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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2006 (22/05/2006), Sentenza n. 8046

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Sede di Napoli - Sezione Sesta



ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso n. 12623 del 2004, proposto da Carannante Domenica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Carro e Nicolino Petrucci con studio in Bacoli al Viale Olimpico e perciò da intendersi per legge domiciliati in Napoli, piazza Municipio n. 62, presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per La Campania

C O N T R O

- Comune di Bacoli, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza di demolizione n. 151 del 10.08.2004, a firma del Responsabile dell’UTC, che ingiunge “la demolizione ad horas del manufatto costituito da un unico ambiente con copertura di lamiere imbottite su struttura in ferro e calpestio in calcestruzzo, il tutto su di una superficie di mq 30,00 per un’ altezza di mt 2,70” .

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 22 maggio 2006 - relatore il Pres. Michele Perrelli - il difensore della parte, come da verbale;

Ritenuto quanto segue in :


F A T T O


Con atto notificato il 27 ottobre 2004 e depositato il successivo 24 novembre, la ricorrente, proprietaria di un manufatto realizzato abusivamente in Bacoli, impugnava l’ordinanza n. 151 notificata il 12 agosto 2004, con la quale il Comune di Bacoli ordinava “la demolizione ad horas del manufatto costituito da un unico ambiente con copertura di lamiere imbottite su struttura in ferro e calpestio in calcestruzzo, il tutto su di una superficie di mq 30,00 per un’ altezza di mt 2,70”, lamentando l’illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Eccesso di potere per assenza dei presupposti ed omessa ponderazione della fattispecie. Carenza di istruttoria di motivazione.

L’art. 27 del D.P.R. 380/2001 postula una situazione di urgenza, nel caso di specie, invece, è stata accertata una struttura preesistente, con un sopralluogo del VV. UU. del Comune di Bacoli, in data 27 gennaio 2004, al quale non seguiva alcun provvedimento immediato, posto che l’ordinanza, che si impugna, è stata emessa solo in data 10 agosto 2004, dopo mesi dall’accertamento e in assenza di istruttoria.

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e dell’interesse pubblico alla demolizione.

Il provvedimento impugnato manca della valutazione dell’interesse pubblico alla demolizione e della ponderazione degli interressi pubblico e privato coinvolti.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della Legge 326/03. La violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della Legge 47/85.

Le norme summenzionate determinano una automatica sospensione, violata con l’emissione dell’ordinanza impugnata, dei provvedimenti demolitori nelle more della scadenza del termine entro il quale è possibile presentare domanda di condono.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 380/01. Eccesso di potere per assenza dei presupposti ed omessa ponderazione della fattispecie.

La ricorrente nel dichiarare di voler presentare istanza per la concessione in sanatoria, lamenta la violazione delle norme citate, ritenendo che i provvedimenti della P.A. non potevano essere emessi perché non era stata preventivamente valutata la sanabilità delle opere.

All’udienza di trattazione la ricorrente depositava la documentazione comprovante la presentazione in data 7 dicembre 2004 della richiesta di condono, unitamente alla documentazione presentata in data 26 gennaio 2005, relativa alla domanda di accertamento di compatibilità ambientale e paesaggistica, entrambe senza esito espresso alla data d’udienza.

Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2006 il ricorso veniva spedito in decisione.


DIRITTO


I. Il ricorso è improcedibile.

Come emerge dalla narrativa in fatto, è comprovato in atti che successivamente alla proposizione del ricorso la ricorrente ha presentato al Comune di Bacoli domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della Legge 326/03 e dell’art. 44 della Legge 47/85.

La ricorrente segnala, senza che vi sia possibilià di dubitarne, che il Comune non ha provveduto all’esame dell’istanza di condono in sanatoria sino all’udienza di trattazione del gravame.

Il provvedimento conclusivo è, in vero, da adottare entro 240 giorni dalla presentazione dell’istanza: al cui scadere dei 240 giorni, per giurisprudenza consolidata, anche di questo TAR, dalla quale non v’è motivo per discostarsi, si determina un silenzio-rifiuto, a seguito dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 32 della L. 47/1985, come sostituito dall’art. 32, comma 43 del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003 per l’esame della richiesta di parere di compatibilità paesistica, formulata contestualmente alla summenzionata istanza di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, presentata al Comune di Bacoli.

