Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. CALABRIA,
Reggio Calabria, 14 settembre 2006, Sentenza n. 1498
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
N. 1498/2006
Reg. Sent.
N. 835/05 Reg. Ric.
composto dai Magistrati:
- LUIGI PASSANISI Presidente
- GIUSEPPE CARUSO Consigliere
- CATERINA CRISCENTI Primo Referendario relatore, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 835/05 R.G. proposto da Società MONICAMAR S.a., con sede
nella Repubblica di Panama, in persona del suo procuratore generale Sig. Anna
Maria Ballinari, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristiano ALESSANDRI e Aldo
LABATE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in
Reggio Calabria, Via Nicolò da Reggio, 14
CONTRO
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro
tempore, Capitaneria di Porto - Guardia costiera di Reggio Calabria, in persona
del Comandante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici sono per legge domiciliati
Antonio Ranieri, qualificatosi ispettore incaricato delle ispezioni di controllo
dello stato di approdo, non costituito in giudizio
per l’annullamento
del provvedimento in data 13 luglio 2005 di fermo della nave “FRENCH BAY” e
del provvedimento presupposto sempre in data 13 luglio 2005 di accertamento di
carenza rispetto alle disposizioni di sicurezza, entrambi congiuntamente
comunicati in data 14 luglio 2005 al comandante della nave stessa signor Luka
Petrovic
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Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
Viste le memorie presentate nell’interesse delle parti
Visti gli atti tutti della causa;
Designato per l’udienza del 24 maggio 2006 il relatore Caterina CRISCENTI ed ivi
uditi i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
La società ricorrente è proprietaria ed armatrice della nave maggiore denominata
FRENCH BAY, di bandiera panamense.
In data 13 luglio 2005, in occasione di un approdo nel Porto di Reggio Calabria,
la motonave veniva fatta oggetto di ispezione ordinaria ai sensi del Memorandum
d’intesa di Parigi sui controlli dello Stato di approdo.
L’ispettore procedente evidenziava due carenze marginali (registro dei
visitatori non compilato correttamente e scarsa familiarità con
l’equipaggiamento di radiocomunicazione) ed una carenza di maggior rilievo, così
descritta: “Carenze nel gruppo: Radiocomunicazioni - Elemento difettoso:
Amplificatore di segnale radar passivo - Batterie scadute - riferimento della
convenzione: S74-5/CIV/R7.1.3 - Provvedimento preso: Giustificato il fermo,
prima della partenza”. Veniva così disposto il fermo della nave sino alla
regolarizzazione della carenza suddetta, alla quale si provvedeva il giorno
successivo, cosicché la nave poteva lasciare il Porto di Reggio Calabria giorno
15 luglio.
Dato che il provvedimento di fermo in questione era il terzo comminato in due
anni, la nave veniva declassata alla categoria “potenzialmente sotto standard” e
sottoposta ad “un regime di sorveglianza speciale”.
Avverso il suddetto provvedimento di fermo la società proponeva ricorso,
deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) violazione di legge - Dir. 95/21/CE - Decreto Ministeriale 13.10.2003 n. 305:
l’ispezione non è stata validamente condotta, in quanto l’agente accertatore,
individuato con il nome di Antonio Ranieri solo con la notificazione del
provvedimento impugnato, non si è qualificato in alcun modo al momento
dell’accesso alla nave e non ha esibito il prescritto documento di
riconoscimento;
II) violazione di legge - eccesso di potere per difetto di presupposto - eccesso
di potere per difetto di motivazione, arbitrarietà e illogicità: la carenza
contestata alla m/n FRENCH BAY in sede di ispezione (batteria funzionante, ma
scaduta), non comportando un rischio per la conservazione della nave o la tutela
dell’equipaggio, dell’ambiente o della pubblica incolumità né il mancato
funzionamento dell’apparecchiatura, non giustifica l’adozione del fermo, che
rappresenta la sanzione di massimo grado prevista dal Regolamento.
Si costituiva, con controricorso di forma, l’Avvocatura dello Stato, la quale,
con successiva memoria, contestava le doglianze formulate nel ricorso del quale
chiedeva l’integrale reiezione.
All’udienza pubblica del 24 maggio 2006, sentite le parti, la causa è stata
posta in decisione.
D I R I T T O
1. Deve prendersi in esame l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata
dalla difesa erariale nel corso della discussione orale, all’udienza del 24
maggio 2006.
L’Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la giurisdizione apparterrebbe al
giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, vertendosi in materia di
sanzioni amministrative.
1.1. Ritiene il Collegio che l’eccezione non possa trovare accoglimento.
Occorre premettere che il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 n. 305 contenente
“Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto
19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la
prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come
modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE” si limita a stabilire,
al IV co. dell’art. 10, che “nel provvedimento di fermo e di rifiuto di accesso
nei porti di cui al successivo articolo 11 notificati al comandante della nave,
e' indicato al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo
rappresentante nello Stato il termine entro il quale e' possibile ricorrere
dinanzi all'autorita' giurisdizionale”, senza specificare quale sia l’autorità
giurisdizionale competente.
