Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. Napoli, Sez. VII, 12 ottobre 2006, Sentenza n. 8421
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SETTIMA SEZIONE
Registro Sentenze: 8421/2006
Registro Generale: 5569/2006
nelle persone dei Signori:
ARCANGELO MONACILIUNI Presidente
F.F.
MARIANGELA CAMINITI Ref.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5569 dell’anno 2006 proposto da
Ambrosino Di Bruttopilo Giuseppe, Barbagallo Paola, Barca Angelo, Barca Gennaro,
Carabellese Pasquale, Cardito Emilia, Cassese Carla, Cioffi Mariagrazia,
Costagliola D'Abele Cira, De Sanctis Adriana, Fiorelli Antonio, Florio Ciro,
Gargiulo Letizia, Guardascione Giuseppe, Langella Luca Maria, Lubrano Lavadera
Rachele, Lubrano Lobianco Paolo, Mammalella Antonio, Mazzella Michele, Meglio
Domenico, Meglio Maria, Morlino Massimo, Nasti Giovanna, Puglia Concetta,
Pugliese Libera Anna, Romoli Claudio e Anna, Ruggiero Antonio, Sarchiane Savino
Ciro, Schiano di Coscia Angela, Siniscalchi Luigi, Stanzione Barca, Tedesco
Clara, Tescione Elia, Tescione Luigia, Traiola Antongiulio, elettivamente
domiciliati in Napoli via C. De Cesare n. 15, presso lo studio dell’avv.
Antongiulio Traiola, che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine
del ricorso introduttivo
Ricorrenti
contro
Comune di Procida, in persona del sindaco rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Napoli viale A. Gramsci n. 16, presso lo studio
dell’avv. Luigi Maria D’Angiolella, che lo rappresenta e difende in virtù di
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
Resistente
nonché
MARI SOL s.r.l., con sede in Procida, Lungomare C. Colombo n. 2, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte, che la rappresenta
e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Controinteressato
per l’annullamento
per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di annullamento o di
revoca della concessione in parola, presentata in data 03.08.06
nonché
per la sospensione degli effetti della concessione suddetta
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza del 27.09.2006, dott. Guglielmo
Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al n. 5569 del 2006, la parte ricorrente impugnava il
silenzio tenuto dalla Amministrazione resistente a fronte della propria istanza.
A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- che con concessione demaniale marittima n. 2 del 18.06.02 la Mari Sol s.r.l.
otteneva la possibilità di allevare specie ittiche di piccolo taglio (ovvero
orate, spigole e saraghi) posizionando due reti sommergibili nelle acque
antistanti alla costa del Carbogno; che in tale atto di concessione non si parla
affatto di tonni rossi e che la Mari Sol non era esonerata dal procurarsi altre
autorizzazioni necessarie sotto il profilo sanitario, ambientale o urbanistico,
che non risultano essere state mai rilasciate;
- che la concessione va revocata perché la Mari Sol, anziché allevare specie
ittiche di piccolo taglio, alleva tonni rossi ed inoltre perché la Mari Sol non
usa isole sommergibili, bensì galleggianti con notevole impatto visivo; ciò
determina un notevole inquinamento delle acque con conseguente pregiudizio dei
ricorrenti, proprietari di abitazioni che si affacciano sull’area demaniale in
questione; tutti i fruitori delle acque balenabili della zona hanno infatti
subito malattie della pelle; sono state violate la direttiva n. 40/02 della CEE
nonché la direttiva 2001/102/CE ed il Regolamento n. 2375/2001 sui livelli
massimi di diossina negli alimenti.
Impugnava pertanto il silenzio formatosi sull’istanza di annullamento o di
revoca della concessione in parola, presentata in data 03.08.06, con vittoria di
spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via
gradata, rigettare il ricorso. Si costituiva altresì la controinteressata,con
analoghe richieste.
