AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR PUGLIA, Lecce, 24 ottobre 2006, sentenza n. 5048
Inquinamento elettromagnetico – Regolamento comunale – Imposizione di un
canone annuo ai gestori di telefonia mobile – Illegittimità – Conflitto con
l’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e con il D.P.C.M. 28.3.2002. Sono
illegittime le norme del regolamento comunale che prevedono a carico dei gestori
di telefonia mobile l’obbligo di corrispondere al comune un canone annuo quale
recupero delle spese per il controllo e la verifica dei valori emessi e per
altri eventuali costi inerenti l’impianto, nonché per la promozione di campagne
di prevenzione e sensibilizzazione. Tali previsioni confliggono infatti sia con
l’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (che vieta l’imposizione di oneri o canoni non
stabiliti per legge), sia con il D.P.C.M. 28.3.2002, che ha stanziato apposite
risorse destinate, tra l’altro, proprio al perseguimento delle finalità avute
presenti dal regolamento in questione. Pres. Cavallari. Est. Capitanio – W.
s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Cutrofiano (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce,
Sez. II – 24 ottobre 2006, n. 5048
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA, SECONDA SEZIONE DI LECCE
Registro Decis.: 5048/06
Registro Gen.: 1440/2006
nelle persone dei signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Referendario, relatore
PATRIZIA MORO Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1440/2006, proposto da WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe
Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vantaggiato, in Lecce,
Via Zanardelli, 7,
contro
COMUNE di CUTROFIANO, in persona del Sindaco p.t., non costituito,
per l'annullamento, previa sospensiva,
- della nota prot. n. 9049/6579/06 del 30.6.2006, mai formalmente notificata o
comunicata alla ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, per
quanto possa occorrere, della deliberazione n. 38 del 28.12.2001, con la quale
il C.C. di Cutrofiano ha approvato il “Regolamento comunale in materia di campi
elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi” e
degli artt. 9 e 17 del Regolamento stesso,
e per l’accertamento e la
declaratoria
della formazione, per silentium, del titolo abilitativo formatosi sull’istanza
protocollata in data 21.10.2005 e del conseguente diritto a realizzare i
richiesti interventi di adeguamento tecnologico secondo il progetto presentato.
Visto il ricorso, con i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;
Uditi nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2006 il relatore, Ref. Tommaso
Capitanio, e, per la società ricorrente, l’avv. Vantaggiato, in sostituzione
dell’avv. Sartorio.
Considerato che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti vizi
dell’attività amministrativa:
- Violazione di legge, violazione e mancata applicazione dell’art. 87 del D. Lgs.
n. 259/2003, mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990 n.
241, mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione del giusto
procedimento;
- Violazione di legge (art. 1, co. 6, lett. A, n. 15 della L. 31.7.1997 n. 249)-DPCM
dell’8.7.2003 in G.U. n. 199 del 28.8.2003, carenza di potere, difetto di
motivazione, eccesso di potere, violazione del codice delle comunicazioni
approvato con D. Lgs. 1.8.2003 n. 259/2003, incompetenza, difetto assoluto di
istruttoria, carenza di motivazione, violazione dell’art. 41 Cost., eccesso di
potere, sviamento, violazione dei principi del contrarius actus e del tempus
regit actum;
- Violazione di legge, violazione del codice delle comunicazioni approvato con
D. lgs. n. 259/2003, violazione dell’art. 86, co. 3, art. 87 ed art. 93 del D.
Lgs. 259/2003, violazione della normativa comunitaria, violazione e falsa
applicazione del DPCM 8.7.2003, violazione e falsa applicazione art. 14 L.
22.2.2001 n. 36, illegittimità derivata da quelle del regolamento del Comune di
Cutrofiano, eccesso di potere, incompetenza, difetto assoluto di istruttoria,
carenza di motivazione, violazione dell’art. 41 Cost., eccesso di potere,
sviamento;
- Violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione del decreto
presidenziale 8 luglio 2003, violazione e/o falsa applicazione della legge
22.2.2001 n. 36, violazione art. 93 D. Lgs. 1.8.2003 n. 259, violazione art. 2,
co. 1, DPR 19 settembre 1997 n. 318, violazione e falsa applicazione art. 7 L.
