AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 

 

Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 Copyright © Ambiente Diritto.it

 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. Lazio Sez. II bis del 19 giugno 2006 Sentenza n. 4809

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

 
-SEZIONE II BIS-



N. RSAnno 2006
N. 6584 RGRAnno 2003


ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso n. 6584/2003 proposto da TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Carlo Celani, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180;
contro
COMUNE DI RIETI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piselli e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Roma, Via Flaminia n. 189;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale del 7/4/2003, recante regolamento per l'installazione di antenne nel territorio comunale, allegato alla nota prot. 19611 del 17/4/2003;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente;
con atto di intervento ad opponendum
di TRINCHI Claudio, CENCIARELLI Mario, CENCIARELLI Margherita e DOMINICI Afrodite, rappresentati e difesi dal prof. avv. Paolo Dell'Anno e dal prof. avv. Stefano Recchioni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Cicerone n. 60;
atto di intervento ad adiuvandum
della Società TIM ITALIA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Carlo Celani, con domicilio eletto come sopra;
ed atto per motivi aggiunti
proposto dalla società ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, per l'ulteriore annullamento delle note prot. nn. 49943, 49946, 50068, 50069, 50070, 50071 e 50072, tutte datate 8 settembre 2004 e di identico contenuto, con cui il Comune di Rieti ha dichiarato "irricevibili" le istanze di autorizzazione presentate dalla TIM S.p.A.; di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresa la delibera C.C. n. 27 del 7 aprile 2003, recante adozione del "Regolamento per la installazione di antenne" (già impugnata anche con il ricorso); nonché per la dichiarazione del diritto della società ricorrente ad essere autorizzata all'attivazione ed all'esercizio delle SRB del Comune di Rieti, in applicazione delle norme del D.Lgs. n. 259/03; del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno ingiusto dalla stessa subito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33 e ss. D. Lgs. n. 80/1998, da quantificarsi in corso di causa; per la condanna del Comune di Rieti al pagamento delle relative somme, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti gli atti di intervento in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto l'atto per motivi aggiunti prodotto dalla società ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 9 febbraio 2006, il Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O


La Telecom Italia Mobile S.p.A. è licenziataria per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione, col sistema di tecnica numerica denominato GSM, nonché per la realizzazione della rete UMTS.


Col ricorso originario detta società ha impugnato la deliberazione consiliare indicata in epigrafe, con cui il Comune intimato ha approvato un regolamento recante nuove disposizioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione.


A detta dell'istante, il regolamento in questione, avrebbe stabilito, tra l'altro, di intervenire sull'installazione di impianti per la rete di telefonia cellulare e similari, prevedendo l'aggravamento del procedimento autorizzatorio/concessorio, il risanamento degli impianti difformi dal regolamento medesimo e sanzioni amministrative in caso di inosservanza delle sue disposizioni.


In buona sostanza, il Comune avrebbe tentato di introdurre surrettiziamente norme che appaiono di profilo urbanistico, ma che, invece, tendono a determinare diversamente i limiti che la legge riserva alla competenza statale in materia di elettromagnetismo, al dichiarato fine di proteggere la salute della popolazione e l'ambiente.


Le censure dedotte a sostegno dell'impugnativa si articolano in otto motivi di doglianza, che denunciano, a carico del contestato regolamento, la sussistenza dei vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, sotto numerosi e svariati profili.


Col successivo ricorso per motivi aggiunti la TIM ha impugnato le note con cui il Comune ha dichiarato irricevibili le istanze di autorizzazione presentate dalla società, nonché lo stesso regolamento e la relativa delibera consiliare di approvazione (n.27/2003) già censurati col ricorso originario.


Richiamati e ribaditi i vizi già dedotti nel ricorso, l'istante ha formulato ulteriori doglianze, anche alla luce della sopravvenuta normativa di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo n. 259 del 2003.


In particolare, parte ricorrente ha elaborato, a carico della deliberazione consiliare n. 27/2003 e del relativo regolamento, altri quattro punti di domanda che si affidano ai vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, riguardati sotto diverse angolazioni.


