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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR CALABRIA, Catanzaro, 13 novembre 2006, sentenza n. 1313
Aree demaniali - Opposizione a ordinanza di rilascio di immobile - Riparto di
giurisdizione. L’orientamento della prevalente giurisprudenza individua la
regola del riparto di giurisdizione in tema di opposizione ad ordinanza di
rilascio di immobile, emessa sul presupposto della sua appartenenza al demanio,
nel seguente principio: ove il privato deduca vizi dell’atto amministrativo,
lamentandosi della correttezza dell’azione espletata, la cognizione spetta al
giudice amministrativo, mentre, laddove il medesimo si limiti a negare la
demanialità del bene, chiedendo che sia accertato il proprio pieno e libero
diritto di proprietà, la cognizione si radica in capo al giudice ordinario (cfr.
per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2004 n. 6655 ed 11 luglio 2003
n. 4147, Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 1996 n. 5522). Pres. Biancofiore, Est.
Dell’Olio - C.C. (avv. Matacera) c. Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Capitaneria di Porto di Crotone (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA,
Catanzaro, Sez. II - 13 novembre 2006, n. 1313
Aree demaniali - Mare e coste - Procedimento di delimitazione ex art. 32 cod.
nav. - Situazioni di incertezza oggettiva - Procedura doverosa. Il
procedimento di delimitazione di cui all’art. 32 del codice della navigazione è
presupposto indispensabile per il legittimo esercizio dei poteri di polizia
demaniale marittima, tutte le volte che sussista un’incertezza obiettiva con
riguardo ai confini dell’area demaniale, con la conseguenza che la mancanza di
tale passaggio si riverbera in illegittimità della relativa ingiunzione di
sgombero (cfr. TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 14 luglio 2003 n. 2315; TAR
Calabria Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2003 n. 544; TAR Calabria Reggio Calabria 4
luglio 2002 n. 633; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 11 giugno 2001 n. 932).
L’incertezza oggettiva può scaturire da diversi fattori, consistenti in
circostanze di diritto o di fatto che rendono scarsamente percepibile il limite
della linea confinaria, creando confusione fra le rispettive estensioni dei beni
privati e di quelli demaniali. In tali casi, il procedimento di delimitazione
perde i suoi connotati di attività discrezionale quanto all’an per acquistare le
caratteristiche di procedura doverosa d’ufficio, cui il capo del comportamento
marittimo deve necessariamente attendere per accertare gli esatti confini del
demanio (cfr. C.G.A. Sicilia, 5 aprile 2002 n. 117). Pres. Biancofiore, Est.
Dell’Olio - C.C. (avv. Matacera) c. Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Capitaneria di Porto di Crotone (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA,
Catanzaro, Sez. II - 13 novembre 2006, n. 1313
Aree demaniali - Mare e coste - Confini del demanio - Determinazioni
catastali - Utilizzabilità - Limiti. Le determinazioni catastali possono
essere poste a base dell’attività di polizia demaniale marittima, ai fini della
corretta individuazione dei confini del demanio, solo quando non si versi in
situazioni di incertezza obiettiva, occorrendo in tali casi l’intervento
dell’apposita procedura di delimitazione contemplata dai citati artt. 32 cod.
nav. e 58 reg. esec. (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 10 aprile 2002 n. 947).
Pres. Biancofiore, Est. Dell’Olio - C.C. (avv. Matacera) c. Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Crotone (Avv. Stato) -
T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 13 novembre 2006, n. 1313
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEDE DI CATANZARO SEZIONE SECONDA
n. 1313 Reg. Dec.
n. 1915/2001 Reg. Ric.
ANNO 2006
alla presenza dei Signori:
PIERINA BIANCOFIORE Presidente f.f.
