Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA - NAPOLI Sezione VI
N. 8980 Reg.Sent.
Anno 2006
N. 5803 Reg.Ric.
Anno 2006
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 5803 del 2006, proposto da
CUOZZO RENATO
rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Marino presso il quale elettivamente
domicilia in Quarto alla via E. De Nicola n.9 e periò domiciliato in forza di
legge domiciliato presso la segreteria del T.A.R.Campania, sede di Napoli
contro
COMUNE DI POZZUOLI
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo
Starace, presso il quale eletivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia
n.207
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 25542 (9767), relativa ad opere realizzate
in assenza di titolo abilitativo in Pozzuoli alla via delle Colmate n.18 e di
ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Pozzuoli con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
UDITO alla Camera di Consiglio del 23 ottobre 2006 il relatore, dr.ssa Ida
Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 18 settembre 2006 e depositato il successivo 26
settembre, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 25542
(9767), relativa ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo in
Pozzuoli alla via delle Colmate n.18 e ogni altro atto preordinato, presupposto
e conseguente.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
- Violazione del giusto procedimento - Nullità dell’ordine di demolizione per
omessa notifica;
- Violazione dell’art.7 L.07.08.1990 n.241;
- Violazione dell’art.36 D.P.R. 380/2001 (già art.13 Legge 28.02.1985);
- Violazione dell’art.15 L.28.01.1977 n.10 - Carenza dell’interesse pubblico
alla demolizione - Eccesso di potere per difetto di motivazione -Illogicità -
Sproporzione;
- Violazione e falsa applicazione dell’art.15 L.28.01.1977 - Carenza
dell’interesse pubblico alla demolizione - Eccesso di potere per difetto di
motivazione e per omessa comparazione tra interesse pubblico e privato;
- Violazione sotto altro profilo dell’art.15 L.28.01.1977 n.10 - Violazione del
giusto procedimento - Illogicità manifesta;
- Violazione della L.R. n.10/1982 - Violazione del D.P.R. 616/1978 art.82 lett.D
- Violazione del giusto procedimento perché manca anche il parere della
Commissione Edilizia Integrata.
Il Comune di Pozzuoli provvedeva a costituirsi, resistendo al gravame del
quale chiedeva il rigetto.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, di tal che il gravame può essere deciso
con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede
cautelare.
Il Collegio osserva che le molteplici censure di legittimità formulate dalla
difesa della parte ricorrente non sono condivisibili, e vanno disattese, con
conseguente rigetto del gravame.
In particolare, destituita di fondamento è la censura relativa all’omessa
notificazione del provvedimento impugnato, posto che il gravame avverso il
medesimo è stato notificato in data 18.09.2006, entro il termine di trenta
giorni dalla sua emanazione intervenuta in data 06.07.2006 e conseguentemente in
maniera sicuramente tempestiva (tenuto conto della sospensione feriale) anche
rispetto alla sua successiva conoscenza da parte dell’interessato, a prescindere
dalla regolarità del procedimento notificatorio.
Privo di pregio è, poi, il motivo di impugnazione concernente l’omessa
comunicazione dell’avvio del procedimento, posto che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Sezione e di altri Tribunali amministrativi, “non è
necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di ordine di
demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui
adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito
dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto
di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando
nella propria sfera di controllo” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 10 luglio
2004, n. 4974; conformi Consiglio di Stato, sez. IV, 30 marzo 2000 n.1814;
T.A.R. Campania, sez IV, 28 marzo 2001 n.1404; Id., 14 giugno 2002, n.3499; Id.12
febbraio 2003 n.797).
Si appalesano, altresì, infondate le doglianze incentrate sul difetto di
istruttoria e sulla carenza motivazionale, e ciò alla luce dell’adeguato iter
argomentativo seguito dall’Amministrazione intimata in ordine al rilievo
dell’esistenza, sull’area interessata dall’intervento edilizio imputabile alla
de cuius degli istanti, di vincoli posti a tutela di beni ambientali e
paesistici e aventi scaturigine dal D.M. 12 settembre 1959 e dal D.Lgs. n.42/2004.
D’altra parte, è noto che il generale obbligo di motivazione del provvedimento
gravante sull’autorità non risulta peculiarmente aggravato nel caso in cui la
decisione dia conto della necessità di preservare beni soggetti a tutela
paesistica consacrata mediante l’imposizione di un vincolo: “Il requisito della
sufficienza della motivazione risulta integrato dall'indicazione delle ragioni
assunte a fondamento della valutazione di compatibilità (o di incompatibilità)
dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del
relativo vincolo.” (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5180; cfr.
