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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. ABRUZZO, L'Aquila, 24 Maggio 2006,Sentenza n. 374
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
L'AQUILA

Reg. Sent. n. 374/2006

Reg. Ric. n. 236/1999


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 236/1999 proposto dall’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, rappresentato e difeso dall’Avv. Gregorio Iannotta e dall’Avv. Mario Di Felice, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Gentileschi, Vico Picenze, n. 25,


contro


il Comune di Pescasseroli, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv. Concetta Maria Presti, via Nicolò Persichetti, n.10, in forza di deliberazione di G.M. n.92/12.5.1999, nonché


nei confronti
del signor Liberato D’Addario, rappresentato e difeso dall’Avv. Callisto Terra, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Lely, via S.Andrea, n.18,


per l’annullamento
della concessione edilizia n.625 del 16.2.1999 e conosciuta dall’Ente Parco in data 13.3.1999, con cui sono state sanate le opere edilizie abusive realizzate dal D’Addario in Comune di Pescasseroli;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2006 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O


Espone l’Ente Parco che nel settembre 1992 il signor Liberato D’Addario realizzava abusivamente nel Comune di Pescasseroli, nell’ambito del perimetro del Parco, alcune opere edilizie, per le quali veniva sottoposto a procedimento penale.


Il Sindaco del Comune , tuttavia, in data 16.2.1999, senza il preventivo nulla osta dell’Ente Parco, rilasciava concessione edilizia in sanatoria, dopo aver acquisito il parere favorevole del Settore Urbanistico e Beni Ambientali della Regione e del Ministero per i Beni culturali ed ambientali.


Avverso il rilascio di detta concessione insorge il Parco che, dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento, deduce l’illegittimità della concessione edilizia in sanatoria in quanto rilasciata senza il suo preventivo nulla-osta, in violazione dell’ art.32.3 della L. n.47/1985 e dell’art.33 N.T.A. del PRG. del Comune di Pescasseroli, così come modificato dall’art.12 del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 29.2.1984 tra il detto Comune e l’Ente Parco.


Né si può ritenere che dette norme siano state superate dalla Legge Quadro n.394/1991 sulle Aree protette, in quanto l’art.4.2 del DPCM 26.11.1993 ha stabilito l’efficacia ultrattiva di tutti i provvedimenti emanati dall’Ente Parco fino al momento dell’entrata in vigore del DPCM stesso.


Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art.4, lett.a) della L. 12.7.1923, n.1511 e dell’art.2 del R.D. 7.3.1935, n.1331, nonché il vizio di eccesso di potere, in quanto infondato è l’assunto sostenuto dal Sindaco di Pescasseroli per giustificare l’omessa acquisizione del preventivo nulla-osta del l’Ente Parco, secondo cui all’interessato non sarebbe mai stata notificata la dichiarazione di notevole interesse del terreno di sua proprietà; si controdeduce in proposito che, a prescindere dall’obbligatorietà di tale nulla-osta in base all’art.32.3 della L. 47/1985, tutto il territorio del parco nazionale d’Abruzzo è stato dichiarato di notevole interesse con la decisione del Presidente dell’Ente n.46/84 del febbraio 1984, per cui ogni progetto edilizio deve essere preventivamente corredato del nulla-osta dell’ente Parco, il che resta confermato dall’art.13 della L.394/1991, che si applica anche se ancora non sono stati approvati il Regolamento e il Piano previsti dagli artt.11 e 12 della citata legge quadro.


Sostiene infatti l’ente ricorrente che un Piano di assetto territoriale esiste ed è quello approvato con deliberazione del 30.7.1980 e che è stato trasfuso nella menzionata Decisione del Presidente n.46/84, in base alla quale sono state stipulate con i Comuni le Intese relative agli strumenti urbanistici; detto Piano è valido ed efficace, così come precisato dagli artt. 4 e 5 del DPCM 26.11.1993 e come ribadito dalla pronuncia della Corte di Cassazione penale, sez.III, n.692, per cui il nulla-osta non può mancare.


Si sono costituiti in giudizio il controinteressato e il Comune di Pescasseroli che si oppongono all’accoglimento del gravame, di cui chiedono il rigetto.


La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 marzo 2006.


D I R I T T O


Il ricorso è fondato.


Ritiene il Collegio che in tema di aree protette, il rilascio di concessioni (ora permessi di costruire) o autorizzazioni per interventi, impianti e opere all’interno dei parchi è sottoposto in ogni caso al preventivo nulla osta dell’Ente Parco, anche in assenza quindi della previa approvazione del piano e del regolamento del parco, di cui agli artt.11.e.12 della L.6.12.1991, n.394, atteso che in assenza dell’approvazione di detti strumenti deve e può farsi riferimento ai piani paesistici territoriali o urbanistici o agli altri strumenti di pianificazione previsti dal citato art.12, 7°comma, che, stabilendo che “il piano…sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”, conferisce implicita ultrattività a detti strumenti fino al momento della loro sostituzione con il nuovo piano (Cass.pen., sez.III, 14.1.12004, n.5863).


Il nulla osta previsto dall’art.13 della legge citata non può infatti ritenersi condizionato per i parchi già esistenti, com’è nel caso di quello che ricorre, all’approvazione del nuovo piano del parco e del nuovo regolamento, nel senso che ove detti strumenti manchino si possa prescindere dal nulla osta.


