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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. II, 12/09/2006, sentenza n. 4412
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Registro Decis.: 4412/2006
Registro Gen.: 352/2006


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:


ANTONIO CAVALLARI - Presidente
TOMMASO CAPITANIO - Referendario, relatore
SILVANA BINI, Referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 352/2006, proposto da TIM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria, 9,


contro


Comune di Trepuzzi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Cataldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Coppola, in Lecce, Piazza Mazzini, 47,


per l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- dell’ordinanza n. 57 del 27.10.2005 (notificata in data 12.1.2006) a firma del dirigente p.t. dell’Ufficio tecnico del Comune di Trepuzzi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare, ove occorra, dell’art. 36 delle NN.TT.AA. del vigente P.U.G. del predetto Comune.


Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista l’ordinanza 1.7.2006, n. 720, con cui è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio;
Uditi nella camera di consiglio del 7 settembre 2006 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Sticchi Damiani e Cataldi.


Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 8 e 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241, come modificata dalla L. 11.2.2005, n. 15, e dal D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito nella L. 14.5.2005, n. 80. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto. Irragionevolezza dell’azione amministrativa;
- carenza di motivazione. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa;
- violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 86, comma 3, e 90 del D. Lgs. 1.8.2003, n. 259. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Illegittimità in via derivata;
- incompetenza. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 5, 8, commi 1 e 6, e 16 della L. 22.2.2001, n. 36; dell’art. 13 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; degli artt. 87 e 90 del D. Lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza motivazionale. Illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Illegittimità derivata.


Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

Con il ricorso introduttivo, TIM Italia S.p.A. impugna il provvedimento con cui il Comune di Trepuzzi le ha ingiunto di sospendere i lavori relativi all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile su un immobile sito nel territorio comunale, alla Via G. Brunetti, 82, e, conseguentemente, anche la successiva attivazione dell’impianto.
L’ordinanza impugnata si fonda su due differenti ed autonomi presupposti:
- da un lato, l’Amministrazione, riscontrato che lo stesso sito era interessato, nel medesimo arco temporale, dall’installazione di un’ulteriore SRB - ad opera di un altro gestore di telefonia mobile - ha ravvisato l’esigenza di verificare la correlazione fra i due progetti (e ciò anche in base al fatto che per quello presentato da TIM Italia non era stato ancora rilasciato il parere favorevole dell’ARPA regionale);
- in secondo luogo, il Comune ha riscontrato il contrasto fra l’intervento lato sensu edilizio oggetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente in data 18.8.2005 e l’art. 36 delle N.T.A. del vigente P.U.G., il quale stabilisce il divieto di installazione delle SRB ad una distanza inferiore a metri 500 da case di riposo, scuole ed asili nido (nel caso di specie l’antenna viene ad essere collocata ad una distanza inferiore a metri 500 rispetto ad una casa di riposo per anziani).

In relazione a questo secondo profilo di impugnazione, nella camera di consiglio del 29 giugno 2006 il Tribunale ha rilevato che il ricorso non era stato notificato a tutte le Autorità che hanno preso parte al procedimento di approvazione del vigente P.U.G. del Comune di Trepuzzi (il che sarebbe stato necessario, visto che la ricorrente ha impugnato espressamente una norma del predetto Piano). Peraltro, tenuto conto che dalla disciplina di cui alla vigente legge urbanistica pugliese n. 20/2001 non emerge in modo inequivocabile la qualificazione del P.U.G. come atto complesso, il Tribunale ha ritenuto di concedere alla ricorrente il beneficio dell’errore scusabile, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette Autorità.
Poiché l’incombente istruttorio è stato correttamente eseguito nel termine assegnato, il ricorso può essere esaminato nel merito.

E nel merito l’azione proposta da TIM Italia è fondata, per le seguenti ragioni.

Il primo presupposto su cui si fonda l’ordinanza impugnata è evidentemente fallace, in quanto non è sufficiente la presenza di due o più impianti per la telefonia mobile su uno stesso sito a giustificare l’esercizio del potere di cui il Comune si è avvalso nel caso di specie. In effetti, l’art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 259/2003, stabilisce che gli organismi tecnici a ciò deputati (ossia, le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) procedano alle rilevazioni dei limiti di emissione prima che gli impianti vengano attivati, e ciò al fine di stabilire se il volume complessivo delle emissioni prodotte da tutti gli impianti insistenti sullo stesso sito risulti superiore ai limiti fissati dal DPCM 8.7.2003. Nel caso ciò si verifichi, tutti i gestori sono obbligati a ridurre, pro quota, le emissioni prodotte dai singoli impianti.
Pertanto, l’ordinamento prevede apposite cautele atte a scongiurare i pericoli paventati nell’atto impugnato, il quale, sotto questo profilo, è da ritenere illegittimo per violazione di legge e carenza dei presupposti.