Il novellato articolo 32 della L. 47/1985 prevede che il silenzio sulla richiesta del predetto parere, entro 180 giorni, abiliti il richiedente alla impugnazione del silenzio-rifiuto.

Tale proposizione normativa, come più volte ha detto questa Sezione, deve però essere inscritta nel complessivo procedimento amministrativo, volto primariamente alla definizione della istanza di concessione edilizia in sanatoria.

La legge statale 326 del 2003 (come integrata dalla L. 27.12.2004 n. 304, di conv. del D.L. 282/04) e la Legge regionale della Campania 10 del 18.11.2004 (in una parte immune dalla pronunzia di non legittimità costituzionale del Giudice delle leggi), hanno scandito con precisione i tempi del procedimento principale: tempi che influiscono, all’evidenza, anche sulla attivazione e definizione del sub-procedimento del parere di compatibilità paesaggistica.

Il legislatore nazionale ed il legislatore regionale hanno previsto, per l’esame complessivo della domanda di sanatoria ex lege 326 del 2003 (come modificata dalla L. 304 del 27.12.2004, di conv. del D.L. 282/04), un termine ultimo per la presentazione della domanda (10.12.2004), un termine per il versamento dei residui oneri concessori (24 mesi dall’istanza), uno per il pagamento della seconda rata dell’oblazione (31 maggio 2005), altro per il pagamento della terza rata dell’oblazione (30 settembre 2005), altro, ancora, per il deposito degli ulteriori documenti richiesti (31 ottobre 2005): da tale ultima data, maturano, infine, ulteriori effetti ai sensi del comma 36 dell’art. 32 L. 326/2003.

Alla scadenza del termine complessivo per la definizione del procedimento principale scatta l’intervento sostitutivo dell’amministrazione provinciale secondo la procedura fissata dall’art. 4 della Legge Regionale della Campania n. 9 del 2001.

È evidente che il termine risponde ad una esigenza di efficienza e funzionalità degli uffici, avendo il legislatore previsto (come in effetti è avvenuto) l’inoltro di un numero rilevante di domande ed avendo la stessa legge stabilito la priorità delle domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi delle legislazioni condonistiche precedenti.

In questo ambito, la novella dell’art. 32 della L. 47/1985 è particolarmente significativa.

Ne consegue quindi che pure il parere paesaggistico è tutto inscritto, quale segmento sub-procedimentale, nell’ambito del procedimento principale di sanatoria; si tratta di parere da acquisire con modalità esplicitate ed in forma espressa, avendo valore preclusivo solo ove l’autorità competente al vincolo escluda la sanabilità dell’opera.

Gli esiti di tale subprocedimento sono costituiti o dal rilascio del titolo abilitativo in sanatoria sulla base della espressa compatibilità paesistica, ovvero, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 (come inserito dalla L. 15/2005), dalla comunicazione del parere negativo della autorità competente alla protezione del vincolo paesaggistico.

Decorso il termine di 240 giorni, assegnato complessivamente per la definizione della pratica di condono, si forma il silenzio-diniego che può essere impugnato dall’interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che però possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura e, tanto meno, mancanza di motivazione.

Nello stesso senso, d’altra, parte, si è pronunciato il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa, affermando che “il silenzio dell’Amministrazione a fronte di un’istanza di sanatoria costituisce una ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono pertanto collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell’istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso; ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione - tant’è che l’art. 13 della L. n. 47/1985 attribuisce al silenzio serbato dalla P.A. il valore di diniego vero e proprio - ed è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto recettivo dell’atto” (C.d.S., sez.V, 11 febbraio 2003, n.706; cfr., altresì, C.G.A.R.S. 21 marzo 2001, n.142).

La configurazione della fattispecie in esame quale silenzio-diniego non è venuta meno per effetto del sopravvenuto intervento normativo di cui al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

L’inutile decorso del prescritto termine comporta inesorabilmente la reiezione dell’istanza del privato.

Il silenzio serbato dal Comune sulla istanza di concessione in sanatoria presentata dalla ricorrente, per consolidata giurisprudenza anche della Sezione (tra le tante, TAR Napoli, VI, 18.4.2005, sent. 4157) ha natura di atto tacito di reiezione, pertanto, il rilevato silenzio comporta, sul piano processuale, la sicura perdita di ogni interesse alla definizione del presente ricorso.

