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TAR PIEMONTE, Sez. II, 15 novembre 2006, Ordinanza n. 584

 

Caccia - Piani di prelievo selettivo degli ungulati - Dati di riferimento - Censimenti annuali - Ricorso ai censimenti storici - Illogicità. L'approvazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati, con variazione del carniere stagionale e variazione del periodo di prelievo deve tenere conto dei censimenti annuali e non dei censimenti relativi alla serie storica disponibile per ogni distretto, posto che i piani di prelievo devono essere predisposti per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non possono che riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla stagione venatoria cui il piano di prelievo si riferisce. Pres. Calvo, Est. Manca - Associazione Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP) (Avv. Stefutti) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 15 novembre 2006, ordinanza n. 584
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL PIEMONTE

- 2^ SEZIONE -


Ord. n. 4164

Anno 2006

R.G.n. 1278

Anno 2006


composto dai Signori:
- Giuseppe CALVO - Presidente
- Ivo CORREALE - Referendario
- Giorgio MANCA - Referendario, estensore

 

ha pronunciato la presente


O R D I N A N Z A


nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.
Visti l’art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;
Visto il ricorso n. 1278/2006 proposto dall’Associazione Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Gianfrancesco Lupatelli, giusta i poteri spettanti allo stesso ai sensi dello Statuto, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 436 cap. 00145, individuata quale Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/RAS/479/04 2 aprile 2004, rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Stefutti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Torino, via Tripoli n. 25,


c o n t r o


la Regione Piemonte, in persona del presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e ifesa dall’avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Torino, piazza castello n. 165,


e nei confronti
del Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa, in persona del Presidente p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente, Via Bardonecchia 11, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14,
l’Ambito Territoriale di Caccia ATC TO3 Zona Pinerolese, in persona del Presidente p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente, Via Torino 100 – Piossasco (TO),


per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, nonché
l’adozione di misure cautelari urgenti
della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2006 n. 2-3973 “Adempimenti conseguenti le ordinanza del TAR Piemonte n. 491, 492 e 493 del 4.10.2006 in merito all’approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati selvatici, alle variazioni di carniere e alla variazioni dei periodi di prelievo di cui alla DGR 104-3625 del 2.8.2006”, pubblicata sul BUR n. 40, SO n. 3 del 6 ottobre 2006, nonché di ogni atto dagli stessi presupposto, conseguente o comunque connessi, e con espressa riserva di formulare sin d’ora motivi aggiunti.


Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Federazione dei Verdi della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante on. Giuseppe Trepiccione, e dell’Associazione Movimento Ecosportivo Sportchallengers - ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Carlo Ferrari, rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Di Raimondo e Francesca Mastroviti ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultima in Torino, via Cassini n. 48;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Comprensorio Alpino Cuneo 5 Valli Pesio Vermenagna e Gesso (CA CN 5(, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempoore, sig. Livio Salomone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Bonelli e Claudia Rizzoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 70;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e del Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa;
Relatore il Referendario dott. Giorgio Manca;
Comparsi per la parte ricorrente l’avv. Stefutti, per la Regione Piemonte l’avv. Maglione, per il Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa l’avv. Scaparone, per gli intervenienti ad adiuvandum l’avv. Di Raimondo e per l’interveniente ad opponendum l’avv. Bonelli;


Considerato che l’impugnata deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, nella parte relativa all’approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, le variazioni del carniere stagionale e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportati nell’allegato alla stessa deliberazione, non risulta adeguatamente motivata in merito alle osservazioni svolte dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel parere reso con la nota del 21 luglio 2006 prot. n. 5412, relativamente ai caprioli, atteso che la stessa così si esprime: “ritenuto inoltre, in riferimento alle ulteriori osservazioni formulate dall’INFS in relazione ai piani di prelievo, di attenersi ai seguenti parametri e valutazioni tecniche, assunte dall’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, di seguito sintetizzate:
• nell’elaborazione dei piani di prelievo si è tenuto conto non soltanto dei risultati dei censimenti dell’anno precedente, come indicato nel parere INFS, ma, in modo più esaustivo, di tutta la serie storica disponibile per ogni distretto, sia per quanto riguarda i censimenti che per quanto riguarda i risultati dei piani di prelievo, con particolare riferimento ai casi in cui si è ravvisata una diminuzione nel numero di animali contati durante le operazioni di censimento rispetto all’ultimo anno”;
che tali considerazioni non sono in grado di superare i puntuali rilievi formulati nel citato parere dell’I.N.F.S. con riguardo a diverse incongruità delle tecniche di censimento e dei dati ricavati, riscontrate con riferimento ai piani di prelievo dei caprioli relativi a diversi distretti;
che, in specie, appare illogico tenere conto, in luogo dei censimenti annuali, dei censimenti relativi alla serie storica disponibile per ogni distretto, posto che i piani di prelievo devono essere predisposti per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non possono che riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla stagione venatoria cui il piano di prelievo si riferisce;
che, inoltre, il parere reso dall’I.N.F.S. con nota del 5 ottobre 2006, prot. n. 6823, attiene esclusivamente al periodo di prelievo e al carniere stagionale autorizzabili e non investe le questioni sollevate nel parere del 21 luglio 2006 in merito ai piani di prelievo;


P. Q. M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - accoglie la suindicata domanda cautelare limitatamente all’approvazione dei piani di prelievo selettivo, delle variazioni del carniere stagionale e delle variazioni del periodo di prelievo, relativamente ai caprioli, così come riportati nell’allegato della deliberazione impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Torino, 15 novembre 2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario



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