Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. SICILIA,
Catania, Sez. III, 5 ottobre 2006, n. 1632
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA (SEZ. 3^ INT.)
N. Sent. 1632/06
N. Ric. 1291 del 2004
e n. 3485 del 2002 R.G.
composto dai sig.ri Magistrati:
- Adriano LEO - Presidente
- Vincenzo SALAMONE - Consigliere rel. est.
- Vincenzo NERI - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A - sul ricorso n. 1291 del 2004 proposto da LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE
SICILIANO e PATERNÒ DEL TOSCANO VITTORIA, rappr. e difesi dall'avv. Donato De
Luca, nel cui studio in Catania via Lago di Nicito 14 sono elettivamente
domiciliati
contro
il COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
rappresentato e difeso da: LEONARDI AVV. SEBASTIANO
con domicilio eletto in CATANIA VIA CANFORA, 135 (ST. BASILE);
L’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA, VIA VECCHIA OGNINA, 149;
La PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA rappresentata e difesa da: SALEMI AVV. ANTONIO
con domicilio eletto in CATANIA VIA UMBERTO, 265
e nei confronti di
AZ VERDE COOP. EDILIZIA, MALE' COOP. EDILIZIA, LINEA COOP. EDILIZIA,
VITTORIA II COOP. EDILIZIA rapp. e dif. da: SCUDERI AVV. ANDREA con domicilio
eletto in CATANIA VIA V. GIUFFRIDA, 37;
PAPILLON COOP. EDILIZIA n. c.
per l'annullamento
quanto al ricorso:
- della deliberazione 25 marzo 2003 n. 1, adottata dal commissario ad acta in
luogo del Consiglio comunale di San Gregorio di Catania, di adozione di un
programma costruttivo;
- del decreto 4 novembre 2003 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente,
di approvazione dello stesso programma costruttivo;
- della lettera provvedimento 25 ottobre 2000 7719, con la quale la Provincia
regionale di Catania ha espresso parere favorevole alla realizzazione del
programma, con prescrizioni.
quanto ai motivi aggiunti al ricorso n. 1291 del 2004: della concessione
edilizia del 3 marzo 2005 n. 4;
B - Sul ricorso n. 3485 del 2002
proposto da PATERNO’ DEL TOSCANO VITTORIA in VENTIMIGLIA, res. in S. Gregorio di
Catania, rappr. e dif. dall’avv. Donato De Luca ed elett. dom. nel suo studio in
Catania, via Lago di Nicito 14;
contro
il COMUNE DI S. GREGORIO DI CATANIA rappresentato e difeso da: LEONARDI AVV.
SEBASTIANO con domicilio eletto in CATANIA VIA CANFORA, 135 (ST. BASILE);
l’ASSESSORATO AL TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA rappresentato e
difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA
OGNINA, 149;
e nei confronti
delle Cooperative edilizie AZ Verde, Malè, Linea, Daniela, Papillon,
Vittoria II rapp. e dif. da: SCUDERI AVV. ANDREA con domicilio eletto in CATANIA
VIA V. GIUFFRIDA, 37;
per l’annullamento
quanto al ricorso, della deliberazione 16.05.2002 n. 1, adottata dal
Commissario ad acta di riadozione del p.r.g. di S. Gregorio di Catania e degli
atti preordinati.
quanto ai motivi aggiunti del decreto 08.03.2004, di approvazione del piano
regolatore generale del Comune di S. Gregorio, nei limiti dell’interesse.
Visti i due ricorsi ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e
delle parti controinteressate;
Viste le ordinanze istruttorie e gli atti della verificazione;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Designato relatore per la pubblica udienza del 22 giugno 2006 il Cons. Vincenzo
Salamone;
Uditi altresì i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso n. 1291 del 2004 si chiede l’annullamento della deliberazione 25
marzo 2003 n. 1, adottata dal commissario ad acta in luogo del Consiglio
comunale di San Gregorio di Catania, di adozione di un programma costruttivo;
del decreto 4 novembre 2003 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente,
di approvazione dello stesso programma costruttivo; della lettera provvedimento
25 ottobre 2000 7719, con la quale la Provincia regionale di Catania ha espresso
parere favorevole alla realizzazione del programma, con prescrizioni.
Con i motivi aggiunti al ricorso n. 1291 del 2004 si chiede l’annullamento della
concessione edilizia del 3 marzo 2005 n. 4.
Con il gravame e i motivi aggiunti (in via derivata) si deducono le seguenti
censure:
1 - violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della cit. l.r. 6 maggio 1981 n.
86.
2 - eccesso di potere per violazione d’ordinanza. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 5, 8° c., della l.r. 28.01.1986 n.1 e dell’art. 16, III
c., della l.r. 27.12.1978 n. 71. violazione dei principi in tema di
programmazione urbanistica.
3 - violazione dell’art. 26, ii c., del d.p.r. 16.12.1992 n. 495.
4 - violazione degli artt. 4 e 16 della l. r. 6.4.1996 n. 16. eccesso di potere
per erroneità dei presupposti.
Le Amministrazioni resistenti e le parti controinteressate nel costituirsi in giudizio hanno eccepito la inammissibilità e l’infondatezza del gravame e dei motivi aggiunti.
