Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez. V, 17 Gennaio 2006,Sentenza n. 679
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI, SEZIONE INTERNA QUINTA,
n. 679/06 Reg. Sent.
composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Carlo d’Alessandro - Presidente;
- Dr. Ugo De Maio – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 13608/03 R.G. proposto da FALLIMENTO “BENEVENTUM S.P.A.”, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via Cervantes n. 64 presso lo studio dell’avv. Bruno Ricciardelli che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
CONTRO
- COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CASERTA, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. Diaz n. 11
presso la Sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo
rappresenta e difende nel presente giudizio;
MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato
in Napoli, via A. Diaz n. 11 presso la Sede dell’Avvocatura Distrettuale dello
Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- COMUNE DI CASERTA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in
Napoli, via Toledo n. 116 presso lo studio dell’avv. Camillo Lerio Miani e
rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Raffaele Santillo e
Lidia Gallo;
- AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 1, in persona del legale rappresentante p.t.
– non costituita in giudizio;
E NEI CONFRONTI DI
- FALLIMENTO “CASERTA 2 S.R.L.”, in persona del curatore p.t., domiciliato
in Napoli, via M. Preti n. 10 presso lo studio dell’avv. Antonio Lamberti che lo
rappresenta e difende nel presente giudizio;
- PORCU’ FAUSTO, in qualità di custode giudiziario del terreno sito in Caserta,
località Falciano - Centurano – non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti:
1) dell’ordinanza prot. sett. VI n. 2605 del 13/10/03 con la quale il Sindaco
del Comune di Caserta ha ordinato al Fallimento della “Beneventum s.p.a.” di
procedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area sita in Caserta
zona 167;
2) dell’ordinanza prot. n. 2964 del 15/01/04 con cui il Sindaco del Comune di
Caserta ha annullato in autotutela l’atto di cui sub 1) ed ha ordinato al
Fallimento della “Beneventum s.p.a.” e al Fallimento della “Caserta 2 s.r.l.” di
procedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area sita in Caserta
zona 167;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica
udienza del 01 dicembre 2005;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ordinanza prot. sett. VI n. 2605 del 13/10/03 il Sindaco del Comune di
Caserta ha ordinato al Fallimento della “Beneventum s.p.a.” di procedere alla
rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area, di proprietà della società,
sita in Caserta zona 167.
Il Fallimento con ricorso notificato in date 18/11/03, 22/11/03, 24/11/03 e
28/11/03 e depositato il 12/12/03 ha impugnato l’atto in esame deducendone
l’illegittimità in relazione ai seguenti vizi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/00 in
relazione agli artt. 670 e ss. c.p.c., difetto di legittimazione passiva,
erroneità del presupposto, vizio del procedimento, carenza d’istruttoria,
difetto di motivazione, contraddittorietà estrinseca, perplessità e sviamento;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D. Lgs. n. 22/97, degli artt. 50
e 54 D. Lgs. n. 267/00 e della L.R. n. 13/85, vizio del procedimento, eccesso di
potere per difetto d’istruttoria, di motivazione e falsità del presupposto.
Per questi motivi il ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’atto
impugnato previa sospensione dei relativi effetti.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell’Interno, il
Comune di Caserta ed il Fallimento “Caserta 2 s.r.l.”, costituitisi in giudizio
con memorie depositate rispettivamente in date 03/01/04, 05/01/04, 05/02/04 e
11/03/04, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
L’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 e Porcù Fusto, benchè ritualmente intimati,
non si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza prot. n. 2964 del 15/01/04 il Sindaco del Comune di Caserta ha
annullato in autotutela il provvedimento prot. sett. VI n. 2605 del 13/10/03 ed
ha ordinato al Fallimento della “Beneventum s.p.a.” e al Fallimento della
“Caserta 2 s.r.l.” di procedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica
dell’area sita in Caserta zona 167.
Con atto notificato in date 11/02/04 e 23/02/04 e depositato il 27/02/04 il
Fallimento della “Beneventum s.p.a.” ha proposto ricorso per motivi aggiunti
avverso il provvedimento in esame.
