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 Massime della sentenza

(Segnalata da Augusto Atturo)

 

T.A.R. LIGURIA, Sez. I, 7 Giugno 2006, Sentenza n. 531
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

(SEZIONE PRIMA)

 

N. 00531/2009 REG. SEN.

N. 00062/2006 REG. RIC.


 


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 00062 del 2006, proposto da:


Comitato Cittadino a Difesa del Territorio e delle Risorse di Toirano, Giuseppe Bufano, Lino d'Angelo, Luigi Repetto, Bruno Ferraris, Mauro Richero, Sabrina Buonamano, Luigi Panizza, Lucia Rolando, Carlo Franco, Rosanna Brunzu, Giovanni Antonio Brunzu, Nicolo' Arimondo, Maria Caterina Maineri, Carlo Tagliafico, Alessandro Durante, Remo Calcagno, Paola Bruzzone, Baldassarre Vitale, Angela Maria Cappellini, rappresentati e difesi dall' avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via San Vincenzo 2/8;
 

contro


Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Baroli, Marina Crovetto, con domicilio eletto presso Barbara Baroli in Genova, via Fieschi 15; Comune di Toirano, rappresentato e difeso dall' avv. Mauro Vallerga, con domicilio eletto presso Mauro Vallerga in Genova, via Dante 2/52;

nei confronti di

Societa' Cave Marchisio Spa, rappresentato e difeso dagli avv. G. Amedeo Caratti, Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via Corsica 21/18-20;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta Regionale n. 1211 del 14/10/2005, pubblicata sul B.U.R.L., parte II, del 9/11/2005, avente ad oggetto autorizzazione regionale variante programma di coltivazione cava di calcare denominata "Torri" in Comune di Toirano (SV), della Ditta Cave Marchisio S.p.A., con sede in Toirano (SV), Via Provinciale, n. 1/r; di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, ed in particolare della Deliberazione assunta dalla Conferenza in sede decisoria come da verbale 28/9/2005, nonché: - della sconosciuta nota prot. n. 632 del 23/1/2003 - richiamata nella D.G.R. impugnata in principalità - con la quale il Comune di Toirano ha comunicato di non formulare osservazioni in merito all'istanza prodotta dalla Ditta in oggetto; - dell'altrettanto sconosciuta analoga nota del 18/8/2005 richiamata nel verbale della Conferenza di Servizi del 28/9/2005; - dell'ignota verifica preliminare di compatibilità, redatta in data 28/6/2005 dal Servizio Attività Estrattive, comprensiva della dichiarazione di compatibilità con le previsioni del P.R.T.A.C., nonché della relazione istruttoria preliminare contenente la fattibilità dell'intervento proposto, redatta il 22/9/2005 e degli ignoti pareri del Servizio Tutela del Paesaggio, prot. n. 650 del 26/9/2005, del Settore Valutazione di Impatto Ambientale, prot. n. 908 del 27/6/2005 e del Settore Politiche dell'Assetto del Territorio, prot. n. 1903 del 1°/7/2005, atti pure menzionati nel verbale della Conferenza di Servizi del 28/9/2005..


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Liguria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Toirano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Societa' Cave Marchisio Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/05/2006 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 7 gennaio 2006 i soggetti indicati in epigrafe impugnavano, chiedendone l’annullamento, la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1211 del 14 ottobre 2005, avente ad oggetto l’autorizzazione ad una variante del programma di coltivazione della cava di calcare denominata “Torri” sita in Comune di Toirano e gestita dalla società Cave Marchisio S.p.A., unitamente ad una serie di atti a detta autorizzazione connessi.


Gli esponenti premettevano di essere proprietari di terreni e/o residenti nel territorio di Toirano, mentre il Comitato era stato costituito per promuovere, divulgare e difendere tale territorio e gli interessi della cittadinanza ed esponevano in fatto le vicende del procedimento che aveva portato all’autorizzazione dell’ampliamento della cava, già di per sé comportante un grave impatto ambientale, il tutto in base ad un’istruttoria asseritamente carente e che non aveva lasciato spazio ad osservazioni degli interessati, nonostante le gravi implicazioni ambientali dell’intervento.