Con ordinanze istruttorie è stata disposta una verificazione ed un supplemento
di verificazione volte ad accertare :
- se la vegetazione esistente nell'area destinata alla realizzazione del
programma costruttivo impugnato ed in maggiore estensione nei pressi della
stessa, abbia le caratteristiche di bosco di cui all'art. 4, I comma della 1. r.
n.16/96, tenuto presente anche il IV comma della stessa disposizione secondo cui
"i terreni su cui sorge un bosco, temporaneamente privi della vegetazione
arboree sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per l'intervento
antropico, non perdono la qualificazione di bosco " ;
- la profondità della fascia di rispetto di cui all'art. 10 della cit. 1. r. n.
16/96, ricadente nell'area destinata alla realizzazione del programma
costruttivo.
E’ stata incaricata dell’accertamento la prof. Emilia Poli Marchese, ordinario
di Botanica nell'Università di Catania e che la stessa Docente ha depositato la
relazione e gli atti della verificazione in data 23 maggio 2005;
E’ stata altresì disposta una integrazione di verificazione volta a consentire
alla prof.ssa Emilia Poli Marchese di controdedurre ai rilievi dei consulenti di
parte, con il rispetto delle norme di procedura di cui all'art. 44 del R.D. 26
giugno 1924 n. 1054.
Con il ricorso n. 3485 del 2002 si chiede l’annullamento della deliberazione
16.05.2002 n. 1, adottata dal Commissario ad acta di riadozione del p.r.g. di S.
Gregorio di Catania e degli atti preordinati.
Si muovono le seguenti censure:
1 - incompetenza del commissario ad acta.
2 - violazione dell’art. 37 dello statuto comunale.
3 - eccesso di potere per contraddittorieta’ e sviamento. violazione e falsa
applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 02.04.1968.
Con i motivi aggiunti si chiede l’annullamento del decreto 08.03.2004, di
approvazione del piano regolatore generale del Comune di S. Gregorio, nei limiti
dell’interesse.
1 - Vizi derivati dagli atti impugnati con il ricorso principale;
2 - violazione dei principi in tema di esame delle osservazioni ai piani
regolatori generali.
3 - travisamento, erroneità dei presupposti, violazione e falsa applicazione
degli artt. 4 e 10 della l.r. 6.4.1996 n. 16.
Le amministrazioni resistenti e le parti controinteressate hanno chiesto il
rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2006 le cause sono passate in decisione.
DIRITTO
1 - I due ricorsi di cui in epigrafe sono soggettivamente ed oggettivamente
connessi; sussistono, pertanto, i presupposti per la riunione.
2 - Per un esame delle eccezioni in rito e delle censure occorre ricostruire i
presupposti fattuali del giudizio.
La ricorrente Vittoria Paternò è proprietaria, nel Comune di San Gregorio di
Catania, di una villa con circostante parco di oltre 13.000 mq., con ingresso da
via Carrubbazza n. 3, il tutto nel NCT al fl. 3, part. 62.
Terreno e fabbricati, assieme ad altre aree confinanti, costituiscono un
complesso di rilevante pregio ambientale, come confermato dal fatto che con il
p.r.g. in corso sono stati inclusi fra le “zone a verde ed aree di salvaguardia
ambientale”, zona V1, nelle quali è vietato ogni intervento, anche nei ristretti
limiti delle zone E.
L’intero comprensorio, compresa l’area frontistante la proprietà ricorrente è
soggetto a vincolo panoramico (d.a. 28.09.1978 in G.U.R.S. 20.01.1979 n. 3) e
tale inclusione è stata motivata con il rilievo che “da detta zona si gode la
libera visione, da numerosi punti di vista, del magnifico scenario dell’Etna, da
una parte, e delle vallate degradanti verso la città di Catania ed il mare,
dall’altra, da considerarsi quadri naturali …”.
Con il piano adottato nel 1995, l’area frontistante la proprietà ricorrente,
separata dalla via Carrubbazza, è stata destinata a zona agricola E2 (“zona
rurale consolidata in cui è prescritta la conservazione dell’impianto arboreo
esistente”).
Con istanza 22.09.1999, le cooperative controinteressate hanno presentato un
programma costruttivo che prevede l’insediamento di 89 alloggi nell’area
agricola frontistante la proprietà della ricorrente.
Con deliberazione 27.3.2002 n. 25, il Consiglio Comunale ha rigettato la
richiesta delle cooperative di approvare il programma costruttivo.
Per l’annullamento di tali deliberazioni le cooperative controinteressate hanno
proposto ricorso a questo TAR (R.G. 1876/02), che ha accolto la domanda di
sospensiva.
A seguito dell’appello del Comune, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha
confermato la sospensiva, facendo carico all’Amministrazione di provvedere
previa istruttoria sulla sussistenza dei presupposti.
Con deliberazione 25.03.2003 n. 1, il Commissario ad acta ha adottato il
programma costruttivo.
Con decreto 4.11.2003, il Dirigente generale dell’Assessorato regionale,
nonostante l’opposizione della ricorrente, ha approvato il programma adottato
(impugnato con il ricorso n. 1291 del 2004).
