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 Massime della sentenza

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 11 luglio 2006, Sentenza n. 7428
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - Sezione V^
 


n. 7428 Reg. Sent.

ANNO 2006

n. 3046 Reg. Ric.

ANNO 2006

 



composto dai Signori:


1) Carlo d’Alessandro - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
3) Michelangelo Francavilla - Referendario


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.
sul ricorso n. 3046/2006 Reg. Gen., proposto dalla Amministrazione Provinciale di Napoli s.p.a., in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Di Falco e Paola Cosmai, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Matteotti 1, presso la sede legale dell’ente,

 

contro

 

il Comune di Casoria, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, dagli avv.ti Giovanni Cresci e Mauro Iavarone con domicilio eletto in Napoli, alla piazza Municipio, presso la Segreteria del T.A.R.;
nonché
la Regione Campania, in persona del Presidente della giunta regionale p.t., non costituita;


per l’annullamento, previa sospensione
<<1) dell’ordinanza n. 14 del 16.2.2006, notificata il 23 febbraio 2006, con la quale il Presidente della Commissione Straordinaria sindaco p.t. del Comune di Casoria ordina alla Regione Campania e alla Provincia di Napoli “di adottare con immediatezza i necessari interventi di messa in sicurezza del sito a tutela della salute pubblica; di provvedere con urgenza alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo la SS 87 nc “Sannitica”, unitamente alla bonifica del sito, facendo pervenire a questo Comune, ad operazioni concluse, certificazione di avvenuto ripristino dei luoghi. Si avverte che trascorsi gg. 60 dalla notifica del presente provvedimento senza che siano stati effettuati gli interventi ordinati, quest’Ente provvederà alla rimozione dei rifiuti con procedure in danno ai proprietari nei modi previsti dalla normativa vigente. La presente sarà notificata ai soggetti interessati, al Comando Vigili Urbani di Casoria, al Comando Carabinieri di Casoria, al Commissariato di P.S. di Afragola, al Corpo di Polizia Provinciale sito in Via Pietravalle n. 26 – Napoli, alla A.S.L. NA 3, all’ARPAC dip. Provinciale di Napoli, via Don Bosco 4F 80141 Napoli, che provvederanno ciascuno per le proprie competenze, a vigilare sull’intero percorso della strada in oggetto ed a far rispettale la presente ordinanza, con avvertenza che vengono fatti salvi i diritti di parte ivi compresi quelli di ricorrente al TAR entro 60 giorni dalla notifica”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, menzionato o meno nel corpo dell’impugnato provvedimento di cui al precedente punto, ivi compreso, per quanto possa occorrere e ove redatto, il verbale di ispezione effettuato dall’ARPAC in data 14.2.2006. Atti tutti, mai notificati o notiziati alla ricorrente.>>.


VISTI il ricorso ed i relativi allegati;


VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria, con le annesse produzioni;


VISTI gli atti tutti di causa;


UDITI alla camera di consiglio del 22 giugno 2006- relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;


RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:


PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, decimo comma, e 26, commi quarto e quinto, della legge n. 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, nulla hanno obiettato alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;


RILEVATO che l’amministrazione provinciale ricorrente non contesta di avere in gestione la strada statale 87 “Sannitica” nel tratto interessato dai fatti d abbondano e sversamento incontrollato di rifiuti, ma invoca, a sostegno delle proprie doglianze, la costante giurisprudenza amministrativa – anche di questa Sezione – in base alla quale l’ordine di smaltimento di rifiuti abbandonati non può essere indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque al soggetto che ha la disponibilità dell’area, in quanto la responsabilità di questi soggetti postula, giusta il disposto normativo di cui all’articolo 14 del d.lg. 22 del 1997 (ora art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), una imputabilità “a titolo di dolo o colpa” dei fatti di abbandono e/o di deposito incontrollato di rifiuti, sicché la suddetta responsabilità sorge esclusivamente allorché si possa affermare una corresponsabilità, anche omissiva, del titolare dell’area con l’autore dell’abbandono illecito di rifiuti (Tar Campania, Napoli, sez. I, 19 febbraio 2002 n. 990; Tar Marche, 7 giugno 2002 n. 452; Tar Sardegna, 3 giugno 2002 n. 668; Tar Toscana,sez. II,22 marzo 2002 n. 619; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 14 marzo 2002 n. 104; Tar Piemonte, sez. II, 23 febbraio 2002 n. 471);


RILEVATO che nella fattispecie in esame il Comune intimato ha però comprovato (giusta anche la documentazione fotografica versata in atti) l’insistenza dei rifiuti abbandonati sull’area di sedime della strada (i rifiuti invadono in parte la carreggiata e occupano talune aree di servizio e/o di sosta);


RITENUTO che la fattispecie in esame è dunque regolata non solo dalla richiamata norma in tema di gestione dei rifiuti, ma in primis dalla norma speciale di cui all’art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in forza della quale <<1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi>> (il comma 3 estende questi obblighi al gestore, poiché stabilisce che <<Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito>>);