Quanto ai provvedimenti comunali di sostanziale rigetto delle domande presentate, dichiarate "irricevibili" dall'autorità emanante, l'esponente ha dedotto l'illegittimità derivata dai vizi evidenziati contro la menzionata disciplina regolamentare, nonché vizi propri degli avversati dinieghi incentrati sulla violazione e falsa applicazione di legge e sull'eccesso di potere, in tutte le sue figure sintomatiche tra cui, in particolare, quelle relative al difetto di motivazione e di istruttoria.


In una successiva memoria, l'intimante ha formulato alcune note di udienza, insistendo per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria di spese.


In resistenza al gravame ed ai motivi aggiunti il Comune di Rieti ha controdedotto alle censure avversarie, concludendo per il rigetto dell'impugnativa con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.


Gli interventori ad opponendum -e non già ad adiuvandum, come erroneamente è stato qualificato il loro atto di intervento del 30 giugno 2005- hanno sostenuto nei loro scritti la legittimità dei contestati dinieghi comunali, individuando le ragioni che, a loro dire, avrebbero comunque impedito l'accoglimento delle istanze di autorizzazione ed eccependo, altresì, l'inammissibilità-nullità del ricorso introduttivo.


Quanto al merito, essi hanno insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.


Si è quindi costituita, con atto di intervento ad adiuvandum del 28 novembre 2005, anche la società TIM ITALIA S.p.A., alla quale la società TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. ha conferito il proprio complesso aziendale con effetto dal 1° marzo 2005.


Infine, in una memoria redatta il 27 gennaio 2006, proprio tale subentrante società ha espresso ulteriori spunti argomentativi, reiterando la richiesta di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.


La domanda cautelare, prodotta da parte ricorrente sia in occasione del ricorso originario che dei motivi aggiunti, è stata accolta dalla Sezione giudicante con ordinanza n. 6782 del 16 dicembre 2004.


D I R I T T O


In via preliminare, il Collegio deve darsi carico di esaminare l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità-nullità del ricorso introduttivo, formulata dagli interventori ad opponendum (Trinchi Claudio, Cenciarelli Mario, Cenciarelli Margherita e Dominici Afrodite) sul presupposto del preteso difetto di legittimazione processuale della ricorrente originaria e della TIM ITALIA S.p.A., successivamente costituitasi, in violazione degli articoli 75, 77 e 83 del codice di procedura civile.


Hanno sostenuto i predetti che l'avv. Capotorti, nella qualità di procuratore dell'amministratore delegato della TELECOM e della TIM., non rivestirebbe la posizione di legale rappresentante delle due società e, quindi, risulterebbe priva della legittimazione processuale o della rappresentanza processuale delle stesse, atteso che il potere processuale di stare in giudizio, sia attivamente che passivamente, non può mai essere conferito a soggetto diverso dal legale rappresentante, senza il contestuale conferimento di poteri rappresentativi di natura sostanziale, quindi di poteri che consentano al procurator di produrre effetti giuridici sostanziali nella sfera del rappresentato.


Poiché, dunque, l'avv. Capotorti ha ricevuto invalidamente solo il potere di rappresentare le due società nei processi, come mero conferimento di una legittimazione processuale non sostenuta da contestuale attribuzione di poteri sostanziali, sarebbe nullo per derivazione, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., il mandato alle liti attribuito dal predetto procuratore agli avvocati Sanino e Celani.
L'eccezione non ha pregio e non può, pertanto, essere condivisa per due ragioni: a) in primo luogo, perché, in occasione della proposizione del ricorso originario, il mandato ad litem agli avvocati Sanino e Celani è stato conferito dal dott. Antonio Sanna, nella sua qualità di rappresentante legale della TIM S.p.A.-TELECOM ITALIA MOBILE, e non già dall'avv. Capotorti; in secondo luogo, perché dalla documentazione prodotta in giudizio l'avv. Concetta Capotorti è risultata nominata e costituita procuratore speciale dall'Amministratore delegato della TIM ITALIA S.p.A., dott. Marco De Benedetti, con attribuzione alla medesima di poteri rappresentativi, di natura sostanziale, ben più vasti e rilevanti di una semplice rappresentanza in giudizio della società (cfr. procura speciale 25 febbraio 2005, rep. n. 78717, a rogito Notaio De Franchis di Roma).


