Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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(Segnalata dall'Avv. Maurizio Balletta)
T.A.R. CAMPANIA,
Salerno, Sez. I, 7 marzo 2006,Sentenza n. 242
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
SEZIONE DI SALERNO
SEZIONE PRIMA
composto dai Magistrati:
DR. ALESSANDRO FEDULLO - Presidente
DR. FILIPPO PORTOGHESE - Consigliere
DR. FRANCESCO GAUDIERI - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 3196 R.G. del 2004, proposto da Associazione Italiana per il
World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus -, in persona dell’arch. Fulco
Pratesi, Presidente Nazionale e legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa, giusta procura a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Maurizio
Balletta, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, via S. Leonardo n.
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CONTRO
La Provincia di Salerno, in persona del Presidente della Giunta provinciale e
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo
Casella, Ugo Cornetta e Francesco Tedesco, con i quali elettivamente domicilia
in Salerno alla Via Roma n. 104 - Pal. S. Agostino
e nei confronti di
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Ente Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato,
presso cui, ope legis, domiciliano al Corso Vitt. Emanuele n. 58
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentato e
difeso, giusta procura in calce all’atto notificato, dall’avv. Colomba Auricchio,
con la quale elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi n. 33
PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione della Giunta Provinciale di Salerno del 29.10.2004 n. 817
avente ad oggetto “Riapertura dei termini per la partecipazione all’Ambito
Territoriale di Caccia delle Aree contIgue al Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano - provvedimenti”
di ogni atto connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Salerno, della
Regione Campania, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
nonché dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
VISTI gli atti tutti della causa.
RELATORE, alla pubblica udienza del 3 novembre 2005 il consigliere dott.
Francesco Gaudieri;
UDITE le parti come da processo verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
1.- Con atto notificato il 6/11/2004, depositato il 9/12/2004, l’Associazione
Italiana per World Wide Fund for nature (wwf Italia) Onlus ha impugnato gli atti
in epigrafe meglio specificati chiedendone l’annullamento per violazione di
legge ed eccesso di potere.
Premetteva che, con l’impugnato provvedimento, l’amministrazione provinciale
consentiva a tutti i cacciatori che in precedenza avessero fissato la propria
residenza venatoria nell’ATC della Provincia di Salerno (anche se non residenti
anagraficamente nella Provincia di Salerno e nei comuni del Parco Nazionale o
dell’area ad esso contigua) di esercitare la caccia nel neoistituito ATC Salerno
2 comprendente l’area contigua al parco nazionale e ciò anche con effetto
retroattivo, a sanatoria di tutte le sanzioni irrogate dai competenti organi di
polizia.
Ritenendo illegittimi siffatti provvedimenti, ne ha chiesto l’annullamento per
incompetenza e per violazione dell’art.32 della l. 6.12.1991 n. 394.
2.- Si sono costituiti in giudizio per resistere l’amministrazione provinciale
di Salerno e la Regione Campania, chiedendo il rigetto della domanda perché
inammissibile ed infondata.
3.- Si sono, altresì costituiti per sostenere la pretesa attorea il Ministero
intimato e l’Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.
4.- Con ordinanza n. 56/05 del 13 gennaio 2005, è stata respinta l’istanza di
tutela cautelare.
5.- Alla pubblica udienza del 3 novembre 2005, sulla conclusione delle parti, la
causa è stata riservata per la decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni di cui in
motivazione.
1.- Con l’atto impugnato, l’amministrazione provinciale si è determinata alla
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei
cacciatori residenti in Provincia di Salerno per l’iscrizione all’ATC Salerno 2
comprendente le aree contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
La ricorrente Associazione, con il proposto gravame, ha censurato l’atto in
questione lamentando, oltre all’incompetenza dell’amministrazione provinciale a
disciplinare la materia, anche la violazione dell’art.32 della legge quadro
sulle aree naturali protette, atteso che siffatta disposizione riserva la caccia
nelle aree contigue al Parco Nazionale ai soli residenti dei Comuni dell’area
naturale protetta e dell’area ad esso contigua.
1.a.- Emerge dall’atto gravato che l’amministrazione provinciale si è
determinata a siffatta soluzione, dopo aver chiesto, invano, alla Regione
Campania “l’adozione di un idoneo provvedimento che in via eccezionale
consentisse per l’annata venatoria 2004/2005 l’accesso ai cacciatori già
iscritti nell’originario unico ATC Salerno anche all’ATC delle aree contigue”.
