Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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(Segnalata dall'Avv. Maurizio Balletta)
T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez. I, 15 marzo 2006, Ordinanza n. 733
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA
SEZIONE
Registro Ordinanza: 733/2006
Registro Generale: 1341/2006
nelle persone dei Signori:
FABIO DONADONO Presidente f.f.
PAOLO CORCIULO Primo Ref.
MICHELE BUONAURO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2006
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 1341/2006 proposto da:
COMUNE DI ACERRA
rappresentato e difeso da:
BALLETTA MAURIZIO con domicilio eletto in NAPOLI C.SO VITT.EMANUELE,142,SIG.CAJANO
presso BALLETTA MAURIZIO
contro
COMMISSARIO DI GOVERNO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA
rappresentato e difeso da
D’AMICO ANGELO
MINISTERO DELL'INTERNO
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
e nei confronti di
FIBE S.P.A.
rappresentato e difeso da
MAGRI’ ENNIO
MAGRI’ FABRIZIO
AMBROSELLI MASSIMO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti e
provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. MICHELE BUONAURO
Uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
RILEVATO che:
- l’art. 3, co. 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005 prevede che la
competenza in materia sia devoluta al TAR Lazio anche per quanto riguarda
l’emanazione di misure cautelari;
- tale disposizione, introdotta dalla legge di conversione n. 21 del 2006 ed
entrata in vigore il 29/1/2006, si riferisce anche ai giudizi pendenti;
- emerge un problema attinente la illegittimità costituzionale della norma
sopravvenuta;
RITENUTO che la questione di costituzionalità si palesa non manifestamente
infondata, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 97 cost., in quanto la
devoluzione ad altro Tribunale amministrativo della cognizione su controversie
relative ad atti emanati da autorità amministrative insediate nella regione, nei
confronti di soggetti pure rientranti nell’ambito regionale, per fatti aventi la
loro origine nella regione e con effetti circoscritti alla regione appare in
contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, con il principio
del giudice naturale, con i principi di economicità, celerità, effettività ed
agevolezza nell’accesso alla tutela giurisdizionale, nonché con il principio di
buon andamento dell’attività amministrativa;
CONSIDERATO che:
- in via di principio, desumibile anche dall’art. 30 della legge n. 1034 del
1971, la tutela cautelare non ammette, per sua natura, interruzione durante il
tempo necessario alla soluzione di questioni pregiudiziali, per cui l’istanza di
sospensiva introitata per la decisione andrebbe comunque valutata per la
salvaguardia di posizioni giuridiche soggettive dall’incombente pericolo di una
irrimediabile compromissione;
- pertanto, anche a voler prescindere dalla valutazione del “fumus boni iuris”,
non emerge allo stato un pregiudizio imminente tale da rendere improcrastinabile
l’adozione di misure cautelari urgenti, atteso che i lavori autorizzati con il
provvedimento commissariale sono già stati realizzati ed ultimati dall’ENEL;
RITENUTO quindi che, attesa l’insussistenza allo stato dei presupposti per
l’emanazione della invocata sospensione, è da escludere che, almeno nella
presente sede cautelare, possa essere sollevata innanzi alla Corte
costituzionale una questione che sarebbe destinata alla declaratoria di
inammissibilità per manifesta irrilevanza;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui agli artt. 19 e 21, u.c., della
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 15 Marzo 2006
IL PRESIDENTE
IL REFERENDARIO EST.
IL SEGRETARIO
1) Rifiuti - Provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza - D.L. 245/2005 conv. in L. 21/2006 - Art 3, co. 2 bis - Devoluzione della competenza al Tar Lazio - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza - Rilevanza della questione sollevata in sede cautelare, ove siano carenti i presupposti per la sospensione - Esclusione. Si appalesa non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 97 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 2-bis del decreto-legge n. 245 del 2005 (introdotto dalla legge di conversione n. 21 del 2006 ed entrata in vigore il 29/1/2006, applicabile anche ai giudizi pendenti) che devolve al Tar Lazio la competenza in materia di provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza ex art. 5, c. 1, l. 225/1992. La devoluzione ad altro Tribunale amministrativo della cognizione su controversie relative ad atti emanati da autorità amministrative insediate nella regione e con effetti circoscritti pure rientranti nell’ambito regionale, per fatti aventi la loro origine nella regione e con effetti circoscritti alla regione appare in contrasto infatti con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, con il principio del giudice naturale, con i principi di economicità, celerità, effettività ed agevolezza nell’accesso alla tutela giurisdizionale, nonché con il principio di buon andamento dell’attività amministrativa. E’ da escludere, tuttavia, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in sede di tutela cautelare, ove non sussistano i presupposti per l’emanazione dell’invocata sospensione. Pres. f.f. Donarono, Est. Buonauro - Comune di Acerra (avv. Balletta) c. Commissario di Governo Emergenza Rifiuti Campania (avv. D’Amico) e altri (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 15 marzo 2006, ordinanza n. 733
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