47/85, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria,
difetto di motivazione;
- Violazione di legge, violazione e mancata applicazione artt. 7 e 8 della legge
7.8.1990 n. 241, mancata comunicazione dell’inizio del procedimento;
- Violazione di legge, violazione e falsa applicazione art. 6 D. Lgs. 18.8.2000
n. 267, violazione della legge 22.2.2001 n. 36, violazione dell’art. 4 del D.I.
10.9.98 n. 381, inefficacia assoluta ex art. 16 della legge R.P. n. 5
dell’8.3.2002;
- Violazione di legge, violazione e falsa applicazione artt. 35 legge n.
1150/1942 e succ. integrazioni e modifiche, violazione e falsa applicazione art.
7 legge n. 865/1971, violazione e mancata applicazione artt. 15 e 16 L.R.
31.5.1980 n. 56;
- Violazione di legge, violazione D. Lgs. 1.8.2003 n. 259, violazione e falsa
applicazione DPCM 8.7.2003, violazione della legge n. 36/01, incompetenza
assoluta, eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di
istruttoria;
- Illegittimità derivata, violazione di legge, violazione e falsa applicazione
art. 7 L. 17.8.1942 n. 1150, illogicità, irragionevolezza, eccesso di potere,
sviamento, omessa istruttoria, sviamento;
- Incompetenza assoluta, violazione di legge, illegittimità sopravvenuta d
incompatibilità con l’art. 87 del D. Lgs. n. 259 dell’1.8.2003, violazione dei
principi in materia di semplificazione dei procedimenti in materia di attività
produttive;
- Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis della
legge 1.7.1997 n. 189, come aggiunto al D. Lgs. 1.5.1997 n. 115 in sede di
conversione, violazione e falsa applicazione art. 1 DPR 12.4.1996, di attuazione
della direttiva comunitaria 85/377/CEE del 27.6.1985, violazione e falsa
applicazione art. 6 L. 8.7.1986 n. 349, istitutiva del Ministero Ambiente,
violazione e falsa applicazione DPCM 10.8.1988 n. 377, violazione e falsa
applicazione art. 40, co. 1, L. 22.2.1994 n. 146, violazione e falsa
applicazione art. 1, co. 6, n. 15, L. 31.7.1997 n. 249, violazione e falsa
applicazione D.M. 10.9.1998 n. 381, violazione art. 117 Cost., motivazione
erronea ed insufficiente.
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
La società ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune intimato ha
subordinato il rilascio dell’autorizzazione ad effettuare lavori di adeguamento
tecnologico di una SRB regolarmente assentita nel 1999 al pagamento (a titolo di
recupero delle spese di controllo e verifica degli impianti e per la promozione
di campagne di prevenzione e sensibilizzazione) dei canoni annui relativi al
periodo 2002-2006, per un ammontare di € 9.296,22.
La corresponsione di tale canone in favore del Comune è previsto dagli artt. 9 e
17 del Regolamento comunale impugnato, approvato nel 2001.
Poiché nella nota impugnata l’Amministrazione ha invitato la società ricorrente
ad osservare nel suo complesso il citato Regolamento, WIND impugna anche il
prefato atto normativo, censurandolo sotto più aspetti, sia per ciò che concerne
i criteri localizzativi delle SRB ivi previsti, sia per quanto riguarda l’iter
autorizzativo particolarmente gravoso introdotto dal Comune, sia, infine, per
gli oneri impropri che sono addossati ai Gestori della telefonia mobile.
In relazione alle censure rivolte avverso l’atto normativo presupposto, il
ricorso va dichiarato in parte inammissibile, in quanto WIND ha impugnato alcune
disposizioni di cui l’Amministrazione non ha fatto applicazione nel caso di
specie, dal che deriva la carenza di interesse a coltivare le relative censure.
