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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. PIEMONTE, Sez. I, 1 Settembre 2006, Sentenza n. 3170
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -



Reg. sent. n. 3170/06

Reg. Ric. n. 936/06



ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sul ricorso R.G.R. n. 936/06 proposto dalla società
VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del procuratore autorizzato a stare in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Ghezzo e Mario Ravinale ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, corso Re Umberto I, 56, come da mandato a margine del ricorso;


contro il


COMUNE DI CIRIÉ, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;


e contro lo


SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;


per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
del provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico Associato per le Atti-vità Produttive in data 29 aprile 2006, prot. n. 10778, con il quale, in rigetto del-la domanda di autorizzazione presentata al Comune di Cirié in data 21 aprile 2006 per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, è stato comunicato “che l’installazione di un’antenna su palo di altezza di 26 metri non può essere ammissibile in zona di completamento, dove l’altezza massima con-sentita, secondo l’art. 24 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolato-re, è di metri 10,50. La pratica verrà quindi archiviata senza rilascio di provve-dimento autorizzativo”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, se ed in quanto occorra, l’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G.C., richiamato nella determinazione di diniego (e relativi atti di approvazione), laddove detta norma tecnica sia ritenuta applicabile anche in relazione agli impianti di telefonia mobile;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; udita inoltre all’udienza camerale del 1° settembre 2006 l’avv. Laura Ghezzo per la società ricorrente;
Vista l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;


Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente se-de a sensi della norma sopra citata;


Considerato che la società ricorrente ha presentato al Comune di Cirié domanda di autorizzazione unica ex art. 87 D.L.vo 1° giugno 2003, n. 259 per l’installa-zione di una stazione radio base su un’antenna alta 26 metri in una zona di com-pletamento del territorio comunale;


Considerato che il Comune ha respinto la domanda sul rilievo che, a sensi dell’art. 24 delle norme di attuazione del piano regolatore, l’antenna supera l’altezza massima consentita nelle zone di completamento;


Considerato che, per quanto attiene il presente giudizio, l’art. 24 citato stabilisce testualmente che “gli interventi edilizi riguardanti sia la residenza che le attività commerciali, direzionali e artigianali dovranno rispettare (…) l’altezza max. di mt. 10,50 e 3 piani f.t.; in presenza di S.U.E. si potrà raggiungere l’altezza di mt. 13,50 e 4 piani f.t.”;


Ritenuto, conformemente a quanto dedotto in ricorso, che i limiti di altezza det-tati per le costruzioni non possono essere applicati per analogia agli impianti di telefonia mobile, i quali, non sviluppando volumetria o cubatura, se non limita-tamente ai basamenti ed alle cabine accessorie, non determinano ingombro visi-vo paragonabile a quello delle costruzioni e non realizzano l’impatto sul territo-rio degli edifici in cemento armato o in muratura (Cons. St., VI, 24 novembre 2003, n. 7725; T.A.R. Piemonte, I, 5 dicembre 1996, n. 884; T.A.R. Campania – Napoli, 5 aprile 2004, n. 4044; T.A.R. Lombardia – Milano, I, 18 gennaio 2005, n. 71);


Considerato che tale principio trova comunque una conferma letterale nello stes-so testo dell’art. 24 citato, che stabilisce i limiti degli edifici, laddove gli impian-ti radioelettrici in argomento costituiscono per legge opere di urbanizzazione primaria;


Ritenuto che, in ragione delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere con-clusivamente accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impu-gnato in principalità;
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso di dichiarare l’integrale irripetibilità delle spese di giudizio;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I – definitiva-mente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato in principalità.


Dichiara le spese di giudizio integralmente irripetibili.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Torino il 1° settembre 2006 con l’intervento dei magistrati:


Giuseppe Calvo - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - Referendario


Il Presidente
f.to. G. Calvo

 

L’Estensore

F.to B. Baglietto


il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave


Depositata in segreteria a sensi di legge
il 1° settembre 2006
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Inquinamento elettromagnetico – Impianti di telefonia mobile – Limiti di altezza previsti dettati per le costruzioni – Applicabilità – Esclusione. I limiti di altezza dettati per le costruzioni non possono essere applicati per analogia agli impianti di telefonia mobile, i quali, oltre a non potersi considerare “edifici”, in quanto definiti ex lege “opere di urbanizzazione primaria”, non sviluppando volumetria o cubatura, se non limitatamente ai basamenti ed alle cabine accessorie, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non realizzano l’impatto sul territorio degli edifici in cemento armato o in muratura (Cons. St., VI, 24 novembre 2003, n. 7725; T.A.R. Piemonte, I, 5 dicembre 1996, n. 884; T.A.R. Campania – Napoli, 5 aprile 2004, n. 4044; T.A.R. Lombardia – Milano, I, 18 gennaio 2005, n. 71). Pres. Calvo, Est. Baglietto – V. N.V. (avv.ti Grezzo e Ravinale) c. Comune di Ciriè e altro (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, sez. I – 1 settembre 2006, n. 3170

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