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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II bis, 31 Maggio 2006, Sentenza n. 4169
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

SEZIONE II BIS


 


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 9129/99 proposto da ZOO F.E. PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l., con sede a Balsorano (AQ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Reale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Aguglia in Roma, Via Cicerone n. 44;


contro


MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO e COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e, per legge, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
SEZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI, in persona del Ministro dell’Ambiente p.t., non costituita;


per l’annullamento
del provvedimento del Presidente del Comitato Nazionale dell’Albo delle Imprese in data 19/4/1999, prot. n. 0014/DEL/RIC/CN, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione di esclusione dall’iscrizione all’albo adottata dalla Sezione Regionale dell’Abruzzo in data 20/4/1998, prot. 1325, e/o di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguenziale e connesso e, in particolare, della deliberazione della Sezione Regionale Abruzzo del 23/3/1998, con cui era stata rigettata la domanda di iscrizione;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 23 marzo 2006, il Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:


F A T T O


La Cooperativa ricorrente, già operante nel settore della gestione degli impianti di depurazione, presentava in data 17 maggio 1996 all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Sezione regionale Abruzzo, domanda di iscrizione all’Albo per le categorie 2/E, 3/D, 6/D e 11/D.


Avverso il diniego, opposto nella seduta del 23 marzo 1998, l’istante proponeva ricorso al Comitato nazionale istituito presso l’Albo, ma il Presidente, con provvedimento in data 19 aprile 1999, ne disponeva il rigetto richiamando la deliberazione del Comitato nazionale del 18 novembre 1998.


Il presente gravame è affidato alle seguenti censure:


1) Violazione di legge, per mancata o falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione insufficiente o contraddittoria.
La motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso al Comitato nazionale sarebbe talmente succinta e generica, da non consentire di risalire all’iter logico seguito nella circostanza, difettando ogni riferimento alle concrete ed oggettive ragioni che si frapponevano alla richiesta iscrizione, con specifico riferimento alle risultanze istruttorie ed alle allegazioni probatorie prodotte dalla Cooperativa.


2) Violazione di legge – Violazione di regolamento, per mancata o falsa applicazione del D.M. n. 324/91 [art.11, comma 2, lettera c)], del D.Lgs. n. 22/97 (art. 30, commi 6 e 8) e del D.M. 28/4/1998, n. 406 [art. 10, comma 2, lettera c)]. Eccesso di potere, per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, erronea presupposizione, errore di diritto, illogicità.


Si assume che, per ottenere l’iscrizione all’Albo, non sussisteva alcun obbligo di aggiornare preventivamente l’oggetto sociale, come sarebbe comprovato dal fatto che la stessa C.C.I.A.A. aveva riscontrato la domanda dell’interessata, denegando la registrazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti non preceduta dall’iscrizione della ditta nella sezione regionale dell’Albo smaltimento rifiuti.


La corretta interpretazione in tal senso dell’art.11, comma 2, lettera c) del D.M. n. 324/91, sarebbe confermata dal D.M. n. 406/98 che, abrogando espressamente il D.M. n. 324/91, avrebbe, tra l’altro, regolamentato i requisiti di accesso all’Albo prevedendo, all’art. 10, comma 2, lettera c), quale requisito, la semplice iscrizione dei soggetti interessati al registro delle imprese ed eliminando, quindi, ogni riferimento diretto od indiretto alla specificità dell’attività svolta, cioè all’esercizio dell’attività di smaltimento.


Inoltre, alla data del 19/4/1999, era già entrata in vigore la nuova disciplina, mentre il Presidente del Comitato nazionale avrebbe supinamente optato per la conservazione della deliberazione del Comitato nazionale in data 18/11/1998 e di quella assunta dalla Sezione regionale in data 23/3/1998.


In una successiva memoria difensiva parte ricorrente ha ribadito le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo, confidando nell’accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, con atto depositato il 27 luglio 1999.


La domanda di sospensione del provvedimento impugnato veniva respinta dalla Sezione giudicante, con ordinanza n. 2318 del 29 luglio 1999.


