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TAR CAMPANIA Napoli, Sez. II, 21 novembre 2006 (C.C. 09/11/2006), n. 10065
Urbanistica e edilizia - Realizzazione di box a servizio di un canile -
Destinazione “zona agricola” - Incompatibilità urbanistica oggettiva e assoluta
- Esclusione - Permesso di costruire - Diniego - Illegittimità - Fattispecie.
In materia urbanistica, non è configurabile una pretesa incompatibilità
urbanistica oggettiva e assoluta tra la destinazione agricola e la realizzazione
di box a servizio del canile, sia in quanto la destinazione agricola di una zona
comporta che la stessa non può essere destinata ad insediamento abitativo
residenziale, ma non preclude l'installazione di opere che nulla hanno a che
vedere con la localizzazione della residenza della popolazione, sia in quanto,
per ovvie ragioni, un ricovero per cani randagi è preferibile che venga ubicato
in aperta campagna e quindi in zona agricola, salvo che il piano regolatore
generale non preveda apposite localizzazioni. (cfr., circa la compatibilità di
un canile municipale con la destinazione a zona agricola, Consiglio di Stato, IV
Sezione, 31.01.2005, n.253). Nella specie, è stato ritenuto illegittimo il
provvedimento che negava il rilascio del permesso di costruire, per la
realizzazione di 21 box destinati al ricovero di cani randagi, sul presupposto
che “la zona interessata è classificata secondo il vigente P.R.G. come Zona E
Agricola e viabilità esistente” e che le norme tecniche di attuazione, di detta
zona, non contemplano l’intervento richiesto. Pres. Onorato - Est. Russo -
Pezzella (avv. Tamburrino) c. Comune di Acerra (n.c.). TAR CAMPANIA Napoli,
Sez. II, 21 novembre 2006 (C.C. 09/11/2006), n. 10065
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
N. 10065 /2006
Reg. Sent.
N.5331/06 Reg.Ric
composto dai Magistrati:
- dr. ANTONIO ONORATO Presidente
- dr. ANDREA PANNONE Consigliere
- dr. PIERLUIGI RUSSO P. Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.5331/2006 R.G. proposto dalla sig.ra Rosa PEZZELLA,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Francesco Tamburrino, coi quali è
elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale della Costituzione, Is. G/8 (c/o
avv. Antonello Tornitore);
CONTRO
il Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituito ;
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione del provvedimento prot. n.4430 del 15 maggio 2006, recante
diniego di permesso di costruire ;
Visto il ricorso con i relativi allegati ;
Visti gli atti tutti della causa ;
Udito, alla pubblica udienza del 9 novembre 2006, il relatore p. referendario P.
Russo e il difensore della ricorrente, come da verbale ;
Visti gli artt. 21, comma 9, e 26, comma 4, della legge n.1034/1971, nella
formulazione introdotta, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1,
della legge n.205/2000 ;
Ritenuto di poter definire il giudizio con decisione in forma semplificata e
sentita sul punto la parte costituita, come da verbale ;
Rilevato che il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Acerra, con il
provvedimento impugnato, ha negato il rilascio del permesso di costruire, per la
realizzazione di 21 box destinati al ricovero di cani randagi, sul presupposto
che “[...] la zona interessata è classificata secondo il vigente P.R.G. come
Zona E Agricola e viabilità esistente” e che [...] le norme tecniche di
attuazione, di detta zona, non contemplano l’intervento richiesto [...]” ;
Ritenuto che la suddetta motivazione è inidonea a fondare l'impugnato diniego,
perché non è configurabile una pretesa incompatibilità urbanistica oggettiva e
assoluta tra la destinazione agricola e la realizzazione di box a servizio del
canile, sia in quanto la destinazione agricola di una zona comporta che la
stessa non può essere destinata ad insediamento abitativo residenziale, ma non
preclude l'installazione di opere che nulla hanno a che vedere con la
localizzazione della residenza della popolazione, sia in quanto, per ovvie
ragioni, un ricovero per cani randagi è preferibile che venga ubicato in aperta
campagna e quindi in zona agricola, salvo che il piano regolatore generale non
preveda apposite localizzazioni;
Ritenuto che tale principio generale non appare contraddetto dalle norme
tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Acerra, atteso che le stesse
consentono la realizzazione di stalle per il ricovero di animali;
Richiamato sul punto il conforme orientamento giurisprudenziale (cfr., circa la
compatibilità di un canile municipale con la destinazione a zona agricola,
Consiglio di Stato, IV Sezione, 31.01.2005, n.253) ;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve ritenersi fondato, con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti
dell'Amministrazione;
Ritenuto che le spese vanno poste a carico del Comune soccombente nell'importo
liquidato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda -
accoglie il ricorso in epigrafe R.G. n.5331/2006 e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Acerra a rimborsare alla ricorrente le spese del presente
giudizio, liquidate in euro 800 (ottocento), oltre alla rifusione del contributo
unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 novembre 2006.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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