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Segnalazione: Augusto Atturo

Massime della sentenza

 

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II, 26 giugno 2006, Sentenza n. 2533
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

 

SEDE DI BARI - SEZIONE SECONDA
 



N. 2533/2006

Reg. Sent.
N. 882/06

 Reg. Ric.

nelle persone dei magistrati:

GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI PRESIDENTE
DORIS DURANTE COMPONENTE
FRANCESCO BELLOMO COMPONENTE - relatore


all'esito dell'udienza camerale del 08.06.2006


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso n. 882/06 proposto da Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, rappresentata e difeso dall'avv. Giovanni Clemente


CONTRO


- il Comune di S. Paolo di Civitate, non costituito

per l' accertamento
■ del diritto di accesso alla documentazione richiesta al Comune di Lesina in data 16.02.06, pervenuta il 17.02.06
per la condanna
■ del Comune di Lesina a rilasciare i documenti oggetto dell'istanza di accesso in data 16.02.06, pervenuta il 17.02.06


Visto il ricorso ed allegati
Visti i documenti prodotti
Visti tutti gli altri atti di causa
Viste le memorie delle parti


Relatore all'udienza di discussione il giudice Francesco Bellomo


Ritenuto quanto segue


Fatto e diritto


1. Con ricorso notificato il 18.04.06 al Comune di Lesina, depositato il 15.05.06, l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente domandava:
■ del diritto di accesso alla documentazione richiesta al Comune di Lesina in data 16.02.06, pervenuta il 17.02.06
■ del Comune di Lesina a rilasciare i documenti oggetto dell'istanza di accesso in data 16.02.06, pervenuta il 17.02.06.
A fondamento del ricorso, premesso che sull'istanza di accesso si era formato il silenzio-rigetto ex art. 25 L. 241/90, deduceva l'ammissibilità dell'azione popolare in materia di accesso ambientale di cui al Dlgs. 195/05, nonchè un interesse personale all'acquisizione di documentazione relativa al fenomeno del randagismo ed alle relative misure adottate dal Comune.
Con memoria depositata in limine il ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda.
La causa passava in decisione alla pubblica udienza dell'8 giugno 2006.


2. Il Collegio rileva il difetto di legittimazione ad agire.
L'ipotesi dell'azione popolare in materia di accesso ambientale di cui al Dlgs. 195/05 non viene qui in rilievo, poichè oggetto di accesso è la documentazione afferente la manutenzione dei canili e il fenomeno del randagismo.
Tali atti non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale, salvo a volerne accogliere un'accezione così lata da ricomprendere qualsiasi dato inerente l'ecosistema circostante, indipendentemente dalla sua inerenza ai valori che l'ordinamento imputa all'ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali, ai quali certo non può riferirsi il fenomeno del randagismo, che piuttosto incide sulla tutela dell'igiene e della salute pubblica in senso lato e sulla difesa degli animali.
Tale estraneità alla materia di cui al Dlgs. 195/05 va ribadita anche sotto il diverso profilo concernente lo stato della salute e della sicurezza umana, oggetto della previsione dell'art. 2 lett. a) punto 6 del decreto legislativo, da intendersi con riguardo alle interrelazioni tra la salubrità dell'ambiente e il benessere e l'integrità psico-fisica dell'uomo.
Il raccordo tra randagismo, tutela della salute umana, ambiente è frutto di un'opera che, non esplicitamente prevista dal legislatore, l'interprete non è autorizzato a compiere, se non a patto di una palese forzatura della logica dei significati.
E' chiaro, infatti, che adoperando opportune chiavi combinatorie e formule associative teoricamente tutto può essere messo in relazione, ma l'ordinamento giuridico funziona selettivamente.
L'equazione prevenzione del randagismo - tutela della salute umana - tutela dell'ambiente non trova riscontro nel sistema, nè la legge 281/91 può essere posta a fondamento della comparazione, poichè il significato dei due testi legislativi è alquanto diverso.


Il ricorso è inammissibile.


Nulla per spese, non essendovi stata costituzione dell’Amministrazione.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe lo dichiara inammissibile.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2006, con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Giambartolomei (pres.) - Doris Durante - Francesco Bellomo (est.)


f.to Giancarlo Giambartolomei - Presidente
f.to Francesco Bellomo - Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 26 giugno 2006
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1)  Fauna e flora - Randagismo - Accesso agli atti - Informazione ambientale ex d.lgs. 195/05 - Non rientra. L’accesso alla documentazione afferente la manutenzione dei canili e il fenomeno del randagismo non può ricondursi alla nozione di informazione ambientale di cui al D.Lgs. 195/05, incidendo piuttosto sulla tutela dell’igiene e della salute pubblica in senso lato e sulla difesa degli animali. Pres. Giambartolomoei, Est. Bellomo - Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (avv. Clemente) c. Comune di San Paolo in Civitate (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 26 giugno 2006, n. 2533

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