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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. Napoli, Sez. V, 25 settembre 2006, Sentenza n. 8255

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
- Napoli - Sezione quinta



composto dai magistrati:

 

dott. Carlo d’Alessandro − presidente
dott. Ugo De Maio − consigliere rel.
dott. Diego Sabatino − referendario


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


-sul ricorso n. 6323\2004 reg. gen. proposto da Izzo Maria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 27.11.1928, rappresentata e difesa dall’avv. Aristide Bravaccio ed elettivamente domiciliata con il medesimo presso lo studio legale Corporente in Napoli, alla via Sebastiano Veniero n. 17,


-sul ricorso incidentale proposto dalla Snam Rete Gas S.p.A. in persona del presidente e legale rappresentante Dispenza Domenico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Collina e Fulvio Fenucci ed elettivamente domiciliato con gli stessi presso lo studio dell’avv. Andrea Amatucci in Napoli alla via Toledo n. 156,


c o n t r o


-il Comune di S. Potito Sannitico (CE) in persona del Sindaco p.t., quest’ultimo anche quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Cappello ed elettivamente domiciliato con il medesimo presso lo studio legale Cappello e Terreri in Napoli alla piazza Francese n. 1\3


p e r l ' a n n u l l a m e n t o
previa sospensione, a) dell’ordinanza sindacale n. 9 del 31.3.2004, con cui si revoca l’ordinanza sindacale n. 8 del 18.3.2004 e si dispone l’occupazione temporanea ed urgente del terreno di proprietà della ricorrente, distinto in catasto al foglio 8, particella 60 (in parte) e 61 (parte), sul quale depositare temporaneamente i rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta quotidiana effettuata dall’Ente sul proprio territorio, previo adeguamento di tale area alla nuova ed impellente necessità, nel pieno rispetto della normativa in materia di salute pubblica e salvaguardia ambientale; b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riguardo ad atti, relazioni e pareri tecnici istruttori afferenti al procedimento di cui all’ordinanza sindacale predetta; c) (motivi aggiunti proposti dalla ricorrente) 1) dell’ordinanza sindacale n. 15 del 10.5.2004, con cui è stata disposta l’occupazione temporanea ed urgente del terreno di proprietà di Cinotti Mario e Pascale Anna, sul quale depositare per trenta giorni i rifiuti solidi urbani predetti; 2) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; c) (motivi aggiunti proposti dalla Snam Rete Gas S.p.A.) della stessa ordinanza sindacale n. 15\04, nella parte in cui non dispone la revoca dell’ordinanza sindacale n. 9 del 31.3.2004; nonché della delibera di G.M. n. 61 del 10.5.2004; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare della nota prot. n. 3387 del 10.5.2004 del Responsabile dell’Area tecnica.


Visti il ricorso introduttivo ed il ricorso incidentale ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti per motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti di causa;


Relatore nell’udienza pubblica dell’1.12.2005 il cons. De Maio;
Udito il difensore dell’Amministrazione resistente come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.


F A T T O


Con ricorso, notificato il 27.4.2004 al Comune di S. Potito Sannitico, al Sindaco dello stesso Comune quale Ufficiale di Governo, alla Snam S.p.A. ed alla Regione Campania, e depositato il successivo 12 maggio, Izzo Maria espone: a) di essere proprietaria del fondo sito in S. Potito Sannitico alla località Sassi, distinto in catasto al foglio 8, particelle 60 (parte) e 61 (parte); b) che il Sindaco del predetto Comune con ordinanza n. 8 del 18.3.2004 individuava quale sito per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani, in attesa del ritiro da parte di ditta idonea e specializzata ai fini del conferimento degli stessi in discarica autorizzata, il fondo ivi indicato sito nello stesso Comune alla via Saldarulo; c) che con successiva ordinanza sindacale n. 9 del 31.3.2004 veniva revocata la predetta ordinanza, in quanto “il predetto sito trovasi ubicato in prossimità di strada vicinale, ed in prossimità del serbatoio idrico comunale” e disponeva l’occupazione temporanea ed urgente del fondo di proprietà di essa ricorrente dianzi catastalmente identificato, al fine di ivi depositare temporaneamente i rifiuti solidi urbani, sul rilievo che detto fondo era più idoneo allo scopo, in quanto “ubicato in zona a valle del paese, in posto non visibile, con l’assenza di corpi idrici”.


Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 9 del 31.3.2004.


Con memoria depositata il 26.5.2004 la Snam Rete Gas S.p.A., titolare di una servitù di metanodotto sul fondo in questione, nella stessa subentrata alla Snam S.p.A., ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato.


