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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, sezione III-  12 gennaio 2006, causa C-504/04

 

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 gennaio 2006(*)

«Polizia sanitaria – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili – Abbattimento delle coorti di nascita – Proporzionalità»


Nel procedimento C-504/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania), con ordinanza 9 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria l’8 dicembre 2004, nella causa tra

Agrarproduktion Staebelow GmbH

e

Landrat des Landkreises Bad Doberan,


LA CORTE (Terza Sezione),


composta dai sigg. A. Rosas (relatore), presidente di Sezione, J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 ottobre 2005,

viste le osservazioni presentate:

– per l’Agrarproduktion Staebelow GmbH, dai sigg. Behr & Partner, Rechtsanwälte, e dalla sig.ra. C. Columbus, Rechtsanwältin;

– per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos nonché dalle sig.re S. Papaioannou e M. Tassopoulou, in qualità di agenti;

– per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;

– per il Parlamento europeo, dai sigg. G. Mazzini e U. Rösslein, in qualità di agenti;

– per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. F. Ruggeri Laderchi e dalla sig.ra Z. Kupčová, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Bordes e F. Erlbacher, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente


Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità, alla luce del principio di proporzionalità, dell’obbligo di abbattere la coorte a cui appartiene un bovino per il quale è stata confermata l’encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la «BSE», da «Bovine Spongiform Encephalopathy»).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la società Agrarproduktion Staebelow GmbH (in prosieguo: la «Staebelow») al Landrat des Landkreises Bad Doberan (presidente del distretto rurale di Bad Doberan; in prosieguo: il «Landrat») relativamente all’abbattimento di 52 animali appartenenti all’allevamento della Staebelow.

Normativa comunitaria

3 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147, pag. 1), è stato adottato sulla base dell’art. 152, n. 4, lett. b), CE, che prevede la procedura di adozione, in deroga all’art. 37 CE, di misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica.

4 Tale regolamento raggruppa in un testo unico gran parte delle misure adottate dal 1990 dalla Comunità europea sulla base delle disposizioni di salvaguardia contenute nelle direttive relative alle misure di polizia sanitaria e dirette a proteggere la salute animale ed umana dal rischio di BSE.

5 Il quarto ‘considerando’ di detto regolamento è così formulato:

«Alla Commissione sono pervenuti pareri scientifici su vari aspetti delle TSE [«Transmissible Spongiform Encephalopathies», ossia encefalopatie spongiformi trasmissibili], in particolare dal comitato scientifico direttivo e dal comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica. Alcuni di questi pareri riguardano le misure volte a ridurre il potenziale rischio per l’uomo e per gli animali derivante dall’esposizione a prodotti derivanti da animali infetti».

6 L’obbligo di abbattere la coorte a cui appartiene un bovino infetto risulta dall’art. 13, n. 1, prima frase, lett. c), del regolamento n. 999/2001, in combinato disposto con l’allegato VII, punto 2, lett. a), di detto regolamento. Invece, la nozione di coorte è definita nell’allegato I, lett. c), dello stesso regolamento.

7 L’art. 13 del regolamento n. 999/2001 è così formulato:

«1. In caso di conferma ufficiale di presenza di una TSE si applicano immediatamente le misure seguenti:

a) tutte le parti del corpo dell’animale sono distrutte integralmente secondo quanto previsto all’allegato V, tranne il materiale conservato per la registrazione, conformemente all’allegato III, capitolo B, punto III, 2;

b) si effettua un’indagine volta ad identificare tutti gli animali a rischio, conformemente a quanto previsto all’allegato VII, punto 1;

c) tutti gli animali e i prodotti di origine animale di cui all’allegato VII, punto 2, che siano stati identificati come a rischio a seguito dell’indagine di cui alla lettera b), sono abbattuti e distrutti integralmente, secondo l’allegato V, punti 3 e 4.

(...)

4. I proprietari sono indennizzati senza indugio per la perdita degli animali uccisi o dei prodotti di origine animale distrutti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo.

(...)».