GIUSEPPE CHINE’ Giudice
CARLO DELL’OLIO Giudice est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1915/2001 proposto da Caterina CARNOVALE, rappresentata e difesa
dall’Avv. Pietro MATACERA, e domiciliata per legge presso la Segreteria di
questo Tribunale;
contro
il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO di
Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, legale
domiciliataria;
e nei confronti
di Nicola CARNOVALE, non costituito nel presente giudizio;
per l’annullamento
dell’ingiunzione di sgombero n. 44/2001 della Capitaneria di Porto di
Crotone del 19 settembre 2001;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione dell’Amministrazione resistente;
VISTI i documenti e le memorie prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
RELATORE all’udienza pubblica del 5 maggio 2006 il Dott. Carlo Dell’Olio;
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione la ricorrente impugna il provvedimento di sgombero
in epigrafe emarginato, con cui le si ingiunge di rimettere in pristino stato
un’area demaniale marittima di complessivi mq. 180 ca., sita nel Comune di Santa
Caterina dello Ionio località “Imbarrata” ed abusivamente occupata mediante
mantenimento di manufatto in muratura adibito ad abitazione di mq. 100 ca., di
cui mq. 73 ca. ricadente su suolo demaniale marittimo e la rimanente parte di
superficie di mq. 27 ca. su suolo di proprietà privata, ma rientrante entro la
fascia dei trenta metri dal demanio marittimo, nonché mediante asservimento di
mq. 103 ca. al manufatto de quo.
L’ingiunzione gravata è stata preceduta da un sopralluogo, compiuto in data 11
luglio 2001 ad opera dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato (sulla
base di un precedente accertamento tecnico dell’Agenzia del Demanio di
Catanzaro), nel quale si constatava l’esistenza dell’intervenuta occupazione
abusiva, provvedendo ad individuare la zona demaniale interessata.
A seguito del sopralluogo la ricorrente inviava al predetto ufficio, mediante il
proprio legale, una nota fax (datata 24 luglio 2001), nella quale rappresentava
di essere figlia ed avente causa, quanto all’immobile oggetto di contestazione,
della Sig.ra Concetta Colubriale e che a favore di quest’ultima era stata
rilasciata un’attestazione da parte della Capitaneria di Porto di Crotone (prot.
n. 11807 del 16 luglio 1975), nella quale si precisava che la costruzione
realizzata era collocata fuori dai limiti del demanio marittimo.
Nella stessa nota la ricorrente sottolineava che la madre era in possesso della
relativa concessione edilizia e che la medesima otteneva l’assoluzione in ben
due procedimenti penali incardinati presso l’allora Pretura di Badolato,
concernenti gli stessi fatti addebitati alla figlia.
Concludeva, quindi, che solo “una giusta e reale delimitazione” dei confini
demaniali avrebbe risolto ogni questione, anche con riferimento alla fascia di
rispetto del limite demaniale.
Col presente gravame la ricorrente, riprendendo le argomentazioni contenute
nella citata nota fax, denuncia l’illegittimità dell’ingiunzione di sgombero,
affidandosi ai seguenti motivi:
1. carenza della delimitazione tra confine privato e demanio marittimo.
L’autorità procedente avrebbe tenuto conto solo delle risultanze catastali,
aventi natura dichiarativa e non costitutiva della proprietà, e non avrebbe
considerato altra documentazione di segno contrario favorevole ad essa
ricorrente, come gli atti di acquisto dei precedenti proprietari e le sentenze
del Pretore di Badolato che avrebbero “categoricamente escluso che la casetta
della Carnovale insista nel Demanio”;
2. inattendibilità della cartina utilizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo
di Soverato. Non troverebbe spiegazione logica lo “strozzamento” in essa
contenuto relativo all’individuazione del confine demaniale, laddove “si nota un
avanzamento verso il mare lato Catanzaro rispetto a quello in direzione di
Reggio”;
3. mancata valutazione dell’attestazione prot. n. 11807 del 16 luglio 1975 della
Capitaneria di Porto di Crotone, che acclarava che l’immobile in contestazione
non ricadeva in ambito demaniale, come confermato dal Comune di Santa Caterina
dello Ionio che rilasciava regolare licenza edilizia.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con apposita memoria,
nella quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e,
subordinatamente, che sia rigettato per infondatezza.
