Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. CAMPANIA Sez.
II, 21/09/2006 (6 luglio 2006) n. 8182
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - Sezione II
n.8182/06
Registro Sentenze
N. 12487/2002
Registro Generale
composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Anna Pappalardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12487/2002 registro generale promosso da:
CRISPINO ANGELO, nato a Frattamaggiore (NA) il 20 febbraio 1941
difesa officiata: avvocato Angelo Costa
domicilio: eletto in Napoli, salita Moiariello, n. 66 c/o avvocato Allamprese
CONTRO
il Comune di Frattamaggiore, in persona del sindaco pro tempore
difesa officiata: avvocato Luigi Parisi
domicilio: eletto in Napoli, via Arenaccia, n. 128 c/o studio Cirillo - Costa
PER L’ANNULLAMENTO
del primo diniego di rilascio di concessione edilizia del 2 luglio 2002, n.
11684 in esito all’istanza del 10 marzo 1998, n. 3874;
del secondo diniego di rilascio della concessone edilizia del 30 settembre 2002,
n. 15932, nonché
PER LA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA
ovvero per la condanna dell’amministrazione al
RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE
Visto il ricorso, notificato in data 28 novembre 2002 e depositato in data 13
dicembre 2002, con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 10832 del 13 dicembre 2002.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta, all’udienza del 6/07/2006, la relazione del dott. A. Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Si assume in atto introduttivo di giudizio che, con ricorso proposto innanzi il
TAR Campania NRG 1789/2001, Crispino Angelo impugnava il provvedimento del
22/11/2002, n. 24091 con il quale l’amministrazione resistente, in esito
all’istanza di concessione edilizia presentata in data 10 marzo 1998, protocollo
n. 3874 (per la realizzazione di una sopraelevazione con sovrastante tetto
termico al fabbricato di sua proprietà, sito alla terza traversa M. Stanzione,
n. 21) disponeva la sospensione di ogni determinazione in applicazione delle
misure di salvaguardia ai sensi della legge 1902/1952, sulla considerazione che
il progetto presentato contrastasse con le prescrizioni del p.r.g. adottato con
deliberazione consiliare del 16/01/1999, n. 4, nelle more del perfezionamento
del procedimento amministrativo di rilascio del titolo.
Il ricorso veniva accolto con sentenza della Quarta Sezione del TAR Campania del
5 luglio 2002, n. 3990 che riteneva fondato ed assorbente il dedotto vizio di
eccesso di potere per difetto di motivazione.
È da premettere che nella seduta del 9 dicembre 1998, in sede di esame
dell’istanza di concessione nella vigenza della compatibile normativa edilizia
ed urbanistica di cui al programma di fabbricazione approvato nel 1960, la
commissione edilizia comunale esprimeva parere favorevole al rilascio del
titolo, sia pure condizionato “al perfezionamento dell’atto di acquisto
dell’area indicata”.
Con nota del 18/12/1998, n. 19940, recapitata il 13/01/1999, l’amministrazione
comunale comunicava l’esito favorevole della domanda in disamina, con
contestuale richiesta al ricorrente di assolvere alle formalità di rito, tra le
quali rilevava la richiesta di pagamento dei diritti di segreteria e del
contributo di concessione per £ 4.939.000, prontamente assolte dal ricorrente il
15/01/1999 ed in pari data comunicate con nota assunta al protocollo n. 853.
Con la medesima nota veniva richiesta anche la copia dell’atto di acquisto,
ancorché il titolo di proprietà del 31 gennaio 1963, repertorio n. 43969, fosse
già stato prodotto in allegato all’istanza di concessione del 10 marzo 1998, n.
3874.
(…) Con il secondo dei provvedimenti impugnati (di contenuto identico al primo)
si nega la richiesta concessione edilizia per contrasto dell’opera in progetto
con le vigenti prescrizioni del p.r.g., a sua volta adottato in data 16 gennaio
1999 ed approvato con decreto del presidente della Provincia di Napoli del 7
novembre 2001, n. 884, ricadendo l’intervento costruttivo denegato in zona B2
che non consente “nuovi volumi e superfici” ed è soggetta “alla preventiva
approvazione di piani esecutivi non ancora adottati”.
Con il ricorso in trattazione l’interessato ha dedotto un unico complesso motivo
così epigrafato: Violazione e falsa applicazione dell’a. 4 della legge 493/1993,
della legge 1150/1942, della legge 10/1977 e della legge 47/1985. eccesso di
potere per falsa causa. Travisamento. Errata istruttoria. Irragionevolezza.
