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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III, 10 maggio 2006, Sentenza n. 1639
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

 

SEDE DI BARI - SEZIONE TERZA
 



N. 1639/2006

Reg. Sent.
N. 1501/2005

 Reg. Ric.


 


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 1501 del 2005 proposto dai Sigg.ri Patetta Giuseppe, Rizzo Raffaele, Rizzo Gennaro Giuseppe, Rizzo Luigi, Rizzo Gennaro, Rizzo Marco, Rizzo Adriano, Rizzo Maria Elena, Rizzo Lucia Addolorata, Mainardi Francesca, Mainardi Angelo, Rizzo Maria Luisa, LEGAMBIENTE Circola “GAIA”, in persona del Presidente prof. Tonino Soldo, Ladogana Monica, Di Dedda Antonio, Tarantino Gerardo, Borea Paolo, Stallone Michele e Fares Lorenzo, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giacomo Mescia, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Bari, alla via Piccinni n. 210 (studio legale Vincenzo Resta);


CONTRO


- la Provincia di Foggia, in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;
- il Comune di Orta Nova, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;


e nei confronti
della Ditta A.GE.COS. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paparella e Marco Palieri, presso i quali è elettivamente domiciliato in Bari alla via Venezia n. 14;


per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Provinciale n. 525 del 5 luglio 2005, avente ad oggetto: “Progetto discarica rifiuti speciali non pericolosi con recupero ambientali di una cava in Località Ferrante – Comune di Orta Nova – Ditta A.GE.COS. S.p.A.” – pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 20 luglio 2005 al 4 agosto 2005;


nonché per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
di tutti i provvedimenti presupposti e/o connessi alla richiamata deliberazione provinciale e specificatamente:
della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 37 del 27 gennaio 2005, avente ad oggetto: “ Procedura di V.I.A. – Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – Comune di Orta Nova (FG) – Prop. A.GE.COS. S.p.A.”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso il parere favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento proposto, espresso dal Comitato di V.I.A. nella seduta del 21 dicembre 2004;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Orta Nova (FG) n. 36 del 23 novembre 2004 (doc. 21): “Parere urbanistico relativo alla localizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in Ditta A.GE.COS. S.p.A. con recupero ambientale di cava dimessa in Località Ferrante”, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale;
della deliberazione della Giunta Comunale di Orta Nova (FG) n. 255 del 16 dicembre 2004: “Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Orta Nova e l’A.GE.COS. S.p.A. pre la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi con recupero di cava dimessa in questo territorio comunale”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso l’allegato protocollo d’intesa stipulato con l’A.GE.COS. S.p.A.;


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.p.A. A.GE.COS.;


Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 13.04.2006 il Cons. Pietro Morea e uditi, altresì, l’Avv. Giuseppe Mescia in sostituzione di Giacomo Mescia per i ricorrenti e gli Avv.ti Francesco Paparella e Marco Palieri per la società controinteressata A.GE.COS.;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


F A T T O


Con atto notificato il 17.10.2005 il sig. Patetta Giuseppe ed altri diciotto litisconsorti hanno impugnato 1) la deliberazione della Giunta provinciale del 05.07.2005 n. 525 di approvazione del progetto presentato dalla ditta A.GE.COS. S.p.A., per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, con recupero ambientale di una cava nel territorio del Comune di Orta Nova; 2) la determinazione del dirigente regionale del Settore ecologia del 27.01.2005 n. 37, recante parere favorevole di valutazione impatto ambientale (V.I.A.), ivi compreso il parere favorevole espresso dal Comitato V.I.A. nella seduta del 21.12.2004; 3) la delibera del Consiglio Comunale di Orta Nova del 23.11.2004 n. 36, recante parere urbanistico favorevole alla localizzazione di una discarica in contrada Ferrante; 4) la delibera della Giunta municipale di Orta Nova del 16.12.2004 n. 255 di approvazione di protocollo d’intesa tra il Comune di Orta Nova e l’A.GE.COS. S.p.A. per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, con recupero di cava dimessa nel territorio comunale.


Precisano gli istanti, di essere tutti proprietari e/o residenti in zona ad eccezione di Legambiente Circolo Gaia (associazione intervenuta nel procedimento di cui è causa).


