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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI, 9 novembre 2006, sentenza n. 9442
Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Potere di annullamento
ex art. 159 D.Lgs. 42/2004 - Antecedentemente al decreto correttivo nr. 157/2006
- Struttura ministeriale centrale. Fino alla entrata in vigore del decreto
correttivo nr. 157/2006 deve ritenersi che la competenza ex art. 159 Dlgs nr.
42/2004 - nel lasso di tempo perentorio in cui va esercitata - spettasse al
Ministero (id est, alla struttura ministeriale centrale) e non ad un ufficio
periferico, identificabile, in particolare, nella Soprintendenza. Pres. ed Est.
Pagano - I.C. e altro (avv. Molinaro) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 9
novembre 2006, n. 9442
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI (SEZIONE VIa)
N. 9442 reg. Sent.
anno 2006
composto da:
Alessandro Pagano Pres. rel. est.
Maria Abbruzzese Cons.
Ida Raiola -Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso nr. 3095/2006 proposto da: Iacono Camillo e Di Massa Raffaella
rappresentati e difesi dall'avv.to L. B. Molinaro con cui domiciliano in Barano
d'Ischia d’Ischia e pertanto da intendersi elettivamente domiciliati presso la
segreteria generale del Tar Campania, p.zza Municipio Napoli, ex art. 35, r.d.
26 giugno 1924 n. 1054;
contro
-il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale
rappresentante p.t.,
-la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il
patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Napoli e Provincia,
rappresentati e difesi dall’Avv.ra distr.le dello Stato presso cui sono
domiciliati ex lege alla v. Diaz nr. 11, Napoli;
-il Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante p.t.,
per l’annullamento
del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio
e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Napoli e Provincia
del 24.01.2006 con il quale è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica del
30.11.2005 nr. 20 rilasciata dal Comune di Ischia ai sensi dell’art. 146, Dlgs
42/2004, oltre ogni atto connesso (fra cui il P.T.P. dell’Isola d’Ischia);
oltre tutti gli atti connessi;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 09.10.2006 -rel. il cons. A. Pagano- gli avv.ti: come da
verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e Considerato in diritto
1.- Con ricorso notificato l’11.04.2006 e depositato il 4.05.2006, la parte
ricorrente si duole che la Soprintendenza ai beni culturali di Napoli abbia
disposto, in data 24.01.2006, l’annullamento della autorizzazione paesaggistica
rilasciata dal Comune di Ischia per un intervento edilizio di ristrutturazione,
restauro e risanamento conservativo su di uno stabile sito in v. G. B. Vico.
Articola pertanto cinque motivi con cui deduce la violazione di legge (Dlgs
8.1.2004 nr. 3; L. 6.7.2002 nr. 137; DPR 10.06.2004 n. 173; D.M. 24.09.2004; L.
241/1990; D.M. 495/1994; violazione del principio del giusto procedimento; Dlgs
42/2004; D.M. 8.2.1999; L. 457/1978; art. 4 disp. legge in generale) e l’eccesso
di potere, sotto molteplici profili.
2.- L’amministrazione statale ha provveduto a costituirsi.
3. All’udienza indicata, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
4.- Il ricorso è fondato nei sensi di cui infra.
4.1.- Con il primo e principale motivo, la difesa della parte ricorrente
sottopone ad un approfondito esame la normativa di riferimento per concludere
nel senso che la Soprintendenza “non ha più alcun potere di annullamento delle
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell’art. 159 del Dlgs
2/2004”. In sintesi, la tesi esposta rileva che, alla stregua della normativa di
rango sublegislativo che ha rimodellato il Ministero dei beni culturali, la
soprintendenza è organo periferico dipendente dalla competente direzione
generale, priva del potere di annullamento ai sensi dell'art. 159 del Dlgs nr.
42/2004.
In altri termini, secondo parte ricorrente, la norma regolante il potere di
annullamento predetto si attesta nell’art. 159 del Dlgs nr. 42/2004 ove si
attribuisce il detto potere al Ministero, ma non anche agli organi periferici.
4.2.- Ad avviso del Tribunale, tale ordine ricostruttivo è da condividere, con
le precisazioni che seguono.
Per chiarire i termini della questione, occorre focalizzare l’attenzione sul
dato normativo cardine costituito dall’art 159 del Dlgs nr. 42/2004 (c.d.
“Codice Urbani”) nella sua originaria versione, disciplinante quoad tempus la
fattispecie in esame, in quanto afferente ad un annullamento pronunciato il 24
gennaio 2006.
La norma, nel trattare del “procedimento di autorizzazione in via transitoria”,
in attesa della approvazione dei piani paesaggistici e del conseguente
adeguamento degli strumenti urbanistici (rispettivamente citando gli artt. 143 e
145 dello stesso Codice), richiama più volte la soprintendenza quale organo di
riferimento della procedura, ma allorquando sancisce il potere di annullamento,
non lo attribuisce a quell’ufficio, ma il “Ministero”.
Tale dato lessicale è, ad avviso di questo Tribunale, fortemente significativo
sul piano della competenza ed in linea con gli altri referenti normativi che si
andranno a richiamare.
In primo luogo, vale rimarcare la sede ove tale disciplina è posta: quella di
una vera e propria codificazione dei beni culturali e del paesaggio ove quindi
massima si deve ritenere l’attenzione, anche terminologica, nella cura
espositiva.
La previsione di un potere solo ministeriale di annullamento è poi razionalmente
collimante col diverso ruolo che la soprintendenza è chiamata a svolgere nel
procedimento ordinario di rilascio della autorizzazione di cui all’art 146 dello
stesso Codice: in breve, in questa norma fondante il procedimento autorizzatorio,
la soprintendenza da soggetto controllante, diviene compartecipe della
procedura, chiamata a rendere un “parere”, senza che residui, in capo ad essa il
predetto potere di annullamento.