Emerge, altresì, dall’atto che la resistente amministrazione ha contestualmente
disciplinato una sequela di attività procedimentali, dichiarando, expressis
verbis, di agire “nelle more della adozione da parte della stessa G.R.C. del
provvedimento richiesto dalla Provincia di Salerno”.
1.b.- Il provvedimento, per come costruito nella sua trama espositiva e
dispositiva, oltre a contenere un riconoscimento contra se dell’ incompetenza
dell’ente deliberante a disciplinare le attività venatorie nelle aree contigue
all’area naturale, individua un percorso operativo che si presta - applicando i
comuni canoni ermeneutici dell’interpretazione dell’atto amministrativo - ad una
lettura non singolare ed univoca, ben potendo essere inteso quale disciplina di
un momento organizzativo la cui operatività è da intendersi, comunque,
subordinata all’adozione del provvedimento chiesto alla Regione Campania; così
come si presta ad essere inteso quale disciplina, derogatoria ed eccezionale,
ancorchè transitoria, e, comunque operativa atteso che autorizza, senza
attendere il provvedimento richiesto alla Regione Campania, l’esercizio
dell’attività venatoria nelle aree contigue all’area naturale a soggetti non
residenti nei comuni dell’area naturale protetta.
Siffatta ricostruzione, siccome emergente dalla trama dell’atto gravato e non
sconfessata dall’amministrazione resistente, nonché coerente con il
comportamento complessivo dalla stessa tenuto (Cons. St. Sez. IV 31 maggio 1999
n. 925; Tar Sicilia Palermo Sez. I 21 agosto 2001 n. 1136), autorizza il
Collegio a rimeditare l’inciso motivazionale della sede cautelare ed a ritenere
fondate le doglianze proposte, sussistendo le illegittimità rappresentate.
2.- E’ fondata, infatti, la censura di incompetenza dell’amministrazione
provinciale in ordine al potere di dettare la disciplina dell’esercizio
dell’attività venatoria nelle aree contigue al parco nazionale : circostanza
quest’ultima, peraltro, pacificamente ammessa dalla stessa amministrazione
provinciale che nella premessa dell’atto deliberativo impugnato ammette di aver
chiesto alla Regione Campania “l’adozione di un idoneo provvedimento che in via
eccezionale consentisse per l’annata venatoria 2004/2005 l’accesso ai cacciatori
già iscritti nell’originario unico ATC Salerno anche all’ATC delle aree
contigue”.
Come esattamente rilevato dall’Avvocatura distrettuale nella propria memoria,
recante un’esauriente trattazione delle questioni agitate, né la legislazione
statale né quella regionale riconoscono siffatta competenza in capo
all’amministrazione provinciale, riservando bensì alla Regione il potere di
disciplinare l’esercizio della caccia nelle aree contigue all’area protetta.
Né l’Amministrazione provinciale ha giustificato, con precisi riferimenti
normativi, il potere esercitato, operando vaghi richiami alla normativa in
materia.
3.- Sussiste, altresì, nei limiti evidenziati da parte ricorrente, la violazione
dell’art. 32 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991.
L’art. 32, comma 3, della l.n. 394/91, infatti, riconosce il diritto di svolgere
attività venatoria nell’ATC delle aree contigue unicamente in capo ai residenti
dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua medesima, al fine di
salvaguardare, mediante l’abbattimento della pressione venatoria e la
restrizione delle altre attività suscettibili di arrecare danno all’ambiente, i
valori naturali delle aree protette, per cui appare corretto affermare che
l’area contigua non assume rilievo in sé ma in relazione ai valori dell’area
naturale che recinge.
Il vincolo in questione, imposto con norma speciale, non può ritenersi superato
o modificato dalla legge n. 157/92, recante disposizioni per la protezione della
fauna selvatica ed il prelievo venatorio, per cui, contrariamente a quanto
ritenuto dall’amministrazione provinciale nelle proprie difese, l’art. 37 della
l. n. 157/92 non ha affatto abrogato l’art. 32 della l. n. 394/91, ma ha
introdotto soltanto una disciplina derogatoria dell’art. 15, comma 3, della l.
n. 968 del 1977.
3.a.- Né l’art. 36, comma 2, della l.r. n.8/96 risulta utilmente invocabile da
parte della Provincia di Salerno per sostenere che i residenti nelle aree
situate all’interno dei Parchi hanno soltanto “una priorità di iscrizione negli
ATC comprendenti le aree contigue a detti Parchi”, per cui sarebbe consentito la
caccia a tutti coloro che hanno fissato la residenza venatoria nell’ATC che le
comprende, anche se residenti altrove.