Per quanto concerne, invece l’altro autonomo profilo motivazionale su cui poggia l’ordinanza n. 57/2005 (ossia la circostanza che la SRB per cui è causa deve essere installata su un immobile che si trova ad una distanza dai cd. recettori sensibili - nel caso di specie una casa di riposo per anziani - inferiore a quella stabilita dall’art. 36 delle N.T.A. al vigente P.U.G.), si osserva che la questione dell’applicazione pratica del precetto di cui all’art. 8,comma 6, della L. n. 36/2001 (il quale, come è noto prevede che i Comuni possono adottare, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato e alle Regioni, un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle SRB e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) è stata affrontata più volte da questo TAR (cfr., da ultimo, la sentenza 18.7.2006, n. 4006, in cui la Sezione ha compiuto un’ampia disamina del problema, alla luce dell’orientamento della Corte Costituzionale e del giudice amministrativo), il quale è pervenuto, per quanto di interesse nel presente giudizio, alle seguenti conclusioni:
 i Comuni possono dotarsi del regolamento di cui al citato art. 8, comma 6, anche prima che la Regione legiferi in materia (vedasi punto 3.6. della citata sentenza n. 4006/2006). Per inciso, la Regione Puglia ha di recente dettato nuove disposizioni in materia, al fine di integrare la scarna normativa di cui alla L.R. n. 5/2002 (il cui art. 10 - che stabiliva i criteri di localizzazione degli impianti in argomento - è stato dichiarato parzialmente incostituzionale con sentenza della Consulta 7.10.2003, n. 307, proprio nella parte in cui - art. 10, comma 2 - aveva stabilito criteri di localizzazione delle SRB fondati sul parametro della distanza da cd. recettori sensibili), ma tale normativa (Regolamento 19.6.2006, n. 7, entrato in vigore in pari data) non è applicabile ratione temporis alla presente vicenda. Peraltro, pur confermando l’obiettivo di qualità della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (punto B del Regolamento), la nuova normativa non prevede più criteri di localizzazione delle SRB basati sulla distanza minima da recettori sensibili;
 nell’adozione del Regolamento ex art. 8, comma 6, i Comuni ben possono introdurre misure tese a conseguire l’obiettivo della minimizzazione, purché non vengano previsti valori di campo inferiori a quelli stabiliti dal Legislatore nazionale e purché le disposizioni siano suffragate da adeguata istruttoria tecnica (la quale dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni sono da preferire ad altre e garantisca che tali localizzazioni non impediscono in concreto l’erogazione del servizio di telefonia mobile).

Nel caso di specie, il Comune di Trepuzzi, che ha inserito la norma attuativa dell’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 all’interno del P.U.G. (secondo una scelta che non è vietata espressamente dalla L. quadro n. 36/2001 e che, comunque, non è stata censurata dalla ricorrente) non ha agito nel rispetto dei principi predetti, in quanto dagli atti di causa non emergono le ragioni tecnico-scientifiche poste a base del criterio localizzativo di cui all’art. 36 delle N.T.A. Al riguardo, giova evidenziare che la norma de qua, nella parte in cui stabilisce il criterio della localizzazione fondato sulla distanza minima dai recettori sensibili, pare obbedire solo a generiche esigenze precauzionali di difesa della salute dei cittadini, e non tiene dietro a specifici accertamenti tecnico-scientifici.

Il Collegio non reputa invece fondato il primo motivo di ricorso, in cui si denuncia la violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990.
In effetti, la Sezione ha già avuto modo di affermare (con ciò discostandosi dall’orientamento prevalente formatosi a seguito dell’entrata in vigore del citato art. 10-bis) che la violazione della norma in argomento non produce ex se l’illegittimità del provvedimento terminale, dovendo la disposizione sul cd. preavviso di diniego essere interpretata alla luce del successivo art. 21-octies della stessa L. n. 241/1990, il quale, laddove il ricorrente sollevi determinati vizi di natura formale, impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, quindi, di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato (cfr. la recente sentenza 5.12.2005, n. 5633).

Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e dell’art. 36 delle N.T.A. del P.U.G. del Comune di Trepuzzi.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce - accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 7 settembre 2006.


Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Tommaso Capitanio - Estensore


Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12 settembre 2006
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Presenza di più impianti nello stesso sito - Non giustifica di per sé l’esercizio del potere di sospensione dell’installazione. La circostanza della presenze di due o più impianti per telefonia mobile in uno stesso sito, non è sufficiente a giustificare l’esercizio da parte del Comune del potere di sospensione dell’istallazione. L’art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 259/2003 prevede infatti che gli organismi tecnici a ciò deputati (ossia, le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) procedono alle rilevazioni dei limiti di emissione prima che gli impianti vengano attivati, e ciò al fine di stabilire se il volume complessivo delle emissioni prodotte da tutti gli impianti insistenti sullo stesso sito risulti superiore ai limiti fissati dal DPCM 8.7.2003. Nel caso ciò si verifichi, tutti i gestori sono obbligati a ridurre, pro quota, le emissioni prodotte dai singoli impianti. Pres. Cavallari, Est. Capitanio - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Trepuzzi (avv. Cataldi) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 12 settembre 2006, n. 4412

2) Inquinamento elettromagnetico - Regolamento comunale - Art. 8, c. 6, L. n. 36/2001 - Minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche - Valori di campo stabiliti dal legislatore nazionale. Nell’adozione del Regolamento ex art. 8, comma 6, L. n. 36/2001, i Comuni ben possono introdurre misure tese a conseguire l’obiettivo della minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche, purché non vengano previsti valori di campo inferiori a quelli stabiliti dal Legislatore nazionale e purché le disposizioni siano suffragate da adeguata istruttoria tecnica (la quale dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni sono da preferire ad altre e garantisca che tali localizzazioni non impediscono in concreto l’erogazione del servizio di telefonia mobile). Pres. Cavallari, Est. Capitanio - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Trepuzzi (avv. Cataldi) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 12 settembre 2006, n. 4412

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