Deducono in via principale violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22; incompetenza della Giunta provinciale ad adottare l’atto di approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti e l’atto di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltiment2o e di recupero di rifiuti, rientrando tale potere –secondo l’art. 19 del D.Lgs. citato- nell’attribuzione della Regione; e ciò tanto più in quanto, ai sensi dell’art. 1 del predetto decreto legislativo le disposizioni in esso contenute, costituiscono principi fondamentali della legislazione statale, i quali, in base all’art. 10 della L. 10.02.1953 n. 62, abrogano le norme regionali che siano in contrasto con essi, ove non adeguate ai predetti principi, entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore.


In via gradata deducono le seguenti censure:


1) violazione e falsa applicazione dell’art. 107 T.U. 18.08.2000 n. 267: il potere esercitato spetta non alla Giunta provinciale, bensì al dirigente responsabile del servizio competente;


2) violazione dell’art. 27 D:Lgs. 05.02.1997 n. 22: omesso invito a partecipare ai rappresentanti degli enti locali interessati (il riferimento è al Comune di Ascoli Satriano, contermine all’aria prescelta);


3) violazione dell’art. 9 D.Lgs. 13.01.2003 n. 36: omessa valutazione della compatibilità dell’intervento proposto con il vigente piano regionale di gestione di rifiuti, approvato con decreto del Commissario delegato emergenza rifiuti del 06.03. 2001 n. 41;


4) violazione dell’art. 25 L.R. 22.05.1985 n. 37;


5) violazione dell’art. 27 D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 sotto altro profilo;


6) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 12.04.1996 per illegittima procedura di valutazione d’impatto ambientale;


7) eccesso di potere per erroneità dei presupposti in ordine al parere favorevole rilasciato dal Comune di Orta Nova;


8) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 D.Lgs. 05.02.1997 n. 22: irregolare procedura attuata in ordine al protocollo d’intesa approvato dal Comune di Orta Nova.


Con successivo atto notificato il 27.10.2005, i Comuni istanti hanno proposto, avverso gli atti impugnati, motivi aggiunti di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36; dell’art. 27 D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e del D.P.R. 06.06.2001 n. 380: l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della discarica per rifiuti speciali è intervenuta senza il previo accertamento in capo alla ditta controinteressata della disponibilità giuridica dell’area d’intervento.


Resiste in giudizio la ditta controinteressata, che contesta il dedotto chiedendone il rigetto.


Con memoria conclusiva parte ricorrente puntualizza le proprie difese.


Con memoria conclusiva, parte resistente prospetta eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti; nel merito conclude per l’infondatezza.


D I R I T T O


Va preliminarmente esaminata l’eccezione spiegata dalla società controinteressata d’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti (residenti nella zona e Lega ambiente Circola Gaia).


L’eccezione è infondata.


La legittimazione attiva dei cittadini residenti si configura per effetto di uno stabile collegamento con la zona di cui è causa, attraverso la residenza od il possesso d’immobili nella zona, sufficiente a qualificare la posizione dei soggetti ai fini della tutela giurisdizionale.


Altresì può ritenersi legittima ad agire nel presente giudizio Lega ambiente Circola Gaia, considerate la finalità di tutela ambientale che esso persegue, intese come complesso delle condizioni di vita dei singoli e della collettività, nonché la continuità dell’attività svolta e la rilevanza esterna di cui è connotata la sua azione.


Occorre, in premessa, specificare che la Provincia di Foggia ha approvato il progetto dell’impianto di discarica di cui è causa e ne ha autorizzato la realizzazione (atti impugnati con l’odierno ricorso) in base agli artt. 5 e 6 (che delegano alle province pugliesi il relativo potere) della L.R. 03.10.1986 n. 30, recante norme integrative e di prima attuazione del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, che costituisce strumento attuativo delle direttive CEE n. 75/442, 76/403 e 78/319 relative ai rifiuti ed al loro smaltimento.


Le predette direttive Comunitarie, di cui il D.P.R. n. 915/82 costituisce attuazione nell’ordinamento italiano, sono state modificate dalle successive direttive CEE n. 91/156, 91/689 e 94/62, le quali costituiscono un sistema compiuto e nuovo di disciplina del settore dei rifiuti: a queste ultime, lo Stato italiano ha dato attuazione con il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 le cui disposizioni, per effetto dell’art. 1 comma 2 del medesimo decreto, costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell’art. 117 c. 1 della Costituzione.