Successivamente, la medesima depositava documentazione, tra cui una relazione
amministrativa sui fatti di causa.
Con ordinanza n. 18 del 10 gennaio 2002, questo Tribunale accoglieva la proposta
istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, nei limiti del
riesame.
In data 11 aprile 2006 l’amministrazione depositava una memoria, nella quale
meglio precisa le proprie ragioni in ordine al difetto di giurisdizione di
questo Tribunale ed al merito della questione dedotta.
Il controinteressato evocato in giudizio non si è costituito.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 5 maggio
2006.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio deve esprimersi sull’eccepito difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo.
L’amministrazione resistente deduce che la presente controversia dovrebbe essere
devoluta alla cognizione del giudice ordinario, essendo incentrata sulla
contestazione della demanialità del bene oggetto dell’ordinanza di sgombero e
non sulla correttezza del potere esercitato.
L’eccezione è infondata.
Si osserva, innanzitutto, che l’orientamento della prevalente giurisprudenza, da
cui non si intende discostarsi, individua la regola del riparto di giurisdizione
in tema di opposizione ad ordinanza di rilascio di immobile, emessa sul
presupposto della sua appartenenza al demanio, nel seguente principio: ove il
privato deduca vizi dell’atto amministrativo, lamentandosi della correttezza
dell’azione espletata, la cognizione spetta al giudice amministrativo, mentre,
laddove il medesimo si limiti a negare la demanialità del bene, chiedendo che
sia accertato il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la cognizione si
radica in capo al giudice ordinario (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI,
14 ottobre 2004 n. 6655 ed 11 luglio 2003 n. 4147, Cass. Civ., Sez. Un., 15
giugno 1996 n. 5522).
Orbene, nel caso di specie si ravvisano tutti gli estremi perché possa essere
affermata la giurisdizione di questo Tribunale, emergendo chiaramente dal tenore
del gravame, come riportato in narrativa, che la ricorrente non intende porre
una questione dominicale, ma soltanto censurare l’erroneità di valutazione
dell’amministrazione procedente, che avrebbe trascurato di compiere procedimenti
prescritti dalla legge e di considerare alcune decisive risultanze documentali.
In particolare, il denunciato profilo dell’omessa effettuazione della
delimitazione del demanio marittimo (anteriormente all’emanazione
dell’ingiunzione di sgombero) è argomento che milita a favore della sussistenza
della giurisdizione del giudice amministrativo, involgendo tale censura aspetti
attinenti alla correttezza del potere esercitato (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez.
I, 24 marzo 2003 n. 385).
Entrando nel merito delle questioni dedotte, è da rilevare che il gravame è
fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di ricorso viene denunciato che in via preliminare doveva
essere promosso il procedimento di delimitazione delle zone del demanio
marittimo, previsto dall’art. 32 del codice della navigazione e dall’art. 58 del
relativo regolamento di esecuzione, sussistendo nella fattispecie concreti
elementi documentali (titoli di acquisto, sentenze del giudice penale) che
facevano propendere per la non demanialità dell’area occupata.
L’amministrazione intimata oppone sostanzialmente tre eccezioni:
a) il procedimento invocato era irrilevante nel caso concreto, giacché la zona
in contestazione rientrerebbe palesemente in ambito demaniale, come dimostrato
dalla documentazione in atti, ed, in particolare dagli elaborati dell’Agenzia
del Demanio prodromici all’intervento della Capitaneria, che tra l’altro
sarebbero dotati del valore di fonte di prova privilegiata;
b) la superfluità del procedimento di delimitazione sarebbe, altresì, suffragata
dalla chiara riferibilità della titolarità del bene occupato in capo al demanio,
promanante dall’intestazione delle carte catastali, che assurgono al livello di
fonti di prova sussidiarie ex art. 950 c.c. o, quanto meno, di elementi
indiziari per appurare il regime reale di un immobile;
c) non ricorrevano comunque i presupposti per l’avvio del procedimento di
delimitazione, giacché la ricorrente non avrebbe fornito un valido principio di
prova documentale in ordine all’oggettiva incertezza della linea di confine
demaniale, attesa anche la discrezionalità nell’an della relativa attività di
ricognizione demandata al capo del compartimento marittimo.