8 L’allegato VII del regolamento n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2001, n. 1326, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e XI (GU L 177, pag. 60). Tale allegato prevede quanto segue:

«1. L’indagine di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), riguarda:

a) per i bovini:

– l’identificazione di tutti gli altri ruminanti presenti nell’azienda dell’animale per il quale è stata confermata la malattia,

– qualora la malattia sia confermata per un animale di sesso femminile, tutti i suoi embrioni, ovuli o progenie, raccolti o nata nei due anni precedenti e successivi al manifestarsi clinico della malattia,

– tutti gli animali appartenenti alla coorte dell’animale per il quale è stata confermata la malattia,

(…)

2. Le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), riguardano almeno:

a) nel caso di conferma della BSE in un bovino, l’uccisione e la completa distruzione dei bovini e la distruzione degli embrioni e degli ovuli individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino. Lo Stato membro interessato può decidere di non abbattere e distruggere tutti i bovini dell’azienda dell’animale per il quale è stata confermata la malattia, ai sensi del primo trattino del punto 1, lettera a), a seconda della situazione epidemiologica e della rintracciabilità degli animali in quell’azienda;

(…)».

9 La «coorte» è definita nell’allegato I, lett. c), del regolamento n. 999/2001 come l’insieme di animali comprendente i bovini nati, nei dodici mesi precedenti o successivi alla nascita di un bovino malato, nella mandria in cui detto bovino malato è nato o allevati in qualsiasi momento nel corso dei primi dodici mesi di vita con un bovino malato e che abbiano potuto consumare l’alimento potenzialmente contaminato che il bovino malato ha consumato nel corso dei primi dodici mesi di vita.

10 Il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1326/2001 è così formulato:

«L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme dettagliate per i provvedimenti da attuare una volta confermata la presenza di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST). Tali norme devono essere aggiornate, affinché siano in linea con le disposizioni tecniche dettagliate di eradicazione applicate dagli Stati membri, tenendo conto del parere del Comitato scientifico direttivo (CSD), del 15 settembre 2000, sull’eliminazione dei bovini per motivi di BSE. Nel suo parere, il CSD conclude che l’abbattimento dell’intera mandria sta già facendo effetto per quanto riguarda l’eliminazione di casi altrimenti non individuati e in termini di prevenzione del ripresentarsi di casi futuri. Tuttavia, praticamente lo stesso effetto potrebbe essere raggiunto abbattendo tutti gli animali nati e/o allevati nella stessa mandria del caso confermato in un periodo di 12 mesi prima e dopo la data di nascita del caso stesso (uccisione della coorte di nascita). Il CSD raccomanda l’uccisione almeno della coorte di nascita ogniqualvolta si manifesti un caso indigeno di BSE, indipendentemente dalla situazione epidemiologica complessiva. È dunque opportuno modificare di conseguenza le norme dettagliate relative all’eradicazione, rendendo opzionale l’uccisione dell’intero branco qualora la situazione locale complessiva lo consenta».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

11 Il 29 gennaio 2002, un esame effettuato su un bovino abbattuto appartenente all’allevamento della Staebelow ha dato un risultato positivo alla BSE. In seguito sono stati individuati due discendenti diretti del capo infetto e 50 animali appartenenti alla sua coorte.

12 Con decisione 5 febbraio 2002, il Landrat ha ordinato l’immediato abbattimento dei 52 bovini. La Staebelow ha presentato reclamo contro tale ordinanza, ma esso è stato dichiarato infondato con decisione 13 febbraio 2002.

13 Il 13 marzo 2002, la Staebelow ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Schwerin (Tribunale amministrativo di Schwerin).

14 Una domanda di provvedimenti provvisori presentata in precedenza era stata respinta sia da tale giudice che in appello, dall’Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Corte d’appello amministrativa del Meclemburgo-Pomerania occidentale). Pertanto, la decisione del Landrat è stata eseguita: il 4 aprile 2002 i bovini sono stati abbattuti ed integralmente distrutti.

15 La Staebelow prosegue il procedimento principale al fine di far constatare l’illegittimità dell’ordinanza di abbattimento. Essa teme che, in una situazione simile, il Landrat disponga nuovamente l’abbattimento dei bovini appartenenti alla stessa coorte nonché dei discendenti del capo infetto. Infatti, considerato che essa continua a detenere e ad allevare bovini, ritiene che sussista un pericolo sufficientemente concreto di reiterazione di una tale decisione. Inoltre, tale accertamento sarebbe per essa importante al fine di riabilitare la sua immagine.

16 Dinanzi al Verwaltungsgericht Schwerin, la Staebelow fa valere l’invalidità della normativa comunitaria in quanto contraria al principio di proporzionalità.

