Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. PIEMONTE, Sez.
I, 30 ottobre 2006, Sentenza n. 3840
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE
- PRIMA SEZIONE -
Reg. sent. n. 3840/06
Reg. Ric. n. 789/98
composto dai Signori:
- Alfredo GOMEZ de AYALA -
Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore ed estensore
- Richard GOSO - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 798/1998 proposto da IDRO-STOP s.p.a., in persona del presidente in carica del consiglio di amministrazione Walter Noardo, la MIRAGLIO s.p.a., in persona del presidente in carica del consiglio di amministrazione Lidia Miraglio, la FERGAT s.p.a., in persona del procuratore speciale Sergio Spangaro e la Industria Lavorazioni Legno DURBIANO di E. Durbiano & c. s.a.s., in persona del socio accomandatario Ettore Durbiano, rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Vittorio Barosio e Fabrizio Gaidano elettivamente domiciliate in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120 presso lo studio del primo;
- ricorrenti
contro
il comune di Rivoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. prof. Paolo Dell’Anno e dall’avv. Guido Allice, ed elettivamente
domiciliato presso la Segreteria del TAR Piemonte, in Torino, corso Stati Uniti
n. 45;
- resistente
e nei confronti di
Sinergie 2000 s.p.a., in persona dell’amministratore delegato pro tempore sig. Giuseppe Antonioli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna e Marco Casavecchia ed elettivamente domiciliata in Torino, via Sacchi n. 44 presso lo studio degli stessi;
- controinteressata
per l’annullamento
a) della delibera di consiglio in data 3.2.1998, n. 6, con la quale il comune di
Rivoli ha approvato le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
relative all’anno 1998;
b) per quanto possa occorrere, della delibera di consiglio in data 5.11.1997, n.
138, con la quale il comune di Rivoli ha esteso lo svolgimento del servizio
comunale di raccolta rifiuti anche ai rifiuti prodotti dalle imprese
industriali;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della
società controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 25 ottobre 2006, relatore il consigliere Roberta
Vigotti, l’avv. Giorgio Santilli per delega dell’avv. Marco Casavecchia per la
parte resistente;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
Le società in epigrafe indicate, che svolgono nel territorio del comune di
Rivoli attività di carattere industriale in stabilimenti di vaste dimensioni,
espongono di aver sempre provveduto alla smaltimento dei rifiuti speciali
prodotti, in adempimento del disposto dell’art. 3 comma 3 dpr n. 915 del 1982, e
che l’art. 62 comma 3 d.lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che nella determinazione
della superficie imponibile ai fini della tassa raccolta rifiuti solidi urbani
non si tenga conto di quella parte di superficie dove si formano rifiuti
speciali, allo smaltimento dei quali deve provvedere, come detto, il produttore,
con l’unica eccezione delle superfici industriali sulle quali non si producono
rifiuti speciali, ma rifiuti solidi urbani.
Il comune di Rivoli non ha dato applicazione, fina dal 1997, a tali principi e,
da ultimo, con la deliberazione n. 138 del 1997 ha esteso la privativa comunale
del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani anche ai rifiuti prodotti
dalle imprese industriali, ampliando il contenuto della convenzione in essere
con la società Sinergie 2000 spa ed ha aumentato, con la deliberazione n. 6 del
1998, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti stessi.
Questi i motivi del ricorso:
1) Violazione art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997, art. 39 legge n. 146 del 1994, artt.
2 e 3 dpr n. 915 del 1982.
