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TAR MOLISE, 29 novembre 2006, sentenza n. 984
Beni culturali e ambientali - Energia - Impianti per la produzione di energia
eolica - Regione Molise - Moratoria dei processi autorizzativi - Violazione
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell’art. 41 Cost. La sospensione, nella
Regione Molise, dei processi autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per
la produzione di energia eolica, in attesa dell’adozione del documento di
programmazione regionale per la produzione e distribuzione dell’energia,
costituisce violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 - a sua volta attuativo della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE - il quale in primo luogo
afferma che tali impianti “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed
urgenti”, il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria,
del tutto incompatibile con detta asserzione, e successivamente, nel prevedere
un’autorizzazione unica, stabilisce che il termine massimo per la conclusione
del relativo procedimento sia di 180 giorni. La sospensione disposta dalla
Regione Molise rende impossibile il rispetto di detto termine, in tal modo
integrando una chiara violazione della citata disposizione normativa che lo
prevede e contravvenendo altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale
tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché, a monte, nella
Direttiva di cui esso costituisce attuazione e di altri accordi conclusi a
livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il
protocollo di Kyoto. Una tale generalizzata sospensione si pone anche in
contrasto con l’art. 41 Cost., in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi
tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo
considerato, sul territorio molisano, in nome di una non meglio specificata
esigenza di attendere l’adozione di linee programmatiche per l’insediamento di
detti impianti. Pres. Giaccardi, Est. Tricarico - I. s.r.l. (avv.ti Abbamonte e
Di Nezza) c. Regione Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE - 29 novembre 2006,
n. 984
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE
SEZIONE UNICA DI CAMPOBASSO
Registro Sentenze n. 984/2006
Registro Generale n. 197/2006
Giorgio GIACCARDI Presidente
Rita TRICARICO Componente
Antonio Massimo MARRA Componente
SENTENZA
sul ricorso n. 197 del 2006 proposto da
I.V.P.C. POWER S.r.l,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Andrea Abbamonte e Massimo Di Nezza ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del secondo in Campobasso, via Umberto I n. 43;
contro
la REGIONE MOLISE,
in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, costituitasi in
giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e
domiciliata ope legis presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi n. 124;
per l’annullamento
- della delibera della Giunta regionale del Molise 31.10.2005, n. 1469, non
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente conosciuta,
con cui, in attesa dell’adozione del documento di programmazione regionale per
la produzione e distribuzione dell’energia (DPER) e dei relativi piani
attuativi, si è provveduto ad attuare un regime di sospensione dei processi
autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la produzione di energia
eolica o di ampliamento di quelli esistenti, per un periodo di 180 gg;
- se ed in quanto possa occorrere, del voto del Consiglio regionale del Molise
di cui alla delibera 6.12.2005, n. 327, non pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione e successivamente conosciuta, con cui la Giunta regionale è stata
impegnata “a deliberare la moratoria riguardante i progetti di realizzazione di
impianti industriali per la produzione di energia, che non abbiano acquisito
tutte le autorizzazioni necessarie, in attesa del PER da parte del Consiglio
regionale”;
nonché per il risarcimento
del danno che la ricorrente assume di aver subito per effetto della
moratoria disposta dalla Regione Molise.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designata quale relatore, alla pubblica udienza dell’8.11.2006, la dott.ssa Rita
Tricarico;
Uditi l’Avv. Di Nezza per la ricorrente e l’Avv. dello Stato Vitullo per la
Regione Molise;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società Calabria Power ha predisposto un progetto per la realizzazione di un
impianto eolico nella Regione Molise, da ubicarsi nei Comuni di Rotello,
Montelongo e Montorio nei Frentani, successivamente ceduto alla ricorrente.
In data 31.5.2005 ha perciò chiesto l’attivazione della procedura di screening
del citato progetto dinanzi alla Regione Molise - Direzione Generale V - Risorse
Naturali e Tutela dell’Ambiente.
Con determina 4.11.2005, n. 165/A, la Regione ha escluso che le relative opere
necessitassero della valutazione di impatto ambientale.
Tale provvedimento è stato assunto, dopo aver recepito il parere favorevole di
massima, sotto il profilo paesistico, espresso dal Direzione Generale IV delle
Politiche del Territorio, Risorse naturali e tutela ambientale - Servizio Beni
Ambientali con atti nn. 3296/2005, 3297/2005 e 3298/2005 del 26.10.2005,
tuttavia annullati poi dalla Soprintendenza per i Beni architettonici, per il
Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del
Molise con provvedimento del 21.12.2005, impugnato con il ricorso n. 198/06.
Medio tempore, con istanza protocollata in data 25.5.2005 al n. 7777, la Power
Calabria ha chiesto alla Regione il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art.
