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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. MARCHE, Sez. I, 27 Settembre 2006,Sentenza n. 590
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
(SEZIONE PRIMA)



N. 00590/2006 REG. SEN.

N. 00524/2003 REG. RIC.



ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 00524 del 2003, proposto da:
FEDERAZIONE ITALIANA della CACCIA - Sezione provinciale di Ascoli Piceno, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Lucchetti ed Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso i medesimi in Ancona, corso Mazzini, 156;
 

contro


la REGIONE MARCHE, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Berardinis, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;


per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio regionale 1° aprile 2003 n. 89 avente ad oggetto l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2003-2008, con ogni atto comunque collegato.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 05/07/2006, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. La Sezione provinciale di Ascoli Piceno della Federazione Italiana della Caccia ha impugnato la deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 1° aprile 2003 di approvazione del Piano faunistico venatorio 2003-2008.
Secondo la Sezione ricorrente, il Piano in parola avrebbe erroneamente determinato la consistenza della parte del territorio regionale da destinare alla programmazione dell’attività venatoria, con alterazione dell’indice di densità venatoria e con superamento dei limiti delle superfici da destinare ad aree protette.
Secondo calcoli che la ricorrente produce, infatti, mentre dai dati regionali la superficie complessiva destinata alla “caccia pubblica” sarebbe di ha. 502.826, quella invece effettivamente a ciò destinata si ridurrebbe ad ha. 410.680, con l’effetto di incrementare la superficie destinata ad altri istituti (territorio protetto, quello destinato alla caccia privata, alle zone di addestramento cani ed ai centri di riproduzione della selvaggina) e di incrementare la densità venatoria.
L’alterazione di tali valori sarebbe avvenuta: a) attraverso l’utilizzo di dati non aggiornati nella determinazione dell’estensione del territorio agro-silvo-pastorale (ASP) della Regione Marche; b) attraverso la riduzione della effettiva consistenza di un Sito di Rilevanza Comunitaria (SIC); c) attraverso la sottrazione dal territorio ASP definito dall’art. 3, 1° comma lett. a), L.R. 7/95 (“Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è così ripartito:a) per una quota dal 20 al 25 per cento, di cui fino al 50 per cento riservato alle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9, comprese le aree in cui è comunque vietata l' attività venatoria anche per effetto di altre disposizioni, o nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 21”), ed in particolare dalla quota del territorio regionale destinato a protezione della fauna selvatica, delle aree in cui, ai sensi dell’art. 21 L. 157/92, l’attività venatoria è vietata.
Con il ricorso e con successivi motivi aggiunti avverso l’atto in questione la ricorrente deduce plurime censure, le quale ruotano intorno agli esposti assunti centrali.
L’Amministrazione regionale ha concluso per il rigetto del ricorso.


2. Tra i documenti acquisiti agli atti vi sono lo Statuto ed il Regolamento di attuazione della Federazione Italiana della Caccia della Regione Marche, depositati su invito del collegio essendo sorti dubbi sulla legittimazione attiva della Sezione provinciale ricorrente.
L’art. 5 dello Statuto attribuisce al Presidente di Federcaccia Marche la rappresentanza legale dell’associazione nonché il compito di dare attuazione alle deliberazioni degli organi collegiali. Le Sezioni provinciali, di cui il Presidente ha la rappresentanza legale, “svolgono nel territorio di loro giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Marche” (art. 12).


Ad avviso del collegio le suddette previsioni statutarie non danno alcuna legittimazione attiva alla Sezione provinciale ricorrente.
E’ infatti evidente che la natura regionale del Piano approvato fa sì che esso esuli dall’ambito della “giurisdizione” della Sezione provinciale.
L’art. 1 della L.R. n. 7 del 1995 assegna alla programmazione regionale l’obiettivo di “promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della regione, assicurando l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale” (4° comma), mentre il successivo art. 3 stabilisce che “la pianificazione faunistico - venatoria si articola nel piano regionale e nei piani provinciali”. L’art. 4 precisa ulteriormente che ”il piano faunistico - venatorio regionale detta criteri e indirizzi per la stesura dei piani provinciali”.
Da tali norme emerge come la pianificazione regionale, per gli interessi compositi con cui viene in contatto, esorbita dall’attività della Sezione provinciale, la cui legittimazione non può che essere limitata alla possibilità di impugnazione del Piano provinciale, anche eventualmente deducendo censure che abbiano origine in quello regionale, ma senza tuttavia la possibilità di coinvolgere quest’ultimo atto nella domanda di annullamento, e quindi di estendere la portata della decisione in ambito regionale.
Il riconoscimento di un’autonoma legittimazione in capo alla Sezione provinciale porterebbe per altro verso a conseguenze non plausibili: bisognerebbe infatti riconoscere identica pari legittimazione ad agire e a resistere alle altre Sezioni provinciali della Federazione ricorrente, le cui valutazioni del Piano potrebbero essere non in linea con quelle della ricorrente (nel verbale dell’assemblea regionale Federcaccia in data 26 aprile 2003 nel punto in cui si discute del Piano in esame e della opportunità di impugnarlo, tra gli interventi si registra ad esempio una valutazione negativa dell’iniziativa giudiziaria nel timore di perdere aspetti del piano giudicati positivamente) e che quindi si troverebbero a subire anche nell’ambito della propria “giurisdizione” gli effetti di una eventuale sentenza di annullamento senza avere avuto la possibilità di partecipare al giudizio, il che, trattandosi di articolazioni della medesima organizzazione, evidenzia adeguatamente a quali incongruenze conduca la premessa da cui la Sezione ricorrente muove.


Per il Collegio risulta perciò evidente che il luogo di sintesi delle valutazioni delle strutture periferiche si può rinvenire unicamente nell’ambito della Sezione regionale, a cui soltanto va pertanto riconosciuta la legittimazione ad impugnare un piano che abbia valenza regionale, tant’è che l’assemblea regionale, essendo la questione di sua competenza, aveva deliberato sul punto concedendo a maggioranza al Presidente l’autorizzazione al ricorso, che tuttavia, laddove sia stato effettivamente proposto, non è comunque quello qui in esame.


Le spese possono essere interamente compensate tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 05/07/2006, con l'intervento dei signori:
Vincenzo Sammarco, Presidente
Galileo Omero Manzi, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Caccia - Piano faunistico venatorio - Valenza regionale - Impugnazione - Sezione provinciale di un’associazione venatoria - Legittimazione - Esclusione. Il Piano faunistico venatorio, per gli interessi compositi con cui viene in contatto, non può essere oggetto di impugnazione da parte di una sezione provinciale di un’associazione venatoria, la cui legittimazione non può che essere limitata al piano provinciale, anche eventualmente deducendo censure che abbiano origine in quello regionale, ma senza tuttavia la possibilità di coinvolgere quest’ultimo atto nella domanda di annullamento, e quindi di estendere la portata della decisione in ambito regionale. Il luogo di sintesi delle valutazioni delle strutture periferiche si può rinvenire unicamente nell’ambito della Sezione regionale, a cui soltanto va pertanto riconosciuta la legittimazione ad impugnare un piano a valenza regionale. Federazione Italiana della Caccia - Sez. prov. Ascoli Piceno (avv.ti Lucchetti e Lucchetti) c. Regione Marche (avv. De Berardinis) - T.A.R. MARCHE, Sez. I - 27 settembre 2006, n. 590

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