Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. EMILIA ROMAGNA,
Bologna,
15 marzo 2006, Sentenza n. 325
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
Registro Sentenze:
Registro Generale: 68/2003
composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. Alberto Pasi Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 68/2003, proposto da Magnico Costruzioni s. r. l.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Angelucci ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio, in Bologna, piazza san Francesco n.7;
contro
il Comune di Monte San Pietro, costituito in giudizio, rappresentato e difeso
dall’Avv. Gian Alberto Ferrero, ed elettivamente domiciliato in Bologna presso
il suo studio, piazza Garibaldi n. 1;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 84/2002 di rimozione di gru edile;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 16/2/2006 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Riferisce la società ricorrente di essere prorpietaria di una gru e di averla
sistemata temporaneamente in un’area privata.
Il Comune ritnendola obsoleta ed in stato di abbandono e qualificandola come
rifiuto ne ordinava la rimozione.
La società interessata ha presentato un ricorso al T. A. R., impugnando l’atto
in epigrafe indicato deducendone l’illegittimità.
Il Comune si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente alle avverse
doglianze.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è
stata trattenuta in decisione all’udienza del 16/2/2006.
2. La polizia municiple ha accertato in data 7/4/2002, la violazione
dell’articolo 14 del D. lgs 22/1997 avendo trovato in stato di abbandono la gru
edile di colore verde di proprietà della società ricorrente “obsoleta e ridotta
allo stato di rottame” abbandonata già dal 3/4/2000 e, conseguentemente, il
responsabile del servizio comunale competente ha adottato l’ordinanza, , oggetto
della presente impugnativa, che ne ha disposto la rimozione.
3. Cò premesso il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’articolo 14 del del D. lgs 22/1997, come interpretato da D. L.
138/2002, convertito in legge 178 del 2002, l’attrezzatura in parola rientra
nella nozione di rifiuto in quanto non appare suscettibile di riutilizzo ed in
stato di abbandono da oltre due anni. Infatti, come emerge dal verbale di
accertamento e dalla relazione di servizio in atti, essa è obsoleta ed inidonea
ad un ulteriore uso “in quanto presenta un vistoso arrugginimento delle funi e
dei tiranti metallici, con crescita di muschio sulle carrucole di rinvio; vi
sono spezzoni di cavo eletrico penzolanti ed alcune morsetterie dei collegamenti
elettrici sono invase dalla ruggine, che peraltro si sta diffondendo anche sul
traliccio della struttura. Inoltre, il timone di traino e le ruote sono
avviluppate dai rovi”. Tali elementi di fatto puntulamente accertati evidenziano
il carattere obsoleto e la natura di rottame di detto bene che non appare
suscettibile di riutilizzo e, tenuto conto anche della inesistente manutenzione
e del tempo trascorso senza utilizzo (oltre due anni), costituiscono elementi
decisivi in ordine alla volontà del proprietario di disfarsene, contariamente a
quanto affermato, ora, negli scritti difensivi.
Correttamente, pertanto, il Comune ne ha disposto la rimozione a carico del
proprietario.
4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda,
respinge il ricoro in epigrafe indicato.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del
Comune intimato che si liquidano in complessivi Euro 2000 (duemila), oltre I. V.
A. e C. P. A.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16/2/2006.
Presidente (L. Papiano)
Consigliere Rel.Est. (U. Di Benedetto)
Depositata in Segretaria, ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186, in data
Bologna, lì
Il Segretario
1) Rifiuti – Rottame in stato di abbandono non suscettibile di riutilizzo – Natura di rifiuto – Art. 14 D. Lgs. 22/97 – D.L. 138/2002 – Fattispecie. Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 22/19997, come interpretato da D. L. 138/2002, convertito in legge 178 del 2002, costituisce rifiuto una gru ridotta a rottame, non suscettibile di riutilizzo ed in stato di abbandono da oltre due anni. (nella specie, lo stato di degrado, l’arrugginimento, il carattere obsoleto, l’inesistente manutenzione, la stessa natura di rottame, sono stati ritenuti elementi decisivi in ordine alla volontà del proprietario di disfarsi della gru). Pres. Papiano, Est. Di Benedetto – M.C. s.r.l. (avv. Angelucci) c. Comune di Monte San Pietro (avv. Ferrero) - T.A.R. EMILIA – ROMAGNA, Bologna, Sez. II – 15 marzo 2006, n. 325
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