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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. PIEMONTE, Sez. I, 25 ottobre 2006, Sentenza n. 3830
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -



Reg. sent. n. 3830/06

Reg. Ric. n. 1134/06



ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sul ricorso R.G.R. n. 1134/06 proposto dalla società
SIEMENS S.P.A., in persona dei procuratori autorizzati, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Mariano Protto e dall’avv. Paolo Borghi ed elettivamente domici-liati presso lo studio del primo in Torino, via Camburzano, 7, come da mandato a margine del ricorso;


contro il


COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI, in persona del Sindaco in carica, au-torizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 28 settembre 2006, n. 125 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Marco Venturino e da intendersi elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;


per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
- della nota del Responsabile del Servizio presso il Comune di Costigliole d’Asti in data 7 luglio 2006, prot. n. 8238, avente ad oggetto “Provvedimento di dinie-go - Istanza di autorizzazione per installazione di impianto radioelettrico in stra-da San Michele, Fg. 10, mappale 102 in Costigliole d’Asti del 10 aprile 2006, prot. n. 4672”, con cui è stato comunicato che a seguito conferenza dei servizi a sensi dell’art. 88 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, l’istanza in oggetto non è stata accolta e pertanto si intende concluso il procedimento con esito negativo;
- del verbale della seconda seduta della conferenza dei servizi in data 4 luglio 2006, trasmesso con nota 1° agosto 2006, prot. n. 9033r, nel quale si “dichiara la non ammissione dell’istanza Siemens”;
- degli altri atti della conferenza dei servizi convocata a sensi del D.L.vo 1° ago-sto 2003, n. 259 per l’esame dell’istanza di autorizzazione per l’installazione dell’impianto radioelettrico in Costigliole d’Asti sopra indicato;
- della deliberazione G.C. 19 maggio 2006, n. 67, allegata al verbale della cnfe-renza dei servizi in data 4 luglio 2006, con cui si esprime “dissenso per l’installazione di un impianto radioelettrico di cui all’istanza di autorizzazione presentata dalla Siemens s.p.a. per Wind Telecomunicazioni s.p.a. in data 10 aprile 2006, prot. n. 4672”;
- della nota del Responsabile del Servizio presso il Comune di Costigliole d’Asti spedita il 21 aprile 2006 e ricevuta il 26 aprile successivo, avente ad oggetto “Comunicazione dei moivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, con la quale “si comunicano di seguito i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, in quanto è stato accertato che le caratteristiche dell’intervento lo rendono in-compatibile con le vigenti normative di settore: 1) l’istanza di autorizzazione in oggetto riguarda l’installazione di un impianto nopn compreso nel programma annuale contenente le proposte di localizzazione in data 15 dicembre 2005, prot. n. 15214, né risulta debitamente motivata con le ragioni di urgenza e indifferibi-lità; 2) l’istanza è carente della seguente documentazione: - progetto architetto-nico delle opere da eseguirsi come descritte negli allegati all’istanza di autoriz-zazione in oggetto; spese per istruttoria;
- se ed in quanto occorra, della nota Responsabile del Settore Tecnico presso il Comune di Costigliole d’Asti in data 24 maggio 2005, prot. n. 6436, avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione per impianto radioelettrico in strada San Mi-chele, Fg. 10, mappale 102 in Costigliole d’Asti. Comunicazione della convoca-zione di conferenza dei servizi a sensi del D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259”, con la quale è stata comunicata la convocazione della conferenza dei servizi per l’esame dell’istanza di cui trattasi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Costigliole d’Asti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 25 ottobre 2006 l’avv. Francesco Paolo Francica in sostituzione dell’avv. Paolo Borghi per la società ricorrente e l’avv. Anna Mattioli in sostituzione dell’avv. Marco Venturino per il Comune di Costigliole d’Asti;


Vista l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;


Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;


Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;


Considerato che con il primo motivo la società ricorente deduce che alla data in cui essa ha ricevuto il diniego di autorizzazione sulla relativa domanda si era già formato il silenzio-assenso per avvenuto decorso dei 90 giorni di cui all’art. 87 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259;


Considerato che la domanda è stata presentata il 10 aprile 2006 e che la società ricorrente ha ricevuto il diniego il 10 luglio successivo;


Considerato che i 90 giorni di legge sono in effetti scaduti il 9 luglio 2006;


Ritenuto tuttavia che, poiché tale data è caduta di domenica, il termine per la formazione del silenzio-assenso è slittato al primo giorno seguente non festivo, ossia appunto al 10 luglio 2006, data in cui il diniego di autorizzazione è quindi tempestivamente pervenuto al suo destinatario;


Ritenuto che il primo motivo è perciò infondato;


Considerato che la conferenza dei servizi è stata convocata, in quanto il Comune ha espresso il proprio “motivato dissenso” all’accoglimento della domanda;


Considerato che il dissenso comunale è stato espresso con deliberazione G.C. 19 maggio 2006, n. 67;


Considerato che, con il terzo motivo, la società ricorrente deduce che la Giunta Comunale non avrebbe alcun potere di pronunciarsi in materia, spettando le rela-tive competenze esclusivamente all’organo “tecnico” del Comune stesso;


Considerato che tale deduzione era già stata rappresentata dalla ricorrente in se-de di memoria procedimentale presentata successivamente al ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda;


Considerato che il Comune la ha disattesa, richiamandosi alla competenza gene-rale della Giunta, come disciplinata dall’art. 42 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;


Ritenuto che, a norma del successivo art. 107 dello stesso decreto legislativo, tale competenza non si estende tuttavia agli atti di gestione - tra i quali rientra l’espressione del dissenso in questione - che sono riservati ai dirigenti comunali o, in assenza di tali figure, ai responsabili dei servizi;


Ritenuto che il dissenso della Giunta proviene pertanto da un organo incompe-tente e, come tale, è invalido;


Ritenuto che tale invalidità travolge le successive deliberazioni della conferenza dei servizi, convocata in un’ipotesi in cui non ne sussistevano validi presupposti;


Ritenuto che, per le esposte ragioni, deve disporsi l’annullamento del provvedi-mento conclusivo adottato dalla conferenza medesima - e quindi del diniego definitivo di autorizzazione adottato dal Responsabile del procedimento sulla base di quello - restando assorbite le censure ulteriori;


Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamen-te pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annul-la il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Torino il 25 ottobre 2006 con l’intervento dei magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - Referendario


Il Presidente
f.to. A. Gomez de Ayala


L’Estensore

F.to B. Baglietto

 

il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave


Depositata in segreteria a sensi di legge
il 25 ottobre 2006
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Installazione - Art. 87 D.Lgs, 259/2003 - Motivato dissenso - Atto di gestione - Competenza - Giunta comunale - Esclusione. Il “motivato dissenso” all’installazione di un impianto di telefonia mobile (cui, ai sensi dell’art. 87, c. 6 del D.Lgs. 259/2003 segue la convocazione della conferenza di servizi) non rientra nella competenza della Giunta comunale, trattandosi si atto di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000), riservato ai dirigenti comunali o, in assenza di tali figure, ai responsabili dei servizi. Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - S. s.p.a. (avv.ti Protto e Borghi) c. Comune di Costigliole d’Asti (avv. Venturino) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 25 ottobre 2006, n. 3830

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