AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Urbanistica e edilizia - Sentenza di condanna passata in giudicato - Rilascio
della concessione sanante Ammissibilità - Effetti - Ordine di demolizione -
Inapplicabilità. Il rilascio della concessione sanante dopo il passaggio in
giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati
e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari
effetti di cui all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47 del 1985), può
comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di
demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge
(vedi Cass., Sez. 3°: 20 gennaio 2003, n. 2406, Gugliandolo; 20 giugno 1997, n.
2475, Coppola; 20 giugno 1997, n. 2474, Morello; 20 giugno 1997, n. 2472,
Filieri; 28 novembre 1996, Ilardi; 15 marzo 1996, n. 1264, Larosa; 5 febbraio
1996, Vanacore; 2 marzo 1995, Francavilla. Decisioni tutte conformi alla
motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24 luglio 1996, ric. p.m. in proc.
Monterisi). Pres. Onorato, Est. Maiello - Russo (avv. Costagliola) c. Comune di
SANT’AGNELLO (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico). T.A.R. CAMPANIA Napoli,
Sez. II, 1 dicembre 2006 (9/11/2006), n. 10348 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione - Sentenza di condanna -
Sanatoria - Ammissibilità - Fondamento. In materia urbanistica e edilizia,
non costituisce una preclusione assoluta alla sanabilità degli abusi l’ordine di
demolizione contenuto nella sentenza di condanna emessa dal giudice penale,
ancorché divenuta irrevocabile. Sicché, l'ordine di demolizione pur costituendo
una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che, conseguentemente, deve
essere eseguita dal giudice), ha natura amministrativa e non è suscettibile di
passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti
assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità,
che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua
sanatoria (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 3992 del 03-02-2004). Pres. Onorato, Est.
Maiello - Russo (avv. Costagliola) c. Comune di SANT’AGNELLO (Avv.ti Pinto,
Renditiso e Persico). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 1 dicembre 2006
(9/11/2006), n. 10348
Pubblica Amministrazione - Partecipazione procedimentale - Osservazioni di
parte disattese - Ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza - Adozione
dell’atto finale - Motivazioni - Obbligo - Provvedimento a contenuto vincolato -
Ininfluenza - Art. 10 bis L. n. 241/1990 e s.m.. Nell’ipotesi in cui la
dialettica fra le parti, favorita dallo strumento della partecipazione
procedimentale, non valga a comporre le divisate ragioni ostative
all’accoglimento dell’istanza dell’interessato, l’Amministrazione è tenuta nel
corpo del provvedimento reiettivo ad esplicitare con congrue argomentazioni i
motivi in considerazione dei quali ha disatteso le osservazioni di parte. La
necessità di assicurare effettività alle garanzie di partecipazione al
procedimento è stata prevista in generale dal legislatore non soltanto per i
procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva
ed integrativa dell’efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si
esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque
comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante (cfr.
Tar Campania, Napoli, Seconda Sezione, 1460/2006). Nè la fase procedimentale
indicata può essere omessa o compressa per il fatto che si sia in presenza di
provvedimento a contenuto vincolato, ben potendo la pretesa partecipativa del
privato esplicarsi rispetto all'accertamento ed alla valutazione dei
presupposti, di fatto e di diritto, sui quali si deve comunque fondare la
determinazione amministrativa (cfr. CdS sez. VI 20.4.2000 n. 2443; CdS
2953/2004; 2307/2004 e 396/2004). Pres. Onorato, Est. Maiello - Russo (avv.
Costagliola) c. Comune di SANT’AGNELLO (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico).
T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 1 dicembre 2006 (9/11/2006), n. 10348
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA, SEZIONE II
Reg.
Sent. n. 10348/06
composto dai Signori Magistrati:
dr. ANTONIO ONORATO Presidente
dr.ssa ANNA PAPPALARDO Consigliere.
dr. UMBERTO MAIELLO Primo Ref. , relatore
ha pronunciato all’udienza camerale del 9.11.2006 la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
Sul ricorso n. 2819/2006 proposto da RUSSO Massimo, rappresentato e difeso
dall’Avv. Michele Costagliola e, con il predetto difensore, elettivamente
domiciliato in Napoli al viale Gramsci n°19;
contro
il Comune di SANT’AGNELLO, in persona del Sindaco pro - tempore, rappresentato e
difeso dal Prof. Avv. Ferdinando Pinto, dall’Avv. Giulio Renditiso e dall’Avv.