Con ricorso incidentale, notificato il 27.5.2004 ad Izzo Maria, al Comune di S. Potito Sannitico, al Sindaco dello stesso Comune, il 26.5.2004 alla Regione Campania, e depositato il successivo 17.6, la stessa Società ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 9 del 31.3.2004, deducendo due mezzi d’impugnazione.


Resiste l’Amministrazione comunale intimata, con memoria depositata il 17.6.2004, deducendo l’infondatezza del gravame e concludendo in conseguenza.


Con atto per motivi aggiunti, notificato il 10.6.2004 ad Izzo Maria, alla Regione Campania, l’11.6.2004 al Comune di S. Potito Sannitico ed al Sindaco dello stesso Comune, e depositato il successivo 25, la Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 15 del 10.5.2004, nella parte in cui non dispone la revoca della precedente ordinanza sindacale n. 9 del 31.3.2004, nonché della delibera di G.M. n. 61 del 10.5.2004 di presa d’atto della nota prot. n. 3387 del 10.5.2004 e della predetta ordinanza sindacale n. 15\04. Ha dedotto due mezzi d’impugnazione.


Con atto per motivi aggiunti, notificato il 15.6.2004 al Comune di S. Potito Sannitico ed al Sindaco dello stesso Comune, e depositato il successivo 25 Izzo Maria ha chiesto l’annullamento della stessa ordinanza sindacale n. 15\04, deducendo un unico mezzo d’impugnazione.


Con ordinanza 8.7.2004 n. 3917 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione.


Con memoria depositata il 16.11.2005 la Società Snam Rete Gas ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.


D I R I T T O


1.- Va dichiarato ammissibile il ricorso proposto dalla Snam Rete Gas S.p.A. in quanto, ancorché qualificato impropriamente “incidentale”, ha tutti i requisiti di forma e di sostanza del ricorso principale, ed è stato proposto nel termine decadenziale previsto per quest’ultimo, tenuto conto che l’ordinanza sindacale n. 9\04 non risulta notificata alla Società ricorrente.


2.- Nel merito fondato è il primo motivo del ricorso introduttivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 13, c. 3 del d. lgs. n. 22\97, per la mancanza degli adempimenti prescritti.

Si osserva che l’art. 13 cit. prevede al c. 1 la possibilità, per quanto qui interessa, per il Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Dispone al successivo comma 3 che le predette ordinanze devono indicare le norme alle quali si intende derogare, ed inoltre devono essere adottate sulla base del parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Nella specie, tali adempimento sono stati del tutto omessi. Manca nell’ordinanza sindacale n. 9\04 sia la menzione delle disposizioni alle quali si è inteso derogare con l’emissione del provvedimento contingibile ed urgente, sia la previa espressione ed acquisizione del parere obbligatorio degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani su una parte del territorio comunale, non istituzionalmente destinata ed attrezzata a tale scopo. E la mancanza di tali adempimenti procedurali, ed in particolare dell’essenziale momento consultivo funzionale al corretto esercizio del potere d’ordinanza nella delicata materia della raccolta dei rifiuti in relazione alle conseguenze gravi sull’ambiente, inficia in radice l’ordinanza sindacale n. 9\04 impugnata.


3.- Fondata è la censura, proposta con il ricorso introduttivo, con cui si deduce carente istruttoria, sul rilievo che l’Amministrazione resistente non ha tenuto conto della circostanza che il fondo della ricorrente è confinante con l’acquedotto della Campania occidentale.
Invero, anche se la revoca dell’ordinanza sindacale n. 8\04 è motivata con la prossimità del fondo ivi individuato al serbatoio idrico comunale, nondimeno nella individuazione del fondo di proprietà della ricorrente non si è tenuto conto del fatto che lo stesso risulta essere ubicato - così come emerge dagli atti - in prossimità della condotta idrica del predetto acquedotto. Ora le ragioni che hanno indotto a ritenere inidoneo il fondo individuato con l’ordinanza n. 8\04, ossia l’ubicazione in prossimità del serbatoio idrico comunale, sussistono anche per la prossimità del fondo di proprietà della ricorrente all’acquedotto, giacchè entrambi sono contenitori chiusi di acqua potabile.