3.a.1.- La perdurante vigenza dell’art. 32, 3° comma, della l. n. 394/91,
autorizza il Collegio a sostenere che la disposizione regionale citata, adottata
in epoca antecedente la modifica dell’art. 117 Cost, e quindi nel vigore della
competenza legislativa concorrente in materia di caccia, non può che soggiacere
ad un’interpretazione rispettosa dei principi fissati dalla normativa statale;
così come parimenti soggiace alla medesima interpretazione nel vigore del
novellato - ex l. cost. n. 3/2001 - art. 117 Cost. laddove si consideri la
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ex art.
117, comma 2, lettera S).
Basterà all’uopo considerare quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle
sentenze :
-n. 222/2003 (laddove ha negato che anche alla luce del nuovo testo dell’art.
117 Cost. la tutela dell’ambiente possa considerarsi come una “materia” in senso
tecnico di competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale, bensì
come valore “trasversale” , spettando allo Stato le determinazioni che
rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio
nazionale);
-n. 226/2003, laddove richiamando la precedente sentenza n. 536/2003 ha
precisato che l’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione esprime
una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che
possono pregiudicare gli equilibri ambientali. In quell’occasione la Corte ebbe
ad affermare che “la disciplina statale rivolta alla tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà
legislativa regionale, ove l’intervento statale sia rivolto a garantire
standards minimi ed uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti
unificanti che rispondono ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla
competenza esclusiva dello Stato”
Per tutte le riferite considerazione può conclusivamente affermarsi che il
ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto
impugnato.
4.- Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate nell’importo fissato in
dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI
SALERNO, PRIMA SEZIONE, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3196/2004,
proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund (WWF-Italia) Onlus, lo
accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato..
Condanna la soccombente amministrazione provinciale di Salerno al pagamento in
favore della ricorrente e dei cointeressati delle spese ed onorari del giudizio
che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore di ciascuna delle
parti costituite.
ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 novembre 2005, con
l’intervento dei Sigg.ri Magistrati
Dr. Alessandro FEDULLO Presidente
Dr. Francesco GAUDIERI Consigliere est.
1) Caccia e pesca - Caccia - Aree protette - Disciplina dell’attività venatoria nelle aree contigue ad un parco nazionale - Competenza - Provincia - Difetto. Non sussiste in capo all’amministrazione provinciale la competenza in ordine alla disciplina dell’attività venatoria nelle aree contigue ad un parco nazionale, essendo detto potere riservato alla Regione. Pres. Fedullo, Est. Gaudieri - W.W.F. (avv. Balletta) c. Provincia di Salerno (avv.ti Casella, Cornetta e Tedesco) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 7 marzo 2006, n. 242
2) Caccia e pesca - Caccia - Aree protette - Aree contigue - Attività venatoria - Limiti - Residenti dei comuni ricompresi nell’area protetta e nell’area contigua. L’art. 32, comma 3, della l.n. 394/91 riconosce il diritto di svolgere attività venatoria nell’ATC delle aree contigue unicamente in capo ai residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua medesima, al fine di salvaguardare, mediante l’abbattimento della pressione venatoria e la restrizione delle altre attività suscettibili di arrecare danno all’ambiente, i valori naturali delle aree protette. Il vincolo in questione, imposto con norma speciale, non può ritenersi superato o modificato dalla legge n. 157/92, recante disposizioni per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio, che ha soltanto introdotto una disciplina derogatoria dell’art. 15, comma 3, della l. n. 968 del 1977. (Nella specie, il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento che consentiva a tutti i cacciatori che in precedenza avessero fissato la propria residenza venatoria nell’ATC della Provincia di Salerno - anche se non residenti anagraficamente nella Provincia di Salerno e nei comuni del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano o dell’area ad esso contigua - di esercitare la caccia nel neoistituito ATC Salerno 2 comprendente l’area contigua al parco nazionale e ciò anche con effetto retroattivo, a sanatoria di tutte le sanzioni irrogate dai competenti organi di polizia). Pres. Fedullo, Est. Gaudieri - W.W.F. (avv. Balletta) c. Provincia di Salerno (avv.ti Casella, Cornetta e Tedesco) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 7 marzo 2006, n. 242
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