Il motivo è fondato e sono da respingere le eccezioni ex adverso formulate.
Il Collegio non intende allontanarsi dalla consolidata giurisprudenza, anche di
questo Tribunale, che configura il procedimento di delimitazione de quo come
indispensabile presupposto per il legittimo esercizio dei poteri di polizia
demaniale marittima, tutte le volte che sussista un’incertezza obiettiva con
riguardo ai confini dell’area demaniale, con la conseguenza che la mancanza di
tale passaggio si riverbera in illegittimità della relativa ingiunzione di
sgombero (cfr. TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 14 luglio 2003 n. 2315; TAR
Calabria Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2003 n. 544; TAR Calabria Reggio Calabria 4
luglio 2002 n. 633; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 11 giugno 2001 n. 932).
L’incertezza oggettiva può scaturire da diversi fattori, consistenti in
circostanze di diritto o di fatto che rendono scarsamente percepibile il limite
della linea confinaria, creando confusione fra le rispettive estensioni dei beni
privati e di quelli demaniali.
Si rammentano come esempi le contestazioni dei confini effettuate sulla base dei
titoli di acquisto o delle sentenze dei tribunali, l’obsolescenza delle mappe
catastali a fronte dell’avvenuta antropizzazione del territorio o dell’assetto
mutevole delle coste originato dalla continua azione dei marosi e delle correnti
(cfr. TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 20 giugno 2005 n. 1116), la
contraddittorietà delle risultanze catastali ed, in genere, l’emersione di seri
elementi documentali comprovanti la natura privata dell’area interessata (cfr.
C.G.A. Sicilia, 25 giugno 1990 n. 205).
Tale assunto implica che il procedimento di delimitazione, in tali casi, perde i
suoi connotati di attività discrezionale quanto all’an, per acquistare le
caratteristiche di procedura doverosa d’ufficio, a cui il capo del compartimento
marittimo deve necessariamente attendere per accertare gli esatti confini del
demanio (cfr. in tal senso C.G.A. Sicilia, 5 aprile 2002 n. 117). A tal fine, ad
avviso del Collegio, può rivelarsi utile la valorizzazione dell’inciso “quando
sia necessario” contenuto nel primo comma dell’art. 32 cod. nav.
Tanto premesso, dalle emergenze processuali balza evidente l’incertezza
oggettiva della situazione confinaria.
L’amministrazione resistente, nella relazione depositata in giudizio, ritiene
superfluo l’intervento del procedimento di delimitazione, attesa la sicura
demanialità dell’area, osservando che “gli atti emessi da questo Comando si sono
basati sugli accertamenti condotti dall’Agenzia del Demanio di Catanzaro (vd.
relazione peritale in atti, ndr.) e sulla scorta dell’elaborato planimetrico
prodotto da quell’Ufficio (anch’esso in atti, ndr.) che cristallizzano, in
maniera alquanto evidente, la situazione di abusivismo in cui versa l’odierna
ricorrente.”.
Il Collegio osserva, tra l’altro, che i suddetti documenti, per espressa
ammissione dell’Agenzia del Demanio, sono stati predisposti a loro volta “sulla
scorta delle risultanze degli atti catastali”; dal che si deduce che
sostanzialmente la Capitaneria di Porto ha tenuto conto delle delimitazioni
contenute nelle mappe catastali.
