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TAR CAMPANIA, Salerno, 13 ottobre 2006, sentenza n. 1745
Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Edifici ultimati - Art. 31 L. n. 47/85
-
Completamento del “rustico” - Nozione - Realizzazione parziale delle mura
perimetrali - Insufficienza. La costante interpretazione giurisprudenziale
dell’art. 31 della L. n. 47/85, nella parte in cui individua come ultimati gli
edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura,
ritiene che l’esecuzione del cd. “rustico” sia riferita al completamento di
tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature
esterne, che determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e
configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria (cfr. Cons. Stato, V,
2-10-2000, n. 5216: Cass. Pen., 25-5-1999 e 26-5-1992). Non è pertanto
sufficiente, ai fini della configurabilità del rustico, la realizzazione
parziale delle mura perimetrali, richiedendosi una necessaria continuità tra
queste ultime e la copertura. Pres. Esposito, Est. Mele - B.F. (Avv. D’Alessio)
c. Comune di Pagani (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 13 ottobre
2006, n. 1745
REPUBBLICA ITALIANA
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - SALERNO
SEZIONE II
composto dai Magistrati:
1) Dr. Luigi Antonio Esposito - Presidente
2) Dr. Francesco Mele - Consigliere rel.
3) Dr. Nicola Durante - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 160/1997 Reg. Gen., proposto da Barone Francesco, rappresentato e
difeso dall’avv. Dario D’Alessio, elettivamente domiciliato in Salerno al Largo
Caduti Civili di Guerra n. 1 presso lo studio legale Sica;
contro
Comune di Pagani, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pagani , prot. N. 044354 del
25-11-1996, con la quale l’Ente si è determinato a respingere la domanda di
concessione in sanatoria n. 380;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
RELATORE alla pubblica udienza del 25-5-1996 il Dott. Francesco Mele e uditi
altresì, per le parti, gli avvocati presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 14-1-1997 e depositato il 20-1-1997 il sig. Barone
Francesco proponeva ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale
Amministrativo avverso il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale il
Comune di Pagani aveva respinto la domanda i concessione edilizia in sanatoria
(condono) dallo stesso presentata.
Deduceva: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 l. n. 47/85 e 39 l.
n. 724/1994, eccesso di potere, manifesta ingiustizia; 2) Violazione di legge (artt.
3, 4, 7 e 13 l. n. 241/1990), violazione del giusto procedimento, eccesso di
potere per perplessità, carente istruttoria e sviamento; 3) Violazione degli
artt. 7 l. n. 47/1985 e 6 d.l. 649/1994, violazione degli artt. 42 e 113 Cost.,
eccesso di potere e perplessità.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Pagani, non si costituiva in
giudizio.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 25 maggio
2006.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il provvedimento impugnato motiva il diniego di rilascio di concessione edilizia
in sanatoria evidenziando che “l’immobile alla data del 31-12-1993 non risulta
possedere le caratteristiche tipologiche costruttive tali da definire con
esattezza la volumetria da sanare mancando delle tamponature perimetrali”.
La determinazione assunta risulta, a parere del Collegio, legittima, in quanto
opera corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 31 l. n. 47/1985
e 39 l. n. 724/1994, secondo cui risultano sanabili le opere abusive che
risultino ultimate alla data del 31-12-1993.
Invero, l’art. 31 citato dispone, al primo capoverso, che “ai fini delle
disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali
sia stato eseguito il rustico e completata la copertura”.
La costante interpretazione giurisprudenziale di tale norma ritiene che
l’esecuzione del cd. “rustico” è riferita al completamento di tutte le strutture
essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che
determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera
nella sua fondamentale volumetria (cfr. Cons. Stato, V, 2-10-2000, n. 5216:
Cass. Pen., 25-5-1999 e 26-5-1992).
In particolare, poi, non è stata ritenuta sufficiente, ai fini della
configurabilità del “rustico”, neppure la realizzazione parziale delle mura
perimetrali, richiedendosi una necessaria continuità tra queste ultime e la
copertura.
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei principi sopra richiamati,
emerge la insussistenza dell’opera “al rustico”, costituente presupposto
indispensabile per la sanabilità del manufatto.
Non meritevole di favorevole considerazione risulta pure la doglianza secondo
cui la volumetria da assentirsi in sanatoria sarebbe comunque ricavabile dal
progetto di completamento regolarmente presentato dal ricorrente.
Osserva, invero, il Tribunale che la possibilità, ammessa dall’art. 35 della
legge n. 47/85, per il privato di completare le opere va sempre riferita alle
“opere di cui all’art. 31”, con la conseguenza che gli ulteriori lavori a farsi
non possono assolutamente consistere in opere essenziali alla configurabilità
del “rustico”, le quali devono già esistere alla data del 31-12-1993.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente denunzia violazione del principio
della partecipazione procedimentale.
La censura non può essere accolta.
Va in primo luogo osservato che l’omessa indicazione del funzionario
responsabile del procedimento produce, per costante giurisprudenza, mera
irregolarità e non annullabilità del provvedimento. Di poi, non si ravvisa nella
fattispecie in esame necessità del previo avviso di avvio del procedimento,
vertendosi in materia di procedimento ad istanza di parte.
Da ultimo, appare al Tribunale manifestamente infondata la censura di
illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 47/1985, rilevandosi che
“essa è diretta al verificarsi di effetti espropriativi, al di fuori e al di là
di quelli tipici della sanzione amministrativa, in contrasto con il principio di
uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con quello della necessità del previo
indennizzo di cui all’art. 42 Cost.”.
Rileva al riguardo il Tribunale che l’effetto dell’acquisizione gratuita è
ragionevolmente collegato, quale misura sanzionatoria ( dunque, con
giustificazione assolutamente diversa da quella del potere espopriativo), alla
generalità degli abusi edilizi di maggiore gravità; essa, di poi, non interviene
automaticamente ed in prima battuta, ma solo ove il destinatario dell’ordine
demolitorio non vi abbia ottemperato.
Sulla base delle considerazioni tute sopra svolte, il ricorso deve essere
respinto in quanto infondato.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio, attesa la mancata costituzione del
Comune di Pagani.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno(Sezione II),
definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe proposto da Barone Francesco,
lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2006;
con la partecipazione di:
Luigi Antonio Esposito - Presidente
Francesco Mele - Cons. est.
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