Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. PUGLIA, Lecce,
sez. II, 12/09/2006, sentenza n. 4412
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Registro Decis.: 4412/2006
Registro Gen.: 352/2006
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce,
nelle persone dei signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI - Presidente
TOMMASO CAPITANIO - Referendario, relatore
SILVANA BINI, Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 352/2006, proposto da TIM ITALIA S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani,
con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via 95° Reggimento
Fanteria, 9,
contro
Comune di Trepuzzi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Domenico Cataldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Coppola, in Lecce, Piazza Mazzini, 47,
per l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- dell’ordinanza n. 57 del 27.10.2005 (notificata in data 12.1.2006) a firma
del dirigente p.t. dell’Ufficio tecnico del Comune di Trepuzzi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare,
ove occorra, dell’art. 36 delle NN.TT.AA. del vigente P.U.G. del predetto
Comune.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista l’ordinanza 1.7.2006, n. 720, con cui è stata ordinata l’integrazione del
contraddittorio;
Uditi nella camera di consiglio del 7 settembre 2006 il relatore, Ref. Tommaso
Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Sticchi Damiani e Cataldi.
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 8 e
10 bis della L. 7.8.1990, n. 241, come modificata dalla L. 11.2.2005, n. 15, e
dal D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito nella L. 14.5.2005, n. 80. Violazione del
principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione
in diritto. Irragionevolezza dell’azione amministrativa;
- carenza di motivazione. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza
dell’azione amministrativa;
- violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 86,
comma 3, e 90 del D. Lgs. 1.8.2003, n. 259. Eccesso di potere per erronea
presupposizione in fatto ed in diritto. Illegittimità in via derivata;
- incompetenza. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione
degli artt. 5, 8, commi 1 e 6, e 16 della L. 22.2.2001, n. 36; dell’art. 13 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; degli artt. 87 e 90 del D. Lgs. n. 259/2003. Eccesso
di potere per difetto di istruttoria. Carenza motivazionale. Illogicità ed
irragionevolezza dell’azione amministrativa. Illegittimità derivata.
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
Con il ricorso introduttivo, TIM Italia S.p.A. impugna il provvedimento con cui
il Comune di Trepuzzi le ha ingiunto di sospendere i lavori relativi
all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile su un immobile
sito nel territorio comunale, alla Via G. Brunetti, 82, e, conseguentemente,
anche la successiva attivazione dell’impianto.
L’ordinanza impugnata si fonda su due differenti ed autonomi presupposti:
- da un lato, l’Amministrazione, riscontrato che lo stesso sito era interessato,
nel medesimo arco temporale, dall’installazione di un’ulteriore SRB - ad opera
di un altro gestore di telefonia mobile - ha ravvisato l’esigenza di verificare
la correlazione fra i due progetti (e ciò anche in base al fatto che per quello
presentato da TIM Italia non era stato ancora rilasciato il parere favorevole
dell’ARPA regionale);
- in secondo luogo, il Comune ha riscontrato il contrasto fra l’intervento lato
sensu edilizio oggetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente in data
18.8.2005 e l’art. 36 delle N.T.A. del vigente P.U.G., il quale stabilisce il
divieto di installazione delle SRB ad una distanza inferiore a metri 500 da case
di riposo, scuole ed asili nido (nel caso di specie l’antenna viene ad essere
collocata ad una distanza inferiore a metri 500 rispetto ad una casa di riposo
per anziani).
In relazione a questo secondo profilo di impugnazione, nella camera di consiglio
del 29 giugno 2006 il Tribunale ha rilevato che il ricorso non era stato
notificato a tutte le Autorità che hanno preso parte al procedimento di
approvazione del vigente P.U.G. del Comune di Trepuzzi (il che sarebbe stato
necessario, visto che la ricorrente ha impugnato espressamente una norma del
predetto Piano). Peraltro, tenuto conto che dalla disciplina di cui alla vigente
legge urbanistica pugliese n. 20/2001 non emerge in modo inequivocabile la
qualificazione del P.U.G. come atto complesso, il Tribunale ha ritenuto di
concedere alla ricorrente il beneficio dell’errore scusabile, disponendo
l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette Autorità.
