sansa di oliva – Norme di commercializzazione– Commercio al dettaglio – Presentazione al consumatore finale – Metodo detto “bag in the box"»


Nel procedimento C‑489/04,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) , con decisione 28 settembre 2004, pervenuta alla Corte il 29 novembre 2004, nella causa

Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen

contro

Land Baden-Württemberg,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen, dagli avv.ti A.H. Meyer e B. Klaus, Rechtsanwälte;

– per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra K. Marinou, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;

– per il governo cipriota, dal sig. C. Likourgos e dalla sig.ra A. Markoulli, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Nolin e F. Erlbacher, in qualità di agenti,

vista la decisione presa, sentito l’avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva (GU L 155, pag. 27), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1º luglio 2003, n. 1176 (GU L 164, pag. 12, in prosieguo: il «regolamento n. 1019/2002»).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede contrapposti il sig. Jehle, Weinhaus Kiderlen (in prosieguo: il «ricorrente nella causa principale») al Land Baden-Württemberg in ordine al diritto del ricorrente nella causa principale di commercializzare l’olio d’oliva secondo il metodo detto «bag in the box».

Contesto normativo

3 Il regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, 172, pag. 3025), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1513 (GU L 201, pag. 4, in prosieguo: il «regolamento n. 136/66»), dispone, all’art. 1, n. 1, che è istituita un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonché dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini. Il n. 2 di tale articolo elenca i prodotti a cui si applica il regolamento n. 136/66, tra i quali figura l’olio d’oliva.

4 L’art. 35, n. 1, del regolamento n. 136/66 impone, per la commercializzazione degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, l’uso delle denominazioni e delle definizioni allegate al detto regolamento. Il suo n. 2 precisa che solo gli oli di cui al punto 1, lett. a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’allegato di tale regolamento possono essere venduti al dettaglio.

5 L’art. 35 bis, n. 1, del regolamento n. 136/66 è così formulato:

«Per i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere stabilite norme di commercializzazione; esse possono riguardare, in particolare, la classificazione per qualità, l’imballaggio e la presentazione.

Una volta adottate tali norme, i prodotti cui si applicano possono essere commercializzati soltanto conformemente a dette norme».

6 L’allegato del regolamento n. 136/66, intitolato «Descrizioni e definizioni di oli di oliva e di oli di sansa d’oliva di cui all’articolo 35», è del seguente tenore:

«1. OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

(…)

3. OLIO DI OLIVA – COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(…)

6. OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.»

7 L’art. 1 del regolamento n. 1019/2002 dispone:

«1. Ferme restando le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Ai fini del presente regolamento, per "commercio al dettaglio" si intende la vendita al consumatore finale di uno degli oli di cui al paragrafo 1, presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare.»

8 L’art. 2 del regolamento n. 1019/2002 recita:

«Gli oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un’etichettatura conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6.

Tuttavia, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.»

9 Gli artt. 3‑7 del regolamento n. 1019/2002 riguardano l’etichettatura degli imballaggi e gli artt. 8‑10 disciplinano i controlli dell’applicazione di tale regolamento, nonché le misure necessarie per garantire il rispetto di quest’ultimo.

10 Gli artt. 11 e 12 del regolamento n. 1019/2002 prevedono diverse modalità temporali destinate a predisporre un periodo di adeguamento per quanto riguarda le nuove norme introdotte da tale regolamento ed a consentire l’istituzione dei mezzi necessari alla loro applicazione.

11 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 novembre 2003, 2003/89/CE, per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (GU L 308, pag. 15, in prosieguo: la «direttiva 2000/13»), ha lo scopo, conformemente al suo quarto ‘considerando’, di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio.

12 Tale direttiva fissa i principi che l’etichettatura deve rispettare e le modalità secondo cui essa è realizzata (art. 2), nonché l’elenco delle indicazioni che debbono obbligatoriamente comparire sulle etichette di tutti i prodotti alimentari, come, ad esempio, la denominazione di vendita, l’elenco degli ingredienti e il termine minimo di conservazione (art. 3). Le condizioni e le riserve relative a tali indicazioni sono stabilite agli artt. 4‑17.

