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T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (11/10/2006), n. 10126
Beni culturali e ambientali - Tutela e di conservazione dei valori ambientali
e paesistici - Autorizzazione - Controllo di legittimità della Soprintendenza -
Limiti. In materia di tutela paesaggistica, è precluso alla Soprintendenza
un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute
dall’ente locale, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una
nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio
dell’autorizzazione paesistica, fermo restando che il controllo di legittimità
della Soprintendenza può riguardare tutti i possibili profili dell’eccesso di
potere (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; 22 agosto
2003, n. 4766; Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Pertanto, posto che la
funzione dell’autorizzazione non è quella di rimuovere il vincolo, ma di
accertare in concreto la compatibilità dell’intervento prospettato con le
imprescindibili esigenze di tutela e di conservazione dei valori ambientali e
paesistici che costituiscono la ragion d’essere del vincolo stesso,
l’annullamento dell’autorizzazione è giustificato quando la valutazione di
compatibilità si traduce in una obiettiva deroga e, quindi, in un’autorizzazione
illegittima per sviamento o travisamento. Pres. Pugliese - Est. Polidori -
IMMOBILIARE DEL NORD s.p.a. (avv. Rocco di Torrepadula) c. Comune di Napoli (avv.ti
Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo,
Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21
novembre 2006, (11/10/2006), n. 10126
Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesistica - Natura -
Valutazione complessa - Motivazione analitica - Necessità. Il rilascio
dell’autorizzazione paesistica presuppone una valutazione complessa che prende
le mosse dal vincolo e si conclude con un giudizio di compatibilità
dell’intervento prospettato con il vincolo stesso. Pertanto, il provvedimento
autorizzatorio deve essere corredato da un’analitica motivazione da cui si possa
chiaramente evincere non solo che tale valutazione è stata effettuata, ma anche
come è stata effettuata (T.A.R. Campania, Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 18694;
27 gennaio 2004, n. 493), mentre la mancanza di motivazione o una motivazione
apodittica, o soltanto apparente, possono costituire i sintomi da cui l’Autorità
statale inferisce che il rilascio dell’autorizzazione in realtà si risolve in
un’illegittima deroga rispetto al vincolo. Pres. Pugliese - Est. Polidori -
IMMOBILIARE DEL NORD s.p.a. (avv. Rocco di Torrepadula) c. Comune di Napoli (avv.ti
Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo,
Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21
novembre 2006, (11/10/2006), n. 10126
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SEZ. IV
N.10126/06 Reg. Sent.
con l’intervento dei signori Magistrati:
Eduardo Pugliese Presidente
Dante D’Alessio Consigliere
Carlo Polidori Referendario - estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10582/2003, proposto dalla IMMOBILIARE DEL NORD s.p.a., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, d.ssa Francesca Maderna,
rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Nicola
Rocco di Torrepadula, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, piazza
Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 1,
CONTRO
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio
Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana
Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali
è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Napoli, Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo, e
NEI CONFRONTI
del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nei
cui uffici domicilia ope legis in Napoli via A. Diaz n. 11,
PER L’ANNULLAMENTO
della determinazione dirigenziale del Servizio edilizia privata del Comune di
Napoli n. 576 del 5 agosto 2003, con la quale è stato negato alla ricorrente il
permesso di costruire per l’esecuzione di lavori di manutenzione della
recinzione dell’edificio sito in via Crispi n. 19, 21, 23, nonché del decreto
della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il
patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Napoli e Provincia in
data 18 luglio 2003, con il quale è stata annullata la disposizione dirigenziale
n. 412 del 29 maggio 2003 recante l’autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs.
n. 490/1999 per l’esecuzione dei predetti lavori, e di ogni altro atto anteriore
connesso e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero
per i beni e le attività culturali e tutti gli atti di causa;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Udite alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2006 le parti presenti, come da
separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con decreto in data 18 luglio 2003, adottato ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
n. 490/1999, il Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio di
Napoli ha annullato l’autorizzazione paesistica n. 412 del 29 maggio 2003,
rilasciata alla società ricorrente per l’esecuzione di lavori di manutenzione
della recinzione dell’edificio di sua proprietà sito in via Crispi n. 19, 21,
23, con la seguente motivazione: “trattasi di autorizzazione per la rifrazione
della recinzione di un immobile risalente all’800 con opere di parziale
demolizione (fino al basamento) e con la sostituzione dello spiccato in muratura
con cancellata. L’intervento interferisce in modo significativo nel godimento
delle visuali libere, prevedendo l’alterazione di una visuale consolidata che
racchiude e riconosce l’opera preesistente quale frutto di intervento unitario.