Poiché l’incombente istruttorio è stato correttamente eseguito nel termine
assegnato, il ricorso può essere esaminato nel merito.
E nel merito l’azione proposta da TIM Italia è fondata, per le seguenti ragioni.
Il primo presupposto su cui si fonda l’ordinanza impugnata è evidentemente
fallace, in quanto non è sufficiente la presenza di due o più impianti per la
telefonia mobile su uno stesso sito a giustificare l’esercizio del potere di cui
il Comune si è avvalso nel caso di specie. In effetti, l’art. 87, comma 1, del
D.Lgs. n. 259/2003, stabilisce che gli organismi tecnici a ciò deputati (ossia,
le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) procedano alle rilevazioni
dei limiti di emissione prima che gli impianti vengano attivati, e ciò al fine
di stabilire se il volume complessivo delle emissioni prodotte da tutti gli
impianti insistenti sullo stesso sito risulti superiore ai limiti fissati dal
DPCM 8.7.2003. Nel caso ciò si verifichi, tutti i gestori sono obbligati a
ridurre, pro quota, le emissioni prodotte dai singoli impianti.
Pertanto, l’ordinamento prevede apposite cautele atte a scongiurare i pericoli
paventati nell’atto impugnato, il quale, sotto questo profilo, è da ritenere
illegittimo per violazione di legge e carenza dei presupposti.
Per quanto concerne, invece l’altro autonomo profilo motivazionale su cui poggia
l’ordinanza n. 57/2005 (ossia la circostanza che la SRB per cui è causa deve
essere installata su un immobile che si trova ad una distanza dai cd. recettori
sensibili - nel caso di specie una casa di riposo per anziani - inferiore a
quella stabilita dall’art. 36 delle N.T.A. al vigente P.U.G.), si osserva che la
questione dell’applicazione pratica del precetto di cui all’art. 8,comma 6,
della L. n. 36/2001 (il quale, come è noto prevede che i Comuni possono
adottare, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato e alle Regioni, un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
delle SRB e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici) è stata affrontata più volte da questo TAR (cfr., da ultimo,
la sentenza 18.7.2006, n. 4006, in cui la Sezione ha compiuto un’ampia disamina
del problema, alla luce dell’orientamento della Corte Costituzionale e del
giudice amministrativo), il quale è pervenuto, per quanto di interesse nel
presente giudizio, alle seguenti conclusioni:
i Comuni possono dotarsi del regolamento di cui al citato art. 8, comma 6,
anche prima che la Regione legiferi in materia (vedasi punto 3.6. della citata
sentenza n. 4006/2006). Per inciso, la Regione Puglia ha di recente dettato
nuove disposizioni in materia, al fine di integrare la scarna normativa di cui
alla L.R. n. 5/2002 (il cui art. 10 - che stabiliva i criteri di localizzazione
degli impianti in argomento - è stato dichiarato parzialmente incostituzionale
con sentenza della Consulta 7.10.2003, n. 307, proprio nella parte in cui - art.
10, comma 2 - aveva stabilito criteri di localizzazione delle SRB fondati sul
parametro della distanza da cd. recettori sensibili), ma tale normativa
(Regolamento 19.6.2006, n. 7, entrato in vigore in pari data) non è applicabile
ratione temporis alla presente vicenda. Peraltro, pur confermando l’obiettivo di
qualità della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici (punto B del Regolamento), la nuova normativa non prevede più
criteri di localizzazione delle SRB basati sulla distanza minima da recettori
sensibili;
nell’adozione del Regolamento ex art. 8, comma 6, i Comuni ben possono
introdurre misure tese a conseguire l’obiettivo della minimizzazione, purché non
vengano previsti valori di campo inferiori a quelli stabiliti dal Legislatore
nazionale e purché le disposizioni siano suffragate da adeguata istruttoria
tecnica (la quale dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni sono da
preferire ad altre e garantisca che tali localizzazioni non impediscono in
concreto l’erogazione del servizio di telefonia mobile).