Seguiva il rilascio concessione edilizia del 3 marzo 2005 n. 4 (impugnata con i
motivi aggiunti).
Con il piano adottato nel 1995, l’area frontistante alla proprietà ricorrente,
separata dalla via Carrubbazza, è stata destinata a zona agricola E2 (“zona
rurale consolidata in cui è prescritta la conservazione dell’impianto arboreo
esistente”).
Con il piano successivamente riadottato adottato, tale area è stata destinata a
zona C3 - “zona di espansione per l’edilizia residenziale sovvenzionata ed
agevolata” - nella quale è consentita la realizzazione di edifici a schiera con
altezza di mt. 7,50, con elevato rapporto di cubatura.
L’adozione del PRG è stata in parte qua impugnata con il ricorso n. 3485 del
2002 e con i motivi aggiunti è stato impugnato il decreto regionale di
approvazione intervenuto in data 8 marzo 2004.
2 - Ciò premesso non merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità del
gravame n. 1291 del 2004 per difetto di legittimazione in quanto dagli atti
impugnati subisce una lesione l’interesse diffuso alla tutela paesaggistica di
cui è ente esponenziale l’associazione Legambiente e soprattutto la ricorrente
Vittoria Paternò che è proprietaria, nel Comune di San Gregorio di Catania, di
una villa con circostante parco di oltre 13.000 mq., con ingresso da via
Carrubbazza n. 3, nel NCT al fl. 3, part. 62.
Terreno e fabbricati, assieme ad altre aree confinanti, costituiscono un
complesso di rilevante pregio ambientale, come confermato dal fatto che con il
p.r.g. in corso sono stati inclusi fra le “zone a verde ed aree di salvaguardia
ambientale”, zona V1, nelle quali è vietato ogni intervento, anche nei ristretti
limiti delle zone E.
Sussiste pertanto un interesso giuridicamente rilevante dei ricorrenti a
tutelare il mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche
dell’area.
3 - Il ricorso ed i motivi aggiunti al ricorso n. 1291 del 2004 sono fondati.
Merita, infatti, accoglimento il secondo motivo di censura con il quale si
lamenta eccesso di potere per violazione d’ordinanza, violazione e falsa
applicazione dell’art. 5, 8° c., della l.r. 28.1.1986 n.1 e dell’art. 16, III
c., della l.r. 27.12.1978 n. 71, violazione dei principi in tema di
programmazione urbanistica.
Il Consiglio comunale di San Gregorio, con deliberazione 27.3.2002 n. 25, ha
rigettato l’istanza con la quale le cooperative hanno chiesto che il Comune
adottasse il programma costruttivo.
Per quanto se ne deduce dalla proposta di deliberazione il Consiglio comunale ha
ritenuto questo nuovo insediamento incompatibile con il fabbisogno biennale di
edilizia pubblica di cui all’art. 5, 8° c., della l.r. 28.01.1986 n.1, ed in
genere con la programmazione urbanistica, tenuti presenti i programmi
costruttivi già approvati ed in particolare quello della Sincooper.
I programmi costruttivi sono dimensionati per un fabbisogno nel biennio
successivo alla adozione del piano pari al numero degli alloggi da costruire in
ciascun comune richiamato dall’art. 2, 1° c., della l.r. 06.05.1981 n. 86, a sua
volta richiamato dal 3° e 4° c. dello stesso art. 2
Questo TAR ha accolto la domanda di sospensiva ed il CGA su appello del Comune
l’ha confermata ritenuto che: “il ricorso di primo grado è assistito da elementi
di fumus boni juris e che dall’arresto procedimentale conseguente all’impugnato
provvedimento di diniego deriva all’odierna appellata un danno grave ed
irreparabile; ritenuto, conseguentemente, di dover confermare l’impugnata
ordinanza di sospensione, ai fini di un riesame complessivo dei programmi
costruttivi sottoposti all’esame dell’Amministrazione comunale anche alla luce
delle censure dedotte con il ricorso di primo grado”.
L’Amministrazione, a seguito di tale ordinanza, nel provvedere sulla domanda
delle cooperative controinteressate, avrebbe dovuto procedere ad un riesame
complessivo di tutti i programmi costruttivi sottoposti al suo esame e, quindi,
approvati e da approvare, probabilmente per verificare la compatibilità degli
stessi con gli incrementi di popolazione previsti con il p.r.g. adottato, pur
nei limiti di cui all’art. 16, III c., della l.r. 27.12.1971 n.78 (tra il 40 ed
il 60% delle aree destinate ad edilizia abitativa nel decennio).
Il Commissario ad acta, con la deliberazione di adozione del programma
(25.03.2003 n. 1), ha adottato il programma costruttivo per cui è causa, senza
procedere all’esame della situazione complessiva dei programmi costruttivi,
ancorché in corso di approvazione, come prescritto dal C.G.A. con la richiamata
ordinanza.
La deliberazione commissariale di adozione del programma costruttivo è
illegittima per violazione dll'articolo 16, terzo comma, della legge regionale
71 del 1978, in quanto può essere destinata all'edilizia economico popolare
un'aliquota delle aree destinate ad insediamenti abitativi non minore del 40% e
non maggiore del 70%.