Si evidenzia che la C.E.I. non ha sufficientemente motivato la presunta
compatibilità dell’opera con i caratteri del sito”.
A seguito di tale annullamento il Dirigente del Servizio edilizia privata del
Comune di Napoli con la determinazione n. 576 del 5 agosto 2003 ha negato il
permesso di costruire per l’esecuzione dei predetti lavori.
2. Con atto ritualmente notificato in data 8 ottobre 2003 e depositato in data
16 ottobre 2003 la società ricorrente ha impugnato la determinazione
dirigenziale del Comune di Napoli del 5 agosto 2003 ed il Decreto della
Soprintendenza del 18 luglio 2003, chiedendone l’annullamento per i seguenti
motivi.
Innanzi tutto la ricorrente sostiene che le opere in questione riguardano
un’unità edilizia a struttura autonoma e, in particolare, la sola struttura del
muro di recinzione che separa l’edificio dalla strada, il quale viene sostituito
con una cancellata che richiama i caratteri estetici dell’edificio stesso. Ne
consegue che l’intervento è compatibile con i valori paesistici protetti dal
vincolo e che la Soprintendenza ha illegittimamente esercitato un riesame nel
merito delle valutazioni discrezionali svolte dall’Amministrazione comunale.
Un ulteriore motivo di illegittimità dei provvedimenti impugnati deriva dalla
omessa valutazione delle caratteristiche degli edifici prospicienti via Crispi,
che sono separati dalla strada da una cancellata, e non da un muro, sicché
l’intervento edilizio mira proprio ad adeguare la recinzione dell’edificio di
proprietà della ricorrente alle caratteristiche della zona.
Il terzo ed il quarto motivo riguardano la motivazione del Decreto del
Soprintendente, nella parte in cui si afferma che l’intervento “interferisce in
modo significativo nel godimento delle visuali libere”. Secondo la ricorrente
tale affermazione è contraddittoria perché, grazie alla sostituzione di una
parte della recinzione in muratura con una cancellata, le visuali libere non
diminuiscono, ma piuttosto aumentano, sicché l’intervento non incide su alcun
interesse pubblico, ma solo sugli interessi del proprietario dell’edificio
(privacy, sicurezza etc.).
Da ultimo la ricorrente censura il Decreto del Soprintendente, nella parte in
cui si afferma che la Commissione edilizia Integrata. “non ha sufficientemente
motivato la presunta compatibilità dell’opera con i caratteri del sito”,
evidenziando che quest’ultima aveva espresso “parere favorevole alla
realizzazione della cancellata con la prescrizione che siano conservati i
pilastri in muratura nel rispetto delle loro attuali caratteristiche e sia
disposto un bauletto di pietra lavica sulla sommità del basamento esistente”.
3. Con atti depositati in data 3 novembre 2003 e in data 21 marzo 2006 si sono
costituiti in giudizio, rispettivamente, la Soprintendenza di Napoli e Provincia
ed il Comune di Napoli.
La Soprintendenza ed il Comune di Napoli hanno depositato memorie e documenti
rispettivamente in data 17 novembre 2003 e 4 maggio 2006.
4. Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2006 la causa è stata assunta in
decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio rileva che tutte le censure formulate con il
presente gravame investono il provvedimento con cui la Soprintendenza ha
annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Napoli, ma si
ripercuotono evidentemente sul conseguente diniego del permesso di costruire.
2. Nel merito, prima di esaminare le singole censure, si deve rilevare che, come
evidenziato dalla Soprintendenza nella motivazione dell’avversato decreto, “la
funzione dell’autorizzazione dell’articolo 151 del Decreto Legislativo n.
490/1999 è … quella di verificare la compatibilità dell’opera che si intende
realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal
vincolo” e che, “non essendo quindi concesso in tale sede di derogare
all’accertamento di detti valori, una valutazione di compatibilità che si
traduca in una obiettiva deroga al vincolo stesso si risolve in
un’autorizzazione illegittima”.
