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TAR CAMPANIA Napoli, Sez. II, 21 novembre 2006 (C.C. 09/11/2006), n. 10065


Urbanistica e edilizia - Realizzazione di box a servizio di un canile - Destinazione “zona agricola” - Incompatibilità urbanistica oggettiva e assoluta - Esclusione - Permesso di costruire - Diniego - Illegittimità - Fattispecie. In materia urbanistica, non è configurabile una pretesa incompatibilità urbanistica oggettiva e assoluta tra la destinazione agricola e la realizzazione di box a servizio del canile, sia in quanto la destinazione agricola di una zona comporta che la stessa non può essere destinata ad insediamento abitativo residenziale, ma non preclude l'installazione di opere che nulla hanno a che vedere con la localizzazione della residenza della popolazione, sia in quanto, per ovvie ragioni, un ricovero per cani randagi è preferibile che venga ubicato in aperta campagna e quindi in zona agricola, salvo che il piano regolatore generale non preveda apposite localizzazioni. (cfr., circa la compatibilità di un canile municipale con la destinazione a zona agricola, Consiglio di Stato, IV Sezione, 31.01.2005, n.253). Nella specie, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento che negava il rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di 21 box destinati al ricovero di cani randagi, sul presupposto che “la zona interessata è classificata secondo il vigente P.R.G. come Zona E Agricola e viabilità esistente” e che le norme tecniche di attuazione, di detta zona, non contemplano l’intervento richiesto. Pres. Onorato - Est. Russo - Pezzella (avv. Tamburrino) c. Comune di Acerra (n.c.). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. II, 21 novembre 2006 (C.C. 09/11/2006), n. 10065


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE


N. 10065 /2006
Reg. Sent.
N.5331/06 Reg.Ric

composto dai Magistrati:
- dr. ANTONIO ONORATO Presidente
- dr. ANDREA PANNONE Consigliere
- dr. PIERLUIGI RUSSO P. Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente

 
SENTENZA


sul ricorso n.5331/2006 R.G. proposto dalla sig.ra Rosa PEZZELLA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Francesco Tamburrino, coi quali è elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale della Costituzione, Is. G/8 (c/o avv. Antonello Tornitore);


CONTRO


il Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito ;


PER L’ANNULLAMENTO


previa sospensione del provvedimento prot. n.4430 del 15 maggio 2006, recante diniego di permesso di costruire ;


Visto il ricorso con i relativi allegati ;


Visti gli atti tutti della causa ;


Udito, alla pubblica udienza del 9 novembre 2006, il relatore p. referendario P. Russo e il difensore della ricorrente, come da verbale ;


Visti gli artt. 21, comma 9, e 26, comma 4, della legge n.1034/1971, nella formulazione introdotta, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, della legge n.205/2000 ;


Ritenuto di poter definire il giudizio con decisione in forma semplificata e sentita sul punto la parte costituita, come da verbale ;


Rilevato che il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Acerra, con il provvedimento impugnato, ha negato il rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di 21 box destinati al ricovero di cani randagi, sul presupposto che “[...] la zona interessata è classificata secondo il vigente P.R.G. come Zona E Agricola e viabilità esistente” e che [...] le norme tecniche di attuazione, di detta zona, non contemplano l’intervento richiesto [...]” ;


Ritenuto che la suddetta motivazione è inidonea a fondare l'impugnato diniego, perché non è configurabile una pretesa incompatibilità urbanistica oggettiva e assoluta tra la destinazione agricola e la realizzazione di box a servizio del canile, sia in quanto la destinazione agricola di una zona comporta che la stessa non può essere destinata ad insediamento abitativo residenziale, ma non preclude l'installazione di opere che nulla hanno a che vedere con la localizzazione della residenza della popolazione, sia in quanto, per ovvie ragioni, un ricovero per cani randagi è preferibile che venga ubicato in aperta campagna e quindi in zona agricola, salvo che il piano regolatore generale non preveda apposite localizzazioni;


Ritenuto che tale principio generale non appare contraddetto dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Acerra, atteso che le stesse consentono la realizzazione di stalle per il ricovero di animali;


Richiamato sul punto il conforme orientamento giurisprudenziale (cfr., circa la compatibilità di un canile municipale con la destinazione a zona agricola, Consiglio di Stato, IV Sezione, 31.01.2005, n.253) ;


Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve ritenersi fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti dell'Amministrazione;


Ritenuto che le spese vanno poste a carico del Comune soccombente nell'importo liquidato in dispositivo;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda - accoglie il ricorso in epigrafe R.G. n.5331/2006 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.


Condanna il Comune di Acerra a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 800 (ottocento), oltre alla rifusione del contributo unificato.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 novembre 2006.


L’ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE


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