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TAR PIEMONTE, Sez. II, 15 novembre 2006, Ordinanza n. 584
Caccia - Piani di prelievo selettivo degli ungulati - Dati di riferimento -
Censimenti annuali - Ricorso ai censimenti storici - Illogicità.
L'approvazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati, con variazione
del carniere stagionale e variazione del periodo di prelievo deve tenere conto
dei censimenti annuali e non dei censimenti relativi alla serie storica
disponibile per ogni distretto, posto che i piani di prelievo devono essere
predisposti per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non possono
che riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla stagione
venatoria cui il piano di prelievo si riferisce. Pres. Calvo, Est. Manca -
Associazione Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP) (Avv. Stefutti) c. Regione
Piemonte (avv. Magliona) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 15 novembre 2006,
ordinanza n. 584
REPUBBLICA ITALIANA
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
- 2^ SEZIONE -
Ord. n. 4164
Anno 2006
R.G.n. 1278
Anno 2006
composto dai Signori:
- Giuseppe CALVO - Presidente
- Ivo CORREALE - Referendario
- Giorgio MANCA - Referendario, estensore
ha pronunciato la presente
O R D I N A N Z A
nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.
Visti l’art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito
dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento
17.8.1907, n. 642;
Visto il ricorso n. 1278/2006 proposto dall’Associazione Movimento Sportivo
Popolare Italia (MSP), in persona del legale rappresentante p.t. Sig.
Gianfrancesco Lupatelli, giusta i poteri spettanti allo stesso ai sensi dello
Statuto, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 436 cap. 00145, individuata
quale Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 con Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/RAS/479/04 2 aprile
2004, rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Stefutti ed elettivamente
domiciliata presso lo studio della stessa in Torino, via Tripoli n. 25,
c o n t r o
la Regione Piemonte, in persona del presidente p.t. della Giunta Regionale,
rappresentata e ifesa dall’avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata
presso la stessa in Torino, piazza castello n. 165,
e nei confronti
del Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa, in persona del Presidente p.t.,
domiciliato presso la sede dell’Ente, Via Bardonecchia 11, rappresentato e
difeso dall’avv. prof. Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dello stesso in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14,
l’Ambito Territoriale di Caccia ATC TO3 Zona Pinerolese, in persona del
Presidente p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente, Via Torino 100 –
Piossasco (TO),
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, nonché
l’adozione di misure cautelari urgenti
della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2006 n. 2-3973 “Adempimenti
conseguenti le ordinanza del TAR Piemonte n. 491, 492 e 493 del 4.10.2006 in
merito all’approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati selvatici,
alle variazioni di carniere e alla variazioni dei periodi di prelievo di cui
alla DGR 104-3625 del 2.8.2006”, pubblicata sul BUR n. 40, SO n. 3 del 6 ottobre
2006, nonché di ogni atto dagli stessi presupposto, conseguente o comunque
connessi, e con espressa riserva di formulare sin d’ora motivi aggiunti.
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Federazione dei Verdi della
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante on. Giuseppe Trepiccione,
e dell’Associazione Movimento Ecosportivo Sportchallengers - ONLUS, in persona
del Presidente e legale rappresentante prof. Carlo Ferrari, rappresentate e
difese dagli avv.ti Luca Di Raimondo e Francesca Mastroviti ed elettivamente
domiciliate presso lo studio di quest’ultima in Torino, via Cassini n. 48;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Comprensorio Alpino Cuneo 5 Valli
Pesio Vermenagna e Gesso (CA CN 5(, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempoore, sig. Livio Salomone, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Claudio Bonelli e Claudia Rizzoli ed elettivamente domiciliato presso lo
studio della seconda in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 70;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e del
Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa;
Relatore il Referendario dott. Giorgio Manca;
Comparsi per la parte ricorrente l’avv. Stefutti, per la Regione Piemonte l’avv.
Maglione, per il Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa l’avv. Scaparone,
per gli intervenienti ad adiuvandum l’avv. Di Raimondo e per l’interveniente ad
opponendum l’avv. Bonelli;
Considerato che l’impugnata deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte,
nella parte relativa all’approvazione dei piani di prelievo selettivo agli
ungulati, le variazioni del carniere stagionale e le variazioni del periodo di
prelievo, così come riportati nell’allegato alla stessa deliberazione, non
risulta adeguatamente motivata in merito alle osservazioni svolte dall’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica nel parere reso con la nota del 21 luglio 2006
prot. n. 5412, relativamente ai caprioli, atteso che la stessa così si esprime:
“ritenuto inoltre, in riferimento alle ulteriori osservazioni formulate dall’INFS
in relazione ai piani di prelievo, di attenersi ai seguenti parametri e
valutazioni tecniche, assunte dall’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica,
di seguito sintetizzate:
• nell’elaborazione dei piani di prelievo si è tenuto conto non soltanto dei
risultati dei censimenti dell’anno precedente, come indicato nel parere INFS,
ma, in modo più esaustivo, di tutta la serie storica disponibile per ogni
distretto, sia per quanto riguarda i censimenti che per quanto riguarda i
risultati dei piani di prelievo, con particolare riferimento ai casi in cui si è
ravvisata una diminuzione nel numero di animali contati durante le operazioni di
censimento rispetto all’ultimo anno”;
che tali considerazioni non sono in grado di superare i puntuali rilievi
formulati nel citato parere dell’I.N.F.S. con riguardo a diverse incongruità
delle tecniche di censimento e dei dati ricavati, riscontrate con riferimento ai
piani di prelievo dei caprioli relativi a diversi distretti;
che, in specie, appare illogico tenere conto, in luogo dei censimenti annuali,
dei censimenti relativi alla serie storica disponibile per ogni distretto, posto
che i piani di prelievo devono essere predisposti per ciascuna stagione
venatoria e i dati utilizzabili non possono che riferirsi alla presenza degli
animali in un periodo prossimo alla stagione venatoria cui il piano di prelievo
si riferisce;
che, inoltre, il parere reso dall’I.N.F.S. con nota del 5 ottobre 2006, prot. n.
6823, attiene esclusivamente al periodo di prelievo e al carniere stagionale
autorizzabili e non investe le questioni sollevate nel parere del 21 luglio 2006
in merito ai piani di prelievo;
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - accoglie la
suindicata domanda cautelare limitatamente all’approvazione dei piani di
prelievo selettivo, delle variazioni del carniere stagionale e delle variazioni
del periodo di prelievo, relativamente ai caprioli, così come riportati
nell’allegato della deliberazione impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Torino, 15 novembre 2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
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