Il dpr citato, all’art. 2, comma 4 n. 1 distingue due categorie di rifiuti
speciali: quelli in senso stretto, tra i quali i rifiuti derivanti da
lavorazioni industriali, e i rifiuti speciali, derivanti da attività
artigianali, commerciali, agricole e di servizi, assimilabili agli urbani,
secondo la dichiarazione dell’amministrazione comunale. In caso di
assimilazione, il comune acquisisce il diritto di percepire la tassa, a fronte
dell’obbligo di provvedere allo smaltimento. L’art. 39 legge n. 146 del 1994 ha
stabilito l’assimilazione di alcuni rifiuti, prima soltanto assimilabili, tra i
quali gli imballaggi. Come ha rilevato la circolare ministeriale in data 22
giugno 1994, l’assimilazione ex lege obbliga i comuni allo smaltimento anche di
questi rifiuti, e pertanto con una serie di decreti legge, non convertiti ma i
cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 1 legge n. 575 del 1995, è stata
sospesa l’applicabilità dell’art. 39 per gli anni 1994-95: di conseguenza, tale
norma ha cominciato a trovare applicazione solo a partire dal 1996.
Il d.lgs n. 22 del 1997, all’art. 21 attribuisce nuovamente al comune il compito
di disciplinare l’assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani, mediante appositi regolamenti, da emanare secondo criteri stabiliti
dallo Stato, che non vi ha ancora provveduto; l’entrata in vigore della norma ha
comunque comportato l’abrogazione dell’art. 39 legge n. 146 del 1994, con la
conseguenza che i rifiuti provenienti dagli stabilimenti industriali non fanno
parte dei rifiuti solidi urbani, potendo l’eventuale assimilazione avvenire solo
a seguito dell’emanazione dei regolamenti di cui sopra; fino a quel momento
tutti i rifiuti di provenienza industriale rientrano tra i rifiuti speciali, che
devono essere smaltiti dal produttore e che non sono assoggettati a tassazione,
non rientrando nella privativa comunale. In contrario, non può valere quanto
dispone l’art. 57 d.lgs. n. 22 cit., perché l’art. 39 legge n. 146 del 1994 non
è una norma regolamentare, che l’art. 57 rende applicabile nelle more
dell’adozione dei prescritti nuovi regolamenti.
L’amministrazione ha quindi errato nel sottoporre a tassazione i rifiuti
provenienti dagli stabilimenti industriali, considerando ancora in vigore l’art.
39 legge n. 146 del 1994, invece abrogato dall’entrata in vigore del d.lgs. n.
22 del 1997.
Comunque, l’art. 39 citato, che il comune afferma di aver applicato, non ha
mutato il regime di tassazione dei rifiuti industriali, che risulta tuttora
disciplinato dall’art. 2 comma 4 dpr n. 915 del 1982 e dall’art. 62 comma 3
d.lgs. n. 507 del 1993: infatti, l’art. 2 dpr citato definisce come assimilabili
solo quelli che derivano da attività agricole, artigianali, commerciali e di
servizi, contemplati nella seconda parte della norma; tutti gli altri, ed in
particolare quelli derivanti da attività industriale sono rifiuti speciali in
senso stretto.
2) Violazione art. 61 d.lgs. n. 507 del 1993; eccesso di potere sotto diversi
profili.
La determinazione della tariffa di smaltimento è comunque illegittima, poiché la
norma epigrafata stabilisce che il gettito complessivo non può superare il costo
d’esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il comune
incasserebbe una tassa tre volte superiore al costo del servizio. Inoltre, anche
dal piano finanziario di Sinergie spa, emerge che non si tratta di
implementazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani già
svolto in forza di concessione per conto dell’amministrazione, ma di un nuovo
servizio fino ad allora non effettuato. Infine, non emerge quale sia stata
l’istruttoria attraverso la quale il comune ha stabilito la quantità ed i costi
dello smaltimento in questione, né sono state rese note le relative motivazioni;
la cifra determinata è sproporzionata all’effettiva quantità di rifiuti di
provenienza industriale da smaltire, che è rimasta sostanzialmente invariata e
che è costituita da materiali in buona parte recuperabili.
Le ricorrenti concludono per l’annullamento dei provvedimenti impugnati,
contrastate dall’amministrazione intimata e dalla ditta controinteressata,
costituitesi in giudizio.