Venivano dedotti i seguenti motivi:


1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge reg. 24 luglio 2001 n. 21 e dell’art. 6 della legge reg. 10 aprile 1979 n. 12. Eccesso di potere sotto vari profili. Il rilascio dell’autorizzazione per la variante è avvenuto sulla base di una rappresentazione della consistenza della cava già autorizzata non verificata ed inattendibile. Infatti, in sede di adozione, la planimetria catastale della cava esistente ricomprendeva fondi in realtà non interessati e ciò era provato dalla nota 30 agosto 2005 del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, formalmente dichiarante di non poter attestare la vera corrispondenza fra lo stato attuale della cava con le tavole di stato attuale e che richiamava un futuro rilievo da svolgere in contraddittorio. L’assenza della verifica della consistenza della cava non spiega quindi se si è in presenza di una variazione al programma di coltivazione oppure di un vero e proprio ampliamento, per il quale sarebbe stata necessaria la preventiva approvazione di una variante al piano territoriale regionale dell’attività di cava. In realtà dagli atti istruttori si può desumere che l’autorizzazione impugnata consiste in un ampliamento delle aree attive e in un aumento delle volumetrie autorizzate.


2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge reg. 24 luglio 2001 n. 21 e dell’art. 6 della legge reg. 10 aprile 1979 n. 12. Eccesso di potere sotto ulteriori profili. Dalla deliberazione impugnata emerge una presa in considerazione dell’intera vicenda da parte del Comune di Toirano assolutamente confusa, con una macroscopica confusioni di date ed una mancata indicazione degli uffici comunali che si sono pronunciati, i quali avrebbero dovuto rilevare la consistenza di “aree di salvaguardia ambientale” delle zone poste a coronamento della cava ed interessate invece dall’ampliamento.


3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge reg. 24 luglio 2001 n. 21 e dell’art. 6 della legge reg. 10 aprile 1979 n. 12 in relazione alla violazione degli artt. 52 e 49 delle norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento paesistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 26 febbraio 1990. Eccesso di potere sotto vari profili. Secondo la conferenza dei servizi del 28 settembre 2005, che ha preceduto la deliberazione della Giunta, la zona oggetto di intervento è soggetta in parte al regime normativo del mantenimento di aree non insediate ed in parte al mantenimento degli insediamenti sparsi. Ora, in particolar modo il regime ANI - MA e cioè il mantenimento di aree non insediate, esclude palesemente secondo la normativa del piano territoriale di coordinamento paesistico, un intervento come quello in questione.


4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge reg. 24 luglio 2001 n. 21 e dell’art. 6 della legge reg. 10 aprile 1979 n. 12 in relazione alla violazione degli artt. 2 co. 4 lett. c, 10, 11, 13, 14 e 15 legge reg. 30.12.98 n. 38 in relazione alla violazione dell’allegato 3 n. 2° della legge reg. medesima. Eccesso di potere sotto vari profili. Le norme indicate in rubrica prevedono che il progetto di intervento debba essere sottoposto alla procedura di verifica di screening, non procedura che invece non è stata svolta per decisione della conferenza dei servizi con il richiamo ad una modifica non sostanziale dei lavori precedentemente autorizzati. In realtà i precedenti lavori non erano stati sottoposti a tale procedura, perché all’epoca non prevista dalla legge; in secondo luogo l’intervento non può essere considerato modifica sostanziale e ciò è desumibile da un esame preliminare dell’impatto ambientale del progetto.


5.Violazione e falsa applicazione dell’art. 142 lett. a) e g), 146 e 159 D. Lgs. 22.1.04 n. 42 in relazione alla violazione dell’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili. La variante in esame riguarda aree boschive attraversate da corsi d’acqua pubblica e quindi vincolate dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Perciò doveva essere adeguatamente e congruamente valutata la compatibilità paesistica dell’intervento prospettato con il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesistica. Il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in proposito, mentre la conferenza dei servizi ha sostanzialmente obliterato la questione, rinviando a un non meglio identificati atti di pianificazione regionale; l’omissione è particolarmente grave in considerazione sia dei principi generali che regolano la materia, sia del particolare rilievo paesistico ed ambientale della zona, vicina alle note grotte e visibile dall’autostrada Genova Ventimiglia.