Rosa Persico e, con i predetti difensori, elettivamente domiciliato in Napoli
alla via Cesario Console n°3 presso lo studio del Prof. Avv. Erik Furno;
per l’annullamento
1) della nota prot.llo 1312 del 20.1.2006, con la quale è stata respinta la
domanda di condono edilizio avanzata ai sensi dell’art. 32 del d.l. 269/2003
conv. in legge 362/2003;
2) di ogni altro atto preordinato e connesso;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Primo Referendario dr. UMBERTO MAIELLO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo
sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che
facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale
Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26
della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con
decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della
legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio
2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di
causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso,
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
FATTO E DIRITTO
Con il gravame in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale
prot.llo n°1312 del 20.1.2006, con il quale il Comune di Vico Equense ha
respinto l’istanza di condono prot.llo 19099 del 18.11.2004, relativa ad opere
edili abusive realizzate nel territorio del precitato Ente alla via Ferrella
n°5.
A fondamento dell’avversato provvedimento reiettivo viene posta, quale ragione
ostativa, la sentenza di condanna pronunciata del Tribunale penale di Torre
Annunziata n°05000383 del 12.5.2005, recante l’ordine di demolizione del
manufatto abusivo.
Per completezza, mette conto evidenziare che, nel corpo dell’avversato
provvedimento, viene altresì fatta menzione dell’ordine di sospensione
n°219/2004 e della successiva ingiunzione a demolire n°243/2004, spediti dal
Comune di Vico Equense per la repressione dell’abuso in questione.
Il ricorso è fondato.
Segnatamente, va convalidata la censura con cui parte ricorrente lamenta la
violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990, secondo cui “ nei procedimenti
ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti…”;
L’adempimento in questione, quale mezzo preventivo di soluzione di potenziali
conflitti, dovrebbe poi dar luogo ad una fase pre-decisionale a contraddittorio
pieno sulle ragioni ostative all’accoglimento della domanda di parte.
Secondo il costrutto giuridico delineato dalla precitata disposizione,
nell’ipotesi in cui la dialettica fra le parti, favorita dallo strumento della
partecipazione procedimentale, non valga a comporre le divisate ragioni ostative
all’accoglimento dell’istanza dell’interessato, l’Amministrazione è tenuta nel
corpo del provvedimento reiettivo ad esplicitare con congrue argomentazioni i
motivi in considerazione dei quali ha disatteso le osservazioni di parte.
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, mette conto evidenziare che, sebbene
spedito sotto la vigenza della richiamata disposizione, com’è noto introdotta
dalla legge 15/2005, il provvedimento impugnato effettivamente non è stato
preceduto da un rituale preavviso di rigetto.
Ciò nondimeno, le ricadute della registrata illegittimità procedimentale vanno
apprezzate in stretta correlazione con le disposizioni che hanno tracciato il
regime normativo della patologia del provvedimento amministrativo, parimenti
introdotte dalla già citata legge 15/2005.
Al riguardo, giova anzitutto evidenziare, secondo un indirizzo già espresso da
questa Sezione ( cfr. Tac Campania, Napoli, Seconda Sezione, 1460/2006) che la
necessità di assicurare effettività alle garanzie di partecipazione al
procedimento è stata prevista in generale dal legislatore non soltanto per i
procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva
ed integrativa dell’efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si
esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque
comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante.
Nè la fase procedimentale indicata può essere omessa o compressa per il fatto
che si sia in presenza di provvedimento a contenuto vincolato, ben potendo la
pretesa partecipativa del privato esplicarsi rispetto all'accertamento ed alla
valutazione dei presupposti, di fatto e di diritto, sui quali si deve comunque
fondare la determinazione amministrativa (cfr. CdS sez. VI 20.4.2000 n. 2443;
CdS 2953/2004; 2307/2004 e 396/2004).