17 Innanzi tutto, essa sostiene che il ritiro del materiale specifico a rischio, ossia delle parti dell’animale in cui sarebbero concentrati i prioni, impedisce che tessuti infettati dai prioni arrivino nella catena alimentare.

18 Peraltro essa menziona la statistica elaborata dal Bundesverbraucherministerium (Ministero federale tedesco per la tutela dei consumatori) che, relativamente ai risultati degli esami anti-BSE effettuati nel 2001, nel 2002 e nel gennaio 2003, indicherebbe quanto segue:

– nel 2001, la percentuale di animali sani macellati risultati infetti da BSE sarebbe stata dello 0,0014% (38 casi di infezione su 2 593 260 animali esaminati). La percentuale tra gli animali abbattuti nell’ambito dell’eradicazione della BSE sarebbe stata dello 0,0446% (quattro casi di infezione su 8 952 animali);

– nel 2002, la percentuale degli animali sani macellati risultati infetti da BSE sarebbe stata dello 0,0015% (42 casi di infezione su 2 759 984 animali). La percentuale tra gli animali abbattuti nell’ambito dell’eradicazione della BSE sarebbe stata dello 0,1185% (tre casi di infezione su 2 530 animali);

– tra il gennaio e l’ottobre 2003 sarebbero stati eliminati 779 animali nell’ambito dell’abbattimento delle coorti. Tra questi si sarebbe riscontrato solo un ulteriore caso di infezione.

19 Sulla base di un parere reso il 15 dicembre 2003 dal prof. Staufenbiel, dell’Istituto di medicina veterinaria della Freie Universität Berlin (Libera Università di Berlino), la Staebelow conclude che, non essendovi alcuna significativa differenza tra i risultati, l’abbattimento della coorte potrebbe essere considerato inadeguato.

20 Infine, la Staebelow fa valere che, poiché i test rapidi anti-BSE sarebbero considerati sicuri al 100%, gli animali infetti appartenenti alla coorte sarebbero stati comunque scoperti al momento della macellazione ordinaria degli animali.

21 Pertanto, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 13, n. 1, prima frase, lett. c), in combinato disposto con l’allegato VII, punti 2, lett. a), e 1, lett. a), terzo trattino, del regolamento (CE) [n. 999/2001], nella versione di cui all’art. 3, n. 1, e all’allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001, sia invalido in quanto contrario al principio di proporzionalità».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

22 Sulla base di vari articoli scientifici, la Staebelow sostiene che, per i motivi addotti nell’ordinanza di rinvio, l’obbligo di abbattere la coorte a cui appartiene l’animale malato viola il principio di proporzionalità in quanto tale misura non migliora la tutela dei consumatori in maniera decisiva. Anche se gli allevatori percepiscono un indennizzo, questo non risarcirebbe in misura adeguata il danno morale subito. Il legislatore comunitario non avrebbe tenuto conto delle differenze tra le strutture aziendali degli Stati membri. Inoltre, si dovrebbe anche prendere in considerazione il divieto di uccidere un animale ove non sia necessario, nonché la protezione degli animali, sancita dalla Costituzione tedesca.

23 La Staebelow fa anche valere che non è stato provato che esista un nesso tra la BSE ed i rischi per la salute umana, i quali sarebbero comunque tenui, come risulterebbe dai dati forniti da alcuni scienziati.

24 La Staebelow evidenzia anche che il legislatore comunitario ha il dovere di verificare continuamente le misure da esso prescritte e di tenere conto dell’evoluzione dei dati scientifici.

25 Il governo ellenico e quello olandese, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sostengono, invece, che l’obbligo di abbattere la coorte a cui appartiene un animale infetto non viola il principio di proporzionalità.

26 In via preliminare, essi ricordano l’ampio potere discrezionale riconosciuto al legislatore comunitario, l’elevato livello di protezione della salute umana che deve essere garantito nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità, l’importanza del principio di precauzione ed il fatto che la validità di un atto debba essere valutata in base alla situazione esistente al momento della sua adozione. Al riguardo, essi rilevano che i dati invocati dinanzi al giudice del rinvio attengono ad una situazione posteriore all’adozione del regolamento n. 999/2001.