All’udienza pubblica del 01 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Deve, in via preliminare, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, del Ministero degli
Interni e dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 i quali non hanno emesso
alcuno degli atti impugnati nè rivestono la posizione di controinteressati nel
presente giudizio.
Va, poi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto
concerne le domande proposte con il ricorso principale in quanto il Comune di
Caserta con il provvedimento prot. n. 2964 del 15/01/04 ha annullato in
autotutela l’atto ivi impugnato.
Con riferimento, poi, al ricorso per motivi aggiunti il Tribunale ritiene che lo
stesso sia fondato e meriti accoglimento.
Con il ricorso per motivi aggiunti il Fallimento della “Beneventum s.p.a.”
impugna l’ordinanza prot. n. 2964 del 15/01/04 con cui il Sindaco del Comune di
Caserta gli ha ordinato di procedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica
dell’area sita in Caserta zona 167.
Con le prime due censure il Fallimento deduce l’illegittimità dell’atto
impugnato in relazione ai vizi di violazione degli artt. 50 e 54 D. Lgs. n.
267/00, 3 L. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili evidenziando che
il ricorrente non potrebbe ottemperare all’obbligo di rimozione dei rifiuti in
quanto il bene, su cui gli stessi si trovano, è sottoposto a sequestro
giudiziario.
Le censure sono fondate.
Dagli atti di causa risulta che il bene indicato nel provvedimento impugnato,
costituito da un terreno sito in Caserta, zona 167, il 05/09/95 è stato venduto
dalla “Caserta 2 s.r.l.” alla “Beneventum s.p.a.”.
Intervenuto il fallimento di entrambe le società, la curatela del Fallimento
della “Caserta 2 s.r.l.” ha proposto davanti al Tribunale di S. Maria Capua
Vetere un’azione revocatoria nell’ambito della quale il Giudice istruttore con
provvedimento depositato il 03/02/00 ha disposto il sequestro giudiziario del
bene affidandolo in custodia all’odierna controinteressata.
Con sentenza n. 787/04, depositata il 24/03/04, il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere ha, poi, accolto la domanda avente ad oggetto la revocatoria del
contratto di compravendita del bene che, pertanto, è ritornato nella
disponibilità giuridica del Fallimento della “Caserta 2 s.r.l.”.
Da quanto fin qui evidenziato emerge che al momento dell’adozione dell’ordinanza
n. 2964 del 15/01/04 il terreno su cui si trovavano i rifiuti era posseduto da
circa quattro anni dalla controinteressata nella qualità di custode giudiziario.
Il Fallimento ricorrente, pertanto, non avrebbe mai potuto adempiere all’ordine
di rimozione dei rifiuti posto che, ai sensi dell’art. 65 c.p.c., la
conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati spetta solamente al
custode e ciò proprio in quanto il sequestro giudiziario mira a preservare
l’integrità fisica ed economica del bene con l’attribuzione del relativo
possesso, in via esclusiva, a quella tra le parti che offre maggiori garanzie in
tal senso.
Fondate, altresì, sono le censure (proposte nel ricorso principale e
integralmente richiamate nel ricorso per motivi aggiunti) con cui il Fallimento
della “Beneventum s.p.a.” lamenta l’inesistenza dell’attualità della situazione
di pericolo invocata dal Comune quale presupposto del provvedimento impugnato e,
comunque, la mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio del potere di
ordinanza previsto dall’art. 50 D. Lgs. n. 267/00.
Va, in proposito, rilevato che, se è vero che l’esistenza di un’apposita
disciplina (nella specie l’art. 14 D. Lgs. n. 22/97) che regoli determinate
situazioni non preclude l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed
urgente, è pur vero che ciò è possibile quando la necessità di provvedere con
efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia
tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari
offerti dall'ordinamento (C.d.S. sez. IV n. 2144/04; T.A.R. Toscana n. 1006/04;
T.A.R. Campania – Napoli n. 2227/03).