Orbene, ripetesi, sarebbe alquanto singolare che, dopo aver nelle due
disposizioni summenzionate richiamato in modo puntuale la soprintendenza ogni
qual volta ha inteso farlo, solo per l’attribuzione di un potere peculiare ed
ormai recessivo rispetto alla costruzione del sistema autorizzatorio
paesaggistico e del suo controllo, il legislatore avrebbe poi utilizzato una
formula generica come tale potenzialmente ricomprensiva oltre che della
struttura centrale, anche di un ufficio sempre richiamato, negli snodi normativi
salienti, nominativamente.
Non sembra quindi da condividere l’orientamento giurisprudenziale che,
analizzando la questione, ha rilevato che L'organo competente all'emanazione del
provvedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica resa dal comune,
individuato in base agli artt. 146 e 159, d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, è la
soprintendenza, con la conseguenza che il termine «Ministero» di cui al comma 3
art. 159, va inteso come amministrazione in senso globale, comprensiva degli
organi periferici. Tale lettura è conforme altresì ai principi di autonomia
degli organi periferici dei Ministeri, quale si configura oggi la soprintendenza
a seguito del nuovo riassetto organizzativo del Ministero dei beni e le attività
culturali (d.P.R. 10 giugno 2004 n. 173): TAR Puglia-Lecce sez. I, 11.01.2006 nr.
122.
Proprio il richiamo al D.P.R. 10 giugno 2004 nr. 173, convince, per contro,
della correttezza della tesi qui esposta ove si considera che il predetto DPR nr.
173/2004 ha abrogato, all’art. 23, c. 7, il precedente DPR nr. 441 del
29.12.2000 che, all’art. 14, c. 3, così recitava: In particolare, il
soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi
dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche
ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento
di cui all'articolo 151 del testo unico.
4.3.- L’argomento comunque risolutivo, ad avviso del Tribunale, della presente
vicenda interpretativa è dato dalla analisi della novella che ha interessato il
Dlgs nr. 42/2004.
Dettando disposizioni “correttive ed integrative” (e non quindi solo
interpretative) del Dlgs nr. 42/2004, il legislatore, con il Dlgs nr. 157/2006 (Dlgs
24 marzo 2006 nr. 157 in G.U. 27 aprile 2006 S.O. 27 aprile 2006 nr. 97) ha, in
particolare, riscritto proprio le norme in tema di rilascio della autorizzazione
paesaggistica (art. 146) ed in ordine alla autorizzazione in via transitoria
(art. 159).
Novellando il relativo procedimento, il decreto nr. 157/2006 al terzo comma ha
sostituito il potere di annullamento riferito al Ministero, con la dizione
seguente: “La soprintendenza se ritiene l’autorizzazione non conforme alle
prescrizioni di tutela del paesaggio ..può annullarla..”.
E’ evidente, dunque, che il consapevole distinguo terminologico manifesti che il
legislatore ha inteso mutare la competenza caducatoria degli stessi, sicché non
può, in ogni caso, considerarsi fungibile il termine “ministero” con quello di
“soprintendenza” nel peculiare contesto diacronico della codificazione in esame.
In ultima analisi, fino alla entrata in vigore del decreto correttivo nr.
157/2006 deve ritenersi che la competenza ex art. 159 Dlgs nr. 42/20006 -nel
lasso di tempo perentorio in cui va esercitata- spettasse al Ministero (id est,
alla struttura ministeriale centrale) e non ad un ufficio periferico,
identificabile, in particolare, nella Soprintendenza.
4.4.- Ulteriormente fondato è il motivo con cui si lamenta la mancata
comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990.
Nel caso di specie, infatti, la vicenda amministrativa per cui è causa finisce
per ruotare sulla datazione dell’immobile de quo, atteso che la ristrutturazione
edilizia, secondo il vigente P.T.P. dell’Isola d’Ischia, è effettuabile solo per
gli edifici di “recente impianto”, laddove il manufatto in esame costituirebbe
edificio “tradizionale”, realizzato prima del 1945.
E’ pur vero che tutta la pratica inerente alla contestata autorizzazione riporta
la dizione di fabbricato di “vecchia fattura”, ma è altresì significativo che la
relazione di parte e soprattutto le fotografie allegate, evidenzino nettamente
la differenza fra la struttura per cui è causa -databile secondo la consulenza
di parte “ai primi anni 50” (per le caratteristiche estetiche e costruttive
dell’immobile, “come solai piani in latero cemento, coronamento di tegole in
cotto e balconi a sbalzo realizzati con elementi leggermente armati (profilati
di acciaio)”- e i fabbricati “tradizionali” ante 1945 (“data imposta dal
predetto P.T.P. a salvaguardia di immobili che presentino caratteri di
antichità, di aree che presentino caratteri di ruralità e particolari tipologie
costruttive locali”: pg. 8 della consulenza di parte).
La conseguenza è che quindi si tratta di una “quaestio facti” ove il contributo
dialettico fra le parti avrebbe ben potuto comportare un chiarimento decisivo
della vicenda.
Il ricorso è, pertanto, da accogliere per i rilievi esposti e l’atto impugnato,
per l’effetto, da annullare.
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare
natura della lite.
Il contributo di cui all’art. 21, c. 4, D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 si
regola come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo della CampaniaNapoli (sezione sesta) pronunciando
sul ricorso summenzionato, così provvede:
Accoglie il ricorso nr. 3095/2006 e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa interamente le spese di causa.
Contributo unificato come per legge.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.
Così deciso in Napoli, 09.10.2006, nella camera di consiglio del TAR.
Alessandro Pagano pres. rel. est.
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