Perplessità.
Ha inoltre evidenziato le ragioni per le quali ritiene di aver diritto al
risarcimento in forma specifica ovvero al risarcimento per equivalente.
Si costitutiva in giudizio l’amministrazione comunale deducendo
l’inammissibilità nonché l’infondatezza del ricorso.
Con atto depositato in data 21 febbraio 2006 si costituiva in giudizio, in
sostituzione del precedente patrono, l’avvocato Angelo Costa.
All’udienza del 6 luglio 2006 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il signor Angelo Crispino, con ricorso n. 1789/2001, proposto innanzi il TAR
Campania, impugnava il provvedimento del dirigente dell’UTC di Frattamaggiore
del 22 novembre 2000, n. 24091 recante sospensione di ogni determinazione sulla
domanda di rilascio di concessione edilizia del 10 marzo 1998, n. 3874, nonché
di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, compreso
il parere della Commissione Edilizia Comunale del 9 dicembre 1998, la
deliberazione del 18 gennaio 2000 di soppressione della stessa commissione
edilizia comunale, della nota istruttoria del responsabile dell’UTC del 18
dicembre 11998, n. 19940.
In particolare sotto il motivo I.1 (violazione del giusto procedimento ex a. 4
della legge 493/1993; travisamento dei fatti; eccesso di potere; perplessità),
lettera B) d) (pagina 5) parte ricorrente affermava: la domanda all’esame va,
pertanto riesaminata alla luce delle norme urbanistiche del programma di
fabbricazione del 1960, preesistente all’attuale p.r.g. fino al 15 gennaio 1991,
atteso che, ove l’amministrazione avesse provveduto su di essa nella rigorosa
osservanza della scansione procedimentale di cui all’a. 4 della legge 493/1993,
potendo legittimamente deliberare nella pienezza della documentazione offerta a
corredo dell’istanza e conformando, così, come suo dovere-obbligo, la propria
condotta al principi di legalità, di imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa, la concessione edilizia, già assentita dalla commissione
edilizia in data 9 dicembre 1998, sarebbe stata rilasciata entro il 24 maggio
1998, o comunque entro il termine ultimo di vigenza dell’assenziente programma
di fabbricazione.
Parte ricorrente (pagina 11/12) chiedeva altresì la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno patito in relazione al
comportamento elusivo ed al susseguente provvedimento gravato, entrambi
illegittimi. “Ai sensi del combinato disposto degli a. 34 e 35 del d. lgs.
8071998, tale ristoro va commisurato, in parte, alla lievitazione dei costi dei
materiali edilizi e della mano d’opera intervenuta dopo la scadenza infruttuosa
del termine ex a. 4 della legge 493/1993 entro cui doveva farsi luogo al
rilascio della concessione edilizia, ed in arte al criterio equitativo ex a.
1226 c.c. per il pregiudizio insito nel censurato comportamento antigiuridico,
tale da ritenersi anche alla luce della sentenza della cassazione della SS.UU.
500/1999”.
Il TAR Campania, con sentenza del 5 luglio 2002, n. 3990 dichiarava
inammissibile la censura relativa all’impugnativa della nota del 18 dicembre
1998, n. 19940 di richiesta di documentazione integrativa per intervenuta
decadenza dell’amministrazione intimata dal potere di richiedere integrazione di
documenti ai sensi dell’a. 4 della lege 493/1993.
“La censura si appalesa – oltre che tardiva – inammissibile, in quanto il
ricorrente ha esitato detta richiesta istruttoria con lettera in data 15 gennaio
1999, protocollo n. 853, facendo in tal modo acquiescenza alla stessa”.
La medesima sentenza affermava altresì che: “L’acclarata carenza di motivazione
inficia in radice l’impugnato provvedimento del 22 novembre 2000, n. 24091 e ne
impune l’annullamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’amministrazione, rimanendo assorbita ogni altra censura”.
Il TAR Campania, con la sentenza del 5 luglio 2002, n. 3990, disattendeva la
richiesta di parte ricorrente di ottenere una pronuncia di tipo conformativo
nella quale si affermasse l’obbligo dell’amministrazione di rilasciare la
richiesta concessione edilizia non sulla base della normativa vigente al momento
della pronuncia del provvedimento impugnato (22/11/2000), ma alla luce del
programma di fabbricazione vigente al momento della presentazione della domanda
(10 marzo 1998). Il TAR Campania, con la citata sentenza, non adottava alcuna
pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni.