Nella fattispecie in esame il Comune di Caserta non ha esplicitato una congrua
motivazione in ordine all’esistenza delle “emergenze sanitarie o di igiene
pubblica” che legittimano, ai sensi dell’art. 50 comma 5° D. Lgs. n. 267/00,
espressamente richiamato nell’atto impugnato, l’esercizio del potere di
ordinanza in deroga alla disciplina ordinaria prevista dall’art. 14 D. Lgs. n.
22/97 in questo caso applicabile (il provvedimento del 15/01/04 ha, infatti, ad
oggetto l’ordine di rimozione di rifiuti).
In particolare, l’ente locale con l’ordinanza impugnata si è limitato ad
affermare apoditticamente che, “a causa degli episodi della combustione di
rifiuti solidi urbani, copertoni, materiale plastico e materiale di risulta, può
di nuovo insorgere una situazione di pericolo per la salute pubblica”, con ciò
omettendo di indicare sia la pregressa situazione di pericolo implicitamente
richiamata sia, soprattutto, i motivi per cui l’incendio di rifiuti solidi
urbani, copertoni, materiale plastico e materiale di risulta, verificatosi mesi
prima in un cantiere abbandonato e riguardante una superficie di soli 50 mq. (e
non di 5000 come erroneamente indicato nell’ordinanza: si veda la nota del
24/07/03 redatta dai Vigili del Fuoco di Caserta), possa comportare un pericolo
attuale per la salute pubblica tale da giustificare la deroga alla disciplina
prevista per i casi ordinari.
L’omessa valutazione, in fatto, della situazione di pericolo (con specifico
riferimento ai profili di attualità e gravità della stessa) legittimante
l’adozione dell’atto impugnato induce, pertanto, il Tribunale a ritenere che
nella fattispecie il Comune abbia illegittimamente esercitato il potere di
ordinanza previsto dagli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/00.
Per questi motivi il ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve essere accolto
con conseguente annullamento, nei limiti di quanto d’interesse del Fallimento
della “Beneventum s.p.a.”, dell’atto ivi impugnato.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato nel dispositivo,
debbono essere poste a carico del Comune di Caserta in quanto soccombente.
Sussistono, poi, “giusti motivi” per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.,
l’integrale compensazione delle spese di lite sostenute dal ricorrente in
riferimento ai rapporti giuridici processuali instauratisi con le altre parti
intimate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione
Interna Quinta:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Caserta, del Ministero degli Interni e dell’Azienda
Sanitaria Locale Caserta 1;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto concerne le
domande proposte con il ricorso principale;
3) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla, nei limiti
di quanto d’interesse del Fallimento della “Beneventum s.p.a.”, l’atto ivi
impugnato;
4) condanna il Comune di Caserta a pagare, in favore del ricorrente, le spese
del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 1.500,00
(millecinquecento/00), per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per
legge;
5) dispone la compensazione delle spese di lite relative ai rapporti giuridici
processuali instauratisi tra il ricorrente e le altre parti intimate;
6) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 01 dicembre 2005.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
1) Rifiuti – Art. 14 D. Lgs. 22/79 – Preclusione all’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/00 – Esclusione – Pericolo – Specifica valutazione – Necessità – Omissione – Illegittimità dell’ordinanza. Se è vero che l’esistenza di un’apposita disciplina (nella specie l’art. 14 D. Lgs. n. 22/97) che regoli determinate situazioni non preclude l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, è pur vero che ciò è possibile quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento (C.d.S. sez. IV n. 2144/04; T.A.R. Toscana n. 1006/04; T.A.R. Campania – Napoli n. 2227/03). L’omessa valutazione, in fatto, della situazione di pericolo (con specifico riferimento ai profili di attualità e gravità della stessa) comporta pertanto l’illegittimità dell’esercizio, da parte del Comune, del potere di ordinanza previsto dagli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/00. Pres. D’Alessandro, Est. Francavilla – Fallimento B.s.p.a. (avv. Ricciardelli) c. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta (Avv. Stato), Ministero degli Interni (Avv. Stato), Comune di Caserta (avv.ti Santillo e Gallo) e A.S.L. Caserta 1 (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 17 gennaio 2006, n. 679
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