Quanto alle ulteriori ragioni, addotte dagli interventori ad opponendum a sostegno della pretesa inammissibilità delle istanze di autorizzazione presentate dalla società ricorrente e, quindi, dell'asserita legittimità dei sostanziali dinieghi opposti dal Comune di Rieti, è appena il caso di osservare che, nel processo amministrativo, la stessa condizione processuale, del tutto marginale, di accessorietà e terzietà della figura dell'interventore, nella specie per di più ad opponendum, non consente a costui di sostituirsi all'Amministrazione nell'evidenziare altri motivi, oltre tutto postumi, suscettibili di condurre ugualmente al rigetto delle istanze prodotte.


Devono, quindi, ritenersi inammissibili i rilievi concernenti le carenze, incongruenze ed errori riscontrati a carico delle menzionate istanze di autorizzazione.


Si può, dunque, passare ad esaminare nel merito il proposto gravame originario ed il successivo ricorso affidato ai motivi aggiunti.


Il Collegio ritiene fondate entrambe le impugnative, con riferimento a talune delle assorbenti censure in esse rubricate e relative ai vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, riguardati sotto molteplici profili e da diverse angolazioni.


Non sembra inutile, in primo luogo, al fine di introdurre la complessa problematica che forma oggetto del presente contenzioso, richiamare la motivazione con la quale la Sezione giudicante ha divisato, in fase cautelare, di accogliere, con l'ordinanza n. 6782 del 17 dicembre 2004, l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.


Ha ritenuto, nella circostanza, il giudice amministrativo che "il Comune non appare legittimato a dichiarare irricevibili le istanze di autorizzazione presentate dalla ricorrente, sulla scorta di una disciplina regolamentare autonomamente adottata, in assenza dei criteri, di competenza regionale, relativi all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile, nonché in carenza della definizione delle competenze spettanti ai Comuni, oltre che alle Province, anch'essa rientrante tra le funzioni spettanti all'autorità regionale, ai sensi dell'art. 8 della (legge) n. 36/2001;"


Ha, quindi, valutato il Collegio che "il Comune è tenuto ad esaminare le predette istanze, in base al disposto di cui all'art. 87 del Codice delle Telecomunicazioni Elettroniche (D. Lgs. n. 259/03), fermo restando che l'installazione degli impianti di telefonia mobile non necessita del permesso di costruire;".


Le riferite considerazioni contengono in sintesi spunti argomentativi, che meritano di essere condivisi e ribaditi anche nella presente sede di trattazione del merito della complessiva vicenda dedotta in lite.


Appare, comunque, conveniente prendere le mosse dal tenore dei provvedimenti con i quali l'Amministrazione ha dichiarato irricevibili le istanze di autorizzazione prodotte dalla società ricorrente, per l'installazione di infrastrutture telefoniche per impianti radioelettrici.


Ha sostenuto il Comune di Rieti, con motivazione identica per tutti i censurati provvedimenti, che la domanda "non è conforme ai combinati disposti dell'art. 86 del D. Lgs. n. 259/03 e dell'art. 4 del , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7 aprile 2003, …".


Ha ricordato poi l'Ente locale "che dal 16 settembre 2003 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 259/03 che all'art. 86, comma 3, assimila le infrastrutture di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, di cui all'art, 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 -assimilati 'ad ogni effetto' alle opere di urbanizzazione primaria come le fognature, le reti per la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica- e pertanto la loro collocazione deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, fatto salvo però il puntuale rispetto della disciplina normativa ad hoc di questo comune ai sensi dell'art.8 della legge quadro n. 36/01."


Ha concluso, infine, l'Amministrazione con l'assunto secondo cui "l'installazione dell'impianto in argomento necessita del permesso a costruire accanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del Codice, che costituisce una peculiare finalità esclusivamente ambientale ed igienico sanitaria."


