AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Urbanistica e edilizia - Esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi
- Ordine di demolizione - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Necessità
- L. n. 15/2005 - L. n. 241/1990. Il rispetto del principio della
partecipazione (e relativo accesso ai documenti), promuove l’emersione di tutti
gli interessi coinvolti ed attua la ponderata comparazione degli stessi. Sicché,
risulta in stretta correlazione con i canoni di rango costituzionale
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, e, quindi,
assicura la cura ottimale dell’interesse pubblico ed, in via tendenziale,
un’anticipata composizione dei conflitti. Inoltre, deve riconoscersi alle
garanzie di partecipazione la dignità giuridica di principio generale
dell’ordinamento, con conseguente natura eccezionale di ogni disposizione
derogatoria che escluda o limiti tale diritto. Un ulteriore corollario di tale
affermazione si coglie, (cfr. ex multis Tar Campania, Seconda Sezione
n°9737/2004; Cass. SS. UU, 1.4.2000, n. 82; C. di S., sez. I, 6.4.2000, n. 286;
C. di DS., Sez. V, 9.10.1997, n. 1131; C. di S., Sez. V, 23.4.1998, n. 474),
rispetto alla portata precettiva della disposizione in commento, da intendersi
estesa fino a ricomprendere i provvedimenti vincolati e basati su presupposto
verificabili in modo immediato ed univoco. Nella specie, deve concludersi nel
senso che la regola in commento non patisce eccezione nel caso di esercizio del
potere repressivo degli abusi edilizi: con più specifico riferimento
all’ingiunzione a demolire, la giurisprudenza a più riprese ha avuto modo di
affermare che: << è’ illegittimo l’ordine di demolizione di un manufatto se non
preceduto dall’avviso dell’avvio del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 7
L. 7.8.1990, n. 241 >> (cfr. Tar Campania, Seconda Sezione n°9737/2004; Tar
Campania - Sezione Seconda 5353/2005; 5559/2005 Consiglio di stato, Sez. V, 26
febbraio 2003, n. 1095; T.A.R. Liguria, Sez. I, 28.3.2002, n. 306 ; T.A.R.
Calabria, Catanzaro, 10.12.2001, n. 1991). Pres. Onorato, est. Maiello - soc.
CLP Project - Clean Power Project s.r.l. (Avv. Chiarizio) c. Comune di
ROCCARAINOLA (n.c.). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 4 dicembre 2006, (C.c.
23/11/2006), n. 10359
Pubblica Amministrazione - Comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo - Partecipazione al procedimento e accesso - L. n. 15/2005 - L.
n. 241/1990. In materia di partecipazione e accesso, l’art. 7 della legge 7
agosto 1990 n. 241 e s. m. nell’imporre alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo
della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei
cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre l’effetto finale,
ha recepito un nuovo criterio di regolamentazione dell’azione dei pubblici
poteri, incentrato sulla valorizzazione del metodo dialettico come forma
inderogabile di esercizio della funzione amministrativa. In ragione
dell’auspicata partecipazione al procedimento dei soggetti direttamente
interessati, con evidenti positive ricadute in relazione all’attuazione degli
obiettivi di massima trasparenza nei rapporti tra cittadini e Pubblica
Amministrazione, garantita dalla piena ed immediata ostensione del potere
amministrativo nello stesso momento della sua formazione. Pres. Onorato, est.
Maiello - soc. CLP Project - Clean Power Project s.r.l. (Avv. Chiarizio) c.
Comune di ROCCARAINOLA (n.c.). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 4 dicembre
2006, (C.c. 23/11/2006), n. 10359
Pubblica Amministrazione - Comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo - Omissione - Limiti di esclusione - Evidente superfluità -
Dimostrazione da parte della P.A. - Necessità - L. n. 15/2005 - L. n. 241/1990.
In materia di partecipazione del cittadino, l’applicazione del regime
procedimentale definito agli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 e s.m. va esteso
in via ordinaria, anche agli atti a contenuto vincolato, rimanendo ininfluente
un’eventuale violazione delle garanzie di partecipazione nei soli casi di
evidente superfluità, da un punto di vista fattuale e/o giuridico, di ogni
apporto collaborativo rispetto al contenuto precettivo delle determinazioni da
assumere. Nella specie, l'amministrazione intimata, nemmeno costituita in
giudizio, non ha dimostrato - in ossequio al nuovo schema probatorio introdotto
dal legislatore con la recente novella normativa (legge 15/2005) - che “il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato” (cfr. Tar Campania, Seconda Sezione, 20463/2005). Pres.
Onorato, est. Maiello - soc. CLP Project - Clean Power Project s.r.l. (Avv.
Chiarizio) c. Comune di ROCCARAINOLA (n.c.). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II,
4 dicembre 2006, (C.c. 23/11/2006), n. 10359
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA, SEZIONE II
Reg.
Sent. n. 10359/06
composto dai Signori Magistrati:
dr. ANTONIO ONORATO Presidente
dr.ssa ANNA PAPPALARDO Consigliere.
dr. UMBERTO MAIELLO Primo Ref. , relatore
ha pronunciato all’udienza camerale del 23.11.2006 la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
Sul ricorso n. 6318.2006 proposto dalla soc. CLP Project - Clean Power Project
s.r.l. -, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Maria Annunziata Chiarizio ed elettivamente domiciliata in
Napoli presso la Segreteria T.A.R.;
contro
il Comune di ROCCARAINOLA, in persona del Sindaco pro - tempore, non costituito
per l’annullamento
1) dell’ordinanza di demolizione n°40 del 25.5.2006;
2) della relazione tecnica prot.llo 3552 del 5.4.2006 e di ogni altro atto
preordinato e connesso;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Udito il relatore Primo Referendario dr. UMBERTO MAIELLO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo
sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che
facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale
Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26
della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con
decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della
legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio
2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di
causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso,
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento oggetto di gravame è stata contestata alla ricorrente
l’esecuzione di opere abusive consistenti in: n°8 plinti in cemento armato…”
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Segnatamente, vanno, anzitutto, condivise le censure con cui parte ricorrente
lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento.
