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TAR MOLISE, 29 novembre 2006, sentenza n. 985
Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Impianti per la
produzione di energia eolica - Autorizzazione - Adeguata istruttoria sulla
compatibilità dell’intervento - Necessità, a prescindere dal favor per
l’energia eolica. Il favor riconosciuto - anche a livello europeo -
all’energia eolica non comporta che, in presenza di un vincolo paesaggistico
sull’area interessata, gli impianti necessari debbano sic et simpliciter essere
autorizzati, a prescindere da un’adeguata istruttoria circa la compatibilità
dell’intervento proposto con l’area tutelata. Pres. Giaccardi, Est. Tricarico -
I. s.r.l. (avv.ti Abbamonte e Di Nezza) c. Soprintendenza per i per i Beni
Architettonici, per il Paesaggio, per il Patrimonio Artistico e
Demoetnoantropologico del Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE - 29 novembre
2006, n. 985
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE
SEZIONE UNICA DI CAMPOBASSO
Registro Sentenze n. 985/2006
Registro Generale n. 198/2006
Giorgio GIACCARDI Presidente
Rita TRICARICO Componente
Antonio Massimo MARRA Componente
SENTENZA
sul ricorso n. 198 del 2006 proposto da
I.V.P.C. POWER S.r.l,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Andrea Abbamonte e Massimo Di Nezza ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del secondo in Campobasso, via Umberto I n. 43;
contro
il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI - SOPRINTENDENZA per i BENI
ARCHITETTONICI, per il PAESAGGIO, per il PATRIMONIO ARTISTICO e DEMOETNOANTROPOLOGICO del MOLISE,
in persona del Soprintendente regionale pro tempore, costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata
ope legis presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi n. 124;
e nei confronti di
REGIONE MOLISE,
in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, non costituitasi
in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali -
Soprintendenza per i Beni architettonici, per il Paesaggio, per il Patrimonio
storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise in data 21.12.2005,
comunicato alla I.V.P.C. Power 3 S.r.l. il 24.1.2006, con cui è stato disposto
l’annullamento dei provvedimenti autorizzativi regionali “n. 3296 del 26.10.2005
del Comune di Rotello, n. 3297 del 26.10.2005 del Comune di Montorio nei
Frentani e n. 3298 del Comune di Montelongo della Regione Molise - Direzione
generale IV delle Politiche del Territorio e della Casa - Settore Beni
ambientali”, con cui si autorizza la Ditta I.V.P.C. Power 3 S.r.l., ai sensi
dell’art. 159 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, alla realizzazione di un parco eolico
nei Comuni di Rotello, Montorio nei Frentani e Montelongo;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, comunque lesivo
dei diritti della ricorrente;
nonché per il risarcimento
del danno che la ricorrente assume di aver subito per effetto del
provvedimento gravato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designata quale relatore, alla pubblica udienza dell’8.11.2006, la dott.ssa Rita
Tricarico;
Uditi l’Avv. Di Nezza per la ricorrente e l’Avv. dello Stato Vitullo per la
Soprintendenza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società Calabria Power ha predisposto un progetto per la realizzazione di un
impianto eolico nella Regione Molise, da ubicarsi nei Comuni di Rotello,
Montelongo e Montorio nei Frentani, successivamente ceduto alla ricorrente, e
perciò, con istanza protocollata in data 25.5.2005 al n. 7777, ha chiesto alla
Regione il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del D.Lgs.
23.12.2003, n. 387.
Ma la Regione Molise, con delibera giuntale 31.10.2005, n. 1469, ha disposto di
attuare “un regime di sospensione dei processi autorizzativi regionali di nuovi
insediamenti per la produzione di energia eolica (…), per un periodo di 180
giorni”, in attesa dell’adozione del “documento di programmazione regionale per
la produzione e distribuzione dell’energia (DPER)” e, con successivo voto del
Consiglio regionale, assunto con delibera 6.12.2005, n. 327, ha impegnato la
Giunta “a deliberare la moratoria riguardante i progetti di realizzazione di
impianti industriali per la produzione di energia, che non abbiano acquisito
tutte le autorizzazioni necessarie, in attesa del PER da parte del Consiglio
regionale”.
Entrambe le menzionate delibere sono state impugnate con il ricorso n. 197/2006.
In data 31.5.2005 la Power Calabria ha altresì chiesto l’attivazione della
procedura di screening del citato progetto dinanzi alla Regione Molise -
Direzione Generale V - Risorse Naturali e Tutela dell’Ambiente.
Con determina 4.11.2005, n. 165/A, la Regione ha escluso che le relative opere
necessitassero della valutazione di impatto ambientale.
Tale provvedimento è stato assunto, dopo aver recepito il parere favorevole di
massima, sotto il profilo paesistico, espresso dal Direzione Generale IV delle
Politiche del Territorio, Risorse naturali e tutela ambientale - Servizio Beni
Ambientali con atti nn. 3296/2005, 3297/2005 e 3298/2005 del 26.10.2005.