CONSIDERATO che la logica di questa norma speciale, che prevale sulla norma di settore in materia di rifiuti che pone in testa al Comune il compito della raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ora art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006), è del tutto evidente: la pulizia della strada interferisce direttamente con la stessa funzionalità dell’infrastruttura e con la sicurezza della viabilità e non può non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene);


CHE, del resto, sarebbe illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti accumulati sulla strada e sue pertinenze, poiché tale attività implicherebbe l’occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto, il transito di operatori ecologi e altre attività incompatibili con il normale flusso della circolazione stradale, o comunque interferenti con essa; attività che solo l’ente gestore della strada può razionalmente programmare ed attuare “in sicurezza”, con la contestuale, necessaria adozione di tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie;


RITENUTO, pertanto, per le esposte ragioni, che le doglianze portate a questo Tribunale dall’amministrazione provinciale di Napoli sono infondate e il ricorso merita dunque di essere respinto, poiché, nel caso di specie in esame, il dovere funzionale di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti giacenti sulla strada incombe in capo all’ente provinciale ricorrente;


RITENUTO, infine, in linea generale, a fronte del sempre più frequente contenzioso che vede opposti enti pubblici nella materia de qua, di dovere evidenziare che la cura dell’interesse pubblico alla pulizia e sicurezza delle strade e delle relative pertinenze (e, più in generale, alla corretta gestione dei rifiuti, anche per quanto attiene alle aree limitrofe alle strade, che, per ovvi motivi, paiono essere luogo elettivo dello sversamento abusivo di rifiuti, con pregiudizio gravissimo dell’interesse ambientale) non può certo essere garantita con il “palleggiamento” delle responsabilità e delle competenze e con le diffide a provvedere e i ricorsi giurisdizionali tra enti pubblici, essendo precipuo dovere delle pubbliche amministrazioni quello di collaborare fattivamente, tramite accordi, per la cura efficace dell’interesse pubblico;


CHE la ora esposta considerazione appare vieppiù pertinente per una materia, quale quella della gestione dei rifiuti, in cui Provincia e Comune dovrebbero essere legati da vincoli di stretto e positivo raccordo, giusta la sostanziale condivisione di competenze, sia pur a diversi livelli, nella gestione dei rifiuti (ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 22 del 1997, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province e in tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni; questo impianto, imperniato sugli A.T.O., è nella sostanza confermato dal d.lgs. n. 152 del 2006; ai sensi dell’art. 197 del d.lgs. n. 152 del 2006 le Province concorrono alla definizione degli ATO e vi compartecipano secondo le forme e le modalità che saranno stabilite a livello regionale; alle Province competono inoltre importanti funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti);


RITENUTO, pertanto, nella funzione di tutela della giustizia nell'amministrazione (art. 100 Cost.), che è riferibile in generale al giudice amministrativo, di dover evidenziare la necessità che le amministrazioni litiganti ricerchino prioritariamente, nel preminente interesse pubblico, prima del ricorso agli ordini di provvedere, alle diffide e messe in mora e alle conseguenti azioni giurisdizionali, ogni possibile forma di accordo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (art. 15 l. n. 241 del 1990), quali le attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle strade e le loro pertinenze, nonché sulle aree limitrofe e prospicienti (che sono naturale luogo preferito per lo sversamento abusivo e l’abbandono di rifiuti, con conseguente gravissimo degrado ambientale);


CHE il criterio ordinatore di fondo di tali (possibili e auspicabili) accordi risiede nel sopra evidenziato combinato disposto delle norme in tema di gestione dei rifiuti con quelle del codice della strada in tema di pulizia e manutenzione delle strade, combinato disposto che conduce alla sostanziale condivisione dei compiti e delle responsabilità, che va collocato nel quadro della pianificazione e progettazione razionale della gestione dei rifiuti in ambito A.T.O., con riferimento alla pianificazione regionale (o del soggetto commissariale straordinario oggi competente) e deve essere interpretato e applicato con il necessario buon senso e senza irrigidimenti formalistici non più accettabili in un’ottica di amministrazione di risultato nella quale gli enti pubblici servono alla soluzione dei problemi e non a litigare tra loro davanti al giudice;


RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti;


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visti ed applicati gli artt. 21 comma 10 e 26, commi 4 e 5, della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.


Spese compensate.


Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2006.

Il Presidente

Il Relatore

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti – Abbandono – Presenza di rifiuti sul ciglio della strada – Disciplina applicabile – Art. 14 codice della strada – Dovere funzionale di raccolta, trasporto e smaltimento – In capo all’ente proprietario o gestore – Sussistenza. La presenza di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada è regolata in primis dalla alla norma di cui all’art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), norma speciale che prevale sulla norma di settore in materia di rifiuti e che impone al proprietario o al gestore la pulizia della strada anche a fini di sicurezza della viabilità, sicchè il dovere funzionale di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti giacenti su una strada statale attribuita in gestione all’ente provinciale incombe in capo a quest’ultimo. Pres. d’Alessandro, Est. Carpentieri – Amministrazione Provinciale di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) c. Comune di Casoria (avv.ti Cresci e Iavarone) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 11 luglio 2006, n. 7428

 

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