Posto, al riguardo, che l'art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche detta disposizioni in tema di criteri per la localizzazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e rinvia alle norme di attuazione della legge n. 36/2001, per le misure relative all'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si rileva che l'art. 4 dell'invocato Regolamento comunale relativo agli impianti delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si occupa anch'esso di "localizzazione" e stabilisce che "gli impianti devono, di norma, essere situati su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale", prevedendo, tuttavia, che "ove ciò non sia possibile, possono essere posti su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati", con priorità per le localizzazioni che siano "le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l'impatto visivo".


Come appare evidente, ad una semplice lettura delle norme sopra riportate, il Comune di Rieti, pur nel lodevole intento di salvaguardare la salute e l'incolumità dei cittadini mediante un'ottimale localizzazione degli impianti e l'individuazione di aree particolarmente sensibili, quali, da una parte, le aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, e, dall'altra, quelle che accolgono strutture scolastiche di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere, case di cura ed affini, strutture per case di riposo e centri spirituali, nonché aree che accolgono verde attrezzato (vedi art. 5), e pur ipotizzando la possibilità di localizzazioni alternative, ha ridotto in maniera rilevante le aree del territorio comunale ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia cellulare, e ciò da un punto di vista strettamente logistico, vale a dire di mero governo del territorio, sia pure al fine squisitamente estetico-ambientale, di ridurre l'impatto visivo, e igienico-sanitario, di minimizzare i rischi per la popolazione derivanti dall'inquinamento elettromagnetico.


Così operando l'Amministrazione comunale ha indebitamente e sostanzialmente esercitato un potere riservato in via esclusiva allo Stato, al quale soltanto il legislatore ha demandato, per una condivisibile esigenza di uniformità ed omogeneità in ambito nazionale, il compito di fissare i criteri ed i limiti rilevanti al fine della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell'esposizione a campi elettromagnetici (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 25 agosto 2001, n. 7015).


Viceversa, l'ente locale, al quale la legge affida funzioni residuali aventi rilievo attuativo, esecutivo, di controllo e vigilanza, ha surrettiziamente introdotto criteri e limiti ulteriori, il cui effetto è in definitiva quello di incidere in senso peggiorativo sulle scelte di campo effettuate dai competenti organi statali, in materia di esposizione alle radiazioni elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche.


Se, invero, si passa ad esaminare il testo della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente appunto la protezione dall'inquinamento derivante da impianti di telecomunicazione radio mobile, si può evidenziare che il legislatore ha introdotto specifici valori e criteri di valutazione, quali il limite di esposizione, il valore di attenzione e gli obiettivi di qualità (art. 3), affidandone la determinazione allo Stato in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità concretamente perseguite (art.4).


Lo Stato si è avvalso delle prerogative ad esso riconosciute, adottando il D.M. n. 381 del 1988 e, successivamente, il D.P.C.M. in data 8 luglio 2003.


Quanto alle competenze degli altri enti territoriali, l'art. 8 della citata legge ha conferito ai Comuni il potere di "adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici." (comma 6°).


E', peraltro, esclusivamente ascrivibile alla sfera di attribuzioni delle Regioni -nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato- l'esercizio di varie funzioni, tra cui quelle di individuare i siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione [art. 8, comma 1°, lettera a)], di stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di detti impianti [comma 1°, lettera c), art. cit.)] e di individuare gli strumenti e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità [comma 1°, lettera e), art. cit.] nonché il compito di definire nelle stesse materie le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni (comma 4°, art. cit.).


Si evince, dunque, dal quadro normativo sopra richiamato non solo che i Comuni possono esercitare le proprie competenze nei limiti e secondo le modalità preventivamente stabiliti dalle Autorità regionali, ma anche che essi sono sprovvisti del potere di individuare autonomamente i siti di trasmissione e di installazione degli impianti di comunicazione radio mobile, restando loro unicamente riconosciuta la facoltà di introdurre una propria e specifica disciplina regolamentare, volta a garantire il perseguimento e la realizzazione di un duplice obiettivo: a) il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; b) la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.