Ebbene, se è vero che i dati catastali, come rielaborati dall’Agenzia del
Demanio, danno ragione della ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento
impugnato, è altrettanto vero che parte ricorrente ha fornito
all’amministrazione, ben prima dell’emanazione dell’ingiunzione, concreti
elementi documentali che dovevano indurre la stessa a promuovere il procedimento
di delimitazione, attesa la situazione di incertezza obiettiva che ne derivava.
Ci si riferisce alla nota fax del 24 luglio 2001, comunicata all’Ufficio
Circondariale Marittimo di Soverato, nella quale la ricorrente cita, a suffragio
del proprio diritto dominicale, un’attestazione della Capitaneria di Porto di
Crotone del 1975 e ben due sentenze penali dell’ex Pretura di Badolato (tutte
prodotte in atti), riguardanti la propria dante causa e madre Concetta
Colubriale ma riferentisi, in realtà, allo stesso bene in contesa.
Se la Capitaneria di Porto avesse provveduto ad acquisire la suddetta
documentazione, avrebbe constatato che essa stessa aveva attestato, quasi cinque
lustri prima, “che le due casette coloniche in costruzione” (tra cui quella
oggetto dell’ingiunzione) “risultano su zona di proprietà privata, fuori dei
limiti del Demanio Marittimo” e che il Pretore penale di Badolato in due
sentenze, rispettivamente del 1973 e del 1975, pacificamente passate in
giudicato, aveva accertato la non abusività del comportamento della madre della
ricorrente, sulla base del rilievo che l’immobile in contestazione non rientrava
nei confini demaniali.
Queste evidenze documentali rendevano la fattispecie oggettivamente incerta e
meritevole, prima che fosse emanata l’ingiunzione di sgombero, dell’intervento
di delimitazione dei confini, conformemente al principio generale sopra esposto.
L’amministrazione ha, quindi, erroneamente omesso di promuovere un procedimento
prescritto dalla legge, nella concomitanza dei presupposti dalla stessa
contemplati.
Perde, di conseguenza, ogni consistenza l’eccezione dell’amministrazione volta a
negare sia la sussistenza della situazione di incertezza obiettiva sia la
necessità della delimitazione.
Né, tanto meno, possono essere condivise le rimanenti due eccezioni formulate
dalla difesa erariale, volte a suffragare il carattere demaniale del bene
occupato, poiché è principio consolidato che le risultanze degli accertamenti
esperiti in via ufficiale dall’organo tecnico erariale sono vincibili con prova
contraria, e giacché gli atti catastali, atteso il loro carattere dichiarativo,
possono dimostrare lo stato delle delimitazioni confinarie solo in via
sussidiaria ed in mancanza di altro mezzo di prova, come testualmente prescritto
dall’invocato art. 950 c.c. Infatti, nella fattispecie, la ricorrente ha
prontamente addotto elementi di prova sufficientemente idonei ad inficiare la
cd. fede privilegiata della documentazione utilizzata dall’amministrazione per
inferire la natura demaniale dell’area occupata.
Ne deriva, come corollario di quanto finora esposto, che le determinazioni
catastali possono essere poste a base dell’attività di polizia demaniale
marittima, ai fini della corretta individuazione dei confini del demanio, solo
quando non si versi in situazioni di incertezza obiettiva, occorrendo in tali
casi l’intervento dell’apposita procedura di delimitazione contemplata dai
citati artt. 32 cod. nav. e 58 reg. esec. (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 10
aprile 2002 n. 947).
In conclusione, ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere
accolto e, per l’effetto, l’ingiunzione di sgombero impugnata deve essere
annullata.
Restano assorbiti i motivi non esaminati.
La natura della presente controversia giustifica la compensazione tra le parti
delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro -
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1915/2001 meglio in
epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ingiunzione di
sgombero impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2006.
IL GIUDICE EST.
IL PRESIDENTE F.F.
Depositata in Segreteria il 13 novembre 2006
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