Tali omissioni dovevano essere censurate con la proposizione dell’appello
avverso la citata sentenza con la conseguenza che il ricorso in esame risulta
inammissibile in quanto ripropone questioni, sia pure implicitamente, già decise
con sentenza del cui passaggio in giudicato non può dubitarsi.
In ogni caso, e solo per completezza di esposizione, va rilevato (sempreché le
censure formulate possano essere interpretate in tal senso) che parte ricorrente
non indica in base a quale norma o principio la concessione edilizia debba
essere rilasciata in base alla disciplina vigente al momento della presentazione
della domanda e non a quello dell’adozione del provvedimento.
Quanto alla richiesta risarcitoria la sezione deve rilevare che (anche a voler
ritenere superata, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione del 13
giugno 2006, nn. 13659 e 13660, la questione della pregiudiziale amministrativa)
essa non può che essere disciplinata dai principi civilistici e soprattutto
dall’a. 2697 del codice civile che impone alla parte attrice di provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento. Si vuole precisare cioè che il risarcimento
non può derivare dalla sola illegittimità del provvedimento ostativo, ma deve
assumere a proprio presupposto la fondatezza della domanda.
La sezione ritiene di dover precisare che, sempre alla luce delle recenti
pronunce della Corte di Cassazione, al giudizio per ottenere la reintegrazione
in forma specifica ovvero il risarcimento per equivalente non può essere
applicato il comma quarto dell’a. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel
testo integrato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205), che impone
all’amministrazione di produrre il provvedimento impugnato nonché gli atti e i
documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e
quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Tale norma trova la sua
giustificazione nel solo giudizio impugnatorio, anche in ragione del termine di
decadenza entro il quale deve essere proposto il ricorso. Quando invece
l’azione, come quella reintegratoria-risarcitoria, è soggetta a termine di
prescrizione non v’è ragione per imporre alla parte convenuta in giudizio, in
analogia con quanto accade nel processo civile, l’obbligo di depositare gli atti
sui quali si fonda la domanda dell’attore, il quale può utilizzare lo speciale
procedimento per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241, per acquisire la documentazione necessaria a
dimostrare la fondatezza della domanda.
Nel caso di specie era pertanto onere, non assolto, di parte ricorrente
depositare in giudizio il programma di fabbricazione ed il progetto presentato
ed indicare in base a quali norme regolamentari era possibile ottenere la
concessione così come richiesta.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, dichiara
inammissibile il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Compensati spese competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 luglio 2006.
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore
1) Urbanistica - Procedura e varie - Questione della pregiudiziale amministrativa - Reintegrazione in forma specifica - Risarcimento per equivalente - Termine di prescrizione Fattispecie: concessione edilizia, sospensione di ogni determinazione in applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi della L. 1902/1952. La questione della pregiudiziale amministrativa non può che essere disciplinata dai principi civilistici e soprattutto dall’art. 2697 del codice civile che impone alla parte attrice di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Corte di Cassazione del 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660). Pertanto, il risarcimento non può derivare dalla sola illegittimità del provvedimento ostativo, ma deve assumere a proprio presupposto la fondatezza della domanda. Sicché, al giudizio per ottenere la reintegrazione in forma specifica ovvero il risarcimento per equivalente non può essere applicato il comma quarto dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo integrato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205), che impone all’amministrazione di produrre il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Tale norma trova la sua giustificazione nel solo giudizio impugnatorio, anche in ragione del termine di decadenza entro il quale deve essere proposto il ricorso. Quando invece l’azione, come quella reintegratoria-risarcitoria, è soggetta a termine di prescrizione non v’è ragione per imporre alla parte convenuta in giudizio, in analogia con quanto accade nel processo civile, l’obbligo di depositare gli atti sui quali si fonda la domanda dell’attore, il quale può utilizzare lo speciale procedimento per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, per acquisire la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della domanda. Nel caso di specie era pertanto onere, non assolto, di parte ricorrente depositare in giudizio il programma di fabbricazione ed il progetto presentato ed indicare in base a quali norme regolamentari era possibile ottenere la concessione così come richiesta. Pres. Onorato - Rel. Pannone - CRISPINO (avv. Costa) c. Comune di Frattamaggiore (avv. Parisi). T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (6 luglio 2006) n. 8182 (vedi: sentenza per esteso)
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