Dalla relazione illustrativa al piano regolatore generale (pagine 14/15),
adottato con deliberazione commissariale 16 maggio 2002 n. 1, risulta che la
popolazione residente nel comune ammonta circa 12.000 abitanti e che il piano è
stato dimensionato sul presupposto che, alla fine del decennio, vi sia un
incremento di popolazione del 10%, pari a 1200 abitanti.
Ne deriva, che nel decennio, le zone destinate all'edilizia economico popolare
dovranno avere estensione tale da insediare da 480 a 840 abitanti.
Per quanto risulti, il Comune non si è pronunciato sulla percentuale da
destinare all'edilizia economico popolare, cosicché - allo stato - il calcolo va
eseguito sul minimo (480 abitanti nel decennio).
Ciò premesso e tenuto presente che, di recente, è già stato approvato il
programma costruttivo Sincoper che prevede l'insediamento di alcune centinaia
centinaia di abitanti e che quello per cui è causa, con 89 alloggi, prevede un
insediamento di circa 400 abitanti, ne deriva che è stata già sforata la
percentuale minore.
Anche sotto tale profilo, quindi, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto
pronunciarsi sui piani costruttivi approvati o in corso di approvazione e,
preliminarmente, sulla percentuale di aree da destinare all’edilizia economico
popolare.
Inoltre sono stati presentati, ed in parte approvati, altri programmi
costruttivi fra cui: Consorzio OIKOS, 42 alloggi con circa 210 abitanti;
Cooperativa Sabrina, 52 alloggi, con circa 250 abitanti; Village 2000, 18
alloggi, con circa 72 abitanti; Village 2000, 21 alloggi, con circa 84 abitanti;
Village 2000, 30 alloggi, con circa 130 abitanti; Progetto Casa, 31 alloggi, con
circa 196 abitanti; Cooperativa Ninfea, 40 alloggi, con circa 200 abitanti per
un totale 1525 abitanti.
A ciò va aggiunto che la programmazione deve avere cadenza biennale, come impone
l’interpretazione letterale e logica delle norme che disciplinano la
fattispecie.
Infatti, l’art. 2, 1° e 3° c., della l. r. 06.05.1981 n. 86 nel testo sostituito
dall'art. 25 della L.R. 22/96 dispone che: “1. Limitatamente all'utilizzazione
dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia
sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i comuni che seppur
obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi costruttivi ne siano ancora
privi o non dispongano di sufficienti aree all'interno degli stessi, sono tenuti
ad approvare i programmi costruttivi di cui all'articolo 5 della legge regionale
28 gennaio 1986, n. 1 con le procedure, i termini e le modalità previste dal
medesimo articolo.
Qualora risultino esaurite od insufficienti le zone residenziali di espansione
previste dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all'utilizzazione
delle risorse finanziarie in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996
alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e
convenzionata-agevolata, i programmi costruttivi di cui al precedente comma 1
possono interessare zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti
abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione”.
L’art. 5, 8° c., della l.r. 28.1.1986 n. 1 dispone poi che “I programmi
costruttivi sono dimensionati per un fabbisogno nel biennio successivo alla
adozione del piano pari al numero degli alloggi da costruire in ciascun Comune”.
L’interpretazione predetta (cadenza biennale) è la più aderente al testo E
risulta dal fatto che il primo comma dell’art. 2, richiamato dal 3° c. applicato
nella fattispecie, malgrado si tratti di norma emergenziale, prevede che debba
trattarsi di programmi aventi le caratteristiche di quelli di cui all’art. 5,
senza alcuna eccezione, il che non consente di pretermettere la programmazione
biennale.
Sul piano logico ed in applicazione dei principi di programmazione urbanistica,
deve escludersi che aree pregiate destinate a zone agricole vengano
“cementificate” senza alcun limite, innescando speculazioni e stravolgendo gli
strumenti urbanistici.
Tale principio è stato recentemente ribadito da questo Tribunale con la sentenza
n. 565 - Sez. 3^ - 12 aprile 2006 per cui di regola tutti gli interventi di
edilizia residenziale pubblica, agevolata, convenzionata e sovvenzionata da
realizzare con finanziamenti e contributi statali o regionali devono essere
localizzati nei piano di zona ovvero nei programmi costruttivi ex art. 16 L.R.
n. 71 del 1978 (art. 1 della legge reg. n. 25 del 1997); purtuttavia nella
Regione siciliana per i programmi costruttivi, ove i Comuni non dispongano di
aree sufficienti a tale destinazione, ovvero qualora risultino esaurite od
insufficienti le aree residenziali di espansione previste dagli strumenti
urbanistici, si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge reg. siciliana
n. 86 del 1981, come sostituito dall'art. 25 della legge reg. siciliana n. 22
del 1996, utilizzando anche le zone destinate a verde agricolo contigue ad
insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione; quest’ultima
locuzione comporta che i nuovi insediamenti abitativi devono essere dotati di
tutte le opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, impianti destinati
ai servizi pubblici); gli strumenti urbanistici generali con i vincoli
preordinati all’espropriazione siano ancora efficaci al fine della realizzazione
delle opere di urbanizzazione secondaria.