E', pertanto, da escludere che i Comuni, mediante la formale utilizzazione degli strumenti di natura urbanistico-edilizia, possano adottare misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato (quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale) ovvero introdurre misure tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, localizzazioni, ecc.) che, non rivelandosi funzionali al governo del territorio, ma piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3095; id., 30 maggio 2003, n. 2997), producano l'effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, eludendo in definitiva tale normativa che non prevede misure così radicali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7502).


Ciò, deve ritenersi, anche alla luce dell'ulteriore funzione assegnata dalla legge all'ente locale, che è quella di "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (art.8, comma 6, L. cit.), dal momento che le stesse misure di minimizzazione (distinte dalla citata norma da quelle urbanistico-edilizie) non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli fissati dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo invece consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3098; id., n. 7502/04, cit.).
Diversamente opinando, si perverrebbe al risultato di precludere irragionevolmente l'installazione degli impianti di telefonia mobile su vaste zone del territorio comunale, in contrasto con il principio positivo che vuole le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (cfr. D. Lgs. n. 259/2003, art. 86, comma 3°) e, quindi, astrattamente collocabili su tutto il territorio comunale; nonché in conflitto col pubblico e generale interesse ad un corretto ed omogeneo sviluppo del servizio di telefonia mobile, che postula l'esigenza di assicurare la realizzazione di una rete in grado di permettere l'integrale copertura del servizio, mediante una uniforme distribuzione degli impianti sull'intero territorio.


Il delineato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento consente, a questo punto, di valutare adeguatamente la portata lesiva e l'illegittimità delle determinazioni comunali impugnate, nonché della presupposta disciplina regolamentare applicata nella circostanza, alla stregua delle censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere rubricate nei ricorsi all'esame.


In effetti, l'aver previsto -peraltro, in via del tutto autonoma rispetto ad un preventivo intervento regionale- una localizzazione nell'ambito del territorio comunale che privilegia, sia pure di norma, quali immobili idonei all'installazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare, quelli a destinazione non residenziale di proprietà comunale e, ove ciò non sia possibile, immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sempre però a destinazione non residenziale, costituisce un'indebita interferenza con le prerogative dello Stato, in materia di determinazione dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in quanto, senza riscontri istruttori di qualche rilievo scientifico, ha sensibilmente ridotto l'ambito del territorio comunale ritenuto idoneo alla collocazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare, pregiudicando la possibilità di pervenire ad una completa e capillare copertura del servizio, attraverso un'adeguata distribuzione territoriale della rete di telecomunicazione radio mobile.


Del resto, in perfetta osservanza della legge-quadro, la competente Autorità governativa ha regolarmente provveduto ad individuare le misure ritenute idonee a preservare la popolazione dall'inquinamento, derivante dall'esposizione prolungata a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.


A ciò aggiungasi che la giurisprudenza, sia costituzionale che amministrativa, ha univocamente escluso che, in materia di funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si renda necessario fissare dei criteri localizzativi diversi o ulteriori rispetto a quelli -già indicati dalla legge- fondati sul diverso limite di tolleranza, al fine di tutelare la popolazione dalle onde elettromagnetiche (cfr. Corte Cost. n. 307/2003 e n. 331/2003; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4159 del 2005).


E' stata, per esempio, ritenuta l'illegittimità delle disposizioni che fissano vincoli di distanza minima, in quanto si traducono in limitazioni alla localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile, a detrimento della possibilità di realizzare sul territorio nazionale una rete completa di impianti per la telecomunicazione, qual'è richiesta dalla stessa tipologia del sistema concepito a schema c.d. "cellulare".


Invero, il concetto di rete di telefonia mobile "cellulare" postula, per definizione, una diffusione capillare sul territorio, giacché esige la collocazione di un gran numero di stazioni radio base di limitata potenza, al fine di assicurare l'integrale copertura del servizio mediante la realizzazione di un compiuto sistema di "celle a nido d'ape".