6.Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge reg. 24 luglio 2001 n. 21 e dell’art. 6 della legge reg. 10 aprile 1979 n. 12 e degli artt. 146 e 159 D. Lgs. 22.1.04 n. 42 in relazione alla violazione della D.G.R. n. 646 dell’8 giugno 2001. Eccesso di potere sotto vari profili. L’intervento in esame interferisce con il proposto SIC identificato nel progetto BioItaly ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/49/CEE.

Doveva quindi essere svolta la prescritta valutazione di incidenza in relazione ai valori naturalistici tutelati e ciò non è stato fatto.


7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge reg. 24 luglio 2001 n. 21 e dell’art. 6 della legge reg. 10 aprile 1979 n. 12 e degli artt. 146 e 159 D. Lgs. 22.1.04 n. 42 in relazione alla violazione degli artt. 1 e ss. D. Lgs. 21.4.99 n. 152. Eccesso di potere sotto vari profili. Il D. Lgs. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento prescrive nei casi come quello in esame, una serie di interventi di bonifica che invece sono stati del tutto ignorati a proposito delle conseguenze ricadenti sul Rio Torre per gli interventi estrattivi.


8.Violazione degli artt. 1 e 4 D. Lgs. 30.3.01 n. 165 e dell’art. 5 legge reg. 24.7.01 n. 21. Incompetenza. Il rilascio dell’autorizzazione regionale alla variante al programma di coltivazione della cava Torri è illegittimo anche perché assunto dalla Giunta regionale, ossia da organo incompetente.

In virtù dell’art. 4 D. Lgs. 165/01 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo definendo obiettivi e programmi e verificando la corrispondenza dei risultati, mentre ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. In questo caso poi la competenza dei dirigenti è rafforzata, rispondendo l’autorizzazione ad atti pianificatori, questi sì rientranti nelle potestà della Giunta regionale.


I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso, insistendo per il risarcimento dei danni, il tutto con vittoria di spese.


Si sono costituiti in giudizio la controinteressata Cave Marchisio S.p.A, la Regione Liguria e il Comune di Toirano, sostenendo il difetto di legittimazione attiva del Comitato cittadino ricorrente, l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.


Con ordinanza n. del 2006 questo Tribunale accoglieva la domanda di sospensione cautelare dell’autorizzazione impugnata, rilevando ad un primo esame profili di fondatezza dei motivi quinto ed ottavo.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.


DIRITTO


In primo luogo deve essere esaminata l’eccezione pregiudiziale concernente la legittimazione ad agire del Comitato ricorrente.


L’eccezione è fondata.
Come correttamente sostenuto dalle difese della controinteressata Cave Marchisio S.p.A., nulla è dimostrato dalla parte circa la sussistenza di un suo interesse differenziato e qualificato rispetto ai singoli residenti o proprietari nelle adiacenza della cava Torri: perciò non può che ritenersi che tale Comitato altro non sia che un’associazione temporanea di soggetti che possono eventualmente agire in qualità di residenti.
In quanto tale il Comitato non è perciò un soggetto esponenziale radicato nel territorio che può direttamente ricorrere con finalità di tutela del territorio comunale ed è quindi carente di legittimazione sostanziale e processuale.


L’ammissibilità dell’impugnativa è comunque sorretta dalla legittimazione non contestata dei cittadini di Tirano ricorrenti, residenti nelle adiacenze dell’area interessata dall’intervento in questione.
Il ricorso deve essere accolto, data l’assorbente fondatezza dell’ottava censura con la quale i ricorrenti si dolgono dell’incompetenza della Giunta regionale a rilasciare l’autorizzazione in variante al programma di coltivazione della cava di cui in controversia.