Nel caso di specie, il Comune di Trepuzzi, che ha inserito la norma attuativa
dell’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 all’interno del P.U.G. (secondo una
scelta che non è vietata espressamente dalla L. quadro n. 36/2001 e che,
comunque, non è stata censurata dalla ricorrente) non ha agito nel rispetto dei
principi predetti, in quanto dagli atti di causa non emergono le ragioni
tecnico-scientifiche poste a base del criterio localizzativo di cui all’art. 36
delle N.T.A. Al riguardo, giova evidenziare che la norma de qua, nella parte in
cui stabilisce il criterio della localizzazione fondato sulla distanza minima
dai recettori sensibili, pare obbedire solo a generiche esigenze precauzionali
di difesa della salute dei cittadini, e non tiene dietro a specifici
accertamenti tecnico-scientifici.
Il Collegio non reputa invece fondato il primo motivo di ricorso, in cui si
denuncia la violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990.
In effetti, la Sezione ha già avuto modo di affermare (con ciò discostandosi
dall’orientamento prevalente formatosi a seguito dell’entrata in vigore del
citato art. 10-bis) che la violazione della norma in argomento non produce ex se
l’illegittimità del provvedimento terminale, dovendo la disposizione sul cd.
preavviso di diniego essere interpretata alla luce del successivo art. 21-octies
della stessa L. n. 241/1990, il quale, laddove il ricorrente sollevi determinati
vizi di natura formale, impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale
del provvedimento e, quindi, di non annullare l’atto nel caso in cui le
violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del
provvedimento impugnato (cfr. la recente sentenza 5.12.2005, n. 5633).
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza
impugnata e dell’art. 36 delle N.T.A. del P.U.G. del Comune di Trepuzzi.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra
le parti costituite.
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di
definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai
sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce -
accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 7 settembre 2006.
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Tommaso Capitanio - Estensore
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12 settembre 2006
1) Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Presenza di più impianti nello stesso sito - Non giustifica di per sé l’esercizio del potere di sospensione dell’installazione. La circostanza della presenze di due o più impianti per telefonia mobile in uno stesso sito, non è sufficiente a giustificare l’esercizio da parte del Comune del potere di sospensione dell’istallazione. L’art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 259/2003 prevede infatti che gli organismi tecnici a ciò deputati (ossia, le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) procedono alle rilevazioni dei limiti di emissione prima che gli impianti vengano attivati, e ciò al fine di stabilire se il volume complessivo delle emissioni prodotte da tutti gli impianti insistenti sullo stesso sito risulti superiore ai limiti fissati dal DPCM 8.7.2003. Nel caso ciò si verifichi, tutti i gestori sono obbligati a ridurre, pro quota, le emissioni prodotte dai singoli impianti. Pres. Cavallari, Est. Capitanio - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Trepuzzi (avv. Cataldi) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 12 settembre 2006, n. 4412
2) Inquinamento elettromagnetico - Regolamento comunale - Art. 8, c. 6, L. n. 36/2001 - Minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche - Valori di campo stabiliti dal legislatore nazionale. Nell’adozione del Regolamento ex art. 8, comma 6, L. n. 36/2001, i Comuni ben possono introdurre misure tese a conseguire l’obiettivo della minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche, purché non vengano previsti valori di campo inferiori a quelli stabiliti dal Legislatore nazionale e purché le disposizioni siano suffragate da adeguata istruttoria tecnica (la quale dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni sono da preferire ad altre e garantisca che tali localizzazioni non impediscono in concreto l’erogazione del servizio di telefonia mobile). Pres. Cavallari, Est. Capitanio - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Trepuzzi (avv. Cataldi) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 12 settembre 2006, n. 4412
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