Orbene, le disposizioni statali in questione (in particolare gli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97) –che attribuiscono alle Regioni il potere di approvare i progetti e di autorizzare la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti- sono in grado di vincolare le regioni a statuto ordinario, in base alla natura oggettiva di normazione di principio che le medesime disposizioni vengono a manifestare (Corte Cost. 18.05.1999 n. 171; n. 359/93).


E, poiché, secondo la giurisprudenza costituzionale, il sopravvenire di una disciplina legislativa statale recante principi tali da costituire un limite all’esercizio di competenze legislative regionali, comporta, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 10.02.1953 n. 62, l’effetto dell’abrogazione delle disposizioni regionali incompatibili (sentenze n.153 del 1995 e n. 498 del 1993) è appunto, in questi termini che va configurata, nella specie, la vicenda della legge regionale pugliese n. 30/1986, anche se naturalmente non è preclusa una successiva, diversa regolamentazione regionale della materia nel rispetto dei nuovi principi.


Nella specie la legge dello Stato n. 22/97 –che contiene principi fondamentali della materia dei rifiuti, anche con riferimento alle attribuzioni di competenza ripartite tra i Comuni, Province e Regioni- ha effetto abrogativo della L.R. 30/86 e, per quello che qui interessa, degli artt. 4 e 5 ad essa non conformi ed è immediatamente applicabile nell’ordinamento regionale (C.d.S. Sez. VI, 14.10.2003, n. 6275).


V’è poi un elemento testuale –a sostegno della tesi interpretativa dell’abrogazione del D.P.R. 915/82 e della L.R. Puglia n. 30/86 di attuazione del primo- ricavabile dall’art. 57 comma 3 (recante disposizione transitoria) del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22.


Il predetto articolo così recita: “Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 10.09.1982 n. 915 restano valide fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.


Tale previsione disciplina i rapporti in essere all’entrata in vigore della nuova disciplina nel settore dei rifiuti (D.Lgs. 22/97) e li ammette alla prosecuzione in base alle autorizzazioni, come regolate dalla precedente legislazione (D.P.R. 915/82), le quali restano valide sino alla loro scadenza e –come termine di chiusura- non oltre quattro anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97 e cioè non oltre febbraio 2001.


Orbene –si argomenta- se la norma transitoria attribuisce efficacia ultrattiva alle autorizzazioni in corso e, comunque, nel limite temporale di anni quattro dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, segno è che, per le nuove autorizzazioni vale la regola generale “tempus regit actus” e, quindi, l’applicazione immediata della nuova disciplina ai rapporti che s’instaurano nella vigenza di essa.


Facendo applicazione di tale regola, deve accogliersi il primo motivo di ricorso dedotto in via principale, previo assorbimento di tutti gli atti introdotti in via gradata, ivi compreso quello proposto con motivi aggiunti.


Alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto.


Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.


Condanna la società controinteressata A.GE.COS. al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 4000/00 (quattromila/00).


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 13.04.2006, con l’intervento dei Magistrati:


Amedeo URBANO Presidente
Pietro MOREA Componente, Est.
Roberto Maria BUCCHI Componente

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10 maggio 2006
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1)  Rifiuti – Discariche – Regione Puglia – Artt. 5 e 6 L.R. 30/86 – Province - Potere autorizzatorio – Sopravvenuta normazione nazionale di principio – D.Lgs. 22/97 – Abrogazione della disciplina regionale – Attribuzione del potere autorizzatorio alle Regioni. Gli articoli 5 e 6 della L.R. Puglia n. 30/1986, che delegavano alla province pugliesi il potere di autorizzare la realizzazione degli impianti di discarica, devono ritenersi abrogati dalle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, che hanno attribuito alle Regioni il potere di approvare i progetti e autorizzare la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Il sopravvenire di una disciplina legislativa statale avente natura oggettiva di normazione di principio, tale da costituire un limite all’esercizio di competenze legislative delle regioni a statuto ordinario (Corte Cost. n. 171/99), comporta infatti l’effetto dell’abrogazione delle disposizioni regionali incompatibili. Ne deriva l’illegittimità dell’esercizio del potere autorizzatorio esercitato in Puglia dalla Provincia nella vigenza del D.Lgs. n. 22/97. Pres. Urbano, Est. Morea – Legambiente circolo Gaia e altri (avv. Mescia) c. Provincia di Foggia, Regione Puglia e Comune di Orta Nova (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III – 10 maggio 2006, n. 1639
 

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