4.- Fondata è altresì la censura proposta con il ricorso introduttivo e con il ricorso incidentale, con cui si deduce carente istruttoria, sul rilievo che l’Amministrazione resistente non considerato l’esistenza nel fondo della ricorrente di un metanodotto interrato in fase attiva di esercizio della Società Snam Rete Gas ivi posto in forza di contratto di servitù per notar Guido Bolognesi in data 24.2.1995, trascritto nei registri immobiliari. Come si evince dalla relazione tecnica e dalla perizia giurata delle parti ricorrenti, l’attività di deposito temporaneo e movimentazione dei rifiuti solidi urbani non sono compatibili con la presenza “in loco” del metanodotto, in quanto i lavori di adeguamento del fondo in questione previsti nella ordinanza impugnata ed il conseguente transito di mezzi pesanti contrastano con i limiti imposti dalla servitù e dalla normativa di sicurezza di cui al D.M. 24.11.1984 in quanto determinano una situazione di pericolo per le tubazioni interrate ad una esigua profondità (un metro e mezzo dal piano di campagna) e sottoposte ad alta pressione. E ciò senza considerare che lo stoccaggio di rilevanti quantitativi di rifiuti sull’area “de qua” e la necessaria recinsione della stessa comportano per la Società ricorrente, responsabile della gestione del metanodotto, l’impossibilità di interventi tempestivi in caso di emergenza, e dei necessari controlli sull’impianto, con conseguente pregiudizio per le condizioni di sicurezza dell’impianto stesso.
Di qui la dedotta irragionevolezza della scelta, operata con l’ordinanza impugnata, di individuare il fondo della ricorrente quale sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani, per obiettiva inidoneità dello stesso a tale scopo.


5.- Fondata è infine la censura, proposta con il ricorso introduttivo e con il ricorso incidentale, di violazione dell’art. 7 della legge n. 241\90.
Osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 7 cit. l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ove non sussistano particolari ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
Nella specie l’impugnata ordinanza, disponendo l’occupazione del fondo di proprietà della ricorrente, gravato da servitù di metanodotto a favore della Società ricorrente incidentale in forza di contratto costitutivo, trascritto nei registri immobiliari, secondo quanto dedotto dalla stessa e non contestato dall’Amministrazione resistente, è destinato a produrre effetti (pregiudizievoli) diretti nella sfera giuridica dei medesimi (cfr. Cons. Stato VI 11.5.2000 n. 2688). Sicché, non risultando motivi di particolare urgenza, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall’emissione dell’ordinanza n. 8\04, l’avvio del procedimento di occupazione del fondo “de quo” doveva essere comunicato alla ricorrente nella qualità di proprietaria ed alla Società Snam Rete Gas, quale titolare di diritto reale sul fondo. E tale essenziale adempimento avrebbe consentito agli interessati di partecipare al procedimento, e di introdurre nello stesso quegli elementi di conoscenza di fatto e di diritto sullo stato dei luoghi essenziali per un corretto esercizio del potere di ordinanza.
La mancanza del predetto adempimento rende illegittima l’impugnata ordinanza sindacale n. 9\04.


6.- Gli atti per motivi aggiunti proposti dalle parti ricorrenti sono inammissibili, in quanto l’ordinanza sindacale n. 15 del 10.5.04 impugnata con gli stessi, riguardando un immobile di altrui proprietà, non appare lesiva della sfera giuridica dei ricorrenti, non incidendo immediatamente e direttamente sulla stessa.


7.- In conclusione, per le esposte ragioni il ricorso introduttivo ed il ricorso incidentale devono essere accolti in relazione alle censure dianzi esaminate, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale n. 9 del 31.3.2004, rimanendo assorbita ogni altra censura; vanno viceversa dichiarati inammissibili i motivi aggiunti proposti dalle parti ricorrenti.


8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania−Napoli−Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6323\2004, così decide::


- accoglie lo stesso ed il ricorso incidentale in epigrafe e per l’effetto annulla l’ordinanza sindacale n. 9 del 31.3.2006;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti dalle parti ricorrenti, secondo quanto precisato in motivazione.
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore di Izzo Maria e della Snam Rete gas S.p.A. delle spese, diritti ed onorari di causa, che liquida in € 750,00 (settecentocinquanta\00) cadauno, per complessivi € 1500,00 (millecinquecento\00).


Ordina all'Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.


Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 15 dicembre 2005 e 23 febbraio 2006.

presidente −
consigliere est. −

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti - Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 13, c. 3, D.Lgs. 22/97 - Indicazione specifica delle norme derogate - Necessità - Parere degli organi tecnico-sanitari - Necessità - Omissione - Invalidità dell’ordinanza. L’art. 13, c. 3 del D.Lgs. 22/97, che attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, richiede espressamente l’indicazione delle norme alle quali si intende derogare, nonché il parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. L’omissione di detti adempimenti inficia in radice l’ordinanza sindacale. Pres. D’Alessandro, Est. De Maio - I.M. (avv. Bravaccio) e S. s.p.a. (avv.ti Collina e Fenucci) c. Comune di San Potito Sannitico (avv. Cappello) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 25 settembre 2006, n. 8255

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