Com’è noto, l’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nell’imporre alle
Pubbliche Amministrazioni l’obbligo della comunicazione dell’avvio del
procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento
finale è destinato a produrre l’effetto finale, ha recepito un nuovo criterio di
regolamentazione dell’azione dei pubblici poteri, incentrato sulla
valorizzazione del metodo dialettico come forma inderogabile di esercizio della
funzione amministrativa.
Tanto in ragione dell’auspicata partecipazione al procedimento dei soggetti
direttamente interessati, con evidenti positive ricadute in relazione
all’attuazione degli obiettivi di massima trasparenza nei rapporti tra cittadini
e Pubblica Amministrazione, garantita dalla piena ed immediata ostensione del
potere amministrativo nello stesso momento della sua formazione.
D’altronde, il rispetto del principio in esame, nel momento stesso in cui
promuove l’emersione di tutti gli interessi coinvolti ed attua la ponderata
comparazione degli stessi, risulta in stretta correlazione con i canoni di rango
costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa, e, quindi, assicura la cura ottimale dell’interesse pubblico ed,
in via tendenziale, un’anticipata composizione dei conflitti.
Orbene, sulla scorta delle suddette premesse deve riconoscersi alle garanzie di
partecipazione in argomento la dignità giuridica di principio generale
dell’ordinamento, con conseguente natura eccezionale di ogni disposizione
derogatoria che escluda o limiti tale diritto.
Un ulteriore corollario di tale affermazione si coglie, in aderenza ad un
orientamento già espresso dalla Sezione (cfr. ex multis Tar Campania, Seconda
Sezione n°9737/2004), sul punto conforme ad autorevoli pronunce
giurisprudenziali (Cass. SS. UU, 1.4.2000, n. 82; C. di S., sez. I, 6.4.2000, n.
286; C. di DS., Sez. V, 9.10.1997, n. 1131; C. di S., Sez. V, 23.4.1998, n.
474), rispetto alla portata precettiva della disposizione in commento, da
intendersi estesa fino a ricomprendere i provvedimenti vincolati e basati su
presupposto verificabili in modo immediato ed univoco.
In definitiva, deve concludersi nel senso che la regola in commento non patisce
eccezione nel caso di esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi: con
più specifico riferimento all’ingiunzione a demolire, la giurisprudenza, anche
di questa Sezione, a più riprese ha avuto modo di affermare che: <<è’
illegittimo l’ordine di demolizione di un manufatto se non preceduto dall’avviso
dell’avvio del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. 7.8.1990, n. 241
>> (cfr. Tar Campania, Seconda Sezione n°9737/2004; Tar Campania - Sezione
Seconda 5353/2005; 5559/2005 Consiglio di stato, Sez. V, 26 febbraio 2003, n.
1095; T.A.R. Liguria, Sez. I, 28.3.2002, n. 306 ; T.A.R. Calabria, Catanzaro,
10.12.2001, n. 1991).
Tale orientamento ha trovato vieppiù conferma nelle recenti modifiche introdotte
dalla legge 11 febbraio 2005 che, nel ribadire la necessità di assicurare
effettività alle garanzie di partecipazione procedimentale, già evincibile
dall’originario impianto normativo, si è limitata ad introdurre, in via di
eccezione, una deroga al regime di annullabilità dell’atto per vizi formali,
inibendo la pronuncia di decisioni a contenuto demolitorio qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Inoltre, proprio in relazione al vizio derivante comunicazione dell'avvio del
procedimento, il legislatore ha espressamente stabilito che il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato.
Orbene, la piana lettura delle disposizioni in commento riflette con assoluta
evidenza la chiara intenzione del legislatore di estendere in via ordinaria -
così come già evidenziato da questa Sezione - l’applicazione del regime
procedimentale definito agli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 anche agli atti
a contenuto vincolato, rimanendo ininfluente un’eventuale violazione delle
garanzie di partecipazione nei soli casi di evidente superfluità, da un punto di
vista fattuale e/o giuridico, di ogni apporto collaborativo rispetto al
contenuto precettivo delle determinazioni da assumere.
Sotto il suddetto profilo, mette conto evidenziare che l'amministrazione
intimata, nemmeno costituita in giudizio, non ha dimostrato - in ossequio al
nuovo schema probatorio introdotto dal legislatore con la recente novella
normativa ( legge 15/2005) - che “il contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato” ( cfr. Tar Campania,
Seconda Sezione, 20463/2005).
La rilevata mancanza è vieppiù significativa nel caso di specie essendo rimasti
inesplorati i profili di doglianza dedotti dal ricorrente a sostegno del
proposto gravame, segnatamente in ordine alla esatta ubicazione dell’intervento,
agli effetti della comunicazione di inizio attività presentata dalla società
ricorrente, al regime giuridico delle opere in contestazione.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per
l’effetto, s’impone l’annullamento dell’atto impugnato.
Resta esclusa ogni valutazione sulla sanabilità dell’opera, che
l’Amministrazione è tenuta ad effettuare nel rispetto delle divisate garanzie
partecipative.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione
Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2006.
Tutti i diritti
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it