Il Tribunale ritiene che l’autorità
giurisdizionale non possa che essere il giudice amministrativo, in quanto il
fermo della nave non ha natura affittiva, ma costituisce un provvedimento
discrezionale, con finalità cautelativa e ripristinatoria (ai sensi del IV co.
dell’art. 8 il fermo deve, infatti, essere revocato appena riscontrata
l’eliminazione delle carenze o comunque con il venir meno della situazione di
pericolo), adottato nell’esercizio di una potestà pubblica e preordinato alla
cura di interessi della collettività (sulla giurisdizione del g.o. in relazione
alle sole sanzioni di tipo afflittivo e vincolato, vd. Cass. S.u., 26 giugno
2001 n. 8746; Cons. St., IV, 31 luglio 2000 n. 4229; Tar Potenza, 19 febbraio
2003 n. 161; Tar Friuli Venezia Giulia, 26 novembre 2002 n. 885; Tar Napoli,
III, 4 aprile 2001 n. 1560).
Il citato decreto n. 305/03 ed i criteri ad esso allegati non prescrivono,
infatti, l’adozione del provvedimento di fermo al ricorrere di specifici
presupposti, ma si limitano a fissare dei criteri di valutazione delle carenze
eventualmente accertate nel corso delle ispezioni. Esso resta, dunque, estraneo
al sistema delineato dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, che attribuisce al
giudice ordinario la cognizione soltanto in materie di opposizione all'ordinanza
- ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie e,
indirettamente, all'irrogazione di sanzione accessorie conseguenti al
verificarsi di una fattispecie legale tipica (Cass., S.U., 7 dicembre 1999 n.
858).
2. Nel merito il ricorso è infondato.
2.1. Il primo motivo di contestazione inerente l’identificazione dell’Ufficiale
che ha condotto l’ispezione non persuade.
Acclarato, anche in sede di giudizio, che il C.F. Antonio Ranieri è ispettore
qualificato ai sensi dell’art. 3 del cit. d.m. n. 305, il fatto che egli sia
stato ammesso a bordo, implica che sia stata riconosciuta la sua identità e la
legittimità della sua presenza, che spetta al comandante della nave
preventivamente identificare.
2.2. Anche il secondo motivo di censura non è meritevole di accoglimento.
Si è, infatti, accertato che il radar transponder - apparecchio che rafforza il segnale radar ricevuto - utilizzava batterie scariche, anche se all’atto dell’ispezione ancora funzionanti.
Tale carenza può, ad avviso del Collegio, giustificare l’adozione del provvedimento di fermo.
Avuto riguardo ai criteri fissati
nell’alleg. VI, Sezione I, tale situazione non rendeva, infatti, la nave “nel
corso di tutto il successivo viaggio … in grado di … comunicare in situazioni di
pericolo, se necessario”.
Essa è, inoltre, ascrivibile, tra le carenze elencate in via esemplificativa
nella Sezione II del medesimo allegato, in un caso di funzionamento imperfetto
delle apparecchiature radio. Si aggiunga poi che il Memorandum di Parigi sulle
apparecchiature radioelettriche, prodotto dall’Avvocatura, qualifica
testualmente come seriamente difettosa l’apparecchiatura che abbia batterie
scadute.
3. V’è da dire, inoltre, che neppure la prassi del Regno Unito, invocata da
ultimo dalla ricorrente per suffragare il dedotto eccesso di potere, si presenta
in netto contrasto con quella seguita nel caso di specie, che viene ritenuta
solo “improbabile”.
4. Il ricorso deve, dunque, essere respinto, ma si ravvisano giusti motivi,
anche in considerazione della particolarità delle questioni, per dichiarare
integralmente compensate fra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di
Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2006.
IL GIUDICE ESTENSORE
F.to Caterina Criscenti
IL PRESIDENTE
F.to Luigi Passanisi
Depositata Il 14 settembre 2006
Il Segretario
Antonino Sgrò
1) Procedura e varie - Sicurezza - Navigazione - Art. 10 d.m. 305/2006 - Fermo della nave - Natura - Giurisdizione - G.A.. Il fermo della nave ex art. 10 del d.m. 13 ottobre 2003 n. 305 non ha natura affittiva, ma costituisce un provvedimento discrezionale, con finalità cautelativa e ripristinatoria (ai sensi del IV co. dell’art. 8 il fermo deve, infatti, essere revocato appena riscontrata l’eliminazione delle carenze o comunque con il venir meno della situazione di pericolo), adottato nell’esercizio di una potestà pubblica e preordinato alla cura di interessi della collettività. La giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo. Pres. Passatisi, Est. Criscenti - M. s.a. (avv.ti Alessandri e Labate) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria - 14 settembre 2006, n. 1498
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