Chiamato all’odierna udienza, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso proposto dalle società in epigrafe indicate, che svolgono attività
industriale, ha per oggetto le deliberazioni del consiglio comunale di Rivoli n.
6 del 1998, con la quale sono state approvate le tariffe per la tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 1998, e n. 138 del 1997, che ha
esteso lo svolgimento del servizio comunale di raccolta anche ai rifiuti
prodotti dalle imprese industriali.
I) Va preliminarmente osservato che, contrariamente quanto deduce la difesa
della società controinteressata, concessionaria del servizio per conto
dell’amministrazione municipale, la controversia rientra nella giurisdizione
amministrativa, poiché ha ad oggetto non gli atti di accertamento del tributo,
ma le deliberazioni che conformano l’obbligo tributario, mediante l’istituzione
o la modificazione delle tariffe, aventi natura regolamentare: di conseguenza,
sussiste la generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, né
tale conclusione può essere scalfita da quanto dispone l’art. 3 bis dl n. 203
del 2005, conv. nella legge n. 248 del 2005, che precisa la giurisdizione delle
commissioni tributarie, dal momento che la controversia in esame riguarda la
determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (e non la debenza del
canone) ed ha quindi attinenza a profili autoritativi dell’azione
amministrativa, anche a seguito della correzione apportata con la sentenza della
Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 all’art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998,
nel testo sostituito dall’art. 7 legge n. 205 del 2000.
II) Tanto premesso, va peraltro osservato che, per quanto riguarda
l’impugnazione della deliberazione n. 138 del 1997, con la quale, come si è
detto, il comune di Rivoli ha esteso il servizio comunale di raccolta ai rifiuti
prodotti dalle imprese industriali, il ricorso è irricevibile. La deliberazione
impugnata, infatti, è stata pubblicata all’albo pretorio fino al 15 novembre
1997, acquistando così piena conoscibilità, mentre il ricorso è stato notificato
il 16 aprile 1998, oltre il termine previsto dall’art. 21 legge n. 1034 del
1971.
III) Per quanto riguarda la domanda di annullamento della deliberazione n. 6 del
1998, invece, il ricorso è infondato. La determinazione dell’ammontare della
tassa, che le ricorrenti assumono sproporzionato in confronto al costo del
servizio esposto dalla società concessionaria, non appare né illogico né viziato
da evidente travisamento dei dati di fatto, alla luce delle altre voci di costo
di esercizio. Infatti, come espongono le difese resistenti, i servizi svolti da
Sinergie 2000 e ai quali si riferisce il piano finanziario allegato alla
deliberazione impugnata costituiscono solo uno dei costi che il comune sopporta
per svolgere in regime di privativa il servizio di cui si tratta, e che vengono
fatturati direttamente all’amministrazione, come emerge dalla certificazione del
24 aprile 1998 del dirigente servizi finanziari, versata in atti.
In conclusione, il ricorso è in parte irricevibile ed in parte infondato, e deve
pertanto essere respinto, ma le spese di causa possono essere compensate tra le
parti, per giustificati motivi.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione,
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in parte irricevibile ed in
parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006.
IL PRESIDENTE
f.to. A. Gomez de Ayala
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to R. Vigotti
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 30 ottobre 2006
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
1) Rifiuti - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Deliberazione comunale di istituzione o modificazione delle tariffe - Controversia - Giurisdizione - G.A. In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la controversia avente ad oggetto non gli atti di accertamento del tributo, ma le deliberazioni del consiglio comunale che conformano l’obbligo tributario, mediante l’istituzione o la modificazione delle tariffe, aventi natura regolamentare, rientra nella giurisdizione amministrativa. Pres. Gomez de Ayala, Est. Vigotti - I . s.p.a. e altri (avv.ti Barosio e Gaidano) c. Comune di Rivoli (avv.ti Dell’Anno e Allice) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 30 ottobre 2006, n. 3840
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