Ci si riferisce, in particolare, alle doglianze che riguardano:
gli artt. 8, 9 (eccetto la parte relativa al canone annuo) e 10 (in cui si
stabilisce che le SRB non possono essere installate nel centro abitato e in una
fascia di rispetto di metri 200 dal centro abitato);
l’art. 11 (in cui sono previsti vari divieti di installazione delle SRB);
l’art. 12 (in cui si prevede l’obbligo per i gestori di utilizzare strutture
portanti comuni nel caso in cui più impianti insistano sullo stesso sito);
l’art. 17 (in cui è previsto l’obbligo di delocalizzare, entro due anni
dall’entrata in vigore del Regolamento, gli impianti che risultano in contrasto
con l’atto normativo in esame),
nonché le regole applicabili al procedimento autorizzatorio che siano
confliggenti con il D.Lgs. n. 259/2003.
In effetti, tali disposizioni (che sono da ritenere certamente illegittime, sia
in base ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale ed
amministrativa richiamata in ricorso, sia per contrasto con l’art. 93 del D.Lgs.
n. 259/2003, il quale vieta alle Amministrazioni locali di imporre ai Gestori
della telefonia mobile oneri economici non previsti dalla legge) non sono state
applicate nel caso di specie, visto che il provvedimento impugnato si fonda
esclusivamente sui citati artt. 9 e 17 del Regolamento comunale più volte
citato, nella parte in cui è previsto a carico dei Gestori l’obbligo di
corrispondere al Comune un canone annuo di £. 3.000.000, quale recupero delle
spese per il controllo e la verifica dei valori emessi e per altri eventuali
costi inerenti l’impianto, nonché per la promozione di campagne di prevenzione e
sensibilizzazione.
Pertanto, l’impugnazione delle altre disposizioni del più volte citato
Regolamento comunale è inammissibile per carenza di un interesse attuale in capo
alla ricorrente.
Per il resto, invece, il ricorso è fondato, in quanto la previsione normativa
invocata dall’Amministrazione a sostegno della propria pretesa confligge
irrimediabilmente sia con l’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (il quale, come è
noto, stabilisce che “Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i
Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi
di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per
legge”), sia con il D.P.C.M. 28.3.2002, recante “Modalità di utilizzo dei
proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della L. 23 dicembre
2000, n. 388” (il quale ha stanziato apposite risorse destinate, fra l’altro, al
perseguimento della finalità che il Comune di Cutrofiano ha posto a base delle
norme regolamentari impugnate. In effetti, l’art. 1 del D.P.C.M. stabilisce che
“1. I fondi di cui al punto 1, lettera a) della determinazione del Consiglio dei
Ministri in data 25 gennaio 2001 [ossia, quelli derivanti dalle licenze UMTS],
….. sono destinati alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche secondo le
seguenti finalità:
a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza
dei possibili rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
b) realizzazione della rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici;
c) adeguamento delle strutture e delle strumentazioni di monitoraggio e
formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sulle
emissioni elettromagnetiche;
d) promozione di nuove tecnologie nel campo dei sistemi radianti delle tecniche
di trasmissione in grado di ridurre le emissioni mediante la ottimizzazione dei
parametri di irradiazione e della condivisione delle infrastrutture da parte di
più operatori;
e) sostegno ai comuni per interventi di sperimentazione”).
Poiché il canone de quo non è previsto da alcuna norma di legge e visto che il
Legislatore nazionale ha stanziato risorse specifiche destinate proprio al
perseguimento delle finalità avute presenti dal Comune di Cutrofiano in sede di
adozione delle norme censurate in questa sede, gli atti impugnati sono
illegittimi.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, vanno annullati la nota impugnata e le
norme regolamentari presupposte, e va dichiarata l’avvenuta formazione, per
silentium, del titolo abilitativo che autorizza WIND ad effettuare gli
interventi di adeguamento tecnologico dell’impianto per cui è causa, visto che
l’Amministrazione non ha adottato alcun altro atto espresso di diniego nel
termine di cui all’art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259/2003 .
In ragione di quanto precede, il ricorso va in parte accolto e in parte
dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Irripetibili le spese di giudizio.
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di
definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai
sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce,
in parte accoglie e in parte dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2006.
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Tommaso Capitanio - Estensore
Pubblicata il 24 ottobre 2006
Tutti i diritti
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it