13 Così, l’art. 14 della direttiva 2000/13 dispone che, per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati alla vendita al consumatore finale ed alle collettività o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni obbligatorie e possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse, purché sia garantita l’informazione dell’acquirente.

Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

14 Il ricorrente nella causa principale vende olio d’oliva al dettaglio con il metodo detto «bag in the box». A tal fine, l’olio è versato dall’imbottigliatore in un sacchetto di plastica a due strati («bag»), della capacità di cinque litri e recante una indicazione di origine e un sigillo di controllo. Il sacchetto è munito di un tappo speciale ad apertura unica la cui membrana dev’essere perforata prima che possa essere versato l’olio. Tale sacchetto di plastica viene inserito in un vaso di terracotta («box») dal quale sporge unicamente un tubo per versare il prodotto. A partire da questo insieme ( il «bag in the box»), il cliente ottiene il quantitativo di olio desiderato che viene versato in un recipiente da lui stesso portato o acquistato in loco nel negozio. Le indicazioni sull’origine, la qualità ed il prezzo dell’olio possono essere lette dal cliente sull’etichetta che il ricorrente nella causa principale ha apposto sul vaso di terracotta.

15 Nel febbraio 2004, il Landratsamt Ravensburg, Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Ufficio per le questioni veterinarie e la tutela dei consumatori dell’amministrazione del distretto di Ravensburg, in prosieguo: il «Landratsamt Ravensburg») ha ingiunto al ricorrente di cessare lo smercio dell’olio d’oliva secondo il metodo sopra descritto. Il Landratsamt Ravensburg ha precisato che discende dall’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002 che l’olio d’oliva poteva essere venduto ai consumatori solo preimballato in confezioni della capacità massima di cinque litri.

16 Il ricorrente nella causa principale ha allora intentato dinanzi al Verwaltungsgericht Sigmaringen un’azione di accertamento, chiedendo a quest’ultimo giudice di dichiarare che il regolamento n. 1019/2002 non gli vieta di continuare a vendere olio d’oliva utilizzando il metodo detto «bag in the box». Egli ha in particolare asserito che il regolamento n. 1019/2002 non disciplina la vendita dell’olio d’oliva sfuso, ma soltanto la vendita dell’olio di oliva confezionato e che, di conseguenza, il suo art. 2 non contiene un divieto di vendita dell’olio di oliva sfuso, ma unicamente le prescrizioni relative alla commercializzazione dell’olio d’oliva imballato.

17 Poiché il regolamento n. 1019/2002 è stato adottato a integrazione della direttiva 2000/13, quest’ultima continuerebbe ad applicarsi negli ambiti non specificamente disciplinati da tale regolamento. Orbene, l’art. 14 della direttiva 2000/13 ammetterebbe la possibilità di una presentazione al consumatore finale di prodotti alimentari non preconfezionati, incaricando gli Stati membri di adottare le modalità secondo le quali le indicazioni obbligatorie devono essere fornite.

18 D’altro canto, il ricorrente nella causa principale ha sostenuto che il procedimento detto «bag in the box» è tale da garantire al consumatore una tutela analoga a quella offerta da una limitazione di vendita dell’olio di oliva alla sola vendita dell’olio preimballato. Il detto procedimento garantirebbe in particolare che il consumatore non si veda offrire olio di cattiva qualità in ragione di aggiunte oppure olio accompagnato da false dichiarazioni d’origine.

19 Il giudice a quo nutre tuttavia dubbi al riguardo, rilevando, in particolare, che è possibile senza grande sforzo riempire nuovamente il sacchetto di plastica, o ancora, che il consumatore non vede l’etichetta apposta sul detto sacchetto, ma unicamente la riproduzione di tale etichetta apposta sul recipiente nel quale si trova tale sacchetto.

20 L’interpretazione proposta dal ricorrente nella causa principale è contestata dal Landratsamt Ravensburg. Quest’ultimo sostiene che l’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002 contiene un divieto di presentare al consumatore finale l’olio d’oliva non imballato.

