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 Massime della sentenza

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I, 27 settembre 2006, Ordinanza n. 1016
 

 

REPUBBLICA ITALIANA


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE


PRIMA SEZIONE


Registro Ordinanze: 1016/2006
Registro Generale: 803/2006
 


nelle persone dei Signori:
 

ALDO RAVALLI Presidente
ENRICO D'ARPE Cons.
CARLO DIBELLO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nella Camera di Consiglio del 27 Settembre 2006

Visto il ricorso 803/2006 proposto da:
VERGARI IOLE

rappresentata e difesa da:
D'AMBROSIO FRANCESCO
con domicilio eletto in LECCE
VIA MONTE SAN MICHELE N. 10
presso
DE MAURO ANTONIO
 

contro



COMUNE DI ALLISTE
rappresentato e difeso da:
ROSATO ALESSANDRO
con domicilio eletto in LECCE
VIA CAVOUR, 10
presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Alliste, notificato all’avv. Edoardo D’Ambrosio il 25 marzo 2006 a mezzo di raccomandata a.r. del 21 marzo 2006 (prot. n. 2524), con cui il predetto Commissario comunicava all’avv. Edoardo D’Ambrosio di aver provveduto a regolare la segnalazione acustica dell’orologio della torre civica di Largo Piazza in Felline di Alliste, interrompendo il segnale dalle ore 24:00 alle ore 7:00; nonchè di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI ALLISTE

Udito il relatore Ref. CARLO DIBELLO e uditi altresì per le parti l’Avv. E. d’Ambrosio, in sostituzione dell’Avv. Francesco d’Ambrosio, e l’Avv. Rosato;

Considerato che l’indagine fonometrica eseguita dalla ASL e dall’ARPA ha permesso di appurare la presenza di una situazione di inquinamento acustico nell’ambiente di vita della ricorrente che assume rilevanza ai sensi della normativa primaria e regolamentare di settore;
Considerato che, per effetto di detto inquinamento sussiste il pericolo di un pregiudizio per la salute della ricorrente, apprezzabile sotto il profilo della cd annoyance, ossia della presenza di fattori disturbanti per la qualità della vita, specie per quel che concerne il riposo notturno;
Ritenuto che, nell’operare il consueto bilanciamento degli interessi in gioco, la tutela della salute risulta preminente rispetto alla salvaguardia delle tradizioni storiche le quali ben possono continuare ad essere preservate per effetto di una migliore e più opportuna regolazione dei meccanismi di funzionamento dell’orologio della torre civica;
Ritenuto che un ragionevole contemperamento può essere quello di far sì che il tempo possa continuare ad essere scandito dall’orologio della torre civica del comune di Alliste in ragione di un rintocco ogni 15 minuti dalle ore 07,00 alle ore 22,00, con totale sospensione nelle ore notturne;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;


P.Q.M.


Accoglie (Ricorso numero 803/2006) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, ordina al Comune di Alliste, di limitare, dalle ore 07,00 alle ore 22,00 il suono delle campane dell’orologio della torre civica ad una segnalazione ogni quarto d’ora, con totale sospensione del funzionamento dell’orologio dalle ore 22,00 alle ore 07,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 27 Settembre 2006

Aldo RAVALLI - Presidente

Carlo DIBELLO - Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 27 Settembre 2006

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Inquinamento acustico - Rintocchi dell’orologio della torre civica - Conflitto tra la tutela della salute e la salvaguardia delle tradizioni storiche - Preminenza della tutela della salute. In materia di inquinamento acustico, il conflitto tra la tutela della salute (il cui pregiudizio, nella specie, era apprezzabile sotto il profilo della cd. annoyance, ossia della presenza di fattori disturbanti per la qualità della vita, specie per quel che concerne il riposto notturno) e la salvaguardia delle tradizioni storiche (rintocchi dell’orologio della torre civica), va risolto attribuendo preminenza alla salute, particolarmente quando le tradizioni storiche possono continuare ad essere preservate per effetto di una migliore e più opportuna regolazione dei meccanismi di funzionamento dell’orologio fonte delle emissioni acustiche. (Nella specie, Il Tar ha conseguentemente ordinato la sospensione dei rintocchi nelle ore notturne, dalle 22.00 alle 07.00). Pres. Ravalli, Est. Dibello - V.I. (avv. d’Ambrosio) c. Comune di Alliste (avv. Rosato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 settembre 2006, ordinanza n. 1013

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