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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 17 Gennaio 2006,Sentenza n. 679
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI, SEZIONE INTERNA QUINTA,



n. 679/06 Reg. Sent.



composto dai Signori Magistrati:


- Dr. Carlo d’Alessandro - Presidente;
- Dr. Ugo De Maio – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
 


ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 13608/03 R.G. proposto da FALLIMENTO “BENEVENTUM S.P.A.”, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via Cervantes n. 64 presso lo studio dell’avv. Bruno Ricciardelli che lo rappresenta e difende nel presente giudizio


CONTRO


- COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. Diaz n. 11 presso la Sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;


MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. Diaz n. 11 presso la Sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;


- COMUNE DI CASERTA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n. 116 presso lo studio dell’avv. Camillo Lerio Miani e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Raffaele Santillo e Lidia Gallo;


- AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 1, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;


E NEI CONFRONTI DI


- FALLIMENTO “CASERTA 2 S.R.L.”, in persona del curatore p.t., domiciliato in Napoli, via M. Preti n. 10 presso lo studio dell’avv. Antonio Lamberti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;


- PORCU’ FAUSTO, in qualità di custode giudiziario del terreno sito in Caserta, località Falciano - Centurano – non costituito in giudizio;


per l’annullamento, previa sospensione degli effetti:


1) dell’ordinanza prot. sett. VI n. 2605 del 13/10/03 con la quale il Sindaco del Comune di Caserta ha ordinato al Fallimento della “Beneventum s.p.a.” di procedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area sita in Caserta zona 167;


2) dell’ordinanza prot. n. 2964 del 15/01/04 con cui il Sindaco del Comune di Caserta ha annullato in autotutela l’atto di cui sub 1) ed ha ordinato al Fallimento della “Beneventum s.p.a.” e al Fallimento della “Caserta 2 s.r.l.” di procedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area sita in Caserta zona 167;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;


Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 01 dicembre 2005;


Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;


Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:


FATTO


Con ordinanza prot. sett. VI n. 2605 del 13/10/03 il Sindaco del Comune di Caserta ha ordinato al Fallimento della “Beneventum s.p.a.” di procedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area, di proprietà della società, sita in Caserta zona 167.


Il Fallimento con ricorso notificato in date 18/11/03, 22/11/03, 24/11/03 e 28/11/03 e depositato il 12/12/03 ha impugnato l’atto in esame deducendone l’illegittimità in relazione ai seguenti vizi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/00 in relazione agli artt. 670 e ss. c.p.c., difetto di legittimazione passiva, erroneità del presupposto, vizio del procedimento, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà estrinseca, perplessità e sviamento;


2) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D. Lgs. n. 22/97, degli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/00 e della L.R. n. 13/85, vizio del procedimento, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, di motivazione e falsità del presupposto.


Per questi motivi il ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’atto impugnato previa sospensione dei relativi effetti.


Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell’Interno, il Comune di Caserta ed il Fallimento “Caserta 2 s.r.l.”, costituitisi in giudizio con memorie depositate rispettivamente in date 03/01/04, 05/01/04, 05/02/04 e 11/03/04, hanno chiesto il rigetto del ricorso.


L’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 e Porcù Fusto, benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.


Con ordinanza prot. n. 2964 del 15/01/04 il Sindaco del Comune di Caserta ha annullato in autotutela il provvedimento prot. sett. VI n. 2605 del 13/10/03 ed ha ordinato al Fallimento della “Beneventum s.p.a.” e al Fallimento della “Caserta 2 s.r.l.” di procedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area sita in Caserta zona 167.


Con atto notificato in date 11/02/04 e 23/02/04 e depositato il 27/02/04 il Fallimento della “Beneventum s.p.a.” ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento in esame.


All’udienza pubblica del 01 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Deve, in via preliminare, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, del Ministero degli Interni e dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 i quali non hanno emesso alcuno degli atti impugnati nè rivestono la posizione di controinteressati nel presente giudizio.


Va, poi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto concerne le domande proposte con il ricorso principale in quanto il Comune di Caserta con il provvedimento prot. n. 2964 del 15/01/04 ha annullato in autotutela l’atto ivi impugnato.


Con riferimento, poi, al ricorso per motivi aggiunti il Tribunale ritiene che lo stesso sia fondato e meriti accoglimento.


Con il ricorso per motivi aggiunti il Fallimento della “Beneventum s.p.a.” impugna l’ordinanza prot. n. 2964 del 15/01/04 con cui il Sindaco del Comune di Caserta gli ha ordinato di procedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area sita in Caserta zona 167.


Con le prime due censure il Fallimento deduce l’illegittimità dell’atto impugnato in relazione ai vizi di violazione degli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/00, 3 L. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili evidenziando che il ricorrente non potrebbe ottemperare all’obbligo di rimozione dei rifiuti in quanto il bene, su cui gli stessi si trovano, è sottoposto a sequestro giudiziario.


Le censure sono fondate.


Dagli atti di causa risulta che il bene indicato nel provvedimento impugnato, costituito da un terreno sito in Caserta, zona 167, il 05/09/95 è stato venduto dalla “Caserta 2 s.r.l.” alla “Beneventum s.p.a.”.


Intervenuto il fallimento di entrambe le società, la curatela del Fallimento della “Caserta 2 s.r.l.” ha proposto davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere un’azione revocatoria nell’ambito della quale il Giudice istruttore con provvedimento depositato il 03/02/00 ha disposto il sequestro giudiziario del bene affidandolo in custodia all’odierna controinteressata.