Si è, inoltre, ritenuto che sebbene gli articoli 136 della L.R. 1 settembre 1993
n. 25 e 25 della L.R. Sicilia 6 aprile 1996 n. 22 obblighino a dimensionare i
programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica in ragione dei
finanziamenti per essa assegnati in deroga al fabbisogno biennale e decennale
previsto rispettivamente per i programmi costruttivi dall'art. 4, comma 2, della
L.R. n. 86 del 1981 e per i piani di zona dall'art. 16, comma 3, della L.R.
Sicilia n. 71 del 1978, tale deroga tuttavia non può riguardare anche il limite
massimo del 70% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa (ex art. 16,
comma 3, della L.R. n. 71 del 1978), assolvendo tale limite ad una funzione ben
precisa, di elevata rilevanza sociale per il contemperamento delle esigenze
abitative dei ceti più deboli con quelle di un libero mercato nel settore
dell'edilizia privata (C.G.A., parere n. 468/96 del 19 novembre 1996).
In conclusione, il calcolo va limitato al biennio, cosicché gli atti di
approvazione del programma costruttivo all’esame del Collegio sono illegittimi.
4 - Merita accoglimento anche il quarto motivo di censura con il quale si
lamenta la violazione degli artt. 4 e 16 della l.r. 6.4.1996 n. 16. eccesso di
potere per erroneità dei presupposti.
Dalle premesse del decreto assessoriale di approvazione del programma
costruttivo, impugnato, risulta che, in data 4 agosto 2003, la ricorrente
Vittoria Paternò del Toscano ha inoltrato un esposto osservazione allo stesso
Assessorato con il quale denunciava la presenza di un bosco e del relativo
vincolo di inedificabilità ricadente in larga parte dell'area impegnata
dall'intervento costruttivo per cui è causa.
In ordine a tale esposto, l'Assessorato ha osservato che il Consiglio regionale
dell'urbanistica, con il voto 240 del 25 settembre 2003 relativo all'esame del
piano regolatore generale, nulla ha rilevato in ordine alla destinazione
dell’area in questione a zona C3, precisando, altresì, che non sussistono le
condizioni per la individuazione di un bosco ai sensi delle vigenti norme.
La conclusione cui è pervenuto il Consiglio regionale per l'urbanistica, assunta
a fondamento del provvedimento impugnato, è viziata da erroneità dei presupposti
e violazione di legge.
In effetti fino al giugno 1999, nell'area in questione, era presente una
rigogliosa vegetazione di piante adulte, tipiche della macchia mediterranea in
formazione stabile, querce e bagolari in particolar modo, con superficie
superiore all'ettaro e copertura superiore al 50%, tale da esser qualificata
come bosco ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.
Successivamente a tale data, all'interno di una fascia ampia circa 50 metri,
sono stati abbattuti mediante motosega decine di esemplari di querce e bagolari
adulti, creando una zona di vuoto così da spezzare in due tronconi l'area
boscata.
Nella primavera del 2003 erano ancora visibili le porzioni basali dei tronchi
con ricacci giovanili sia delle querce che dei bagolari, nonché i resti dei
ceppi di querce abbandonati sul luogo.
Come previsto dall'art. 4 della cit. legge 16/1996, l'area in questione, a tale
data, non aveva perso la qualifica di bosco.
I terreni su cui sorge un bosco, temporaneamente privi della vegetazione arboree
sia per cause naturali compreso l'incendio, sia per l'intervento antropico, non
perdono la qualificazione di bosco.
Con lo studio agricolo forestale preordinato alla redazione del nuovo piano
regolatore, l'area in questione è stata censita come "area di interesse
forestale".
In data 28 giugno 2003, alle ore 10.30 circa, è divampato un incendio
all'interno del bosco nella particella 83, che poi si è rapidamente esteso alle
circostanti particelle 74, 1132, e 1133.
Ancora oggi, sussistono tracce del bosco, che un'attenta verificazione dei
luoghi potrà mettere in luce.
Dalla relazione di verificazione si evincono le predette circostanze di fatto e
l’infondatezza dei rilievi avanzati dai tecnici di parte.
La conclusione cui perviene la veririficatrice è fondata principalmente su un’ortofoto
del 2000 riferita alla situazione esistente nel 1998/99 (v. riquadro pag. 9)
interpretata con l'ausilio di stereoscopio e di mezzi informatici (pag. 10) e
comparata con altre foto aeree riferite ad anni diversi.
Attraverso tali comparazioni è stato possibile risalire alla situazione del
bosco a data anteriore al 2003, epoca in cui lo stesso è stato gravemente
danneggiato da incendi ed altri interventi distruttivi di origine antropica come
segagioni, motopale, ecc. (v. punto 4.2. di pag. 11).
Da tale foto si rileva che la superficie del parco era maggiore di 10.000 mq. e
ciò trova ulteriore conferma nelle foto del 1994 e 1997 (v. punto 5.1. di pag.
13).
Proseguendo nell’esame della documentazione raccolta, la verificatrice rileva
che negli studi agricoli forestali ordinati dal Comune, stranamente, non si fa
alcun cenno al bosco rilevato attraverso l’ortofoto, quanto meno nella sua
interezza.