21 Di conseguenza, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se gli artt. 1‑12 del regolamento n. 1019/2002 (…) debbano essere interpretati nel senso che recano una disciplina applicabile anche alla presentazione ai consumatori finali di oli d’oliva e di oli di sansa di oliva non confezionati.

2. Se l’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002 (…) debba essere interpretato nel senso che impone un divieto di presentare ai consumatori finali oli d’oliva e oli di sansa d’oliva non confezionati.

3. Eventualmente, se l’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002 (…) debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che esso impone sì un divieto di presentare al consumatore finale oli d’oliva ed oli di sansa d’oliva non confezionati, ma che questo divieto non riguarda la vendita di tali oli non confezionati, effettuata con il sistema “bag in box”.»

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

22 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1019/2002 e, in particolare, il suo art. 2, primo comma, debbano essere interpretati nel senso che gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva possono essere presentati al consumatore finale solo confezionati secondo le prescrizioni di tale disposizione.

23 Si deve constatare che la tesi sostenuta dal ricorrente nella causa principale, secondo cui la vendita al consumatore finale dell’olio d’oliva e dell’olio di sansa di oliva sfusi sarebbe ugualmente autorizzata, poiché il regolamento n. 1019/2002 avrebbe lo scopo di fissare solo le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e dell’olio di sansa di oliva preimballati, lasciando fuori dal suo ambito di applicazione la commercializzazione di tali oli sfusi, non può essere accolta.

24 Infatti, il fondamento normativo del regolamento n. 1019/2002 è costituito dall’art. 35 bis del regolamento n. 136/66, il cui n. 1, primo comma, dispone che per i prodotti di cui all’art. 1 dello stesso regolamento possono essere stabilite norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la classificazione per qualità, l’imballaggio e la presentazione. I prodotti elencati da quest’ultima disposizione, fra i quali figurano l’olio di oliva e l’olio di sansa di oliva, sono tutti individuati attraverso designazioni delle merci e numeri tariffari con cui figurano nella nomenclatura combinata. Tali prodotti non sono né definiti né distinti secondo considerazioni connesse al loro imballaggio.

25 I prodotti considerati più in particolare dal regolamento n. 1019/2002 sono specificati all’art. 1, n. 1, di tale regolamento. Sono gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva, di cui ai punti 1, lett. a) e lett. b), 3 e 6 dell’allegato del regolamento n. 136/66, in cui essi sono classificati in relazione a caratteristiche qualificative e indipendentemente dal modo della loro commercializzazione, vale a dire imballati o sfusi.

26 Al fine, in particolare, di garantire l’autenticità degli oli d’oliva, il regolamento n. 1019/2002 ha stabilito norme di commercializzazione relative all’imballaggio di tali oli. Così, l’art. 2, primo comma, di tale regolamento dispone che gli oli sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi la cui capacità non superi i cinque litri e che siano muniti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. Tali imballaggi recano, inoltre, un’etichettatura conforme alle disposizioni di cui agli artt. da 3 a 6 del regolamento n. 1019/2002.

27 Tali norme si applicano a tutti gli oli di cui all’art. 1, n. 1, del regolamento n. 1019/2002 e prevedono una sola eccezione, esplicitamente menzionata all’art. 2, secondo comma, di tale regolamento. Tale eccezione, che non riguarda del resto l’obbligo di presentare gli oli in un imballaggio, ma unicamente la capacità di tali imballaggi, autorizza gli Stati membri a fissare, in funzione dell’organismo interessato, una capacità massima dei detti imballaggi superiore a cinque litri per gli oli destinati al consumo in collettività.

28 Risulta da tutte le considerazioni che precedono che, al di fuori dell’eccezione di cui al punto precedente, gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva possono essere presentati ai consumatori finali solo se rispettano le norme stabilite dall’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002 e, in particolare, l’obbligo di imballaggio a cui si riferisce tale disposizione. Infatti, ai sensi dell’art. 35 bis, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 136/66, quando sono state adottate norme di commercializzazione, i prodotti cui si applicano possono essere commercializzati soltanto conformemente a tali norme.

