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 Massime della sentenza

 

T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (27/07/2006) n. 8192
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - Sezione II
 


n.8192/06
Registro Sentenze
N. 4574/2006
Registro Generale


composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Umberto Maiello I Referendario


ha pronunciato, ai sensi del comma decimo dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dei commi quarto e quinto dell’a. 26 della legge 1034/1971, nel testo introdotto dal comma 1 dell’a. 9 della legge 205/2000, la seguente


DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA


sul ricorso
n. 4574/2006 registro generale promosso da:
CIRINO POMICINO Nadia, nata a Napoli il 10 maggio 1954
difesa officiata: avvocato Enrico Angelone
domicilio: eletto in Napoli, calata S. Marco, n. 4
CONTRO
il Comune di Massa Lubrense (NA), in persona del sindaco p.t., non c. in g.
PER L’ANNULLAMENTO
a) dell’ordinanza del 21 aprile 2006, n. 245, successivamente comunicata, con la quale l’amministrazione resistente ha ingiunto alla signora Pomicino la riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive su un lastrico solare di un immobile ubicato alla via Palmento del Comune di Massa Lubrense;
b) dell’accertamento dell’U.T.C. del 10 aprile 2006, protocollo n. 11416, di cui è menzione nel provvedimento sub a), che precede;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso consequenziale, comunque lesivo del ditino della ricorrente, ivi comprese, ove possa occorrere, la comunicazione di avvio del procedimento del 13 aprile 2006 e l’ordinanza di sospensione dei lavori del 7 marzo 2006, n. 129, protocollo n. 7458, di cui è menzione nel provvedimento sub a), che precede.
Visto il ricorso, notificato in data 19 giugno 2006 e depositato in data 3 luglio 2006, con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione di udienza n. 4196 del 3 luglio 2006.
Visti gli atti tutti della causa.
Data per letta, alla camera di consiglio del 27 luglio 2006, la relazione del consigliere dottor Andrea Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale di camera di consiglio.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO


La sezione ritiene il ricorso in parte manifestamente fondato ed in parte manifestamente irricevibile, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata (come rappresentato, ai sensi del comma X dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai difensori delle parti costituite), in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’articolo 26, commi IV e V, della L. 1034 del 1971, nel testo introdotto dal c. 1 dell’articolo 9 della L. 205 del 2000.


Fondato ed assorbente [in relazione al provvedimento indicato sotto la lettera a) dell’epigrafe] è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione del giusto procedimento di legge (ed in particolare dell’a. 7 della legge 241/1990) in quanto il termine di sei (recte sette) giorni concesso dall’amministrazione per presentare osservazioni, ai sensi dell’a. 10 della legge 241/1990, non può ritenersi congruo.


È pur vero che la legge sul procedimento non indica espressamente che la comunicazione di avvio del procedimento deve contenere un termine entro il quale l’interessato può presentare memorie scritte e documenti; ma tale diritto (riconosciuto dall’a. 10 della legge 241/1990) deve pur essere esercitato in un termine congruo; e tale termine, in analogia con quanto espressamente previsto dall’articolo 10 bis della lege 241/1990 (introdotto dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), non può essere inferiore a dieci giorni.


Il ricorso è invece irricevibile nella parte in cui è finalizzato all’annullamento del provvedimento indicato sotto la lettera c) dell’epigrafe in quanto l’ordinanza di sospensione dei lavori è stata notificata alla ricorrente in data 7 marzo 2006, mentre il ricorso è stato notificato all’amministrazione in data 19 giugno 2006, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’a. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.


Il ricorso va pertanto accolto (restando assorbite le ulteriori censure non confluenti in quella esaminata) limitatamente al solo provvedimento indicato sotto la lettera a) dell’epigrafe [ordinanza del 21 aprile 2006, n. 245, con la quale l’amministrazione resistente ha ingiunto alla signora Pomicino la riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive su un lastrico solare di un immobile ubicato alla via Palmento del Comune di Massa Lubrense].


La comunicazione di avvio del procedimento del 13 aprile 2006, protocollo n. 11850, depositata in giudizio dall’amministrazione in data 5 luglio 2006, può essere integrata con il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito in segreteria della presente sentenza, entro il quale parte ricorrente potrà esercitare i diritti di cui alla all’a. 10 della legge 241/1990.


Sussistono giusti motivi per denegare le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla la sola ordinanza del 21 aprile 2006, n. 245, con la quale l’amministrazione resistente ha ingiunto alla signora Pomicino la riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive su un lastrico solare di un immobile ubicato alla via Palmento del Comune di Massa Lubrense, assegnando a parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dal deposito in segreteria della presente sentenza, per esercitare i diritti di cui all’a. 10 della legge 241/1990.


Spese denegate.


Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 luglio 2006.


dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive - Violazione del giusto procedimento - Effetti - Termine concesso dall’amministrazione per presentare osservazioni - Art. 10 L. 241/1990. Nonostante la legge sul procedimento non indichi espressamente che la comunicazione di avvio del procedimento deve contenere un termine entro il quale l’interessato può presentare memorie scritte e documenti; tale diritto (riconosciuto dall’art. 10 della legge 241/1990) deve pur essere esercitato in un termine congruo; e tale termine, in analogia con quanto espressamente previsto dall’articolo 10 bis della legge 241/1990 (introdotto dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), non può essere inferiore a dieci giorni. Nella specie è stata annullata l’ordinanza di riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive su un lastrico solare, assegnando a parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dal deposito in segreteria della presente sentenza, per esercitare i diritti di cui all’a. 10 della legge 241/1990. Pres. Onorato - Rel. Pannone - CIRINO POMICINO (avv. Angelone) c. Comune di Massa Lubrense (NA). T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (27/07/2006) n. 8192

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