Con sentenza n. 787/04, depositata il 24/03/04, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha, poi, accolto la domanda avente ad oggetto la revocatoria del contratto di compravendita del bene che, pertanto, è ritornato nella disponibilità giuridica del Fallimento della “Caserta 2 s.r.l.”.


Da quanto fin qui evidenziato emerge che al momento dell’adozione dell’ordinanza n. 2964 del 15/01/04 il terreno su cui si trovavano i rifiuti era posseduto da circa quattro anni dalla controinteressata nella qualità di custode giudiziario.


Il Fallimento ricorrente, pertanto, non avrebbe mai potuto adempiere all’ordine di rimozione dei rifiuti posto che, ai sensi dell’art. 65 c.p.c., la conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati spetta solamente al custode e ciò proprio in quanto il sequestro giudiziario mira a preservare l’integrità fisica ed economica del bene con l’attribuzione del relativo possesso, in via esclusiva, a quella tra le parti che offre maggiori garanzie in tal senso.


Fondate, altresì, sono le censure (proposte nel ricorso principale e integralmente richiamate nel ricorso per motivi aggiunti) con cui il Fallimento della “Beneventum s.p.a.” lamenta l’inesistenza dell’attualità della situazione di pericolo invocata dal Comune quale presupposto del provvedimento impugnato e, comunque, la mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio del potere di ordinanza previsto dall’art. 50 D. Lgs. n. 267/00.


Va, in proposito, rilevato che, se è vero che l’esistenza di un’apposita disciplina (nella specie l’art. 14 D. Lgs. n. 22/97) che regoli determinate situazioni non preclude l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, è pur vero che ciò è possibile quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento (C.d.S. sez. IV n. 2144/04; T.A.R. Toscana n. 1006/04; T.A.R. Campania – Napoli n. 2227/03).


Nella fattispecie in esame il Comune di Caserta non ha esplicitato una congrua motivazione in ordine all’esistenza delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica” che legittimano, ai sensi dell’art. 50 comma 5° D. Lgs. n. 267/00, espressamente richiamato nell’atto impugnato, l’esercizio del potere di ordinanza in deroga alla disciplina ordinaria prevista dall’art. 14 D. Lgs. n. 22/97 in questo caso applicabile (il provvedimento del 15/01/04 ha, infatti, ad oggetto l’ordine di rimozione di rifiuti).


In particolare, l’ente locale con l’ordinanza impugnata si è limitato ad affermare apoditticamente che, “a causa degli episodi della combustione di rifiuti solidi urbani, copertoni, materiale plastico e materiale di risulta, può di nuovo insorgere una situazione di pericolo per la salute pubblica”, con ciò omettendo di indicare sia la pregressa situazione di pericolo implicitamente richiamata sia, soprattutto, i motivi per cui l’incendio di rifiuti solidi urbani, copertoni, materiale plastico e materiale di risulta, verificatosi mesi prima in un cantiere abbandonato e riguardante una superficie di soli 50 mq. (e non di 5000 come erroneamente indicato nell’ordinanza: si veda la nota del 24/07/03 redatta dai Vigili del Fuoco di Caserta), possa comportare un pericolo attuale per la salute pubblica tale da giustificare la deroga alla disciplina prevista per i casi ordinari.


L’omessa valutazione, in fatto, della situazione di pericolo (con specifico riferimento ai profili di attualità e gravità della stessa) legittimante l’adozione dell’atto impugnato induce, pertanto, il Tribunale a ritenere che nella fattispecie il Comune abbia illegittimamente esercitato il potere di ordinanza previsto dagli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/00.


Per questi motivi il ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento, nei limiti di quanto d’interesse del Fallimento della “Beneventum s.p.a.”, dell’atto ivi impugnato.


Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato nel dispositivo, debbono essere poste a carico del Comune di Caserta in quanto soccombente.


Sussistono, poi, “giusti motivi” per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese di lite sostenute dal ricorrente in riferimento ai rapporti giuridici processuali instauratisi con le altre parti intimate;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:


1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, del Ministero degli Interni e dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1;


2) dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto concerne le domande proposte con il ricorso principale;


3) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla, nei limiti di quanto d’interesse del Fallimento della “Beneventum s.p.a.”, l’atto ivi impugnato;


4) condanna il Comune di Caserta a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;


5) dispone la compensazione delle spese di lite relative ai rapporti giuridici processuali instauratisi tra il ricorrente e le altre parti intimate;


6) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 01 dicembre 2005.


L’ESTENSORE                 IL PRESIDENTE


 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti – Art. 14 D. Lgs. 22/79 – Preclusione all’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/00 – Esclusione – Pericolo – Specifica valutazione – Necessità – Omissione – Illegittimità dell’ordinanza. Se è vero che l’esistenza di un’apposita disciplina (nella specie l’art. 14 D. Lgs. n. 22/97) che regoli determinate situazioni non preclude l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, è pur vero che ciò è possibile quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento (C.d.S. sez. IV n. 2144/04; T.A.R. Toscana n. 1006/04; T.A.R. Campania – Napoli n. 2227/03). L’omessa valutazione, in fatto, della situazione di pericolo (con specifico riferimento ai profili di attualità e gravità della stessa) comporta pertanto l’illegittimità dell’esercizio, da parte del Comune, del potere di ordinanza previsto dagli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/00. Pres. D’Alessandro, Est. Francavilla – Fallimento B.s.p.a. (avv. Ricciardelli) c. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta (Avv. Stato), Ministero degli Interni (Avv. Stato), Comune di Caserta (avv.ti Santillo e Gallo) e A.S.L. Caserta 1 (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 17 gennaio 2006, n. 679

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