Ciò posto il Collegio ritiene che nella fattispecie oggetto del presente gravame
l’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Napoli non si sia affatto
tradotta in una “inammissibile deroga al vincolo” e che debbano quindi trovare
accoglimento le censure dedotte dalla ricorrente.
2.1. Infatti, passando all’esame dei singoli motivi, si deve innanzi tutto
rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, è precluso alla
Soprintendenza un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali
compiute dall’ente locale, tale da consentire la sovrapposizione o la
sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di
rilascio dell’autorizzazione paesistica, fermo restando che il controllo di
legittimità della Soprintendenza può riguardare tutti i possibili profili
dell’eccesso di potere (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n.
5099; 22 agosto 2003, n. 4766; Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Pertanto,
posto che la funzione dell’autorizzazione non è quella di rimuovere il vincolo,
ma di accertare in concreto la compatibilità dell’intervento prospettato con le
imprescindibili esigenze di tutela e di conservazione dei valori ambientali e
paesistici che costituiscono la ragion d’essere del vincolo stesso,
l’annullamento dell’autorizzazione è giustificato quando la valutazione di
compatibilità si traduce in una obiettiva deroga e, quindi, in un’autorizzazione
illegittima per sviamento o travisamento.
Poste tali premesse e considerato che il rilascio dell’autorizzazione paesistica
presuppone una valutazione complessa che prende le mosse dal vincolo e si
conclude con un giudizio di compatibilità dell’intervento prospettato con il
vincolo stesso, la Sezione ha già avuto occasione di evidenziare che il
provvedimento autorizzatorio deve essere corredato da un’analitica motivazione
da cui si possa chiaramente evincere non solo che tale valutazione è stata
effettuata, ma anche come è stata effettuata (T.A.R. Campania, Sez. IV, 10
dicembre 2004, n. 18694; 27 gennaio 2004, n. 493), mentre la mancanza di
motivazione o una motivazione apodittica, o soltanto apparente, possono
costituire i sintomi da cui l’Autorità statale inferisce che il rilascio
dell’autorizzazione in realtà si risolve in un’illegittima deroga rispetto al
vincolo.
Orbene, nel caso in esame, il Collegio ritiene che - a differenza di quanto
affermato dalla Soprintendenza - la Commissione edilizia integrata nel parere
favorevole espresso nella seduta del 22 maggio 2003 (richiamato per relationem
nella motivazione dell’autorizzazione paesistica annullata) abbia
sufficientemente motivato la compatibilità dell’opera con i caratteri della
zona. Infatti tale parere risulta subordinato alla condizione che, nella
realizzazione della cancellata, “siano conservati i pilastri in muratura nel
rispetto delle loro attuali caratteristiche e sia disposto un bauletto di pietra
lavica sulla sommità del basamento esistente”. Tale prescrizione deriva
evidentemente da una valutazione delle caratteristiche degli edifici della zona
e si è resa necessaria proprio per rendere l’intervento prospettato compatibile
con tali caratteristiche. Ciononostante, nella motivazione del decreto impugnato
non vi è alcun riferimento a tale prescrizione, sicché le diverse valutazioni
della Soprintendenza sulla compatibilità con il vincolo si traducono in un
riesame nel merito di quelle espresse dall’Amministrazione comunale.
2.2. Inoltre il Collegio non può fare a meno di rilevare l’intrinseca
contraddittorietà dell’ulteriore affermazione della Soprintendenza, secondo la
quale l’intervento “interferisce in modo significativo nel godimento delle
visuali libere”. Infatti, attraverso la sostituzione di una parte della attuale
recinzione in muratura con una recinzione costituita da una cancellata sorretta
da pilastri in muratura, le “visuali libere” sono evidentemente destinate ad
aumentare.
3. Stante quanto precede, il ricorso deve essere accolto e si deve pertanto
disporre l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese di giudizio,
quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione
IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10582/2003, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla determinazione dirigenziale del Servizio edilizia privata del
Comune di Napoli del 5 agosto 2003 ed il decreto della Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia del 18 luglio 2003.
Condanna l’Ammininistrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate
complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio dell’11 ottobre 2006.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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