T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 17812).
Il denunciato contrasto con la disciplina vincolistica, concernente - secondo il
costante orientamento della Sezione - l’area su cui l’intervento edilizio
abusivo è stato realizzato e quindi l’immobile stesso, costituisce di per sé
motivazione bastevole a reggere l’ordine di demolizione.
A ciò si aggiunga che l’Amministrazione, nell’atto impugnato, ha
inequivocabilmente sancito - con affermazione di certo autovincolante - la non
assentibilità delle opere né sotto il profilo del permesso a costruire in
sanatoria (art.36 D.P.R. 380/2001), con conseguente irrilevanza ai fini della
presente decisione della relativa istanza presentata al Comune resistente in
data 19.09.2006, né sotto quello della sanatoria edilizia in via straordinaria
(cd. condono edilizio ex L.326/2003).
In relazione, infine, alla denunciata omessa acquisizione del parere della
Commissione Edilizia Integrata prevista dalla Legislazione regionale in
attuazione dell’art.82 Lett. B, D ed E D.P.R. 616/977, questa Sezione si già
pronunciata nel senso che “in sede di emanazione di ordinanza di demolizione di
opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere
della Commissione Edilizia Integrata, dal momento che l'ordine di ripristino
discende dall'applicazione della disciplina edilizia vigente (art. 27 t.u.
edilizia) e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla
violazione di disposizioni a tutela del paesaggio (ex d.lg. n. 490 del 1999, ora
trasfuso nel d.lg. n. 42 del 2004), con il corollario che il potere di disporre
la demolizione di opere abusive rientra nei poteri sanzionatori in materia di
edilizia di competenza del Comune, in proprio e non già quale autorità delegata”
T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 23 giugno 2005, n. 8579.
Ogni altro motivo va considerato assorbito (art.26, comma IV, L.1034/1971).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli,
pronunciando sul ricorso n. 5803 del 2006, proposto da Cuozzo Renato , meglio in
epigrafe specificato, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Pozzuoli, delle
spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00# (euro mille).
Contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2006
Dott. Alessandro Pagano Presidente f.f.
Dott.ssa Maria Abbruzzese Giudice
Dott.ssa Ida Raiola Giudice est.
1) Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Opera abusiva - Ordine di demolizione - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. La comunicazione dell’avvio del procedimento, non è necessaria nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 10 luglio 2004, n. 4974; conformi Consiglio di Stato, sez. IV, 30 marzo 2000 n.1814; T.A.R. Campania, sez IV, 28 marzo 2001 n.1404; Id., 14 giugno 2002, n.3499; Id.12 febbraio 2003 n.797). Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace). TAR Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980
2) Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Beni soggetti a tutela paesistica - Abuso edilizio in zona vincolata - Ordinanza di demolizione - Obbligo di motivazione specifica del provvedimento - Esclusione - Presupposto - Fattispecie. Il generale obbligo di motivazione del provvedimento gravante sull’autorità non risulta peculiarmente aggravato nel caso in cui la decisione dia conto della necessità di preservare beni soggetti a tutela paesistica consacrata mediante l’imposizione di un vincolo: “Il requisito della sufficienza della motivazione risulta integrato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità (o di incompatibilità) dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo.” (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5180; cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 17812). Nella specie: il denunciato contrasto con la disciplina vincolistica, concernente -l’area su cui l’intervento edilizio abusivo è stato realizzato e quindi l’immobile stesso, costituisce di per sé motivazione bastevole a reggere l’ordine di demolizione. Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980
3) Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Disposizioni a tutela del paesaggio - Demolizione di opere abusive su area vincolata - Parere della C.E.I. - Omessa acquisizione - Non necessita - Poteri sanzionatori in materia di edilizia - Competenza Comunale - D.lg. n. 42/2004. In sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata, dal momento che l'ordine di ripristino discende dall'applicazione della disciplina edilizia vigente (art. 27 t.u. edilizia) e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio (ex d.lg. n. 490 del 1999, ora trasfuso nel d.lg. n. 42 del 2004), con il corollario che il potere di disporre la demolizione di opere abusive rientra nei poteri sanzionatori in materia di edilizia di competenza del Comune, in proprio e non già quale autorità delegata (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 23 giugno 2005, n. 8579). Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980
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