"Alla configurazione della rete segue la sua necessaria estensione alle zone interessate da insediamenti abitativi, in cui maggiore è la presenza dei soggetti che accedono al servizio di telefonia mobile" e, poiché, come sopra accennato, "Il sistema di telefonia cellulare si caratterizza … per la bassa potenza di emissione degli impianti (che irradiano il segnale ognuno in connessione con l'altro)" è intuitivo che "il loro allontanamento dagli insediamenti abitativi, oltre ad introdurre un evidente profilo di incompatibilità con la tipologia di rete a schema c.d. <>, viene a tradursi in un rafforzamento del segnale per illuminare la zona più remota." (cfr. Cons. Stato, VI, n. 4159/2005, cit.).


Di conseguenza, l'introduzione, con riferimento agli impianti di telefonia cellulare, di zone c.d. sensibili ovvero sottratte alla capillare diffusione della rete di comunicazione elettromagnetica, nonché di fasce di rispetto ancorate a misure spaziali minime in aggiunta ai criteri basati sui valori di campo, produrrebbe un effetto opposto a quello che si è inteso concretamente perseguire.
Non appare, dunque, legittimato il Comune di Rieti a pronunciare un'irrituale, quanto ingiustificata declaratoria di irricevibilità delle domande di autorizzazione presentate dalla società ricorrente, invocando per di più la normativa speciale contenuta nel D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche) e prescrivendo, ai fini dell'installazione degli impianti, l'acquisizione del permesso di costruire accanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del richiamato Codice.


In realtà, la giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, ha sul tema elaborato un orientamento interpretativo che -alla luce degli obiettivi generali della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che risultano fissati dall'art. 41, comma 2, lettera a), n.3 della legge-delega 1/8/2002, n. 166 e che mirano a promuovere "la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti" [cfr. art. 4, comma 3, lett. a) del Codice delle comunicazioni elettroniche]- merita di essere pienamente condiviso, giacché si rivela aderente al dettato normativo laddove induce a ritenere unico il procedimento da seguire in materia di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione per impianti radioelettrici (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n.3040; 21 gennaio 2005, n.100; 5 agosto 2005, n. 4159; T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 aprile 2005, n. 2902).
Al quesito, invero, se in subiecta materia al procedimento dettato dal Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), che è finalizzato al rilascio del permesso di costruire, debba abbinarsi ovvero sostituirsi quello autorizzatorio, introdotto dall'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, deve rispondersi che gli impianti di cui trattasi sono soggetti esclusivamente a quest'ultimo, anche perché, ove si negasse che le valutazioni, sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, sono state fatte confluire in un procedimento unitario, risulterebbero del tutto vanificate le rappresentate esigenze di tempestività e di contenimento dei termini (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4159/2005 e n. 100/2005, cit.).


Oltre che profili di carattere teleologico e sistematico, elementi più squisitamente testuali portano a considerare omnicomprensivo l'iter procedimentale delineato dalla disciplina speciale, introdotta all'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nel senso che in quel contesto devono essere compiute le valutazioni relative a tutti gli interessi coinvolti dall'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, com'è dimostrato dalla previsione, nel comma 6° di tale disposizione, della convocazione di una conferenza di servizi, nel caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni interessate, per l'adozione, a maggioranza ed in via sostitutiva, di atti di competenza di singole Amministrazioni (cfr. C.S., VI, n. 4159/2005, cit.).


Pertanto, anche gli interessi di natura urbanistico-edilizia, che attengono all'assetto ed al governo del territorio da parte degli enti locali, devono trovare il loro riscontro valutativo nell'ambito del procedimento unico disegnato dal menzionato art. 87 del Codice in questione.


Il carattere unitario del procedimento non esclude, quindi, che i Comuni possano esercitare il loro potere-dovere di verifica della compatibilità urbanistica dell'intervento, ma esige soltanto che effettuino i relativi accertamenti all'interno dell'iter procedimentale previsto dalla disciplina statale di riferimento, senza che si ritengano legittimati a porre in essere uno specifico, distinto ed aggiuntivo procedimento a tal fine.