All’udienza del 27.09.2006, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Considerato in diritto
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità del
ricorso, opposta sia dall’Amministrazione sia dalla controinteressata; i
ricorrenti chiederebbero infatti l’esercizio di un potere di autotutela. Tale
osservazione non appare condivisibile; in realtà i ricorrenti si dolgono non
tanto della concessione, quanto piuttosto del fatto che il concessionario
avrebbe violato la concessione stessa, allevando specie ittiche diverse da
quelle che avrebbe potuto allevare. Ciò che i ricorrenti chiedono non è tanto
l’annullamento d’ufficio della concessione, quanto piuttosto una sorta di revoca
sanzionatoria che colpisca l’uso non legittimo dello specchio d’acqua.
Inoltre, la domanda cautelare, pure proposta dalla parte ricorrente, non appare
ammissibile; secondo una diffusa giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti,
il procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto sostituisce anche ogni
pronuncia cautelare, in quanto esso stesso ispirato a criteri di massima
semplificazione ed accelerazione (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5792/2005;
sez. IV, n. 2385/2004).
In base al comma 5 dell’art. 2 l. n. 241/1990, come riformulato dalla legge n.
80/2005, “il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto
anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini
di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della
fondatezza dell'istanza”. Sicché, per un verso non è più necessaria la diffida,
per altro verso il giudice – quanto meno nei casi di attività non discrezionale
dell’Amministrazione (T.A.R. Campania, sez. I, n. 7817/2005) – non deve
limitarsi ad accertare la perdurante inerzia dell’Amministrazione stessa, ma
deve verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza.
Nel merito, tuttavia, la domanda non appare accoglibile.
Infatti, la controinteressata è stata autorizzata all’allevamento di specie
ittiche pelagiche (tonni) con nulla osta prot. 4457 del 18.04.06; giova
precisare che nella richiesta di nulla osta avanzata dalla Mari Sol si faceva
espresso riferimento all’allevamento di tonni. Comunque, con circolare n. 15 del
24.03.2000, emessa dal Ministero dei Trasporti, in tema di rilascio dei titoli
concessori per l’attività di acquicoltura, è stato precisato che non è
necessaria la specificazione del tipo di pesce effettivamente allevato, atteso
che l’attività di acquicoltura comprende l’allevamento di organismi acquatici, e
dunque qualsiasi specie di pesce, mollusco, crostaceo o pianta; sicché il
concessionario legittimato all’esercizio dell’attività di acquicoltura ben può
variare, nel corso della concessione, il tipo di specie allevata senza che ciò
comporti una modifica del titolo stesso.
Comunque, come si evince dai controlli effettuati dall’ASL, non appare
sussistere alcun pericolo per la salute pubblica; nel verbale di sopralluogo del
07.09.06 è specificato che i tonni sono alimentati in modo naturale (con pesce
ed eventualmente molluschi) e che le reti della vasca erano in buono stato di
conservazione e di igiene, senza che “sulla superficie del mare circostante
l’impianto risultasse materiale inquinante visivamente percepibile”.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di
Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso;
2. Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Procida ed alla Mari Sol
s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 1000 a
favore del Comune di Procida ed euro 1.000 a favore della Mari Sol oltre I.V.A.,
C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 27.09.2006.
Arcangelo Monaciliuni Presidente f.f.
Guglielmo Passarelli di Napoli Estensore
1) Caccia e pesca – Pesca – Acquicoltura – Titoli concessori – Specificazione del tipo di pesce allevato – Necessità – Esclusione. In tema di rilascio dei titoli concessori per l’attività di acquicoltura, non è necessaria la specificazione del tipo di pesce effettivamente allevato, atteso che l’attività di acquicoltura comprende l’allevamento di organismi acquatici, e dunque qualsiasi specie di pesce, mollusco, crostaceo o pianta; sicché il concessionario legittimato all’esercizio dell’attività di acquicoltura ben può variare, nel corso della concessione, il tipo di specie allevata senza che ciò comporti una modifica del titolo stesso (cfr. circolare n. 15 del 24.03.2000 del Ministero dei Trasporti). Pres. f.f. Monaciliuni, Est. Passarelli Di Napoli – A.D.B. e altri (avv. Traiola) c. Comune di Procida (avv. D’Angiolella) – T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII – 12 ottobre 2006, n. 8421
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