Tale orientamento ha trovato vieppiù conferma nelle recenti modifiche introdotte
dalla legge 11 febbraio 2005 che, nel ribadire la necessità di assicurare
effettività alle garanzie di partecipazione procedimentale, già evincibile
dall’originario impianto normativo, si è limitata ad introdurre, in via di
eccezione, una deroga al regime di annullabilità dell’atto per vizi formali,
inibendo la pronuncia di decisioni a contenuto demolitorio qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Orbene, la piana lettura delle disposizioni in commento riflette con assoluta
evidenza la chiara intenzione del legislatore di estendere in via ordinaria -
così come già evidenziato da questa Sezione - l’applicazione del regime
procedimentale definito agli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 anche agli atti
a contenuto vincolato, rimanendo ininfluente un’eventuale violazione delle
garanzie di partecipazione nei soli casi di evidente superfluità, da un punto di
vista fattuale e/o giuridico, di ogni apporto collaborativo rispetto al
contenuto precettivo delle determinazioni da assumere.
Sotto il suddetto profilo, mette conto evidenziare che le argomentazioni
difensive svolte dall’Amministrazione intimata, non appaiono contraddistinte da
una pregnante efficacia persuasiva, tale da far ritenere - in ossequio al nuovo
schema probatorio introdotto dal legislatore con la recente novella normativa (
legge 15/2005) - che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato” ( cfr. ex multis Tar Campania, Seconda
Sezione, 20463/2005).
Invero, le ragioni ostative su cui, tuttora, anche cioè all’esito delle
integrazioni difensive svolte dall’Amministrazione nel corso del giudizio, si
fonda l’avversato diniego non appaiono dirimenti: anzitutto, si rivela
manifestamente inconferente la circostanza dell’intervenuta spedizione
dell’ordine di sospensione n°219/04 e della successiva ingiunzione a demolire
n°243/04, peraltro annullata da questo Tribunale con sentenza n°1739/2005.
Del pari, non costituisce una preclusione assoluta alla sanabilità degli abusi
l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna emessa dal giudice
penale, ancorché divenuta irrevocabile: la Suprema Corte di Cassazione ha,
invero, ripetutamente evidenziato che l'ordine di demolizione in oggetto, pur
costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che,
conseguentemente, deve essere eseguita dal giudice), ha natura amministrativa e
non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua
revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della
competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia
provveduto alla sua sanatoria ( cfr. Cass. Pen. Sent. n. 3992 del 03-02-2004).
Sulla scorta dei suddetti rilievi il Giudice di legittimità ha, dunque, concluso
che il rilascio della concessione sanante dopo il passaggio in giudicato della
sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene
(rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui
all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47 del 1985), può comportare invece
l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai
sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge (vedi Cass., Sez. 3°: 20
gennaio 2003, n. 2406, Gugliandolo; 20 giugno 1997, n. 2475, Coppola; 20 giugno
1997, n. 2474, Morello; 20 giugno 1997, n. 2472, Filieri; 28 novembre 1996,
Ilardi; 15 marzo 1996, n. 1264, Larosa; 5 febbraio 1996, Vanacore; 2 marzo 1995,
Francavilla. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle
Sezioni Unite 24 luglio 1996, ric. p.m. in proc. Monterisi).
In siffatto contesto, tuttora bisognevole di approfondimenti, va ribadita la
doverosità di una preventiva dialettica procedimentale.
Trova, in altri termini, conferma la ragion d’essere dell’invocata
partecipazione al procedimento, atteso che, nel caso di specie, i presupposti
legittimanti l’adozione del provvedimento da adottare, non risultando ancorati
al riscontro obiettivo di un fatto strutturalmente semplice, richiedevano un
accertamento nel cui ambito doveva essere garantita al privato la possibilità di
prospettare argomenti a suo favore.
La rilevata mancanza si riflette, dunque, sulla legittimità dell’impugnato
provvedimento, che, pertanto, va caducato, con assorbimento degli ulteriori
motivi di gravame.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese
giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2006.
Tutti i diritti
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it