27 Tali governi e tali istituzioni comunitarie ricordano peraltro l’evoluzione della normativa comunitaria diretta alla lotta contro la BSE e le TSE in generale. In udienza, queste stesse istituzioni hanno esposto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella causa principale, una misura quale l’obbligo di abbattimento della coorte e di distruzione degli animali troverebbe la sua giustificazione non solo nella tutela del consumatore, ma anche nell’obiettivo di eradicare la BSE.

28 Detti governi e dette istituzioni sottolineano che il regolamento n. 1326/2001 è stato adottato sulla base del parere del Comitato scientifico direttivo (in prosieguo: il «CSD») del 15 settembre 2000, come precisato nel settimo ‘considerando’ di tale regolamento. Al riguardo, essi ricordano che, nella sua versione originale, il regolamento n. 999/2001 prevedeva l’abbattimento dell’intera mandria presente nell’allevamento a cui apparteneva l’animale nel cui organismo era stata accertata la malattia. In seguito al parere del CSD ed ancor prima che il regolamento n. 999/2001 entrasse in vigore, l’allegato VII è stato modificato al fine di imporre solo l’abbattimento della coorte.

29 Essi rilevano che la necessità di abbattere la coorte è stata confermata ripetutamente da vari comitati scientifici. Essi citano, al riguardo, le conclusioni e le principali raccomandazioni della consulta tecnica congiunta OMS/FAO/OIE sulla BSE: Sanità pubblica, sanità animale e commercio (OIE, Parigi, 11-14 giugno 2001), il parere del CSD dell’11 gennaio 2002 sulle misure supplementari di salvaguardia fornite attualmente da vari programmi d’abbattimento nel Regno Unito e in Germania (Opinion on the additional safeguard provided by different culling schemes under the current conditions in the UK and DE) nonché il parere reso il 21 aprile 2004, su richiesta della Commissione, relativamente all’abbattimento nell’ambito della lotta alla BSE, dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici [Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the Commission on BSE-related Culling in Cattle. (Question N° EFSA-Q-2003-098)].

30 Per quanto riguarda gli argomenti addotti dinanzi al giudice del rinvio, essi fanno valere che, all’epoca di adozione del regolamento n. 999/2001, la diffusione dell’infezione nel corpo e negli organi di un animale malato era poco nota. Ad ogni modo, la rimozione del materiale specifico a rischio non costituirebbe un’adeguata misura di tutela dato che, in caso di insufficienti norme igieniche, non si può escludere che tessuti contaminati entrino nella catena alimentare.

31 I governi e le istituzioni comunitarie ricordano peraltro che i test rapidi anti-BSE non consentono di individuare la malattia durante il periodo d’incubazione, ma solo quando essa è già ad uno stadio molto avanzato.

32 Essi contestano le conclusioni tratte dalla Staebelow dai dati statistici. Questi attesterebbero piuttosto un’altissima probabilità di trovare casi positivi alla BSE tra gli animali sani abbattuti appartenenti alla coorte da cui proverrebbe l’animale malato. Infatti, riprendendo le cifre fornite dal giudice del rinvio, nel 2001, nell’ambito dell’abbattimento delle coorti si sono verificati 31,85 (0,0446% diviso per 0,0014%) casi positivi in più che nell’ambito di detti test. Nel 2002, se ne sono verificati 79 in più (0,1185% diviso per 0,0015%).

33 Alla luce di tali vari elementi, detti governi e dette istituzioni ritengono che l’obbligo di abbattere la corte in questione sia necessario per la protezione della salute animale ed umana e che le altre misure non permettano di ottenere gli stessi risultati. Tenuto conto dell’indennizzo riconosciuto agli allevatori dall’art. 13, n. 4, del regolamento n. 999/2001, tale misura non sarebbe sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.

34 Essi affermano inoltre che la normativa comunitaria è stata adeguata sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche. Così, l’allegato VII del regolamento n. 999/2001 è stato modificato nel 2002, nel 2003 e nel 2004, proprio per mitigare le misure relative all’abbattimento.

Risposta della Corte

35 Il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali di diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 13; 5 ottobre 1994, cause riunite C‑133/93, C‑300/93 e C‑362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I‑4863, punto 41; 5 maggio 1998, causa C‑157/96, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I‑2211, punto 60, e 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a., Racc. pag. I‑5689, punto 81).

36 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale sulle condizioni di attuazione di un tale principio, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in un settore come quello del caso di specie, che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale, e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse, solo il carattere manifestamente sproporzionato di una misura adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la validità di tale misura (sentenza 6 dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 69).