Si fa riferimento, infatti, ad un’area estesa mq. 4617 e, quindi, inferiore a
mq. 5.000, limite al di sotto del quale - a quell’epoca - un’area boscata non
era considerata bosco.
Nel 2001, quando il limite di superficie è stato portato a 10.000 mq., l’area
boscata si riduce a poco meno di 10.000 mq.: compaiono due tronconi di bosco
rispettivamente di mq. 1.965 e mq. 7.189, mentre la fascia che li divideva non è
stata considerata di interesse forestale, senza tener conto che era stata
distrutta, cosicché era applicabile il comma 4 dell’art. 1 della l. r. 13 del
1999, per cui anche in questa occasione è stato occultato il bosco (v. pag. 15).
Le pagine che seguono danno conto dei gravi interventi distruttivi sul bosco
esistente.
A conclusione (punto 5 di pag. 21 e segg.), la verificatrice - evidentemente
sulla scorta dell’ortofoto del 2000 e dello stato dei luoghi - giunge alla
conclusione che la superficie del bosco ammonta a mq. 13.941, includendovi il
bosco esistente e quello distrutto ravvisabile, oltre che dalla situazione dei
luoghi, anche dall’ortofoto.
La conclusione cui è pervenuta la verificatrice è ineccepibile sul piano
scientifico e logico, e si deve concludere che le Amministrazioni resistenti
hanno fondato scelte urbanistiche su presupposti erronei.
I chiarimenti forniti sul punto con la relazione suppletiva depositata il
09.03.2006 non lasciano alcun margine di dubbio (si veda, in particolare, il
punto 1.2. di pag. 7 e segg.) con le seguenti ulteriori precisazioni
Si sostiene nella perizia di parte che la presenza di piante di agrumi e di
olivi all’interno dell’area definita “bosco” porta ad escludere ogni riferimento
al bosco, come ben evidenziato dal legislatore (art. 1 del D.P. del 18.08.2000).
Nella relazione supplementare di verificazione si rileva la presenza di piante
di agrumi e di olivi nel bosco è data dai resti sporadici e malandati di qualche
agrume, di qualche pianta cioè tagliata al piede, bruciata e spesso divelta.
Anche quando dal tronco, reciso alla base, di qualche agrume ancora in vita si
sono formati dei polloni, essi appartengono alla pianta originaria, selvatica,
di nessun interesse ai fini produttivi, ciò anche nel raro caso (in tre
individui in tutto) di vecchi polloni portanti frutti, di scarso o nullo
significato. Gli ulivi sono quasi del tutto assenti, vi sono solo presenti qua e
là degli olivastri (piante selvatiche provenienti da vecchie ceppaie), mescolati
a tanti altri elementi naturali spontanei.
Tali presenze, applicando l’art. 1 L. R. 16 del 1996 comma 5, non determinano
l’esclusione dell’area dal bosco.
Nella perizia di parte inoltre si rilevano nei rilievi in campo errori in sede
di verifica della consistenza vegetale: rilevata solo area agrumetata , stima
visiva “ad occhio”.
La verificatrice chiarisce che “nella Relazione di Consulenza (cfr. pgg. 9-13, a
cui si rinvia) viene illustrato dettagliatamente il metodo seguito nell’indagine
compiuta. Nel corso di detta indagine sono stati tenuti costantemente presenti i
riferimenti legislativi e il mandato ricevuto. Per le indagini in campo si
rinvia a quanto specificato al punto SP1, pag. 7 e ai risultati conseguiti e
descritti nella precedente relazione di Consulenza del CTU. Quanto affermato dal
dr. Pantò non corrisponde al vero : la verifica della “consistenza vegetale” è
stata fatta in modo adeguato; non è stata rilevata nessuna “area agrumetata”, in
quanto non ne esistevano; la stima visiva “ad occhio” è stata fatta per gli
aspetti e per i luoghi ove essa si è ritenuta utile e, ovviamente, ove essa era
applicabile. Pertanto l’affermazione del dr. Pantò non è da prendere in
considerazione”.
Con la produzione aggiuntiva 18.06.2005, è stata prodotta una planimetria dei
luoghi nella quale sono raffigurate la superficie boscata secondo la
verificatrice ed all’interno di questa i due tronconi di bosco estesi mq. (1.965
e 7.189) = mq. 9.154 individuati dal dott. Pantò in sede di adeguamento del SAF
alla l. r. 13 del 1999.
Quest’ultima superficie, come risulta dalla consulenza di parte Asciuto,
costituisce bosco ed esclude le superfici nelle quali sarebbero presenti residui
di coltura.
Ciò premesso, risulta evidente che, al fine di eludere le disposizioni in tema
di boschi, l’intera area boscata è stata frazionata (parte in giallo) nei due
tronconi predetti con l’impiego di incendi “intelligenti” ed efficienti
motoseghe (le tracce sono state ampiamente documentate anche fotograficamente
dalla verificatrice), cosicché aggiungendo quest’ultima superficie (quella che
esclude la continuità dei due tronconi), quella complessiva è ben maggiore di
mq. 10.000.