12 del D.Lgs. 23.12.2003, n. 387.
Tuttavia la Regione Molise, con delibera giuntale 31.10.2005, n. 1469, ha
disposto di attuare “un regime di sospensione dei processi autorizzativi
regionali di nuovi insediamenti per la produzione di energia eolica (…), per un
periodo di 180 giorni”, in attesa dell’adozione del “documento di programmazione
regionale per la produzione e distribuzione dell’energia (DPER)”.
Con successivo voto del Consiglio regionale, assunto con delibera 6.12.2005, n.
327, la Giunta regionale è stata impegnata “a deliberare la moratoria
riguardante i progetti di realizzazione di impianti industriali per la
produzione di energia, che non abbiano acquisito tutte le autorizzazioni
necessarie, in attesa del PER da parte del Consiglio regionale”.
Entrambe le menzionate delibere sono state impugnate con il ricorso in esame per
i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 9.1.1991, n. 10, della
Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE e dell’art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 -
violazione dell’art. 41 Cost.;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 -
difetto di motivazione - eccesso di potere per illogicità della motivazione;
4) eccesso di potere per illogicità manifesta e per contraddittorietà della
motivazione.
Contestualmente sono state avanzate istanze cautelare e risarcitoria.
La Regione Molise si è costituita in giudizio, asserendo la legittimità dei
provvedimenti gravati e prima ancora eccependo l’inammissibilità del ricorso,
per difetto di interesse, rilevando al riguardo che “il pregiudizio lamentato
dalla società ricorrente (…) non discende tanto dalla moratoria in questione
(…), bensì (…) dall’arresto procedimentale di tipo definitivo imposto
dall’annullamento” dell’autorizzazione paesistica regionale di massima, ad opera
della Soprintendenza.
Nella camera di consiglio del 22.3.2006, la trattazione della domanda cautelare
è stata rinviata al merito.
Alla pubblica udienza dell’8.11.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 - Con il ricorso in epigrafe si contesta la sospensione dei processi
autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la produzione di energia
eolica, disposta dalla Regione Molise con la delibera giuntale n. 1469/2005 ed
assentita anche dall’organo consiliare con delibera n. 327/2005, entrambe qui
gravate.
2 - Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità, per difetto di
interesse, mossa dalla difesa della Regione.
Essa asserisce che la Società istante non avrebbe interesse ad impugnare i
richiamati provvedimenti, stante l’arresto procedimentale determinato
dall’annullamento delle autorizzazioni regionali paesaggistiche ad opera della
Soprintendenza.
L’eccezione va disattesa, in quanto il provvedimento richiamato in ultimo è
stato impugnato con altro ricorso ed il suo accoglimento nel merito o la
concessione della misura cautelare ben avrebbe potuto rispettivamente eliminare
dal mondo giuridico o sospendere detto provvedimento, in tal modo facendo venir
meno l’ostacolo frapposto all’iter procedimentale.
3 - Passando al merito, deve rilevarsi come in nessuna norma di legge
s’individui il fondamento del potere di moratoria in relazione a tutti i
realizzandi impianti eolici, non potendosi lo stesso ritenere insito in quello
generale di programmazione in materia, pacificamente attribuito all’Ente
regionale, il quale infatti non può ex se comprendere medio tempore, in attesa
della compiuta adozione del relativo documento, una sospensione altrettanto
generalizzata per tale tipologia di impianti.
3.1 - Non solo ciò è vero, ma il potere in questione è stato esercitato in
violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 - a sua volta attuativo
della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE - il quale in primo luogo afferma che
tali impianti “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, il che
vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria, del tutto
incompatibile con detta asserzione, e successivamente, nel prevedere
un’autorizzazione unica, stabilisce che il termine massimo per la conclusione
del relativo procedimento sia di 180 giorni.
E’ evidente che la sospensione disposta dalla Regione Molise rende impossibile
il rispetto di detto termine, in tal modo integrando una chiara violazione della
citata disposizione normativa che lo prevede e contravvenendo altresì allo
spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare
dall’intero decreto nonché, a monte, nella Direttiva di cui esso costituisce
attuazione e di altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla
produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto.
3.2 - Una tale generalizzata sospensione si pone anche in contrasto con l’art.
41 Cost., in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi
esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo considerato, sul
territorio molisano, in nome di una non meglio specificata esigenza di attendere
l’adozione di linee programmatiche per l’insediamento di detti impianti.
3.3 - Ne deriva che i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno
annullati.
4 - Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, pure avanzata in
questa sede, essa non può essere accolta, in assenza di allegazione di alcun
danno che sarebbe derivante dalla moratoria in parola.
5 - Infine, in ordine alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa, si
ravvisano le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i
provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006.
Giorgio GIACCARDI - Presidente;
Rita TRICARICO - Giudice estensore.
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