29 Tale interpretazione non si trova infirmata dalla riserva contenuta nell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 1019/2002, secondo la quale le norme di commercializzazione degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva sono stabilite «[f]erme restando le disposizioni della direttiva 2000/13/CE».

30 Ai sensi del primo ‘considerando’ del regolamento n. 1019/2002, le norme specifiche in materia di etichettatura introdotte da tale regolamento integrano quelle previste dalla direttiva 2000/13, che sono disposizioni di carattere generale e orizzontale, applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio. Di conseguenza, il riferimento alla direttiva 2000/13 contenuto all’art. 1, n. 1, del regolamento n. 1019/2002 non può essere compreso nel senso che esso sia diretto a stabilire una deroga o una dispensa rispetto alle norme specifiche di tale regolamento in materia di etichettatura degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva, ma va invece inteso nel senso che esso mira a garantire, oltre al rispetto delle dette norme specifiche, l’osservanza delle norme di carattere più generale stabilite dalla direttiva 2000/13.

31 Così, in materia di etichettatura degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva, le disposizioni della direttiva 2000/13 che prevedono, ad esempio, l’obbligo di indicare il quantitativo netto o la data di scadenza, si applicano parallelamente alle norme specifiche previste dal regolamento n. 1019/2002, in particolare agli artt. 3‑6.

32 Per contro, l’art. 14 della direttiva 2000/13, fatto valere dal ricorrente nella causa principale, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad adottare le modalità secondo le quali devono essere apposte sui prodotti presentati in imballaggi non preconfezionati le indicazioni di cui agli artt. 3 e 4, n. 2, della stessa direttiva non è pertinente, in quanto, da una parte, l’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002 vieta una tale presentazione degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva e, dall’altra, gli Stati membri rimangono competenti solo in ordine alla capacità massima degli imballaggi destinati alle collettività.

33 Occorre pertanto risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 1019/2002 e, in particolare, il suo art. 2, primo comma, devono essere interpretati nel senso che gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva possono essere presentati al consumatore finale solo imballati secondo le prescrizioni di tale disposizione.

Sulla terza questione

34 Con la sua terza questione, proposta in via subordinata, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002 possa essere interpretato nel senso che un modo di commercializzazione, come quello utilizzato dal ricorrente nella causa principale (metodo detto «bag in the box»), non è vietato da tale disposizione.

35 Il ricorrente nella causa principale ha affermato che il procedimento detto «bag in the box» sarebbe tale da garantire al consumatore una tutela analoga a quella offerta da una limitazione di vendita dell’olio d’oliva alla sola vendita dell’olio preimballato. Per questo motivo il giudice del rinvio si chiede se le particolarità di questo modo di commercializzazione possano ostare al suo divieto.

36 A questo proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’art. 234 CE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. La Corte non è quindi competente a pronunciarsi sui fatti della causa a qua o ad applicare a provvedimenti o situazioni nazionali le norme comunitarie di cui essa ha fornito l’interpretazione, dato che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (sentenza 9 giugno 2005, cause riunite C‑211/03, C‑299/03 e da C‑316/03 a C‑318/03, Racc. pag. I‑5141, punto 96).

37 La Corte può tuttavia fornire ai giudici nazionali i criteri di interpretazione desumibilil dal diritto comunitario e che potrebbero essere loro utili nell’applicazione della norma comunitaria (sentenza 23 ottobre 1975, causa 35/75, Matisa Maschinen, Racc. pag. 1205, punto 34).

38 Come è stato precisato al punto 28 della presente sentenza, l’art. 35 bis, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 136/66 dispone che quando sono state adottate norme di commercializzazione, i prodotti ai quali esse si applicano possono essere commercializzati soltanto conformemente a dette norme.

39 Ne consegue che un modo di commercializzazione degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva dev’essere valutato in riferimento alle condizioni stabilite dall’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002 e dev’essere considerato incompatibile con tale regolamento ove tali condizioni non siano rispettate.

