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 Massime della sentenza

 

T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria, 26 giugno 2006, Sentenza n. 1209
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA



composto dai Magistrati:
- LUIGI PASSANISI Presidente
- DANIELE BURZICHELLI Consigliere
- GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n.1256/2004 R.G. proposto dalla Sig.ra Capone Onorina, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanbattista Arena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giorgio Rognetta in Reggio Calabria, Via Cairoli n.31;


CONTRO


TELECOM ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;


PER L’ANNULLAMENTO
del rifiuto della TELECOM ITALIA S.p.a. di rimuovere il cavo telefonico posto abusivamente sull’immobile di proprietà della ricorrente, nonché di condannare la stessa TELECOM al pagamento di un’indennità in favore della ricorrente.


Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa ;
Designato relatore il Primo Referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 7 giugno 2006, ed ivi udito l’Avv. Giovanbattista Arena per parte ricorrente;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


Espone in fatto l'odierna ricorrente di essere proprietaria di un appartamento sito in Locri alla Via Margherita di Savoia n.85 - part.lla n.394 sub.3 fl. n.27 - sul quale è stato appoggiato arbitrariamente dalla TELECOM ITALIA S.p.a. un cavo telefonico. Nel gennaio del 2004 vennero affidati ad una ditta di fiducia dei lavori di ristrutturazione della facciata con l’installazione di persiane in sostituzione dei precedenti avvolgibili, di qui varie iniziative sia formali che telefoniche e la richiesta alla TELECOM di rimuovere il cavo telefonico che impediva l’apertura di una persiana. Con nota del 1° marzo 2004 la TELECOM comunicava l’accoglimento della richiesta di spostamento a condizione che i costi di intervento fossero a carico dell’odierna ricorrente.


Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, l’intimata Società non si è costituita in giudizio.


Alla pubblica udienza del 7 giugno 2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.


D I R I T T O


1. Con il ricorso in esame la ricorrente sottolinea l’abusività del cavo telefonico appoggiato sulla propria abitazione e che andrebbe collocato diversamente, lamentando la violazione dell’art.92 del Decr. Legisl. n.259 del 2003.


2. Il Collegio ritiene che la posa di cavi telefonici debba essere preceduta dalla stipula di apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario dell’immobile che viene ad essere interessato dal passaggio di un cavo telefonico con appoggio, salva in ogni caso l’attivazione di una procedura ablatoria nelle forme previste dalla legge con necessaria corresponsione di un’indennità a favore della parte privata nei cui confronti viene azionata coattivamente una procedura che si risolve in una diminuzione del valore del bene.


3. Ciò premesso, il Collegio osserva che nel caso di specie nessun contratto è stato stipulato né è stato prestato alcun assenso da parte ricorrente, che tra l’altro ha in ogni caso facoltà di richiedere delle innovazioni o addirittura la rimozione di quanto impedisce il legittimo esercizio dei propri diritti; ciò comporta che l’atteggiamento della TELECOM ITALIA S.p.a. si appalesa del tutto arbitrario nonché in contrasto con le relative previsioni di legge, così come deve reputarsi illegittimo il rifiuto opposto alla spontanea rimozione del cavo.


3.1 A parere del Tribunale l’ordine di rimozione del cavo telefonico appoggiato abusivamente alla proprietà della ricorrente assorbe la richiesta di pagamento di indennità quale reclamata in sede ricorsuale.


4. Per questi motivi il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto con conseguente ordine alla TELECOM ITALIA S.p.a. di rimuovere il cavo telefonico in contestazione.


Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, ordina alla TELECOM ITALIA S.p.a. di rimuovere il cavo telefonico in contestazione.
Condanna la TELECOM ITALIA S.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1500,00 (millecinquecento).


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2006.


L’ESTENSORE
F.to Gabriele Nunziata

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Passanisi


depositata il 26 giugno 2006
Il Segretario
Antonino Sgrò

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Inquinamento elettromagnetico - Urbanistica e edilizia - Linee telefoniche - Posa di cavi in appoggio - Presupposti - Consenso del proprietario o procedura ablatoria e pagamento di indennità - Difetto - Rifiuto del gestore alla spontanea rimozione dei cavi - Illegittimità. La posa di cavi telefonici in appoggio su un immobile privato deve essere preceduta dalla stipula di apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario, salva in ogni caso l’attivazione di una procedura ablatoria nelle forme previste dalla legge con necessaria corresponsione di un’indennità a favore della parte privata nei cui confronti viene azionata coattivamente una procedura che si risolve in una diminuzione del valore del bene. In difetto, il proprietario è legittimato a richiedere le innovazioni necessarie o la rimozione di quanto impedisce il legittimo esercizio dei propri diritti. E’ conseguentemente illegittimo il rifiuto opposto dal gestore della linea telefonica alla spontanea rimozione dei cavi. Pres. Passanisi, Est. Nunziata - C.O. (avv. Arena) c. T. s.p.a. (n.c.) - T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria - 26 giugno 2006, n. 1209

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