37 Nell’ambito dell’esame dei vincoli connessi alle diverse possibili misure, occorre verificare se il legislatore comunitario abbia pienamente tenuto conto, oltre che dell’obiettivo primario di tutela della sanità pubblica, anche degli interessi in gioco e, in particolare, del diritto di proprietà nonché delle esigenze in materia di benessere degli animali (sentenza 10 marzo 2005, cause riunite C‑96/03 e C‑97/03, Tempelman e van Schaijk, Racc. pag. I‑1895, punto 48).

38 Si deve inoltre ricordare che la validità di un atto comunitario non può dipendere da valutazioni retrospettive riguardanti i suoi risultati. Quando il legislatore comunitario deve valutare, nell’emanare una normativa, i suoi effetti futuri e questi non possono essere previsti con certezza, la sua valutazione può essere oggetto di censura solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui disponeva al momento dell’adozione della normativa stessa (sentenza Jippes e a., cit., punto 84).

39 Quindi, si deve ammettere che, qualora sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni, in applicazione del principio di precauzione e di azione preventiva, possono adottare misure di tutela senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (v., in tal senso, sentenza National Farmers’ Union e a., cit., punto 63).

40 Invece, ove vi siano nuovi elementi che modificano la percezione di un rischio o mostrano che tale rischio può essere circoscritto da misure meno severe di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, e in particolare alla Commissione, che dispone del potere d’iniziativa, vigilare sull’adeguamento della normativa ai nuovi dati.

41 Le norme sancite dal regolamento n. 999/2001 sono state adottate presupponendo l’esistenza di un nesso tra la BSE e la nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob. Infatti, ai sensi del suo primo ‘considerando’, «[c]ontinuano ad accumularsi prove sulla similitudine dell’agente patogeno della TSE con quello responsabile della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob». Al riguardo, benché la ricorrente nella causa principale sostenga che non esiste la prova di un nesso causale tra tale agente e tale malattia, essa, tuttavia, non contesta che esista una correlazione geografica e temporale tra l’apparizione della BSE e quella della variante di detta malattia, il che rappresenta un indizio di tale nesso.

42 Come risulta dal quarto ‘considerando’ di tale regolamento, le norme da esso previste si fondano su vari pareri scientifici che raccomandano di evitare l’esposizione degli animali e delle persone a prodotti derivanti da animali infetti. Al momento dell’adozione dello stesso regolamento, lo stato delle conoscenze scientifiche al riguardo si fondava in particolare sulla citata consulta tecnica congiunta OMS/FAO/OIE sulla BSE del 2001, in cui si dichiara che «la comunità scientifica è d’accordo sul fatto che l’alimentazione costituisca la fonte principale di esposizione» alla BSE (v. pag. 4 di detta consulta).

43 Alla luce di tali elementi, le misure adottate dal legislatore comunitario allo scopo di ridurre l’esposizione degli animali e delle persone all’agente della BSE, quali l’abbattimento e la distruzione della coorte a cui appartiene un animale infetto, devono essere considerate idonee al perseguimento dello scopo di protezione della sanità pubblica.

44 Non risulta che all’epoca in cui è stata adottata la norma che dispone l’abbattimento della coorte una tale misura fosse superflua alla luce delle altre misure di tutela esistenti. Al riguardo, occorre ricordare che il divieto totale di utilizzo di farine animali nell’alimentazione degli animali è applicabile solo a partire dal 1º marzo 2001, ai sensi dell’art. 3 della decisione della Commissione 27 dicembre 2000, 2001/25/CE, che vieta l’impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali (GU L 6, pag. 16).

45 D’altra parte, come risulta dal parere del CSD del 15 settembre 2000, menzionato nel settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1326/2001, i test effettuati sui bovini non consentono di individuare la malattia dall’inizio del periodo d’incubazione.

46 Per quanto riguarda la proporzionalità della misura controversa all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, basta constatare che, benché gli artt. 23 e 24 del regolamento n. 999/2001 permettessero, in linea di principio, l’eventuale adeguamento di detta misura, il citato parere dell’11 gennaio 2002, adottato nel frattempo dal CSD, confermava la conclusione tratta nel parere del 15 settembre 2000, già menzionata. In tale nuovo parere, il CSD evidenziava, tra l’altro, che misure quali il divieto di farine animali nei mangimi per bovini e il ritiro delle frattaglie specificate riducevano il rischio per la salute umana solo nella misura in cui ricevevano un’attuazione effettiva, e che inadempimenti, seppur minimi, potevano ridurre il livello di sicurezza in maniera significativa.