Tuttavia detti atti sono stati poi annullati dalla Soprintendenza per i Beni
architettonici, per il Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico del Molise, con provvedimento del 21.12.2005, oggetto del
presente ricorso.
I motivi di censura qui dedotti sono i seguenti:
1) violazione e falsa applicazione della L.r. n. 24/1987, nonché delle
disposizioni del P.P.T.A.A.V. della Regione Molise approvato con D.C.R. del
16.4.1998 e delle N.T.A. del Piano paesistico in connessione con l’art. 159 del
D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 e con l’art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del D.Lgs. n. 387/2003 -
violazione dell’art. 41 Cost. - eccesso di potere per contraddittorietà della
motivazione;
3) violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nella L.
9.1.1991, n. 10 e nel D.Lgs. n. 387/2003 - violazione e falsa applicazione degli
artt. 32 e 41 Cost..
Contestualmente sono state avanzate istanze cautelare e risarcitoria.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata, a mezzo
dell’Avvocatura erariale, asserendo la legittimità del provvedimento gravato.
Nella camera di consiglio del 22.3.2006, la trattazione della domanda cautelare
è stata rinviata al merito.
Alla pubblica udienza dell’8.11.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame la Società istante censura il provvedimento della
Soprintendenza, con cui detta Amministrazione ha annullato i nulla osta
paesistici nn. 3296/2005, 3297/2005 e 3298/2005, rilasciati dalla Regione Molise
in data 26.10.2005.
Questi ultimi, testualmente qualificati quali “pareri di fattibilità”, non
esplicitano alcuna valutazione eseguita a monte circa la compatibilità
dell’intervento proposto con l’area tutelata paesaggisticamente nella quale
inquadrarlo, limitandosi genericamente a rinviare all’art. 10, 4° comma, lett.
d) della L.r. 1.12.1989, n. 24 (disciplina dei piani territoriali paesistico -
ambientali), recante le “misure proposte per l'eliminazione, l'attenuazione e/o
la compensazione degli effetti ineliminabili, tramite modalità progettuali,
esecutive e di gestione”, e differendo al momento della “verifica di
ammissibilità produttiva”, a cura di un agronomo, l’emanazione del parere
definitivo.
Perciò legittimo risulta il provvedimento gravato laddove, nel primo capoverso
della seconda pagina, evidenzia che “l’Autorità decidente non esterna le ragioni
giustificatrici in base alle quali l’intervento è stato ritenuto compatibile con
il contesto paesistico vincolato” ed, al successivo capoverso, rileva ancora che
“dalla documentazione trasmessa non risultano l’iter logico e gli accertamenti
istruttori seguiti né le valutazioni in base alle quali è stata rilasciata
l’autorizzazione”.
Nell’appuntare detti rilievi, la Soprintendenza, esercitando correttamente il
potere di cui è titolare, ha accertato la violazione di legge, segnatamente di
quelle norme poste a tutela del vincolo paesistico de quo, che impongono
all’Amministrazione preposta un’attenta analisi circa la compatibilità con lo
stesso di eventuali interventi che si vogliano realizzare, nonché l’eccesso di
potere sotto i profili della carenza di istruttoria e di difetto di motivazione
(quest’ultimo integrante altresì un’ulteriore violazione di legge).
La circostanza, infatti, che a livello generale - anche europeo - si riscontri
un favor rispetto all’energia eolica non comporta che gli impianti necessari
debbano sic et simpliciter essere autorizzati, anche in presenza di un vincolo
paesistico sull’area interessata.
Ciò - come ha messo in rilievo la Soprintendenza - nella specie non risulta
essere stato fatto, atteso che le mitigazioni, peraltro qui non prescritte in
modo analitico, bensì mediante un mero rinvio ad una norma di legge che
specificamente le prevede, non possono sostituire la necessaria valutazione a
monte in ordine al rispetto del vincolo in parola.
Il P.T.P.A.A.V. riguardante l’area nella quale s’intende realizzare il parco
eolico di che trattasi non contempla detta tipologia di strutture.
In particolare, al contrario di quanto in questo giudizio sostengono parte
ricorrente e la stessa Regione, gli impianti eolici non possono inquadrarsi
nelle reti tecnologiche - antenne e/o ripetitori - cosa ben diversa dal punto di
vista, oltre che strutturale e funzionale, anche e soprattutto, per quanto qui
interessa, dell’impatto visivo.
Stante detta diversità, in relazione a detti impianti non può tout court
applicarsi la disciplina stabilita nel piano in questione in riferimento alle
reti tecnologiche ed in tal modo fare a meno di ogni attività istruttoria.
Pertanto l’annullamento delle autorizzazioni regionali di cui all’impugnato
provvedimento risulta legittimo, sotto i profili considerati, fermo restando che
la Soprintendenza non può comunque effettuare valutazioni di merito, riservate
alla Regione, che invece esegue in altre parti del medesimo provvedimento.
In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
Per quanto concerne, infine, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, si
ravvisano tuttavia le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente
pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006.
Giorgio GIACCARDI - Presidente;
Rita TRICARICO - Giudice estensore.
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