Nella consulenza Asciuto, però, non si rinviene alcuna traccia di tali
interventi distruttivi. In conclusione, come risulta dall’ortofoto del 2000, a
quella data, il bosco aveva superficie maggiore di mq. 10.000, senza tener
presenti le superfici nelle quali sarebbe presente qualche residuo di coltura
agricola.
In conclusione, il decreto di approvazione del programma costruttivo per cui è
causa è illegittimo, oltre che in via derivata, per violazione dell’art.4 cit. e
dell’art.10 della l.r. 6.4.1996 n. 16, nel testo sostituito dall'art. 3 della
L.R. 13 del 1999, modificato e integrato dall'art. 89, comma 8, della L.R. n. 6
del 2001e dall'art. 42 della L.R. n. 7 del 2003, secondo cui “Sono vietate nuove
costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di
rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi”.
Il ricorso n. 1291 del 2004 e i relativi motivi aggiunti vanno, pertanto,
accolti (con assorbimento degli altri motivi di censura) e vanno,
conseguentemente annullati la deliberazione 25 marzo 2003 n. 1, del commissario
ad acta in luogo del Consiglio comunale di San Gregorio di Catania, di adozione
di un programma costruttivo, il decreto 4 novembre 2003 dell'Assessorato
regionale Territorio ed Ambiente, di approvazione dello stesso programma
costruttivo, la lettera provvedimento 25 ottobre 2000 n. 7719, con la quale la
Provincia regionale di Catania ha espresso parere favorevole alla realizzazione
del programma, con prescrizioni e la concessione edilizia del 3 marzo 2005 n. 4.
5 - Fondati sono il ricorso n. 3485 del 2002 ed i motivi aggiunti con i quali si
impugnano, rispettivamente, la deliberazione 16.05.2002 n. 1, adottata dal
Commissario ad acta di riadozione del p.r.g. di S. Gregorio di Catania ed il del
decreto 08.03.2004, di approvazione del piano regolatore generale del Comune di
S. Gregorio, nei limiti dell’interesse.
Giova ricordare che la ricorrente è proprietaria, nel Comune di San Gregorio di
Catania, di una villa con circostante parco, con ingresso da via Carrubbazza n.
3, il tutto riportato nel NCT al fl. 3, part. 62.
Con il ricorso principale, la ricorrente ha impugnato la deliberazione di
riadozione del p.r.g. a seguito del rinvio per rielaborazione del precedente
p.r.g. adottato nel 1995.
Con quest’ultimo piano, le aree frontistanti la sua proprietà erano state
destinate, almeno in parte, a zona E2, mentre con il p.r.g. riadottato, le
stesse aree sono state destinate a zona C3, edilizia residenziale pubblica, con
alti indici di edificabilità, nonostante la presenza di un bosco avente le
caratteristiche di cui all’art. 4 della l. r. 6.4.1996 n. 16.
Con il decreto impugnato, le osservazioni prodotte in termini dalla ricorrente
sono state rigettate, mentre di altre inviate direttamente al CRU non si ha
prova dell’esame, cosicché il p.r.g. è stato approvato nella stesura in cui è
stato adottato.
Merita accoglimento il terzo (assorbente) motivo aggiunto con il quale si
lamenta travisamento, erroneità dei presupposti, violazione e falsa applicazione
degli artt. 4 e 10 della l. r. 06.04.1996 n. 16.
Come sopra rilevato, fino al giugno 1999, nell'area in questione, era presente
una rigogliosa vegetazione di piante adulte, tipiche della macchia mediterranea
in formazione stabile, querce e bagolari in particolar modo, con superficie
superiore all'ettaro e copertura superiore al 50%, tale da esser qualificata
come bosco ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.
Successivamente a tale data, all'interno di una fascia ampia circa 50 metri,
sono stati abbattuti mediante motosega vari esemplari di querce e bagolari
adulti, creando una zona di vuoto così da spezzare in due tronconi l'area
boscata.
Nella primavera del 2003 erano ancora visibili le porzioni basali dei tronchi
con ricacci giovanili sia delle querce che dei bagolari, nonché i resti dei
ceppi di querce abbandonati sul luogo.
Come previsto dall'art. 4 della cit. legge 16/1996, secondo cui “i terreni su
cui sorge un bosco, temporaneamente privi della vegetazione arboree sia per
cause naturali compreso l'incendio, sia per l'intervento antropico, non perdono
la qualificazione di bosco”, l'area in questione, a tale data, non aveva perso
la qualifica di bosco.
Illogicamente e con evidente travisamento dei fatti, nella redazione del nuovo
piano regolatore, l'area in questione è stata censita come "area di interesse
forestale".
In conclusione, il decreto di approvazione del p.r.g. oltre che del programma
costruttivo, è illegittimo, oltre che in via derivata, per violazione dell’art.4
cit. e dell’art.10 della l. r. 6.4.1996, nel testo sostituito dall'art. 3 della
L.R. n. 13 del 1999, modificato e integrato dall'art. 89, comma 8, della L.R. n.
6 del 2001e dall'art. 42 della L.R. n. 7 del 2003, secondo cui “Sono vietate
nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una
zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi”.
I predetti provvedimenti vanno, pertanto, annullati, limitatamente alla
destinazione urbanistica impressa all’area frontistante la proprietà ricorrente,
separata dalla via Carrubbazza, destinata a zona C3 - “zona di espansione per
l’edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata”.