40 Nella fattispecie, è giocoforza constatare che, secondo il modo di commercializzazione utilizzato dal ricorrente nella causa principale, l’acquisto di olio d’oliva e di olio di sansa di oliva da parte del consumatore finale presuppone che essi siano travasati sul luogo di acquisto, a partire da un contenitore aperto o da aprire, in un recipiente acquistato o portato dallo stesso consumatore.

41 Ora, a seguito della necessità di tale travaso, un siffatto modo di commercializzazione non permette di soddisfare l’obbligo imposto dall’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002, secondo il quale l’olio d’oliva dev’essere presentato al consumatore finale, ossia messo in vendita, in un imballaggio provvisto di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.

42 Di conseguenza non si può, come fa il ricorrente nella causa principale, far valere l’eventuale compatibilità del contenitore a partire dal quale l’olio d’oliva e l’olio di sansa di oliva sono travasati con le condizioni relative alla capacità massima, al sistema di chiusura e all’etichettatura, sancite all’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002. Infatti, la condizione relativa al sistema di chiusura adeguato introdotta, conformemente al secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1019/2002, al fine di garantire l’autenticità dell’olio d’oliva, implica che l’apertura dell’imballaggio possa essere effettuata direttamente dal consumatore finale.

43 Allo stesso modo, non si può affermare, come ha fatto la Commissione delle Comunità europee, che un modo di commercializzazione come quello controverso nella causa principale dovrebbe essere considerato lecito nella misura in cui i recipienti nei quali è versato l’olio soddisfano le condizioni relative alla capacità massima, al sistema di chiusura e all’etichettatura, previste all’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002. L’apposizione di un sistema di chiusura adeguato sul recipiente solo al momento della sua consegna al consumatore finale non è tale da soddisfare all’obiettivo perseguito con l’imposizione di tale sistema, in quanto i rischi di pregiudizio all’autenticità dell’olio d’oliva e dell’olio di sansa di oliva si collocano ad uno stadio anteriore a tale consegna.

44 D’altro canto, sottoporre la valutazione della liceità del modo di commercializzazione all’esame dei recipienti portati eventualmente dai consumatori, nei quali l’olio d’oliva e l’olio di sansa di oliva sono travasati sul luogo dell’acquisto, avrebbe il risultato di rendere tale modo di commercializzazione lecito in taluni casi e illecito in altri, senza tuttavia che esso differisca quanto alla sostanza. Tale soluzione renderebbe difficile ogni controllo del rispetto del regolamento n. 1019/2002.

45 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002 dev’essere interpretato nel senso che vieta un modo di commercializzazione, come quello utilizzato dal ricorrente nella causa principale, che non soddisfi le condizioni stabilite da tale disposizione.

Sulle spese

46 .Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Il regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002 n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 2003, n. 1176, e, in particolare, il suo art. 2, primo comma, devono essere interpretati nel senso che gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva possono essere presentati al consumatore finale solo imballati secondo le prescrizioni di tale disposizione.

2) L’art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2003, dev’essere interpretato nel senso che vieta un modo di commercializzazione, come quello utilizzato dal sig. Jehle, Weinhaus Kiderlen, che non soddisfi le condizioni stabilite da tale disposizione.

Firme

 

_____

* Lingua processuale: il tedesco.

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Agricoltura – Olio d’oliva e olio di sansa di oliva – Norme di commercializzazione – Commercio al dettaglio – Presentazione al consumatore finale – Metodo detto “bag in the box”- Regolamento (CE) n. 1019/2002 – Art. 2, 1°c. Reg. n. 1019/02 e s. m. dal Reg. (CE) n. 1176/2003. Il regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002 n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 2003, n. 1176, e, in particolare, il suo art. 2, primo comma, devono essere interpretati nel senso che gli oli d'oliva e gli oli di sansa di oliva possono essere presentati al consumatore finale solo imballati secondo le prescrizioni di tale disposizione. Pertanto, l'art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2003, dev’essere interpretato nel senso che vieta un modo di commercializzazione che non soddisfi le condizioni stabilite da tale disposizione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 7 settembre 2006 procedimento C-489/04

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