Argomento decisivo a favore della condivisa tesi ricostruttiva, favorevole all'assunto secondo cui la normativa speciale recata dal D.Lgs. n. 259/2003, in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, introduce un procedimento che si sovrappone e non si aggiunge, duplicandolo, a quello di cui al T.U. dell'edilizia, ma contiene ed assorbe anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, è, peraltro, rappresentato dalla norma di chiusura di cui al comma 10° della disposizione all'esame, che testualmente statuisce:"Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso", sancito dal precedente comma nell''ipotesi in cui non sia comunicato un provvedimento di diniego dell'istanza di autorizzazione o della denuncia di attività, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda.


Il che sta a significare "per tabulas che i procedimenti autorizzatori ivi disciplinati esplicano piena efficacia abilitante con riguardo anche all'esercizio dello ius aedificandi" (cfr. C.S., VI, n. 4159/2005, cit.).
Sarebbe, infatti, agevole osservare che l'anzidetta prescrizione "risulterebbe contraddittoria allorché si aderisse all'opzione ricostruttiva intesa a pretendere comunque, per la realizzazione delle opere, il distinto titolo edilizio." (cfr. C.S., VI, n. 100/2005, cit.).


In conclusione, la ravvisata fondatezza delle censure esaminate, quali risultano rubricate nel secondo e terzo motivo del ricorso originario, nonché nel primo e terzo motivo del punto A) e nel primo e secondo motivo del punto B) del ricorso per motivi aggiunti, conduce all'accoglimento della presente impugnativa, con assorbimento delle ulteriori doglianze non esaminate.


Conseguentemente, va disposto, per quanto di ragione, l'annullamento dell'impugnato regolamento nei limiti dell'interesse fatto valere dall'istante (art. 4) nonchè degli atti con cui le domande di autorizzazione presentate dalla soc. ricorrente sono state dichiarate irricevibili.


Va, infine, disattesa la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente, atteso che l'interessata ha omesso di fornire concreti elementi a supporto non solo dell'entità, ma anche della sussistenza del pregiudizio che dichiara di aver subito per effetto dei provvedimenti impugnati.


Si rinvengono validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso disponendo per l'effetto l'annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati nei limiti indicati in motivazione.


Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2006, con l'intervento dei signori Giudici:
Patrizio GIULIA Presidente
Francesco GIORDANO Consigliere rel. estensore
Renzo CONTI Consigliere
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Inquinamento elettromagnetico - Tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo - Utilizzo di strumenti di natura urbanistico-edilizia - Esclusione. In materia di tutela dal c.d. elettrosmog, è da escludere che i Comuni, mediante la formale utilizzazione degli strumenti di natura urbanistico-edilizia, possano adottare misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato (quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale) ovvero introdurre misure tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, localizzazioni, ecc.) che, non rivelandosi funzionali al governo del territorio, ma piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3095; id., 30 maggio 2003, n. 2997), producano l'effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, eludendo in definitiva tale normativa che non prevede misure così radicali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7502).Pres. GIULIA - Est. GIORDANO - TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. (avv.ti Sanino e Celani) c. COMUNE DI RIETI (avv. Piselli). T.A.R. Lazio Sez. II bis del 19 giugno 2006 Sentenza n. 4809

2) Inquinamento elettromagnetico - Protezione della popolazione dalle potenzialità nocive - Potere riservato in via esclusiva allo Stato - Risultanze di carattere scientifico. E’ illegittimo l’atto dell'Amministrazione comunale che indebitamente e sostanzialmente esercita un potere riservato in via esclusiva allo Stato, il quale soltanto al legislatore è demandato, per una condivisibile esigenza di uniformità ed omogeneità in ambito nazionale, il compito di fissare i criteri ed i limiti rilevanti al fine della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell'esposizione a campi elettromagnetici (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 25 agosto 2001, n. 7015). Pertanto, alla luce dell'ulteriore funzione assegnata dalla legge all'ente locale, che è quella di "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (art.8, comma 6, L. cit.), dal momento che le stesse misure di minimizzazione (distinte dalla citata norma da quelle urbanistico-edilizie) non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli fissati dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo invece consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3098; id., n. 7502/04, cit.). Pres. GIULIA - Est. GIORDANO - TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. (avv.ti Sanino e Celani) c. COMUNE DI RIETI (avv. Piselli). T.A.R. Lazio Sez. II bis del 19 giugno 2006 Sentenza n. 4809