6 - Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare tra le parti spese ed
onorari del giudizio, ad eccezione delle spese di verificazione che vanno poste
a carico del Comune di San Gregorio che va condannato alla rifusione delle
stesse in favore delle parti ricorrenti che le hanno anticipate ed in favore
della professoressa Emilia Poli Marchese incaricata della verificazione alla
quale va liquidato il compenso come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di
Catania sez. int. 1^, definitivamente pronunciando così dispone:
- riunisce i ricorsi n. 1291 del 2004 e n. n. 3485 del 2002 R.G.;
- accoglie il ricorso n. 1291 del 2004 ed i relativi motivi aggiunti e per
l’effetto annulla la deliberazione 25 marzo 2003 n. 1, del commissario ad acta
in luogo del Consiglio comunale di San Gregorio di Catania, di adozione di un
programma costruttivo, Il decreto 4 novembre 2003 dell'Assessorato regionale
Territorio ed Ambiente, di approvazione dello stesso programma costruttivo, la
lettera provvedimento 25 ottobre 2000 n. 7719, con la quale la Provincia
regionale di Catania ha espresso parere favorevole alla realizzazione del
programma, con prescrizioni e la concessione edilizia del 3 marzo 2005 n. 4.
- accoglie il ricorso n. 3485 del 2002 ed i motivi aggiunti e per l’effetto
annulla la deliberazione 16.05.2002 n. 1, adottata dal Commissario ad acta di
riadozione del p.r.g. di S. Gregorio di Catania ed il decreto 08.03.2004, di
approvazione del piano regolatore generale del Comune di S. Gregorio,
limitatamente alla destinazione urbanistica impressa all’area frontistante la
proprietà ricorrente, separata dalla via Carrubbazza, destinata a zona C3 -
“zona di espansione per l’edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata”.
- compensa tra le parti spese ed onorari del giudizio, ad eccezione delle spese
di verificazione che vanno poste a carico del Comune di San Gregorio che
condanna alla rifusione delle stesse in favore delle parti ricorrenti che le
hanno anticipate ed in favore della professoressa Emilia Poli Marchese
incaricata della verificazione alla quale va liquidato il compenso di euro
2865,48.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2006.
L'ESTENSORE
Dott. Vincenzo Salamone
IL PRESIDENTE
Dott. Adriano Leo
Depositata in Segreteria il 05 ottobre 2006
1) Urbanistica ed edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Insediamento in zone destinate a verde agricolo - Art. 2 L.R. Siciliana n. 86/81 - Limiti. In materia di programmi costruttivi per interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata, convenzionata e sovvenzionata, ove i Comuni non dispongano di aree sufficienti a tale destinazione, ovvero qualora risultino esaurite od insufficienti le aree residenziali di espansione previste dagli strumenti urbanistici, nella regione siciliana si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. n. 86/81, come sostituito dall'art. 25 della legge reg. siciliana n. 22 del 1996, ovvero possono utilizzarsi anche le zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione; quest’ultima locuzione comporta tuttavia che i nuovi insediamenti abitativi devono essere dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, impianti destinati ai servizi pubblici) e che gli strumenti urbanistici generali con i vincoli preordinati all’espropriazione siano ancora efficaci al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. Pres. Leo, Est. Salamone - Legambiente Comitato Regionale Siciliano e altro (avv. De Luca) c. Comune di san Gregorio di Catania (avv. Leonardi), Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 5 ottobre 2006, n. 1632
2) Boschi e foreste - Area boscata - Nozione di bosco ai sensi della L.R. Siciliana n. 16/96 - Bosco artificiosamente diviso in due tronconi ciascuno di estensione inferiore ai 10.000 mq - Mantenimento della qualificazione di bosco - Programma costruttivo che consente la realizzazione di edifici entro la fascia di rispetto di 50 metri - Illegittimità. Ai sensi dell’art. 4 della Legge della Regione Siciliana n. 16/1996, i terreni su cui sorge un bosco, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali compreso l’incendio, sia per l’intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco. Ne consegue che un’area coperta da vegetazione arborea artificiosamente frazionata in due tronconi (ciascuno di estensione inferiore a 10.000 mq) attraverso incendi “intelligenti” e taglio di alberi, al fine di eludere le disposizioni di cui alla L.R. n. 16/96, mantiene la qualità di bosco e di ciò va tenuto conto in sede di approvazione del piano regolatore generale e dei successivi strumenti di attuazione. Sicchè è illegittima l’approvazione di un programma costruttivo per l’insediamento di edifici entro la fascia di 50 metri dal limite esterno di detta area, per violazione dell’art.4 e dell’art.10 della l.r. Siciliana 6.4.1996 n. 16, nel testo sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 del 1999, modificato e integrato dall'art. 89, comma 8, della L.R. n. 6 del 2001e dall'art. 42 della L.R. n. 7 del 2003. Pres. Leo, Est. Salamone - Legambiente Comitato Regionale Siciliano e altro (avv. De Luca) c. Comune di san Gregorio di Catania (avv. Leonardi), Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 5 ottobre 2006, n. 1632
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