Non vi è alcun dubbio che l’atto immediatamente impugnato consista in un ordinario provvedimento amministrativo che i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato - da ultimo l’art. 4 del D. Lgs. 30.3.01 n. 165 - considerano rientranti tra gli atti di gestione, la cui adozione è di esclusiva competenza e responsabilità dei singoli dirigenti.


Inoltre, la legge regionale 4 luglio 2001 n. 21 ha correttamente espressamente individuato in capo alla Giunta regionale la competenza ad adottare le varianti al piano territoriale regionale dell’attività di cava, rimettendo quindi all’organo di governo le funzioni inerenti la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre nei casi in cui la medesima ha previsto il rilascio dei provvedimenti specifici in applicazione del piano sopraddetto, ha inviato genericamente ai poteri della “Regione”.


In base ad una corretta interpretazione il rinvio alla “Regione”, soprattutto in presenza di rimessioni esplicite alle competenze della Giunta, non può che essere inteso come un’ordinaria competenza del singolo dirigente, superando evidentemente la vecchia normativa di cui all’art. 6 legge reg. 12/79 che stabiliva invece il potere della Giunta al rilascio delle autorizzazioni di specie.


Nemmeno può intendersi che la Giunta sia intervenuta per formalizzare le decisioni della conferenza di servizi oppure per confermarne le decisioni “rafforzandole”; a prescindere che non si comprende il senso di tale passaggio che avrebbe solo il significato di un aggravio procedimentale, si deve richiamare allora una recente ed ormai pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il Sindaco non può intromettersi negli atti di “gestione” nemmeno controfirmando un provvedimento di un dirigente.


Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’autorizzazione impugnata e la rimessione dell’affare agli uffici regionali ai sensi dell’art. 26 co. 2 L. 1034/71.


Sussistono comunque le ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.1^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 14.10.05 impugnata e rimette la questione alla Regione per quanto di competenza.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18/05/2006 con l'intervento dei signori:


Raffaele Prosperi, Presidente FF, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Davide Ponte, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE

IL SEGRETARIO


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Procedure e varie - Comitato - Natura - Legittimazione sostanziale e processuale - Carenza. Un comitato, in quanto associazione temporanea di soggetti (che nella specie, avrebbero potuto agire in giudizio in qualità di residenti), non è soggetto esponenziale radicato nel territorio che può direttamente ricorrere con finalità di tutela del territorio comunale ed è quindi carente di legittimazione sostanziale e processuale. Pres. f.f. ed Est. Prosperi - Comitato Cittadino a difesa del Territorio e delle Risorse di Tirano a altri (avv. Granara) c. Regione Liguria (avv.ti Baroli e Crovetto) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 7 giugno 2006, n. 531


2) Cave e miniere - Programma di coltivazione - Provvedimento di autorizzazione a variante - Competenza Giunta Regionale - Difetto - Compete ai dirigenti il rilascio di provvedimenti specifici in applicazione del piano territoriale dell’attività di cava. Il provvedimento di autorizzazione regionale alla variante al programma di coltivazione di cave non appartiene alla competenza della Giunta Regionale, in virtù degli artt. 1 e 4 D. Lgs. 30.3.01 n. 165 e dell’art. 5 della L.R. Liguria n. 21 del 24.7.01. Tale atto costituisce infatti un ordinario provvedimento amministrativo che i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato considerano rientranti tra gli atti di gestione, la cui adozione è di esclusiva competenza e responsabilità dei singoli dirigenti. La L.R. 21/2001 ha peraltro espressamente individuato in capo alla Giunta regionale la competenza ad adottare le varianti al pianto territoriale dell’attività di cava, rimettendo quindi all’organo di governo le funzioni inerenti la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre nei casi in cui la medesima ha previsto il rilascio dei provvedimenti specifici in applicazione del piano sopraddetto, ha inviato genericamente ai poteri della “Regione”. Il rinvio alla Regione non può che essere inteso come un’ordinaria competenza del singolo dirigente. Pres. f.f. ed Est. Prosperi - Comitato Cittadino a difesa del Territorio e delle Risorse di Tirano a altri (avv. Granara) c. Regione Liguria (avv.ti Baroli e Crovetto) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 7 giugno 2006, n. 531

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