E’ da ritenere, pertanto, che l’interesse sostanziale azionato col presente gravame, che è senza dubbio il mantenimento dell’opera edilizia sanzionata, destinataria dell’ordinanza impugnata, non risulta più leso dall’ordinanza di demolizione, ma ha ricevuto pregiudizio per effetto del diniego tacito formatosi, per il solo decorso del tempo (giorni 240), sulla istanza di autorizzazione in sanatoria, se rimasto privo di tempestiva impugnazione nei noti termini decadenziali (il che non è dato conoscere al Collegio).

In tale ultima evenienza il Comune intimato non è neppure tenuto a rinnovare l’Ordinanza per la demolizione, poiché la domanda di condono non priva di efficacia la suddetta Ordinanza ma ne paralizza momentaneamente gli effetti, ponendone la esecutività in uno stato di quiescenza, fino alla formazione del silenzio-diniego o dell’esplicito rigetto che rimangano non impugnati.

E’ del tutto ovvio, a contrario, che l’eventuale accoglimento dell’istanza di condono avrebbe soddisfatto totalmente l’interesse, come sopra individuato, del ricorrente, precludendo definitivamente la possibilità di demolire le opere a suo tempo realizzata senza titolo.

Per le considerazioni che precedono, ritiene la Sezione che nessun ulteriore residuo interesse possa configurarsi attualmente in capo alla ricorrente che, peraltro, in alcun modo lo ha prospettato in giudizio. Ne discende la improcedibilità del ricorso perché, come è noto, l’interesse è condizione dell’azione che deve permanere sino al passaggio in decisione della causa.

La mancata costituzione dell’intimato Comune preclude ogni discorso relativo alle spese di giudizio.


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CAMPANIA - NAPOLI - Sezione VI, dichiara improcedibile il ricorso n. 12623, meglio in epigrafe specificato, proposto da Domenica Carannante.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2006 con l’intervento dei Magistrati:

Michele Perrelli Presidente, Rel.

Alessandro Pagano Consigliere

Maria Abbruzzese Componente
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Parere paesaggistico - Modalità di acquisizione - Termine di formazione del silenzio-diniego - Termini d’impugnazione - Art. 10 bis L. 241/1990 - L. 15/2005 - D.P.R. 380/2001. Il parere paesaggistico è inscritto, quale segmento sub-procedimentale, nell’ambito del procedimento principale di sanatoria. Si tratta, di parere da acquisire con modalità esplicitate ed in forma espressa, avendo valore preclusivo solo ove l’autorità competente al vincolo escluda la sanabilità dell’opera. Gli esiti di tale subprocedimento sono costituiti o dal rilascio del titolo abilitativo in sanatoria sulla base della espressa compatibilità paesistica, ovvero, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 (come inserito dalla L. 15/2005), dalla comunicazione del parere negativo della autorità competente alla protezione del vincolo paesaggistico. Cosicché, solo decorso il termine di 240 giorni, assegnato complessivamente per la definizione della pratica di condono, si forma il silenzio-diniego che può essere impugnato dall’interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che però possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura e, tanto meno, mancanza di motivazione. (La configurazione del silenzio-diniego non è venuta meno per effetto del sopravvenuto intervento normativo di cui al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”). Pres. Rel. Perrelli - Carannante (Avv.ti Carro e Petrucci) c. Comune di Bacoli (n.c.). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2006 (22/05/2006), Sentenza n. 8046

Urbanistica e edilizia - Istanza di sanatoria - Silenzio della P.A. - Valore di diniego - Silenzio significativo - Impugnazione - Limiti. Il silenzio dell’Amministrazione a fronte di un’istanza di sanatoria costituisce un’ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono pertanto collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell’istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso; ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione - tant’è che l’art. 13 della L. n. 47/1985 attribuisce al silenzio serbato dalla P.A. il valore di diniego vero e proprio - ed è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto recettivo dell’atto” (C.d.S., sez.V, 11 febbraio 2003, n.706; cfr., altresì, C.G.A.R.S. 21 marzo 2001, n.142). Pres. Rel. Perrelli - Carannante (Avv.ti Carro e Petrucci) c. Comune di Bacoli (n.c.). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2006 (22/05/2006), Sentenza n. 8046

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