Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. CAMPANIA Sez.
II, 21/09/2006 (27/07/2006) n. 8192
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - Sezione II
n.8192/06
Registro Sentenze
N. 4574/2006
Registro Generale
composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Umberto Maiello I Referendario
ha pronunciato, ai sensi del comma decimo dell’articolo 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio
2000, n. 205, e dei commi quarto e quinto dell’a. 26 della legge 1034/1971, nel
testo introdotto dal comma 1 dell’a. 9 della legge 205/2000, la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 4574/2006 registro generale promosso da:
CIRINO POMICINO Nadia, nata a Napoli il 10 maggio 1954
difesa officiata: avvocato Enrico Angelone
domicilio: eletto in Napoli, calata S. Marco, n. 4
CONTRO
il Comune di Massa Lubrense (NA), in persona del sindaco p.t., non c. in g.
PER L’ANNULLAMENTO
a) dell’ordinanza del 21 aprile 2006, n. 245, successivamente comunicata, con la
quale l’amministrazione resistente ha ingiunto alla signora Pomicino la
riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive su un lastrico solare di
un immobile ubicato alla via Palmento del Comune di Massa Lubrense;
b) dell’accertamento dell’U.T.C. del 10 aprile 2006, protocollo n. 11416, di cui
è menzione nel provvedimento sub a), che precede;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso consequenziale, comunque lesivo del
ditino della ricorrente, ivi comprese, ove possa occorrere, la comunicazione di
avvio del procedimento del 13 aprile 2006 e l’ordinanza di sospensione dei
lavori del 7 marzo 2006, n. 129, protocollo n. 7458, di cui è menzione nel
provvedimento sub a), che precede.
Visto il ricorso, notificato in data 19 giugno 2006 e depositato in data 3
luglio 2006, con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione di udienza n. 4196 del 3 luglio 2006.
Visti gli atti tutti della causa.
Data per letta, alla camera di consiglio del 27 luglio 2006, la relazione del
consigliere dottor Andrea Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale di camera di consiglio.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La sezione ritiene il ricorso in parte manifestamente fondato ed in parte
manifestamente irricevibile, con la conseguenza che esso può essere deciso con
sentenza in forma semplificata (come rappresentato, ai sensi del comma X
dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a.
3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai difensori delle parti costituite), in
luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’articolo
26, commi IV e V, della L. 1034 del 1971, nel testo introdotto dal c. 1
dell’articolo 9 della L. 205 del 2000.
Fondato ed assorbente [in relazione al provvedimento indicato sotto la lettera
a) dell’epigrafe] è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la
violazione del giusto procedimento di legge (ed in particolare dell’a. 7 della
legge 241/1990) in quanto il termine di sei (recte sette) giorni concesso
dall’amministrazione per presentare osservazioni, ai sensi dell’a. 10 della
legge 241/1990, non può ritenersi congruo.
È pur vero che la legge sul procedimento non indica espressamente che la
comunicazione di avvio del procedimento deve contenere un termine entro il quale
l’interessato può presentare memorie scritte e documenti; ma tale diritto
(riconosciuto dall’a. 10 della legge 241/1990) deve pur essere esercitato in un
termine congruo; e tale termine, in analogia con quanto espressamente previsto
dall’articolo 10 bis della lege 241/1990 (introdotto dall’articolo 6 della legge
11 febbraio 2005, n. 15), non può essere inferiore a dieci giorni.
Il ricorso è invece irricevibile nella parte in cui è finalizzato
all’annullamento del provvedimento indicato sotto la lettera c) dell’epigrafe in
quanto l’ordinanza di sospensione dei lavori è stata notificata alla ricorrente
in data 7 marzo 2006, mentre il ricorso è stato notificato all’amministrazione
in data 19 giugno 2006, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’a. 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Il ricorso va pertanto accolto (restando assorbite le ulteriori censure non
confluenti in quella esaminata) limitatamente al solo provvedimento indicato
sotto la lettera a) dell’epigrafe [ordinanza del 21 aprile 2006, n. 245, con la
quale l’amministrazione resistente ha ingiunto alla signora Pomicino la
riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive su un lastrico solare di
un immobile ubicato alla via Palmento del Comune di Massa Lubrense].
La comunicazione di avvio del procedimento del 13 aprile 2006, protocollo n.
11850, depositata in giudizio dall’amministrazione in data 5 luglio 2006, può
essere integrata con il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito in
segreteria della presente sentenza, entro il quale parte ricorrente potrà
esercitare i diritti di cui alla all’a. 10 della legge 241/1990.
Sussistono giusti motivi per denegare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, accoglie
in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla la sola ordinanza del 21 aprile
2006, n. 245, con la quale l’amministrazione resistente ha ingiunto alla signora
Pomicino la riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive su un
lastrico solare di un immobile ubicato alla via Palmento del Comune di Massa
Lubrense, assegnando a parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti
dal deposito in segreteria della presente sentenza, per esercitare i diritti di
cui all’a. 10 della legge 241/1990.
Spese denegate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 luglio 2006.
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore
1) Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive - Violazione del giusto procedimento - Effetti - Termine concesso dall’amministrazione per presentare osservazioni - Art. 10 L. 241/1990. Nonostante la legge sul procedimento non indichi espressamente che la comunicazione di avvio del procedimento deve contenere un termine entro il quale l’interessato può presentare memorie scritte e documenti; tale diritto (riconosciuto dall’art. 10 della legge 241/1990) deve pur essere esercitato in un termine congruo; e tale termine, in analogia con quanto espressamente previsto dall’articolo 10 bis della legge 241/1990 (introdotto dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), non può essere inferiore a dieci giorni. Nella specie è stata annullata l’ordinanza di riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive su un lastrico solare, assegnando a parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dal deposito in segreteria della presente sentenza, per esercitare i diritti di cui all’a. 10 della legge 241/1990. Pres. Onorato - Rel. Pannone - CIRINO POMICINO (avv. Angelone) c. Comune di Massa Lubrense (NA). T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (27/07/2006) n. 8192
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