Una simile soluzione appare abnorme in quanto sarebbe in contrasto con la “voluntas legis” quale emerge da una lettura sistematica della L.394/1991 che ha inteso valorizzare e non attenuare la funzione di salvaguardia ambientale che istituzionalmente assolvono gli enti parco. Da ciò consegue che la condizione di cui sopra deve ritenersi valida per i parchi da istituire, mentre per quelli già esistenti continuano a valere le norme e gli strumenti già adottati che conservano validità –come detto- fino all’approvazione degli atti contemplati dagli artt.11 e 12 citati.


Ciò significa che in tal caso il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni degli strumenti di pianificazione esistenti e l’intervento che si intende assentire.


Nella specie, sono intervenuti i concorrenti pareri favorevoli della Regione Abruzzo – Settore Urbanistico e Beni ambientali – e del Ministero per i Beni culturali e ambientali, che sono atti diversi dal nulla osta del Parco, attribuiti ad autorità differenti e preposte alla cura di interessi solo in parte coincidenti e che quindi non tengono luogo di detto nulla osta (TAR Toscana, sez.I, 19/2/2002, n.288).


Non risulta invece rilasciato il nulla osta dell’Ente Parco, che è dotato di un proprio Piano di Assetto Territoriale, approvato con deliberazione n.115 del 30.7.1980, con cui si sono approvati, ex art.7 del D.P.R. 30.6.1951, n.535, anche i criteri basilari di zonizzazione del territorio recepiti nella decisione del Presidente n.46/84 del 29.2.1984, strumento questo da ritenersi tuttora valido ed efficace per essere stato integralmente ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibera 26.3.1987, n.85/87, e in base al quale si è provveduto a stipulare con i Comuni del parco le Intese sugli strumenti urbanistici, in attuazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 14.7.1976, n.175, secondo cui gli strumenti urbanistici dei Comuni ricompresi anche solo parzialmente nel parco non potevano essere applicati se non previe intese con l’Ente gestore del parco.


Con il Comune di Pescasseroli sono intervenuti i Protocolli d’intesa del 29.2.1984, del marzo 1990 e del 29.8.1997, Protocolli che costituiscono parte integrante e sostanziale delle N.T.A. di detto Comune.


Orbene, l’art.33 delle Norme tecniche di attuazione del vigente PRG. del Comune di Pescasseroli, così come modificato e integrato dall’art.12 del protocollo d’Intesa del 29.2.1984, prescrive che “tutti gli interventi all’interno delle zone agricole e forestali E sono subordinati all’acquisizione della preventiva autorizzazione dell’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, ai sensi delle proprie leggi ed ordinamenti”.


Poiché l’immobile del ricorrente, abusivamente realizzato e per il quale è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, ricade all’interno delle suindicate zone del PRG del Comune di Pescasseroli, la sanatoria non poteva essere concessa se non acquisendo il preventivo nulla osta dell’Ente Parco.


Infondato è quindi l’assunto del Comune che ha inteso prescindere, nel rilascio della concessione in sanatoria, dal parere dell’ente che agisce in giudizio, nell’erroneo rilievo della mancata adozione del piano e del regolamento da parte del Parco.


A conferma della tesi sostenuta dall’Ente Parco si richiama anche l’art.4 del DPCM 26.11.1993, recante norme di adeguamento ai principi della L.394/1991 della disciplina dell’Ente Parco d’Abruzzo, che testualmente recita: ”Fino all’approvazione del regolamento e del piano del parco ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge, restano in vigore le deliberazioni, le ordinanze, le intese e gli altri provvedimenti emanati, all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto, dall’ente parco ai sensi delle norme istitutive”.


Parimenti infondata è l’ulteriore ragione addotta dal Sindaco per non esigere il nulla osta di cui discutesi e consistente nella mancata notifica al proprietario del terreno della dichiarazione di “notevole interesse” del territorio in cui ricade l’immobile realizzato.


La censura si presenta infondata in quanto l’intero territorio ricompresso nell’ente Parco è stato dichiarato di notevole interesse con la decisione del Presidente dell’ente n.46/84 del 29.2.1984, per cui nessuna notifica individuale doveva essere effettuata.


Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto, con equitativa compensazione delle spese.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.


Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2006, con la partecipazione dei magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est.
Fabio MATTEI - 1° Referendario

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL 24/05/06 Il Segretario Generale
 
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Aree protette - Urbanistica ed edilizia - Rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi all'interno dei parchi - Preventivo nulla osta dell'ente parco - Necessità - Anche in assenza della previa approvazione del piano e del regolamento del parco. In tema di aree protette, il rilascio di concessioni (ora permessi di costruire) o autorizzazioni per interventi, impianti e opere all’interno dei parchi è sottoposto in ogni caso al preventivo nulla osta dell’Ente Parco, anche in assenza quindi della previa approvazione del piano e del regolamento del parco, di cui agli artt.11.e.12 della L.6.12.1991, n.394, atteso che in assenza dell’approvazione di detti strumenti deve e può farsi riferimento ai piani paesistici territoriali o urbanistici o agli altri strumenti di pianificazione previsti dal citato art.12, 7°comma, che, stabilendo che “il piano…sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”, conferisce implicita ultrattività a detti strumenti fino al momento della loro sostituzione con il nuovo piano (Cass.pen., sez.III, 14.1.12004, n.5863). Pres. Balba, Est. Rasola - Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo (avv.ti Iannotta e Di Felice) c. Comune di Pescasseroli (avv. Cerulli Irelli) - T.A.R. ABRUZZO, L'Aquila - 24 maggio 2006, n. 374

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