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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. Napoli, Sez. VII, 12 ottobre 2006, Sentenza n. 8421

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

SETTIMA SEZIONE
 



Registro Sentenze: 8421/2006

Registro Generale: 5569/2006

 

nelle persone dei Signori:

 

ARCANGELO MONACILIUNI Presidente F.F.
MARIANGELA CAMINITI Ref.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore


ha emesso la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 5569 dell’anno 2006 proposto da


Ambrosino Di Bruttopilo Giuseppe, Barbagallo Paola, Barca Angelo, Barca Gennaro, Carabellese Pasquale, Cardito Emilia, Cassese Carla, Cioffi Mariagrazia, Costagliola D'Abele Cira, De Sanctis Adriana, Fiorelli Antonio, Florio Ciro, Gargiulo Letizia, Guardascione Giuseppe, Langella Luca Maria, Lubrano Lavadera Rachele, Lubrano Lobianco Paolo, Mammalella Antonio, Mazzella Michele, Meglio Domenico, Meglio Maria, Morlino Massimo, Nasti Giovanna, Puglia Concetta, Pugliese Libera Anna, Romoli Claudio e Anna, Ruggiero Antonio, Sarchiane Savino Ciro, Schiano di Coscia Angela, Siniscalchi Luigi, Stanzione Barca, Tedesco Clara, Tescione Elia, Tescione Luigia, Traiola Antongiulio, elettivamente domiciliati in Napoli via C. De Cesare n. 15, presso lo studio dell’avv. Antongiulio Traiola, che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrenti


contro


Comune di Procida, in persona del sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli viale A. Gramsci n. 16, presso lo studio dell’avv. Luigi Maria D’Angiolella, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Resistente


nonché


MARI SOL s.r.l., con sede in Procida, Lungomare C. Colombo n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo

Controinteressato


per l’annullamento


per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di annullamento o di revoca della concessione in parola, presentata in data 03.08.06
nonché
per la sospensione degli effetti della concessione suddetta


Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza del 27.09.2006, dott. Guglielmo Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;


Ritenuto in fatto


Con ricorso iscritto al n. 5569 del 2006, la parte ricorrente impugnava il silenzio tenuto dalla Amministrazione resistente a fronte della propria istanza. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:


- che con concessione demaniale marittima n. 2 del 18.06.02 la Mari Sol s.r.l. otteneva la possibilità di allevare specie ittiche di piccolo taglio (ovvero orate, spigole e saraghi) posizionando due reti sommergibili nelle acque antistanti alla costa del Carbogno; che in tale atto di concessione non si parla affatto di tonni rossi e che la Mari Sol non era esonerata dal procurarsi altre autorizzazioni necessarie sotto il profilo sanitario, ambientale o urbanistico, che non risultano essere state mai rilasciate;


- che la concessione va revocata perché la Mari Sol, anziché allevare specie ittiche di piccolo taglio, alleva tonni rossi ed inoltre perché la Mari Sol non usa isole sommergibili, bensì galleggianti con notevole impatto visivo; ciò determina un notevole inquinamento delle acque con conseguente pregiudizio dei ricorrenti, proprietari di abitazioni che si affacciano sull’area demaniale in questione; tutti i fruitori delle acque balenabili della zona hanno infatti subito malattie della pelle; sono state violate la direttiva n. 40/02 della CEE nonché la direttiva 2001/102/CE ed il Regolamento n. 2375/2001 sui livelli massimi di diossina negli alimenti.


Impugnava pertanto il silenzio formatosi sull’istanza di annullamento o di revoca della concessione in parola, presentata in data 03.08.06, con vittoria di spese processuali.


Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. Si costituiva altresì la controinteressata,con analoghe richieste.


All’udienza del 27.09.2006, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.


Considerato in diritto


Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.


