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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. LAZIO, Latina, 20 settembre 2006, Sentenza n. 8974
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

 

La Sezione Prima feriale composta dai signori:

 

Pio Guerrieri Presidente, relatore
Carlo Modica de Mohac Consigliere
Maria Ada Russo Primo Referendario
ha pronunciato la seguente


Sentenza


in forma semplificata ex art. 31, 5 c. della L. 1034/71, come sostituito dall’art. 9, 4 c., della L. 21.7.00 n. 205, adottata nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2006;
Visti i ricorsi nn. 8194/06, 8195/06, 8196/06, 8197/06, 8198/06, 8199/06, tutti proposti dalla LAV - Lega Anti vivisezione- Onlus, in persona del sig. Roberto Bennati n.q. di legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessio Petretti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 268/A;
contro
le Regioni, nell’ordine sottoindicate,
- Basilicata, in persona del Presidente della G. R. p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Fernanda Cariati, con domicilio eletto in Roma presso l’Ufficio Regione Basilicata, Via Nizza, 56;
- Molise, in persona del Presidente della G.R. p.t., intimata e non costituita;
- Emilia Romagna, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Mastragostino, Maria Chiara Lista, e Adriano Giuffrè, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma Via Collina, n. 36;
- Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Scartaglia, con domicilio eletto presso la Delegazione Romana della Regione Puglia, via Barberini n. 36;
- Calabria, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Naimo, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Criscuolo in Roma, via Bruno Buozzi, n. 99;
- Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Armarante, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli n. 29;
tutti i ricorsi proposti nei confronti della
- “ITALCACCIA - Associazione Italiana della Caccia”, in persona del legale rappresentante p.t., intimato per tutti i ricorsi, ma costituito ad opponendum con gli Avv.ti Claudio Chiola e Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Camilluccia 785, ma solo per il ricorso n. 8199/06 proposto avverso la Regione Campania;
con l’intervento ad opponendum,
al momento non notificato, giusta eccezione di parte ricorrente
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
per l'annullamento,
dei seguenti decreti di autorizzazione alla caccia nei giorni precedenti il 16.9.06 (apertura della caccia su scala nazionale), quale Calendario Venatorio Regionale 2006/2007, adottati dai rispettivi Presidenti di Giunta Regionale, nell’ordine
- per la Regione Basilicata, decreto 19.7.06 n. 154 (BUR 21.7.06 n- 39, con anticipo dal 3 settembre;
- per la Regione Molise, decreto 3.7.06 n. 180 (BUR 15.7.06 n. 20) con anticipo dal 2 settembre;
- per la Regione Emilia Romagna, delibera di G.R. 17.5.06 n. 658 (BUR 10.7.06 n. 102), con anticipo dal 3 settembre;
- per la Regione Puglia, delibera di G.R. 4.8.06 n. 1203 (BUR 17.8.06 n. 105, con anticipo dal 2 settembre);
- per la Regione Calabria, delibera di G.R. 31.7.06 n. 533 con anticipo dal 2 settembre;
- per la Regione Campania, delibera di G.R. 26.6.06 n. 835 (in corso di pubblicazione sul BUR), con anticipo dal 3 settembre;
Visti gli atti e i documenti depositati nei rispettivi giudizi;
Uditi i difensori delle parti che risultano presenti dal verbale della presente camera di consiglio; udito poi il Presidente, relatore; acquisito agli atti copia dello Statuto della L.A.V. ricorrente;

Valutate le eccezioni proposte ex adverso, in primis con particolare riferimento al regolamento di competenza del Tar adito in favore dei rispettivi Tar regionali


Richiamata l’ordinanza 14-15 settembre 2006 n. 5243, con cui il medesimo Collegio aveva già disposto la riunione di tutti i ricorsi in epigrafe, confermata la legittimazione ad agire da parte dell’Associazione ricorrente, giusta l’art. 2, 1 c., dello Statuto, depositato in giudizio (all. A al rogito n. 6270 del Notaio Castorina di Roma), nonché accolto tutte le istanze cautelari non espressamente rinunciate da parte ricorrente., e differita ad altro provvedimento la formale decisione sul dedotto regolamento di competenza, proposto ritualmente solo dalla difesa della Regione Calabria, salva l’adesione delle altre difese controinteressate costituite in giudizio, tutte espressamente interessate alla trattazione del merito, essendo pacifico che l’interesse a resistere alla fase cautelare cessa, comunque con il 15 settembre;


Preso atto che la difesa ricorrente non concorda con quelle delle parti controinteressate circa la competenza dei rispettivi Tar Regionali, e che occorra decidere sul tema, ai soli fini del merito;

Visto l’art. 31, 5 c. della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come sostituito dall’art. 9, 4 c., della L. 21.7.00 n. 205;


Considerato che la nuova normativa consente direttamente al Collegio di rilevare la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, decisione che ha già anticipato con le considerazioni in diritto, già riportate al n. 2 della citata ordinanza, che, ad ogni buon conto, si riportano anche nella presente sentenza:


a) per l’arti 1 della legge nazionale la fauna selvatica è un “bene indisponibile” dello Stato (e non delle singole Regioni);


b) i decreti impugnati hanno effetti, per loro natura, ultraregionali, sia sotto l’aspetto oggettivo della fauna da cacciare proprio nel periodo, tecnicamente stimato di maggior emigrazione nell’area italiana (differente dal periodo europeo, sia sotto l’aspetto degli interessati alla caccia, che non sono solo i residenti o/e gli abitanti nella singola regione, ma anche quelle di altre, grazie anche ai reciproci A.T.C. (accordi territoriali di caccia);


Ad escludere un’efficacia limitata al territorio regionale potrebbe valere l’analogia con gli effetti “ultra territorio” (nazionale, regionale, comunale) dei fenomeni di inquinamento; né l’oggetto dell’attuale contenzioso può essere messo sullo stesso piano dei pp.rr.gg. (chè hanno una rilevanza oggettiva, cioè in rem), o dei bandi di concorso locali (chè hanno rilevanza soggettiva solo per quanti decidano di parteciparvi);


Sussistono valide ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio di questa fase incidentale.


P.Q.M.


Respinge l’istanza di regolamento di competenza, da intendersi applicabile a tutti i ricorsi in esame, con onere di inserire anche questa decisione in tutti i fascicoli dei ricorsi in esame.


La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, affinché le stesse la tengano nella dovuta considerazione.

Roma, 20 settembre 2006
Il Presidente, relatore ed estensore

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Caccia - Calendari venatori regionali - Impugnazione - Competenza - Tar Lazio - Effetti ultraregionali. I decreti di autorizzazione alla caccia nei giorni precedenti il 16.9.06, quale Calendario Venatorio Regionale, vanno impugnati innanzi al Tar Lazio atteso che per l’art. 1 della legge nazionale n. 157/92 la fauna selvatica è un bene indisponibile dello Stato e non delle singole Regioni e che i decreti in questione hanno effetti ultraregionali, sia sotto l’aspetto oggettivo della fauna da cacciare, sia sotto l’aspetto degli interessati alla caccia, che non sono solo i residenti e/o gli abitanti nella singola regione, ma anche quelle di altre, grazie anche ai reciproci accordi territoriali di caccia. Pres. ed Est. Guerrieri - L..A.V. (avv. Petretti) c. Regioni: Basilicata (avv. Cariati), Molise (n.c.), Emilia Romagna (avv.ti Mastragostino, Lista e Giuffrè), Puglia (avv. Scartaglia), Calabria (avv. Naimo) e Campania (avv. Armarante) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 20 settembre 2006, n. 8974

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