47 Così, in detto parere dell’11 gennaio 2002, il CSD, interrogato sull’utilità di mantenere l’obbligo di abbattimento della coorte nonostante l’esistenza delle altre misure, ha confermato che l’abbattimento degli animali potenzialmente infetti riduce il rischio per le persone in misura maggiore rispetto all’utilizzo dei test rapidi ed al ritiro delle frattaglie specificate (v. pag. 4 di tale parere).

48 Al riguardo, per quanto riguarda le statistiche prodotte dinanzi al giudice del rinvio dalla ricorrente nella causa principale, è sufficiente constatare, come hanno fatto i governi e le istituzioni comunitarie che hanno presentato osservazioni, che esse provano una maggiore presenza di capi infetti nell’ambito delle coorti di nascita di bovini malati che tra la popolazione bovina ordinaria. Tale conclusione è confermata da statistiche esaminate dal Scientific Panel on Biological Hazards, nella sua relazione del 21 aprile 2004, già citata.

49 Peraltro, non risulta che le differenze tra le strutture aziendali degli Stati membri rappresentino un elemento rilevante che il legislatore comunitario avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento dell’adozione della misura contestata. Infatti, poiché la necessità di abbattere la coorte si fondava sulla presunzione che gli animali appartenenti a quest’ultima ricevano gli stessi mangimi dell’animale infetto, non occorreva distinguere a seconda che la coorte fosse composta da solo 20 animali o da più di 500.

50 Occorre inoltre rilevare che l’art. 13, n. 4, del regolamento n. 999/2001 prevede un indennizzo immediato dei proprietari degli animali distrutti in conformità al n. 1, lett. c), dello stesso articolo.

51 Infine, si deve sottolineare che, come emerge dal settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1326/2001, la misura inizialmente prevista dal regolamento n. 999/2001, consistente nella distruzione dell’intera mandria di appartenenza di un bovino infetto, è stata mitigata al fine di tenere conto del parere del CSD del 15 settembre 2000, sull’eliminazione dei bovini per motivi di BSE, in cui si concludeva che, praticamente, lo stesso effetto potesse essere raggiunto abbattendo la sola coorte di nascita dell’animale infetto piuttosto che l’intera mandria.

52 Da tali considerazioni risulta che la norma che impone l’abbattimento e la distruzione della coorte a cui appartiene un bovino infetto, quale risultante dal regolamento n. 999/2001, modificato dal regolamento n. 1326/2001, non è in contrasto con il principio di proporzionalità, non superando i limiti di quanto idoneo e necessario ai fini della protezione della salite animale ed umana.

53 Occorre quindi rispondere alla questione proposta dichiarando che dall’esame della stessa non è emerso nessun elemento atto ad inficiare la validità, alla luce del principio di proporzionalità, dell’art. 13, n. 1, prima frase, lett. c), del regolamento n. 999/2001, quale modificato dal regolamento n. 1326/2001, in combinato disposto con l’allegato VII, punto 2, lett. a), e con il punto 1, lett. a), terzo trattino, dello stesso regolamento.

Sulle spese

54 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti, non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


Dall’esame della questione proposta non è emerso nessun elemento atto ad inficiare la validità, alla luce del principio di proporzionalità, dell’art. 13, n. 1, prima frase, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2001, n. 1326, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e XI, in combinato disposto con l’allegato VII, punti 2, lett. a), e 1, lett. a), terzo trattino, dello stesso regolamento.

Firme

 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Salute - Encefalopatie spongiformi trasmissibili - Prevenzione, controllo e eradicazione - Principio di proporzionalità e disciplina comunitaria. Dall’esame della questione proposta non è emerso nessun elemento atto ad inficiare la validità, alla luce del principio di proporzionalità, dell’art. 13, n. 1, prima frase, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2001, n. 1326, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e XI, in combinato disposto con l’allegato VII, punti 2, lett. a), e 1, lett. a), terzo trattino, dello stesso regolamento. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, (Terza Sezione) 12 gennaio 2006, procedimento C-504/04

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