3) Inquinamento elettromagnetico - Onde elettromagnetiche - Tutela della salute - Criteri localizzativi degli impianti - Giurisprudenza: costituzionale ed amministrativa. In tema di tutela dall’inquinamento elettromagnetico, la giurisprudenza, sia costituzionale che amministrativa, ha univocamente escluso che, in materia di funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si renda necessario fissare dei criteri localizzativi diversi o ulteriori rispetto a quelli -già indicati dalla legge- fondati sul diverso limite di tolleranza, al fine di tutelare la popolazione dalle onde elettromagnetiche (cfr. Corte Cost. n. 307/2003 e n. 331/2003; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4159 del 2005).Pres. GIULIA - Est. GIORDANO - TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. (avv.ti Sanino e Celani) c. COMUNE DI RIETI (avv. Piselli). T.A.R. Lazio Sez. II bis del 19 giugno 2006 Sentenza n. 4809

4) Inquinamento elettromagnetico - Ente locale - Ingiustificata declaratoria di irricevibilità delle domande di autorizzazione - Illegittimità - Fondamento. Non è legittimato l’ente locale a pronunciare un'irrituale, quanto ingiustificata declaratoria di irricevibilità delle domande di autorizzazione, invocando la normativa speciale contenuta nel D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche) e prescrivendo, ai fini dell'installazione degli impianti, l'acquisizione del permesso di costruire accanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del richiamato Codice. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n.3040; 21 gennaio 2005, n.100; 5 agosto 2005, n. 4159; T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 aprile 2005, n. 2902). Pertanto, anche gli interessi di natura urbanistico-edilizia, che attengono all'assetto ed al governo del territorio da parte degli enti locali, devono trovare il loro riscontro valutativo nell'ambito del procedimento unico disegnato dal menzionato art. 87 del Codice in questione. Il carattere unitario del procedimento non esclude, quindi, che i Comuni possano esercitare il loro potere-dovere di verifica della compatibilità urbanistica dell'intervento, ma esige soltanto che effettuino i relativi accertamenti all'interno dell'iter procedimentale previsto dalla disciplina statale di riferimento, senza che si ritengano legittimati a porre in essere uno specifico, distinto ed aggiuntivo procedimento a tal fine.Pres. GIULIA - Est. GIORDANO - TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. (avv.ti Sanino e Celani) c. COMUNE DI RIETI (avv. Piselli). T.A.R. Lazio Sez. II bis del 19 giugno 2006 Sentenza n. 4809

5) Inquinamento elettromagnetico - T.U. dell'edilizia e D.Lgs. n. 259/2003 - Disciplina applicabile. La normativa speciale recata dal D.Lgs. n. 259/2003, in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, introduce un procedimento che si sovrappone e non si aggiunge, duplicandolo, a quello di cui al T.U. dell'edilizia, ma contiene ed assorbe anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, è, peraltro, rappresentato dalla norma di chiusura di cui al comma 10° della disposizione all'esame, che testualmente statuisce:"Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso", sancito dal precedente comma nell''ipotesi in cui non sia comunicato un provvedimento di diniego dell'istanza di autorizzazione o della denuncia di attività, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda. Il che sta a significare "per tabulas che i procedimenti autorizzatori ivi disciplinati esplicano piena efficacia abilitante con riguardo anche all'esercizio dello ius aedificandi" (cfr. C.S., VI, n. 4159/2005, cit.). Sarebbe, infatti, agevole osservare che l'anzidetta prescrizione "risulterebbe contraddittoria allorché si aderisse all'opzione ricostruttiva intesa a pretendere comunque, per la realizzazione delle opere, il distinto titolo edilizio." (cfr. C.S., VI, n. 100/2005, cit.).Pres. GIULIA - Est. GIORDANO - TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. (avv.ti Sanino e Celani) c. COMUNE DI RIETI (avv. Piselli). T.A.R. Lazio Sez. II bis del 19 giugno 2006 Sentenza n. 4809

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza