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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 18 Gennaio 2006,Sentenza n. 716
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA

QUINTA SEZIONE DI NAPOLI



n. 716/2006 reg. sent.



composto dai Signori Magistrati:
Carlo d’Alessandro - Presidente
Ugo De Maio - Consigliere
Diego Sabatino - Referendario relatore


ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

nella udienza pubblica del 1 dicembre 2005 sul ricorso 10821/2004 proposto da Salvatore Riccardi, in proprio e in qualità di legale rappresentante della SLAV srl, elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo 323, presso lo studio dei procuratori avv. Silvano Tozzi e Luca Tozzi, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo


contro


Comune di Caivano, non costituito


Comando provinciale della Guardia di finanza di Afragola, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, anche per legge domiciliataria


per l’annullamento, previa sospensione,


a. dell’ordinanza sindacale n. 167 del 28 giugno 2004, notificata il 19 luglio 2004, con la quale è stata abbandonata la rimozione, entro 30 giorni dalla notifica, dei rifiuti abbandonati sui terreni di proprietà della società ricorrente, siti in Caivano, previa esecuzione di interventi necessari al ripristino dell’igienicità e della salubrità degli stessi suoli;


b. ove e per quanto occorra, della precedente nota prot. 7030/75 FR del 5 maggio 2004 del Comando provinciale della Guardia di finanza di Afragola, recante il verbale di sequestro di un’area di circa 20.000 mq, non meglio identificata, adibita a discarica abusiva di rifiuti;


nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;


Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;


Udito il relatore alla pubblica udienza, Referendario Diego Sabatino;


Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;


Ritenuto in fatto


Con ricorso iscritto al n. 10821/2004, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:


- di essere amministratore unico della società proprietaria di alcuni suoli in agro di Caivano, ricompresi nell’agglomerato ASI dello stesso comune;


- che parte dei detti suoli risulta oggetto di procedura espropriativa per la realizzazione della linea TAV, ed attualmente occupato e detenuto dal soggetto incaricato per la realizzazione delle dette opere


- che in assenza di alcuna istruttoria, il sindaco di Caivano, con l’ordinanza impugnata, disponeva a carico del ricorrente, nella sua qualità di amministratore, l’obbligo di procedere allo sgombero dei rifiuti depositati nella detta area ed al ripristino della salubrità dell’area.


Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.


Si costituiva l’Avvocatura dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.


All’udienza del 14 ottobre 2004, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 4898/04.


Con la memoria di discussione depositata il 18 novembre 2005, uno degli originari difensori del ricorrete, l’avv. Nicola Mainelli, rinunciava al mandato.


All’udienza del 1 dicembre 2005, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.


Considerato in diritto


1. Il ricorso è fondato in relazione alla impugnazione dell’ordinanza sindacale, ed inammissibile in relazione alla impugnativa del verbale di sequestro del Comando provinciale della Guardia di finanza.


2. In merito alla vicenda dell’ordinanza sindacale di sgombero dei rifiuti depositati e di ripristino della salubrità dell’area, appare necessario dare rilievo al quarto motivo di ricorso. In questo, la difesa del ricorrente evidenzia come, nel caso in esame, non ricorra nessuno dei presupposti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997, atteso che la presenza di rifiuti non pericolosi nell’area in questione non sarebbe imputabile alla società, quale responsabile in solido con l'autore dell'abbandono, né a titolo di dolo né di colpa.


In particolare viene negato che la stessa SLAV srl sia tenuta a salvaguardare il proprio territorio da qualsiasi forma di discarica prodotta da ignoti, non provenendo tale obbligo da alcuna norma, di legge o regolamentare o di altra natura.


3. La vicenda sottoposta al Collegio appare riconducibile ad un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza, per cui sono ritenuti illegittimi gli ordini di rimozione di rifiuti non pericolosi abusivamente depositati in aree di proprietà, quando non risulti riscontrabile un profilo soggettivo (di dolo o, quanto meno, di colpa) in capo al soggetto titolare del diritto dominicale (tra le altre, da ultimo T.A.R. Napoli, I, 1618/2005). Il detto assunto va riconfermato anche in questo caso, attesa la mancanza di alcun riscontro di carattere oggettivo e soggettivo sulla partecipazione alla commissione del fatto.


L'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 22/97 infatti, permette l'emissione dell'ordinanza di rimozione anche nei confronti di soggetti, quali il proprietario del terreno e soggetti che vi hanno diritti reali o personali di godimento, a titolo di responsabilità solidale, unicamente nel caso che essi siano imputabili a titolo di dolo o di colpa.


Nel caso di specie, assodato che il ricorrente (o la società di cui è amministratore) non è il diretto autore dell'abbandono dei rifiuti sui terreni, dovrebbe accertarsi, in via preliminare, se il detto soggetto potrebbe essere ritenuto corresponsabile solidalmente ex se, nei termini stabiliti dal citato art. 14, comma 3. Tuttavia un tale assunto non può essere dato per presupposto, dovendo invece discendere da un preciso accertamento, articolato su una specifica violazione di un obbligo di vigilanza, nel caso non concretamente predicabile.