Preliminarmente, occorre soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta sia dall’Amministrazione sia dalla controinteressata; i ricorrenti chiederebbero infatti l’esercizio di un potere di autotutela. Tale osservazione non appare condivisibile; in realtà i ricorrenti si dolgono non tanto della concessione, quanto piuttosto del fatto che il concessionario avrebbe violato la concessione stessa, allevando specie ittiche diverse da quelle che avrebbe potuto allevare. Ciò che i ricorrenti chiedono non è tanto l’annullamento d’ufficio della concessione, quanto piuttosto una sorta di revoca sanzionatoria che colpisca l’uso non legittimo dello specchio d’acqua.


Inoltre, la domanda cautelare, pure proposta dalla parte ricorrente, non appare ammissibile; secondo una diffusa giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, il procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto sostituisce anche ogni pronuncia cautelare, in quanto esso stesso ispirato a criteri di massima semplificazione ed accelerazione (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5792/2005; sez. IV, n. 2385/2004).


In base al comma 5 dell’art. 2 l. n. 241/1990, come riformulato dalla legge n. 80/2005, “il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza”. Sicché, per un verso non è più necessaria la diffida, per altro verso il giudice – quanto meno nei casi di attività non discrezionale dell’Amministrazione (T.A.R. Campania, sez. I, n. 7817/2005) – non deve limitarsi ad accertare la perdurante inerzia dell’Amministrazione stessa, ma deve verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza.


Nel merito, tuttavia, la domanda non appare accoglibile.


Infatti, la controinteressata è stata autorizzata all’allevamento di specie ittiche pelagiche (tonni) con nulla osta prot. 4457 del 18.04.06; giova precisare che nella richiesta di nulla osta avanzata dalla Mari Sol si faceva espresso riferimento all’allevamento di tonni. Comunque, con circolare n. 15 del 24.03.2000, emessa dal Ministero dei Trasporti, in tema di rilascio dei titoli concessori per l’attività di acquicoltura, è stato precisato che non è necessaria la specificazione del tipo di pesce effettivamente allevato, atteso che l’attività di acquicoltura comprende l’allevamento di organismi acquatici, e dunque qualsiasi specie di pesce, mollusco, crostaceo o pianta; sicché il concessionario legittimato all’esercizio dell’attività di acquicoltura ben può variare, nel corso della concessione, il tipo di specie allevata senza che ciò comporti una modifica del titolo stesso.


Comunque, come si evince dai controlli effettuati dall’ASL, non appare sussistere alcun pericolo per la salute pubblica; nel verbale di sopralluogo del 07.09.06 è specificato che i tonni sono alimentati in modo naturale (con pesce ed eventualmente molluschi) e che le reti della vasca erano in buono stato di conservazione e di igiene, senza che “sulla superficie del mare circostante l’impianto risultasse materiale inquinante visivamente percepibile”.


Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:


1. Respinge il ricorso;


2. Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Procida ed alla Mari Sol s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 1000 a favore del Comune di Procida ed euro 1.000 a favore della Mari Sol oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 27.09.2006.


Arcangelo Monaciliuni Presidente f.f.

Guglielmo Passarelli di Napoli Estensore
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Caccia e pesca – Pesca – Acquicoltura – Titoli concessori – Specificazione del tipo di pesce allevato – Necessità – Esclusione. In tema di rilascio dei titoli concessori per l’attività di acquicoltura, non è necessaria la specificazione del tipo di pesce effettivamente allevato, atteso che l’attività di acquicoltura comprende l’allevamento di organismi acquatici, e dunque qualsiasi specie di pesce, mollusco, crostaceo o pianta; sicché il concessionario legittimato all’esercizio dell’attività di acquicoltura ben può variare, nel corso della concessione, il tipo di specie allevata senza che ciò comporti una modifica del titolo stesso (cfr. circolare n. 15 del 24.03.2000 del Ministero dei Trasporti). Pres. f.f. Monaciliuni, Est. Passarelli Di Napoli – A.D.B. e altri (avv. Traiola) c. Comune di Procida (avv. D’Angiolella) – T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII – 12 ottobre 2006, n. 8421

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