Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez. V, 11 luglio 2006, Sentenza n. 7428
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - Sezione V^
n. 7428 Reg. Sent.
ANNO 2006
n. 3046 Reg. Ric.
ANNO 2006
composto dai Signori:
1) Carlo d’Alessandro - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
3) Michelangelo Francavilla - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.
sul ricorso n. 3046/2006 Reg. Gen., proposto dalla Amministrazione Provinciale
di Napoli s.p.a., in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Aldo Di Falco e Paola Cosmai, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza
Matteotti 1, presso la sede legale dell’ente,
contro
il Comune di Casoria, in persona del
sindaco p.t., rappresentato e difeso, dagli avv.ti Giovanni Cresci e Mauro
Iavarone con domicilio eletto in Napoli, alla piazza Municipio, presso la
Segreteria del T.A.R.;
nonché
la Regione Campania, in persona del Presidente della giunta regionale p.t., non
costituita;
per l’annullamento, previa sospensione
<<1) dell’ordinanza n. 14 del 16.2.2006, notificata il 23 febbraio 2006, con
la quale il Presidente della Commissione Straordinaria sindaco p.t. del Comune
di Casoria ordina alla Regione Campania e alla Provincia di Napoli “di adottare
con immediatezza i necessari interventi di messa in sicurezza del sito a tutela
della salute pubblica; di provvedere con urgenza alla rimozione dei rifiuti
abbandonati lungo la SS 87 nc “Sannitica”, unitamente alla bonifica del sito,
facendo pervenire a questo Comune, ad operazioni concluse, certificazione di
avvenuto ripristino dei luoghi. Si avverte che trascorsi gg. 60 dalla notifica
del presente provvedimento senza che siano stati effettuati gli interventi
ordinati, quest’Ente provvederà alla rimozione dei rifiuti con procedure in
danno ai proprietari nei modi previsti dalla normativa vigente. La presente sarà
notificata ai soggetti interessati, al Comando Vigili Urbani di Casoria, al
Comando Carabinieri di Casoria, al Commissariato di P.S. di Afragola, al Corpo
di Polizia Provinciale sito in Via Pietravalle n. 26 – Napoli, alla A.S.L. NA 3,
all’ARPAC dip. Provinciale di Napoli, via Don Bosco 4F 80141 Napoli, che
provvederanno ciascuno per le proprie competenze, a vigilare sull’intero
percorso della strada in oggetto ed a far rispettale la presente ordinanza, con
avvertenza che vengono fatti salvi i diritti di parte ivi compresi quelli di
ricorrente al TAR entro 60 giorni dalla notifica”; 2) di ogni altro atto
presupposto, connesso e conseguente, menzionato o meno nel corpo dell’impugnato
provvedimento di cui al precedente punto, ivi compreso, per quanto possa
occorrere e ove redatto, il verbale di ispezione effettuato dall’ARPAC in data
14.2.2006. Atti tutti, mai notificati o notiziati alla ricorrente.>>.
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria, con le annesse
produzioni;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla camera di consiglio del 22 giugno 2006- relatore il Magistrato Dr.
Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21,
decimo comma, e 26, commi quarto e quinto, della legge n. 1034 del 1971 e
successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente
instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, nulla
hanno obiettato alla immediata decisione nel merito della causa, che appare
matura per la decisione;
RILEVATO che l’amministrazione provinciale ricorrente non contesta di avere in
gestione la strada statale 87 “Sannitica” nel tratto interessato dai fatti d
abbondano e sversamento incontrollato di rifiuti, ma invoca, a sostegno delle
proprie doglianze, la costante giurisprudenza amministrativa – anche di questa
Sezione – in base alla quale l’ordine di smaltimento di rifiuti abbandonati non
può essere indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque al soggetto
che ha la disponibilità dell’area, in quanto la responsabilità di questi
soggetti postula, giusta il disposto normativo di cui all’articolo 14 del d.lg.
