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 Massime della sentenza

 

T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (27/07/2006), Sentenza n. 8186
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - Sezione II
 


n.8186/06
Registro Sentenze
N. 9406/2004
Registro Generale


composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Umberto Maiello I Referendario
ha pronunciato, ai sensi del comma decimo dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dei commi quarto e quinto dell’a. 26 della legge 1034/1971, nel testo introdotto dal comma 1 dell’a. 9 della legge 205/2000, la seguente


DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA


sul ricorso n. 9406/2004 registro generale promosso da:
POLESE CIRO, nato a Meta di Sorrento (NA) il 26 febbraio 1966
difesa officiata: avvocati Federico Sicignano e Paolo Vincenzo Sicignano
domicilio: elettivamente in Napoli, via Kerbaker, n. 86 c/o avvocato Bruno Del Gaudio
CONTRO
il Comune di Lettere (NA), in persona del sindaco pro tempore
difesa officiata: avvocato Massimo Coppola
domicilio: eletto in Napoli, piazza Bovio, n. 8 c/o avvocato Antonio Castiello
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza del 22 aprile 2004, n. 13 del dirigente dell’UTC del Comune di Lettere con la quale si dispone la demolizione di opere edilizie ritenute abusive.
Visto il ricorso, notificato il 24/06/2004 e depositato il 14/07/2004, con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione di udienza n. 4280 del 6 luglio 2006.
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Lettere.
Visti gli atti tutti della causa.
Data per letta, alla c. di c. del 27/07/2006, la relazione del consigliere dottor A. Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale di camera di consiglio.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO


La sezione ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata (come rappresentato, ai sensi del comma X dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai difensori delle parti costituite), in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’articolo 26, commi IV e V, della L. 1034 del 1971, nel testo introdotto dal c. 1 dell’articolo 9 della L. 205 del 2000.


Fondato ed assorbente è il motivo con il quale si deduce la violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine al mancato avvio del procedimento. “L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è illegittimo se non preceduto dall’avviso dell’avvio del relativo procedimento ai sensi dell’a. 7 della L. 7/8/1990 n. 241” (T.A.R. Liguria I, 18/03/2002, n. 307).


Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, restando esclusa ogni valutazione sulla sanabilità delle opere realizzate.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto (con le precisazioni di cui in motivazione), annulla il provvedimento meglio specificato in epigrafe.


Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.


Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 luglio 2006.


dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione di un manufatto abusivo - Mancata comunicazione di avvio del procedimento - Illegittimità - Effetti - L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.. L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è illegittimo ai sensi dell’art. 7 della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m. in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte della pubblica amministrazione, (T.A.R. Liguria I, 18/03/2002, n. 307). Nella specie, restando esclusa ogni valutazione sulla sanabilità delle opere realizzate, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Pres. Onorato - Rel. Pannone - POLESE (avv. Sicignano) c. Comune di Lettere (NA) (avv. Coppola). T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (27/07/2006), Sentenza n. 8186

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