D I R I T T O


Il ricorso è fondato e merita, quindi, accoglimento.


La Sezione regionale Abruzzo dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha respinto l’istanza di iscrizione prodotta dalla cooperativa ricorrente con la seguente motivazione:
“- l’oggetto sociale riportato su certificato della Camera di Commercio non è stato aggiornato conformemente al dettato dell’art.11 lett.c) del DMA 324/91;


- la perizia di idoneità tecnica non è conforme alle prescrizioni della normativa vigente.”


Il provvedimento, invece, del Presidente del Comitato Nazionale dell’Albo ha omesso ogni considerazione circa la pretesa non conformità a legge della perizia di idoneità tecnica, evidenziata dalla Sezione regionale Abruzzo, ma ha confermato la motivazione di rigetto di quest’ultima ritenendo essenziale la preventiva iscrizione dell’interessata alla C.C.I.A.A., come ditta esercente attività di smaltimento.


A prescindere, dunque, dalla marginale questione relativa alla richiamata perizia -in ordine alla quale deve, comunque, rilevarsi l’assoluta genericità dell’assunto espresso dalla Sezione regionale Abruzzo, che non soddisfa minimamente l’esigenza, positivamente sancita, di rendere palese l’iter logico seguito dall’Amministrazione, al fine di consentire al soggetto interessato di approntare un’adeguata e tempestiva tutela delle proprie ragioni ed al giudice di compiere un esaustivo sindacato di legittimità del
provvedimento adottato- il Collegio è sostanzialmente chiamato a pronunciarsi in merito all’esatta interpretazione della normativa, che disciplina l’iscrizione all’Albo delle imprese che gestiscono servizi di smaltimento dei rifiuti.


Si premette, al riguardo, che l’art.11 (rubricato “Requisiti e condizioni”) del D.M. dell’Ambiente n. 324 del 21 giugno 1991, stabilisce testualmente che, per l’iscrizione all’Albo, i soggetti interessati “siano iscritti alla CCIAA, come ditta esercente l’attività di smaltimento, ad eccezione delle ditte di nuova costituzione, che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo degli smaltitori;” [comma 2, lettera c), primo periodo].


Sostiene parte ricorrente che, al fine di cui sopra, non sussisterebbe alcun obbligo di aggiornare preventivamente l’oggetto sociale, come sarebbe del resto confermato dal più recente D.M. n. 406/98, abrogativo del precedente, che ha richiesto quale requisito la semplice iscrizione dei soggetti interessati al registro delle imprese.


Ad avviso del Collegio, un’attenta lettura in chiave ermeneutica del disposto di cui alla riportata disposizione ministeriale, porta a ritenere corretta la riferita tesi della Cooperativa ricorrente, ove si consideri che la norma in questione ipotizza la previsione delle seguenti due situazioni: quella delle imprese che già sono esercenti di attività di smaltimento dei rifiuti e quella delle imprese di nuova costituzione, le quali potranno ovviamente provvedere alla loro registrazione presso la CCIAA successivamente all’iscrizione all’Albo delle imprese che smaltiscono rifiuti.


Nel caso di specie, si è in presenza di una ditta che è effettivamente iscritta alla CCIAA, ma come impresa che opera nel settore della depurazione e non già in quello (o anche in quello) dello smaltimento dei rifiuti.


Sembra, dunque, evidente che la Cooperativa ricorrente, non essendo ricompresa tra le ditte smaltitrici di rifiuti, non poteva che essere assimilata alla categoria delle “imprese di nuova costituzione”, perché tale era e doveva essere considerata -sia logicamente, ma anche sotto un profilo sistematico- agli effetti dello svolgimento dell’attività di smaltimento rifiuti.
Si rivela, pertanto, erronea e del tutto gratuita la pretesa di un improbabile aggiornamento preventivo dell’oggetto sociale, ai fini dell’iscrizione della Cooperativa nell’Albo nazionale delle imprese di settore.