Infatti, la soggezione alla sanzione ripristinatoria dello sgombero è consequenziale alla imputabilità “a titolo di dolo o colpa”, e quindi all’accertamento quanto meno di una cooperazione colposa nella violazione. Va infatti rispettato il tenore letterale della norma, che richiede un grado di responsabilità minimo equivalente alla colpa. Peraltro, anche a voler attivare qui la regola vigente nell’ambito della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., non può non notarsi come, anche nell’interpretazione della Corte costituzionale, il detto parametro possa essere invocato solo come in quanto il soggetto indicato “ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse” (Corte costituzionale, 10 maggio 1999, n. 156). Ossia in una condizione che, nel caso in specie, pare esclusa della mancanza di disponibilità dell’area, destinata alla realizzazione di una opera pubblica.


Pertanto, in questo caso è mancata proprio quella valutazione, diretta e fondata su elementi controllabili, idonea ad attribuire la responsabilità al soggetto proprietario, in quanto il Comune si è limitato a dare per scontata la responsabilità senza porre in essere i necessari accertamenti o le dovute segnalazioni per attivare in concreto il dovere di vigilanza.


4. Il ricorso è fondato per questa parte e merita accoglimento, con conseguente carico delle spese processuali sulla parte soccombente, le quali vengono liquidate come in dispositivo.


5. Tuttavia, la detta pronuncia di annullamento non può ulteriormente estendersi, e soprattutto, non può coinvolgere il secondo atto impugnato, ossia la nota prot. 7030/75 FR del 5 maggio 2004 del Comando provinciale della Guardia di finanza di Afragola, recante il verbale di sequestro di un’area di circa 20.000 mq, non meglio identificata, adibita a discarica abusiva di rifiuti.


Va innanzitutto osservato che, sebbene il ricorrente preceda l’impugnativa con alcun formule di rito (“ove e per quanto occorra”), deve ritenersi che il verbale di sequestro sia espressamente oggetto di censure, sia perché espressamente indicato tra gli atti gravati, sia per la positiva indicazione di motivi di doglianza, come si legge ad esempio nel corpo dell’ottavo motivo di ricorso. Pertanto, la censura nei confronti dell’atto non è ipotetica, ma attuale e diretta e va quindi compiutamente esaminata.


Nel merito della questione, non è dubitabile che l’atto in questione non appartenga al novero di quelli sindacabili dal giudice amministrativo. Si tratta infatti di un sequestro penale, la cui disciplina, anche in termini di validità, è integralmente rimessa al codice di procedura penale, ed è quindi atto finalizzato alle esigenze di quel giudizio. Ciò significa, da un lato, che le censure in relazione all’atto di sequestro penale sono prospettabili unicamente alla magistratura ordinaria, e dall’altro lato, che il detto verbale non può essere considerato atto presupposto, nel senso processuale tecnico del termine, del provvedimento principalmente impugnato, in quanto esterno alla fattispecie procedimentale.


6. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione del detto verbale, in quanto atto di natura non amministrativa. La dichiarazione di inammissibilità comporta il carico delle spese processuali sulla parte ricorrente, soccombente in relazione a questa impugnazione.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:


1. Accoglie in parte il ricorso n. 10821/2004 e per l’effetto annulla l’ordinanza del sindaco del Comune di Caivano n. 167 del 28 giugno 2004;


2. Dichiara inammissibile il ricorso n. 10821/2004 in relazione alla impugnazione della nota prot. 7030/75 FR del 5 maggio 2004 del Comando provinciale della Guardia di finanza di Afragola;


3. Condanna il Comune di Caivano a rifondere a Salvatore Riccardi le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 2.000,00 (euro duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge;


4. Condanna Salvatore Riccardi a rifondere al Comando provinciale della Guardia di finanza di Afragola le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 750,00 (euro settecentocinquanta) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2005.


Carlo d’Alessandro Presidente
Diego Sabatino Referendario Estensore

 



 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti – Discarica abusiva – Verbale di sequestro dell’area – Sindacabilità del giudice amministrativo – Esclusione – Giurisdizione ordinaria – Configurabilità quale atto presupposto ad un’ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti - Esclusione. Il verbale di sequestro di un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti non appartiene al novero di quelli sindacabili dal giudice amministrativo. Si tratta infatti di un sequestro penale, la cui disciplina, anche in termini di validità, è integralmente rimessa al codice di procedura penale, ed è quindi atto finalizzato alle esigenze di quel giudizio. Ciò significa, da un lato, che le censure in relazione all’atto di sequestro penale sono prospettabili unicamente alla magistratura ordinaria, e dall’altro lato, che il detto verbale non può essere considerato atto presupposto, nel senso processuale tecnico del termine, del provvedimento principalmente impugnato (nella specie, ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti), in quanto esterno alla fattispecie procedimentale. Pres. D’Alessandro, Est. Sabatino - S.R. (avv.ti S. e L. Tozzi) c. Comune di Caivano (n.c.) e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Afragola (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 18 gennaio 2006, n. 716

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