22 del 1997 (ora art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), una imputabilità “a
titolo di dolo o colpa” dei fatti di abbandono e/o di deposito incontrollato di
rifiuti, sicché la suddetta responsabilità sorge esclusivamente allorché si
possa affermare una corresponsabilità, anche omissiva, del titolare dell’area
con l’autore dell’abbandono illecito di rifiuti (Tar Campania, Napoli, sez. I,
19 febbraio 2002 n. 990; Tar Marche, 7 giugno 2002 n. 452; Tar Sardegna, 3
giugno 2002 n. 668; Tar Toscana,sez. II,22 marzo 2002 n. 619; T.R.G.A. Trentino
Alto Adige, Trento, 14 marzo 2002 n. 104; Tar Piemonte, sez. II, 23 febbraio
2002 n. 471);
RILEVATO che nella fattispecie in esame il Comune intimato ha però comprovato
(giusta anche la documentazione fotografica versata in atti) l’insistenza dei
rifiuti abbandonati sull’area di sedime della strada (i rifiuti invadono in
parte la carreggiata e occupano talune aree di servizio e/o di sosta);
RITENUTO che la fattispecie in esame è dunque regolata non solo dalla richiamata
norma in tema di gestione dei rifiuti, ma in primis dalla norma speciale di cui
all’art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) del codice
della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in forza della quale <<1. Gli enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità
della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle
strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi>> (il comma 3 estende questi obblighi al gestore, poiché stabilisce che
<<Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della
strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo
che sia diversamente stabilito>>);
CONSIDERATO che la logica di questa norma speciale, che prevale sulla norma di
settore in materia di rifiuti che pone in testa al Comune il compito della
raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (art. 21
del d.lgs. n. 22 del 1997, ora art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006), è del tutto
evidente: la pulizia della strada interferisce direttamente con la stessa
funzionalità dell’infrastruttura e con la sicurezza della viabilità e non può
non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o
comunque affidatario della gestione del bene);
CHE, del resto, sarebbe illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i
rifiuti accumulati sulla strada e sue pertinenze, poiché tale attività
implicherebbe l’occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta
e il trasporto, il transito di operatori ecologi e altre attività incompatibili
con il normale flusso della circolazione stradale, o comunque interferenti con
essa; attività che solo l’ente gestore della strada può razionalmente
programmare ed attuare “in sicurezza”, con la contestuale, necessaria adozione
di tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della
circolazione e degli operatori addetti alle pulizie;
RITENUTO, pertanto, per le esposte ragioni, che le doglianze portate a questo
Tribunale dall’amministrazione provinciale di Napoli sono infondate e il ricorso
merita dunque di essere respinto, poiché, nel caso di specie in esame, il dovere
funzionale di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti giacenti
sulla strada incombe in capo all’ente provinciale ricorrente;
RITENUTO, infine, in linea generale, a fronte del sempre più frequente
contenzioso che vede opposti enti pubblici nella materia de qua, di dovere
evidenziare che la cura dell’interesse pubblico alla pulizia e sicurezza delle
strade e delle relative pertinenze (e, più in generale, alla corretta gestione
dei rifiuti, anche per quanto attiene alle aree limitrofe alle strade, che, per
ovvi motivi, paiono essere luogo elettivo dello sversamento abusivo di rifiuti,
con pregiudizio gravissimo dell’interesse ambientale) non può certo essere
garantita con il “palleggiamento” delle responsabilità e delle competenze e con
le diffide a provvedere e i ricorsi giurisdizionali tra enti pubblici, essendo
precipuo dovere delle pubbliche amministrazioni quello di collaborare
fattivamente, tramite accordi, per la cura efficace dell’interesse pubblico;
CHE la ora esposta considerazione appare vieppiù pertinente per una materia,
quale quella della gestione dei rifiuti, in cui Provincia e Comune dovrebbero
essere legati da vincoli di stretto e positivo raccordo, giusta la sostanziale
condivisione di competenze, sia pur a diversi livelli, nella gestione dei
rifiuti (ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 22 del 1997, gli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province e in
tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria
dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i
Comuni; questo impianto, imperniato sugli A.T.O., è nella sostanza confermato
dal d.lgs. n. 152 del 2006; ai sensi dell’art. 197 del d.lgs. n. 152 del 2006 le
Province concorrono alla definizione degli ATO e vi compartecipano secondo le
forme e le modalità che saranno stabilite a livello regionale; alle Province
competono inoltre importanti funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti);
RITENUTO, pertanto, nella funzione di tutela della giustizia
nell'amministrazione (art. 100 Cost.), che è riferibile in generale al giudice
amministrativo, di dover evidenziare la necessità che le amministrazioni
litiganti ricerchino prioritariamente, nel preminente interesse pubblico, prima
del ricorso agli ordini di provvedere, alle diffide e messe in mora e alle
conseguenti azioni giurisdizionali, ogni possibile forma di accordo per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
(art. 15 l. n. 241 del 1990), quali le attività inerenti la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle strade e le loro pertinenze, nonché
sulle aree limitrofe e prospicienti (che sono naturale luogo preferito per lo
sversamento abusivo e l’abbandono di rifiuti, con conseguente gravissimo degrado
ambientale);
CHE il criterio ordinatore di fondo di tali (possibili e auspicabili) accordi
risiede nel sopra evidenziato combinato disposto delle norme in tema di gestione
dei rifiuti con quelle del codice della strada in tema di pulizia e manutenzione
delle strade, combinato disposto che conduce alla sostanziale condivisione dei
compiti e delle responsabilità, che va collocato nel quadro della pianificazione
e progettazione razionale della gestione dei rifiuti in ambito A.T.O., con
riferimento alla pianificazione regionale (o del soggetto commissariale
straordinario oggi competente) e deve essere interpretato e applicato con il
necessario buon senso e senza irrigidimenti formalistici non più accettabili in
un’ottica di amministrazione di risultato nella quale gli enti pubblici servono
alla soluzione dei problemi e non a litigare tra loro davanti al giudice;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano giusti motivi per disporne
l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visti ed
applicati gli artt. 21 comma 10 e 26, commi 4 e 5, della legge 1034/1971, come
integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2006.
Il Presidente
Il Relatore
1) Rifiuti – Abbandono – Presenza di rifiuti sul ciglio della strada – Disciplina applicabile – Art. 14 codice della strada – Dovere funzionale di raccolta, trasporto e smaltimento – In capo all’ente proprietario o gestore – Sussistenza. La presenza di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada è regolata in primis dalla alla norma di cui all’art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), norma speciale che prevale sulla norma di settore in materia di rifiuti e che impone al proprietario o al gestore la pulizia della strada anche a fini di sicurezza della viabilità, sicchè il dovere funzionale di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti giacenti su una strada statale attribuita in gestione all’ente provinciale incombe in capo a quest’ultimo. Pres. d’Alessandro, Est. Carpentieri – Amministrazione Provinciale di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) c. Comune di Casoria (avv.ti Cresci e Iavarone) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 11 luglio 2006, n. 7428
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