La stessa C.C.I.A.A., del resto, aveva indirettamente evidenziato la suddetta incongruenza, allorché aveva denegato la registrazione dell’impresa interessata, perché questa non era iscritta nella Sezione regionale dell’Albo degli smaltitori di rifiuti.


Allora, delle due l’una: o era necessaria la previa registrazione, da parte della CCIAA, come impresa esercente l’attività di smaltimento rifiuti e, in tal caso, la medesima CCIAA non poteva pretendere la previa iscrizione all’Albo in argomento; oppure era prevista la previa iscrizione all’Albo, al fine di ottenere la registrazione presso la CCIAA come impresa esercente il servizio smaltimento rifiuti e, perciò, la Sezione regionale dell’Albo non avrebbe potuto richiedere alla Cooperativa istante l’aggiornamento preventivo dell’oggetto sociale.


Poiché nella fattispecie all’esame tertium non datur, si rivela verosimilmente più plausibile la seconda delle ipotesi sopra indicate e considerare, pertanto, la ditta ricorrente alla stregua di un’impresa di nuova costituzione, proprio allo scopo di consentire alla stessa di aggirare l’ostacolo rappresentato dall’impossibilità di essere iscritta alla CCIAA, senza la preventiva iscrizione all’Albo regionale delle imprese esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti.


La validità della prospettata soluzione trae conferma non solo dal disposto dell’art. 12, comma 1° del D.M. n. 324/91, in cui si individuano i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo con riferimento, tra l’altro, all’eventuale esecuzione di opere o svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l’iscrizione o in ambiti affini, il che induce a ritenere effettivamente non indispensabile il preventivo aggiornamento dell’oggetto sociale, per le imprese già iscritte alla CCIAA per un settore di attività similare; ma anche dal testo del nuovo D.M. 28 aprile 1998, n. 406 -dettato in attuazione dell’art. 30, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22- il quale ha abrogato il precedente D.M. n. 324/91 (art. 23, comma 7) ed ha disposto, all’art. 10, comma 2 che, per l’iscrizione all’Albo, i soggetti interessati devono essere semplicemente iscritti al registro delle imprese, con la sola eccezione delle imprese individuali [lettera c)].


In conclusione, le censure esaminate (1° motivo e violazione di regolamento, per falsa applicazione del D.M. n. 324/91, rubricata nel 2°motivo) conducono, assorbite le residue doglianze, all’accoglimento del gravame ed al conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.


Circa le spese del presente giudizio, si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate fra le parti in causa.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2006, con l’intervento dei signori Giudici:


Patrizio GIULIA Presidente
Francesco GIORDANO Consigliere rel. estensore
Solveig COGLIANI Consigliere


IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti – D.M. 324/1991 – Imprese iscritte alla CCIAA in settori diversi dallo smaltimento dei rifiuti – Necessità di preventivo aggiornamento dell’oggetto sociale – Esclusione – Iscrizione all’Albo degli smaltitori – Ammissibilità. Il requisito dell’iscrizione alla CCIAA come ditta esercente l’attività di smaltimento, richiesto dall’art. 11 del D.M. n. 324 del 21 giugno 1991, nel testo precedente al D.M. n. 406/98, deve essere inteso nel senso che le imprese che non rechino nell’oggetto sociale l’esercizio dell’attività di smaltitore possono essere assimilate alle “imprese di nuova costituzione”, con la conseguenza che esse potranno chiedere l’aggiornamento dell’oggetto sociale successivamente all’iscrizione all’Albo. La soprariportata tesi ermeneutica è confermata dal nuovo D.M. 28 aprile 1998, n. 406 -dettato in attuazione dell’art. 30, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - il quale ha abrogato il precedente D.M. n. 324/91 (art. 23, comma 7) ed ha disposto, all’art. 10, comma 2 che, per l’iscrizione all’Albo, i soggetti interessati devono essere semplicemente iscritti al registro delle imprese, con la sola eccezione delle imprese individuali. Pres. Giulia, Est. Giordano – Z. s.c.a r.l. (avv. Reale) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Roma, sez. II bis – 31 maggio 2006, n. 4169

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